TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2400/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 29 maggio 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 2400/2021 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresento e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Carlo Traverso, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria (c.f. Controparte_2
), in persona del proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso P.IVA_1
dalla Dott.ssa Patrizia Lessio, Funzionario in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 12 maggio
2025 ed a verbale di udienza 29 maggio 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Previa audizione della teste sui capitoli di prova ammessi, sia in prova Tes_1
diretta che in controprova
pagina 1 di 20 Previa dichiarazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei testi Tes_2
, e
[...] Testimone_3 Testimone_4
Previo ordine alle Banche su cui sono stati tratti gli assegni prodotti quali docc. 3-4-5-
6 di esibire e produrre in giudizio la copia fronte e retro degli stessi, in caso di contestazioni di controparte al riguardo (peraltro mai avvenute ed ove ancora ammissibili)
Dichiarare le ordinanze ingiunzione n. 259/2021 e 259/2021 bis dell'
[...]
, sede di Alessandria, datate 22.6.2021, illegittime Controparte_3
e comunque infondate in fatto ed in diritto. Conseguentemente dichiarare nulle e/o annullare
e/o revocare le predette ordinanze ingiunzione e respingere ogni domanda proposta dall' di Asti-Alessandria, sede di Alessandria, nei confronti Controparte_3
del Signor siccome infondata in fatto ed in diritto. Parte_2
In estremo e denegato subordine, e comunque salvo gravame, ridurre gli importi ai minimi edittali.
Con il favore delle spese e del compenso professionale, del quale il legale scrivente chiede la distrazione a suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Salvis juribus>>.
Per parte resistente, come da note difensive autorizzate depositate in data 11 giugno
2024 ed a verbale di udienza 05 novembre 2024 richiamate a formarne parte integrante:
<− respingere l'opposizione, confermando in toto le ordinanze in contestazione, dichiarandole legittime e fondate con vittoria delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015;
− nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_2
spese di giudizio, in ragione di quanto statuito da Corte Costituzionale n. 77/2018, già recepita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/2018>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze-ingiunzione 22 giugno 2021, n.° 259 e n.° 259 bis, rispettivamente notificate in data 30 giugno e 01 luglio 2021, il Controparte_1
, , Sede di
[...] Controparte_3
Alessandria, sanzionava in qualità di trasgressore, e Parte_2 CP_4
, in qualità di obbligata in solido, per la ritenuta violazione:
[...]
1) dell'art. 3, comma 3, D.L. n.° 12/2002 e s.m.i., per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, il lavoratore perlomeno dal 01 febbraio 2019 ed almeno fino alla prima Parte_3
settimana al mese di giugno 2019, per un totale di n.° 88 giornate di effettivo lavoro;
pagina 2 di 20 2) dell'art. 1, L. n.° 4/1953, per aver omesso di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, i relativi prospetti paga a n.° 5 lavoratori per n.° 4 mensilità, come da Verbale unico di accertamento e notificazione;
3) dell'art 15, comma 3, D.L.vo n.° 81/2015, per non aver comunicato la durata effettiva della prestazione lavorativa intermittente svolta dal lavoratore con Parte_4
riferimento ad un ciclo di prestazioni di durata superiore a trenta giorni, parimenti come da
Verbale unico di accertamento e notificazione;
4) dell'art 15, comma 3, D.L.vo n.° 81/2015, per non aver comunicato la durata effettiva della prestazione lavorativa intermittente svolta dalla lavoratrice Testimone_3
sempre ancora come da Verbale unico di accertamento e notificazione.
Proponevano opposizione alle ordinanze-ingiunzione così loro notificate entrambi gli ingiunti con ricorso depositato in data 30 luglio 2021, chiedendo, previa sospensione della di loro efficacia esecutiva, l'annullamento delle stesse. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva il respingimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, accolta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, disposto lo stralcio della posizione della ricorrente “ in seguito a di essa CP_4
declaratoria di fallimento a mezzo sentenza Tribunale di Alessandria, n.° 29/2022 (cui conseguiva, nel così separato giudizio disposizione di interruzione dello stesso) ed assunte le deposizioni dei testi , Testimone_2 Testimone_5 Testimone_3 Testimone_4
, e la causa perveniva quindi in decisione all'udienza del
[...] Testimone_6 Tes_7
pagina 3 di 20 Capacità che sussiste.
Dispone difatti l'art. 246 c.p.c. che <non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio>>, così richiamando la norma di cui all'art. 100 c.p.c., ai cui sensi <per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse>>.
Ora: è noto che l'”interesse a proporre domanda o a contraddirla” non si sostanzia in senso economico e, tantomeno, nel senso di una generica convenienza, che è implicita in ogni atto umano consapevole, per il solo fatto che lo si compie.
Al contrario, esso assume specifico significato in ragione del suo riferimento alla tutela giurisdizionale che si attua nel processo, quale “interesse” (o “bisogno”) non già per quel bene che è riconosciuto od attribuito dal diritto sostanziale, del quale è comunque pur sempre alla base, bensì per quell'ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale stessa.
In altri termini: “interesse o bisogno di tutela giurisdizionale” (così come letteralmente inteso nell'ordinamento germanico quale “Rechtsschutzbedürfnis”) che consegue alla violazione del diritto sostanziale o, solo eccezionalmente, alla sua contestazione o vanto (per il caso di giurisdizione di accertamento mero) od alla circostanza che si tratti di un diritto ad una modificazione giuridica realizzabile soltanto ad opera del Giudice (caso della giurisdizione costitutiva necessaria).
