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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 settembre 2025 alle ore 12.30, innanzi al giudice Dott. Emanuele Venzo sono comparsi:
Per gli avv.ti ENRICO BOCCHINO E SARA TESTANI Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. MANDARA GIANCARLO
Per l'avv. JESSICA MANNINI oggi sostituito dall'avv. D'ANDRETTA Controparte_2
FRANCESCO
Parte appellante si riporta all'atto di appello e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Parte appellata si riporta alla comparsa ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti concludono come da atti introduttivi.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5/2025 promossa da:
(c.f. - P.IV ) con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
BOCCHINO Enrico (c.f. ) e TESTANI Sara (c.f. C.F._1 C.F._2
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. - P.IV ) con l'avv. MANNINI Jessica (c.f. Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
C.F._3
PARTE APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio impugnando la sentenza n. 353/2024 del Giudice di Pace di Pistoia pubblicata Controparte_2 il 21.5.2024, non notificata, che, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.N. 5185/2023, ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'atto di accertamento esecutivo n. 792 ID Controparte_2
Pratica 14982733 del 11.7.2023, emesso da annullandolo e Parte_1 dichiarandolo privo di effetti ed ha compensato integralmente le spese legali del giudizio. L'appellante ha dedotto: che ha proposto opposizione avverso il citato avviso da essa notificato in qualità Controparte_2 di concessionario della riscossione per il pagamento dell'imposta di pubblicità relativa a n. 1 freccia con la scritta “PT”, n. 7 adesivi riportanti la scritta “ ” e n. 1 cassonetto luminoso con la Controparte_2 scritta “ ”; che il Giudice di pace ha accolto l'opposizione, statuendo che la freccia CP_2 direzionale recante la scritta “PT” è da considerarsi avente natura di cartello di indicazioni stradali, mentre le insegne di esercizio ed il cassonetto luminoso hanno una superficie inferiore al limite stabilito dal regolamento comunale;
che il Giudice di prime cure è incorso nella violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone pagina 2 di 6 mercatale adottato dal in relazione alle insegne di esercizio ed alla frecce direzionali Controparte_3 nonché dell'art. 39 del Codice della Strada;
che, infatti, i segnali per cui è causa costituiscono mezzo pubblicitario con lo scopo di promuovere i beni ed i servizi offerti, svolgendo il servizio Controparte_2 postale universale non più in regime di monopolio ed offrendo sul libero mercato una pluralità di servizi bancari, finanziari e telefonici e, come tali, soggetti alle regole del libero mercato;
che, inoltre, applicando quanto prescritto dal Regolamento comunale, la superficie complessiva dei suddetti segnali supera i cinque metri, di talché non può applicarsi l'esenzione dal pagamento del canone sulla pubblicità. Pt_1 [...] ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_1 di Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 353 del 22.05.2024, rigettando l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_2
l'avviso di accertamento esecutivo n. 792 ID Pratica 14982733 del 11.07.2023 per l'anno 2023 notificato da CP_1
a nell'interesse del comune di Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado Controparte_2 Controparte_3 di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 carenza dei presupposti di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. e nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di appello. L'appellata ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti così provvedere: In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 353/2024 del Giudice di Pace di Pistoia depositata in cancelleria in data 21.05.2024 resa nel giudizio iscritto al n. RG. 5185/2023; Nel merito: respingere in fato e in diritto l'appello di e per l'effetto confermare la sentenza n. 353/2024 del Giudice di Pace di Pistoia CP_4 depositata in cancelleria in data 21.05.2024 resa nel giudizio iscritto al n. RG. 5185/2023.Con vittoria di spese e onorari”.
La causa, istruita in via documentale, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in virtù dell'art. 339 comma 3 c.p.c. a norma del Controparte_2 quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art.113, comma 2, cod. proc. civ. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali ovvero dei principi regolatori della materia” e, dunque, sono da ritenersi inappellabili tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in controversie, come quella che ci occupa, non eccedenti il valore di euro 1.100,00 qualora i motivi di appello non riguardino le violazioni di cui al comma 3 del citato art. 339 c.p.c.
La sollevata eccezione merita accoglimento, di talché l'appello è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. pagina 3 di 6 Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso la sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cassazione civile n. 769 del 19.1.2021).
