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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19842/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PREVE elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in TORINO, VIA GIACOMO MEDICI 5, presso il difensore avv. ROBERTO
PREVE
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 12.11.2024: “dichiarare l'interdizione ai sensi degli artt.
414 e ss. c.c. della OR , nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
e residente in [...]. C.F._3 pagina 1 di 4 Contestualmente richiedono che il sig. nato a [...], il [...], residente in [...]
Torino (TO), via Feletto n. 35, CF: sia nominato tutore dell'interdicenda”. C.F._1
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 adivano questo Tribunale per chiedere l'interdizione della loro madre, sig.ra CP_1
.
[...]
Da quanto risulta dal ricorso, la sig.ra , da qualche tempo si trova in uno Controparte_1
stato di involuzione senile, con variazione dell'umore ed alterazione permanente delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto risulta “affetta da involuzione senile V.C.C., S.A.D., disturbi del comportamento, ipoacusia, ipertensione arteriosa, dislipidemia, poliposi gastrica, pregressa frattura della caviglia sx e del ginocchio dx”.
L'interdicenda è stata ricoverata, in un primo momento a partire dal 2023, a
[...] sita nel Comune di Precetto Torinese. Successivamente, l'interdicenda è Parte_3
stata dichiarata incompatibile e allontanata dalla struttura dalla Responsabile della casa-famiglia poiché peggiorata sul piano sociale, cognitivo, psicologico e delle autonomie di base. La stessa è stata quindi spostata presso la R.S.A. IL PORTO sita in Torino (TO), via Torre Pellice 25, dove al momento di trova.
Non essendo in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, i ricorrenti adivano questo Tribunale.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza avanti al GOP delegata per l'incombente e successivi connessi, alli 30.12.2024, udienza successivamente spostata al 12.2.2025 in modalità da remoto, fissando contestualmente udienza per la precisazione delle conclusioni dinanzi a sé in data 25.02.2025.
All'udienza del 12.02.25 il GOP procedeva all'esame dell'interdicenda, dando atto che l'esame è avvenuto anche grazie alla collaborazione del figlio, che ha riportato alla OR le domande poste dal giudice, visto che la medesima soffre di ipoacusia. Venivano successivamente sentite le parti personalmente. Il difensore dei ricorrenti chiedeva termine di almeno trenta giorni per la notifica alla interdicenda del ricorso e della fissazione dell'udienza odierna. Il Giudice invitava così parte ricorrente a depositare la notifica alla interdicenda del ricorso e della fissazione dell'udienza entro il 17.03.25; revocando pertanto l'udienza del 24.02.25 di precisazione delle conclusioni già fissata, disponendo che pagina 2 di 4 il fascicolo sia alla medesima ritrasmesso per la ricalendarizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni a seguito del deposito delle notifiche sopra disposto.
Con ordinanza del 14.2.2025, questo Giudice assegnava alle parti termine perentorio fino al 28.4.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti la rinuncia a comparire le conclusioni definitive delle parti.
Lette le note depositate, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Risulta provato alla luce della documentazione sanitaria versata in atti che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale.
Un primo riscontro sulle condizioni di salute della interdicenda emerge dalla lettera del 13.08.2024 della casa-famiglia per anziani redatta dalla dottoressa titolare della stessa, che ne Per_1 disponeva l'allontanamento, non risultando più presenti i requisiti per continuare ad essere accolta nella loro struttura. Il personale della struttura ha evidenziato infatti: “un importante peggioramento sul piano sociale, cognitivo, psicologico e delle autonomie di base. Dal punto di vista del comportamento offende e insulta verbalmente ospiti, parenti e operatori. Per quanto riguarda l'autonomia, nonostante venga a volte utilizzato il pannolone, soprattutto di note e nei periodi di forte stitichezza, non riesce a gestirlo in modo adeguato, abbassandolo e toccandosi le parti intime, sporcandosi lei stessa e
l'ambiente circostante. Nonostante l'utilizzo del deambulatore spesso capita che perda l'equilibrio e cada. Si consiglia quindi una struttura più adeguata e consona ai suoi bisogni e necessità”.
Inoltre, dal verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile dell' depositato in atti CP_2 risulta in stato “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%. Percentuale: 90 %.” e affetta da “involuzione senile V.C.C., S.A.D., disturbi del comportamento, ipoacusia, ipertensione arteriosa, dislipidemia, poliposi gastrica, pregressa frattura della caviglia sx e del ginocchio dx”.
Nelle osservazioni conclusive sulle condizioni mediche allegate, risulta: “necessita di assistenza per
l'igiene (bagno), per l'assunzione della terapia, non in grado di fare acquisti né di spostarsi fuori dal domicilio senza assistenza”.
Risulta quindi provato, allo stesso modo, che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni pagina 3 di 4 volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], ma C.F._3
attualmente domiciliata presso la R.S.A. IL PORTO sita in Torino, alla via Torre Pellice n. 25.
NULLA sulle spese di lite.