Nel caso di specie, atteso che il valore della domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellata è senz'altro inferiore alla soglia indicata dall'art. 113 comma 2 c.c. (si vedano in tal senso le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ove parte attrice ha chiesto di annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo avente ad oggetto il mancato versamento del canone unico annuale attinente all'imposta sulla pubblicità per euro 446,00), è indubitabile che la statuizione di accoglimento della stessa, oggetto di gravame, sia avvenuta secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice (cfr. Cassazione civile n. 14609 del 9.7.2020).
Quanto all'applicabilità al caso di specie dell'art. 339 comma 3 c.p.c. relativo all'appellabilità della sentenza emessa secondo equità per inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, è indubbio che l'appellante non abbia lamentato l'inosservanza delle norme sul procedimento né di quelle costituzionali e comunitarie.
Resta da verificare la violazione da parte del giudice di prime cure dei principi regolatori della materia e dell'impugnazione della sentenza per violazione di tali principi da parte dell'odierna appellante.
Sul punto mette conto in primis chiarire che la Corte di legittimità ha avuto modo di esprimersi più volte e, muovendo dal principio di cui all'art. 342 c.p.c. (là dove impone la necessaria specificità dei motivi di appello), ha escluso che possa ritenersi ammissibile un appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità in cui non siano espressamente specificati i principi regolatori della materia che si assumono violati ed ha, altresì, sottolineato come, “in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo pagina 4 di 6 oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass., Sez. III, 19/10/2021, n.
28934; Cass., Sez. III, 19/10/2021, n. 29935: entrambe in controversie del tutto analoghe a quella odierna. In precedenza, in ordine cronologico, cfr. Cass., Sez. 2, ord. 9/11/2020, n. 25020; Cass., Sez. 6, ord. 25/01/2018, n. 1932; Cass., Sez.
6, ord. 23/03/2017, n. 7500; Cass., sez. 3, 7/03/2017, n. 5627; Cass., Sez. 3, 21/06/2016, n. 12735; Cass., sez. I,
27/07/2015, n. 15678; Cass., Sez. 6, ord. 3/11/2014, n. 23333; Cass., Sez. 6, ord. 11/02/2014 n. 3005; Cass.,
Sez. II, 9-4- 2010, n. 8466; Cass., 10/01/2007, n. 284)” (cfr. Cassazione civ. n. 34632 del 14.9.2022).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha puntualmente fornito specifica indicazione dei principi regolatori asseritamente violati dalla pronuncia impugnata. infatti, nel Parte_1 formulare l'impugnazione si è limitata ad evidenziare gli eventuali punti della sentenza da riformare perché ritenuti ingiusti e comunque frutto di una erronea applicazione di alcune disposizioni di legge disciplinanti gli obblighi della controparte (nella specie, il Regolamento Comunale adottato dal Controparte_3 per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
[...] la legge 160/2019), senza però lamentare la violazione dei principi regolatori della materia che, come noto, non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (cfr. Cass. civ. n. 12017 del 7.5.2019).
Infine, si osserva come, all'udienza odierna, parte appellante abbia del tutto omesso di prendere posizione in merito all'eccezione di inammissibilità de qua sollevata nella comparsa di costituzione e risposta avversaria, non offrendo pertanto alcun spunto argomentativo al fine di ottenere il rigetto di siffatta questione pregiudiziale di rito.
In conclusione, deve allora essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto, giusto il combinato disposto degli artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c.
Tutte le ulteriori questioni assorbite.
2. Sulle spese di lite
Le spese del procedimento seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate ex DM 55/2014, in favore della parte appellata, in ragione del valore della controversia dichiarato (inferiore ad euro 1.100) e con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 5 di 6 Parte appellante è tenuta al pagamento di nuovo contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, sussistendone i presupposti in considerazione del rigetto integrale della impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 353/2024 pubblicata il 21.5.2024, ogni diversa
[...] istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello in quanto inammissibile;
- condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in euro
232,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, oltre IV e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater¸ D.P.R. 115/2002, per rigetto integrale dell'impugnazione, ai fini dell'obbligo di pagamento in capo alla parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 settembre 2025 alle ore 12.30, innanzi al giudice Dott. Emanuele Venzo sono comparsi:
Per gli avv.ti ENRICO BOCCHINO E SARA TESTANI Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. MANDARA GIANCARLO
Per l'avv. JESSICA MANNINI oggi sostituito dall'avv. D'ANDRETTA Controparte_2
FRANCESCO
Parte appellante si riporta all'atto di appello e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Parte appellata si riporta alla comparsa ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti concludono come da atti introduttivi.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5/2025 promossa da:
(c.f. - P.IV ) con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
BOCCHINO Enrico (c.f. ) e TESTANI Sara (c.f. C.F._1 C.F._2
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. - P.IV ) con l'avv. MANNINI Jessica (c.f. Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
C.F._3
PARTE APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio impugnando la sentenza n. 353/2024 del Giudice di Pace di Pistoia pubblicata Controparte_2 il 21.5.2024, non notificata, che, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.N. 5185/2023, ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'atto di accertamento esecutivo n. 792 ID Controparte_2
Pratica 14982733 del 11.7.2023, emesso da annullandolo e Parte_1 dichiarandolo privo di effetti ed ha compensato integralmente le spese legali del giudizio. L'appellante ha dedotto: che ha proposto opposizione avverso il citato avviso da essa notificato in qualità Controparte_2 di concessionario della riscossione per il pagamento dell'imposta di pubblicità relativa a n. 1 freccia con la scritta “PT”, n. 7 adesivi riportanti la scritta “ ” e n. 1 cassonetto luminoso con la Controparte_2 scritta “ ”; che il Giudice di pace ha accolto l'opposizione, statuendo che la freccia CP_2 direzionale recante la scritta “PT” è da considerarsi avente natura di cartello di indicazioni stradali, mentre le insegne di esercizio ed il cassonetto luminoso hanno una superficie inferiore al limite stabilito dal regolamento comunale;
che il Giudice di prime cure è incorso nella violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone pagina 2 di 6 mercatale adottato dal in relazione alle insegne di esercizio ed alla frecce direzionali Controparte_3 nonché dell'art. 39 del Codice della Strada;
che, infatti, i segnali per cui è causa costituiscono mezzo pubblicitario con lo scopo di promuovere i beni ed i servizi offerti, svolgendo il servizio Controparte_2 postale universale non più in regime di monopolio ed offrendo sul libero mercato una pluralità di servizi bancari, finanziari e telefonici e, come tali, soggetti alle regole del libero mercato;
che, inoltre, applicando quanto prescritto dal Regolamento comunale, la superficie complessiva dei suddetti segnali supera i cinque metri, di talché non può applicarsi l'esenzione dal pagamento del canone sulla pubblicità. Pt_1 [...] ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_1 di Pistoia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 353 del 22.05.2024, rigettando l'opposizione proposta dalla avverso Controparte_2
l'avviso di accertamento esecutivo n. 792 ID Pratica 14982733 del 11.07.2023 per l'anno 2023 notificato da CP_1
a nell'interesse del comune di Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado Controparte_2 Controparte_3 di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 carenza dei presupposti di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. e nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di appello. L'appellata ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti così provvedere: In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 353/2024 del Giudice di Pace di Pistoia depositata in cancelleria in data 21.05.2024 resa nel giudizio iscritto al n. RG. 5185/2023; Nel merito: respingere in fato e in diritto l'appello di e per l'effetto confermare la sentenza n. 353/2024 del Giudice di Pace di Pistoia CP_4 depositata in cancelleria in data 21.05.2024 resa nel giudizio iscritto al n. RG. 5185/2023.Con vittoria di spese e onorari”.
La causa, istruita in via documentale, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in virtù dell'art. 339 comma 3 c.p.c. a norma del Controparte_2 quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art.113, comma 2, cod. proc. civ. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali ovvero dei principi regolatori della materia” e, dunque, sono da ritenersi inappellabili tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in controversie, come quella che ci occupa, non eccedenti il valore di euro 1.100,00 qualora i motivi di appello non riguardino le violazioni di cui al comma 3 del citato art. 339 c.p.c.
La sollevata eccezione merita accoglimento, di talché l'appello è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. pagina 3 di 6 Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso la sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cassazione civile n. 769 del 19.1.2021).