Manda al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19842/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PREVE elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in TORINO, VIA GIACOMO MEDICI 5, presso il difensore avv. ROBERTO
PREVE
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 12.11.2024: “dichiarare l'interdizione ai sensi degli artt.
414 e ss. c.c. della OR , nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
e residente in [...]. C.F._3 pagina 1 di 4 Contestualmente richiedono che il sig. nato a [...], il [...], residente in [...]
Torino (TO), via Feletto n. 35, CF: sia nominato tutore dell'interdicenda”. C.F._1
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 adivano questo Tribunale per chiedere l'interdizione della loro madre, sig.ra CP_1
.
[...]
Da quanto risulta dal ricorso, la sig.ra , da qualche tempo si trova in uno Controparte_1
stato di involuzione senile, con variazione dell'umore ed alterazione permanente delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto risulta “affetta da involuzione senile V.C.C., S.A.D., disturbi del comportamento, ipoacusia, ipertensione arteriosa, dislipidemia, poliposi gastrica, pregressa frattura della caviglia sx e del ginocchio dx”.
L'interdicenda è stata ricoverata, in un primo momento a partire dal 2023, a
[...] sita nel Comune di Precetto Torinese. Successivamente, l'interdicenda è Parte_3
stata dichiarata incompatibile e allontanata dalla struttura dalla Responsabile della casa-famiglia poiché peggiorata sul piano sociale, cognitivo, psicologico e delle autonomie di base. La stessa è stata quindi spostata presso la R.S.A. IL PORTO sita in Torino (TO), via Torre Pellice 25, dove al momento di trova.
Non essendo in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, i ricorrenti adivano questo Tribunale.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza avanti al GOP delegata per l'incombente e successivi connessi, alli 30.12.2024, udienza successivamente spostata al 12.2.2025 in modalità da remoto, fissando contestualmente udienza per la precisazione delle conclusioni dinanzi a sé in data 25.02.2025.
All'udienza del 12.02.25 il GOP procedeva all'esame dell'interdicenda, dando atto che l'esame è avvenuto anche grazie alla collaborazione del figlio, che ha riportato alla OR le domande poste dal giudice, visto che la medesima soffre di ipoacusia. Venivano successivamente sentite le parti personalmente. Il difensore dei ricorrenti chiedeva termine di almeno trenta giorni per la notifica alla interdicenda del ricorso e della fissazione dell'udienza odierna. Il Giudice invitava così parte ricorrente a depositare la notifica alla interdicenda del ricorso e della fissazione dell'udienza entro il 17.03.25; revocando pertanto l'udienza del 24.02.25 di precisazione delle conclusioni già fissata, disponendo che pagina 2 di 4 il fascicolo sia alla medesima ritrasmesso per la ricalendarizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni a seguito del deposito delle notifiche sopra disposto.
Con ordinanza del 14.2.2025, questo Giudice assegnava alle parti termine perentorio fino al 28.4.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti la rinuncia a comparire le conclusioni definitive delle parti.
Lette le note depositate, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Risulta provato alla luce della documentazione sanitaria versata in atti che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale.
Un primo riscontro sulle condizioni di salute della interdicenda emerge dalla lettera del 13.08.2024 della casa-famiglia per anziani redatta dalla dottoressa titolare della stessa, che ne Per_1 disponeva l'allontanamento, non risultando più presenti i requisiti per continuare ad essere accolta nella loro struttura. Il personale della struttura ha evidenziato infatti: “un importante peggioramento sul piano sociale, cognitivo, psicologico e delle autonomie di base. Dal punto di vista del comportamento offende e insulta verbalmente ospiti, parenti e operatori. Per quanto riguarda l'autonomia, nonostante venga a volte utilizzato il pannolone, soprattutto di note e nei periodi di forte stitichezza, non riesce a gestirlo in modo adeguato, abbassandolo e toccandosi le parti intime, sporcandosi lei stessa e
l'ambiente circostante. Nonostante l'utilizzo del deambulatore spesso capita che perda l'equilibrio e cada. Si consiglia quindi una struttura più adeguata e consona ai suoi bisogni e necessità”.
Inoltre, dal verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile dell' depositato in atti CP_2 risulta in stato “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%. Percentuale: 90 %.” e affetta da “involuzione senile V.C.C., S.A.D., disturbi del comportamento, ipoacusia, ipertensione arteriosa, dislipidemia, poliposi gastrica, pregressa frattura della caviglia sx e del ginocchio dx”.
Nelle osservazioni conclusive sulle condizioni mediche allegate, risulta: “necessita di assistenza per
l'igiene (bagno), per l'assunzione della terapia, non in grado di fare acquisti né di spostarsi fuori dal domicilio senza assistenza”.
Risulta quindi provato, allo stesso modo, che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni pagina 3 di 4 volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], ma C.F._3
attualmente domiciliata presso la R.S.A. IL PORTO sita in Torino, alla via Torre Pellice n. 25.
NULLA sulle spese di lite.
Manda al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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