Nel caso di specie, atteso che il valore della domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellata è senz'altro inferiore alla soglia indicata dall'art. 113 comma 2 c.c. (si vedano in tal senso le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ove parte attrice ha chiesto di annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo avente ad oggetto il mancato versamento del canone unico annuale attinente all'imposta sulla pubblicità per euro 446,00), è indubitabile che la statuizione di accoglimento della stessa, oggetto di gravame, sia avvenuta secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice (cfr. Cassazione civile n. 14609 del 9.7.2020).
Quanto all'applicabilità al caso di specie dell'art. 339 comma 3 c.p.c. relativo all'appellabilità della sentenza emessa secondo equità per inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, è indubbio che l'appellante non abbia lamentato l'inosservanza delle norme sul procedimento né di quelle costituzionali e comunitarie.
Resta da verificare la violazione da parte del giudice di prime cure dei principi regolatori della materia e dell'impugnazione della sentenza per violazione di tali principi da parte dell'odierna appellante.
Sul punto mette conto in primis chiarire che la Corte di legittimità ha avuto modo di esprimersi più volte e, muovendo dal principio di cui all'art. 342 c.p.c. (là dove impone la necessaria specificità dei motivi di appello), ha escluso che possa ritenersi ammissibile un appello avverso una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità in cui non siano espressamente specificati i principi regolatori della materia che si assumono violati ed ha, altresì, sottolineato come, “in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo pagina 4 di 6 oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass., Sez. III, 19/10/2021, n.
28934; Cass., Sez. III, 19/10/2021, n. 29935: entrambe in controversie del tutto analoghe a quella odierna. In precedenza, in ordine cronologico, cfr. Cass., Sez. 2, ord. 9/11/2020, n. 25020; Cass., Sez. 6, ord. 25/01/2018, n. 1932; Cass., Sez.
6, ord. 23/03/2017, n. 7500; Cass., sez. 3, 7/03/2017, n. 5627; Cass., Sez. 3, 21/06/2016, n. 12735; Cass., sez. I,
27/07/2015, n. 15678; Cass., Sez. 6, ord. 3/11/2014, n. 23333; Cass., Sez. 6, ord. 11/02/2014 n. 3005; Cass.,
Sez. II, 9-4- 2010, n. 8466; Cass., 10/01/2007, n. 284)” (cfr. Cassazione civ. n. 34632 del 14.9.2022).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha puntualmente fornito specifica indicazione dei principi regolatori asseritamente violati dalla pronuncia impugnata. infatti, nel Parte_1 formulare l'impugnazione si è limitata ad evidenziare gli eventuali punti della sentenza da riformare perché ritenuti ingiusti e comunque frutto di una erronea applicazione di alcune disposizioni di legge disciplinanti gli obblighi della controparte (nella specie, il Regolamento Comunale adottato dal Controparte_3 per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
[...] la legge 160/2019), senza però lamentare la violazione dei principi regolatori della materia che, come noto, non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (cfr. Cass. civ. n. 12017 del 7.5.2019).
Infine, si osserva come, all'udienza odierna, parte appellante abbia del tutto omesso di prendere posizione in merito all'eccezione di inammissibilità de qua sollevata nella comparsa di costituzione e risposta avversaria, non offrendo pertanto alcun spunto argomentativo al fine di ottenere il rigetto di siffatta questione pregiudiziale di rito.
In conclusione, deve allora essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto, giusto il combinato disposto degli artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c.
Tutte le ulteriori questioni assorbite.
2. Sulle spese di lite
Le spese del procedimento seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate ex DM 55/2014, in favore della parte appellata, in ragione del valore della controversia dichiarato (inferiore ad euro 1.100) e con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 5 di 6 Parte appellante è tenuta al pagamento di nuovo contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, sussistendone i presupposti in considerazione del rigetto integrale della impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 353/2024 pubblicata il 21.5.2024, ogni diversa
[...] istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello in quanto inammissibile;
- condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in euro
232,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, oltre IV e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater¸ D.P.R. 115/2002, per rigetto integrale dell'impugnazione, ai fini dell'obbligo di pagamento in capo alla parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 6 di 6