Tenuto per fermo quanto precede, deve allora disaminarsi quale sia la situazione giuridica soggettiva del lavoratore, alcuni aspetti del cui rapporto lavorativo sono oggetto di censura da parte dell'Amministrazione, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione correlativamente adottata nei confronti del datore di lavoro. Di qui, se effettivamente possano sussistere, o meno, profili di suo interesse ad agire, convenire, intervenire od essere chiamato nel relativo giudizio instaurato nei confronti dell'Amministrazione stessa dal datore di lavoro medesimo.
E l'analisi non può partire, ovviamente, che dalla disamina del dato normativo di riferimento.
Dispone l'art. 105, comma 1, c.p.c. che <ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo>>.
Si tratta della disciplina dell'intervento volontario nella sua duplice tipologia dell'intervento “principale” (qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, tutte le parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione pagina 4 di 20 autonoma rispetto, per l'appunto, tutte le parti e quindi svolta per far valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere da ciascuna di queste) e dell'intervento, cosiddetto,
“litisconsortile” (o “adesivo autonomo”, qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, una sola o solo alcune delle parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, soltanto una od alcune di esse).
È evidente come, in radice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, al lavoratore sia precluso svolgere entrambi i tipi di intervento appena descritti, non potendosi certo ipotizzare l'esistenza di un di egli diritto relativo, direttamente, all'oggetto (che è una sanzione) o dipendente, altrettanto direttamente, dal titolo dedotto in giudizio (che è l'azionamento del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione a fronte di una trasgressione amministrativa commessa dal datore di lavoro).
Più complessa, tuttavia, ai fini del dirimere circa un interesse ad intervenire del lavoratore, l'ipotesi prevista dal comma 2 del citato art. 105 c.p.c., il quale, disciplinando il cosiddetto intervento “adesivo” (o “adesivo dipendente”, se si predilige la definizione dell'intervento litisconsortile quale “adesivo autonomo”), dispone che, ciascuno, <può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse>>.
Se, difatti, è incapace di testimoniare colui che ha un interesse a partecipare al giudizio, ovvia ne discenderebbe tale incapacità, per il lavoratore, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, intentati dal datore di lavoro, qualora se ne riconoscesse la di egli facoltà di intervenire per sostenere le ragioni dell'Amministrazione ingiungente.
Si deve allora prendere posizione sulla questione.
Ed invero, l'intervento adesivo (o, come anche visto, adesivo dipendente) è caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere (come negli altri sopra illustrati tipi di intervento) un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti già in causa, assumendo pertanto una posizione subordinata a quella di quest'ultima, che si sostanzia nella semplice adesione alla sua domanda, auspicandone l'accoglimento.
Proprio perché l'interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto, ma chiede l'accoglimento di una domanda altrui, sorge quindi il fondato dubbio che egli effettivamente eserciti un'azione ed, in particolare, che possieda un proprio interesse ad agire.
L'interesse ad agire al quale l'art. 105, comma 2, c.p.c. si riferisce nel farne dipendere la legittimazione all'intervento di cui trattasi (con l'impiego dei termini <quando vi ha un proprio interesse>>), non può allora intendersi come interesse ad agire in senso tecnico (quale pagina 5 di 20 affermazione di un proprio diritto bisognevole di tutela giurisdizionale), ma è più semplicemente l'espressione della generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata. Vantaggio sicuramente riconducibile ad una posizione di diritto sostanziale del terzo, ma, per l'appunto, non autonomo e rilevante solo per il suo collegamento con la posizione di questa.
Tenuto per fermo quanto precede, si deve pertanto indurre che precipuamente nell'esplicita configurazione della legittimazione, compiuta dalla norma in disamina, sta l'attribuzione della titolarità di un'azione sui generis, perché secondaria, o subordinata, nel senso di essere fondata su di un interesse ad agire caratterizzato dal riferimento a un diritto altrui e come posizione di vantaggio meramente riflessa sul piano sostanziale.
Ma se tale posizione è solo riflessa, per fondare egualmente siffatto interesse, subordinato, ad agire, essa deve tuttavia esserlo in modo “diretto” e non meramente indiretto.
Così, esempio scolastico, nel caso di giudizio intentato dal locatore contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di locazione, ove il sub-conduttore possiede interesse a sostenere le ragioni del conduttore contro il locatore, giacché i di egli diritti dipendono, direttamente, dalla posizione del conduttore medesimo. Od ancora per il caso del cessionario dell'azienda conduttrice, dell'obbligato in via di regresso nella lite del debitore principale contro il creditore dell'acquirente di un immobile oggetto di una precedente promessa di vendita in favore di altro soggetto, etc...
Diverso, invece, sempre ad esempio, il caso del creditore nelle cause tra il suo debitore ed altro creditore di quest'ultimo, laddove il pregiudizio che il creditore stesso vuole evitare è non solo riflesso, ma indiretto, laddove l'intervento, ancorché adesivo (o adesivo dipendente che dir si voglia), sarebbe pertanto inammissibile.
Deve allora concludersi, in questa sede, per l'inammissibilità di un eventuale intervento del lavoratore nel giudizio instaurato dal datore di lavoro avverso l'ordinanza-ingiunzione adottata dal . Controparte_1
Ed invero, il vantaggio che il lavoratore nella fattispecie potrebbe trarre (per il caso di respingimento del ricorso e di conseguente soggezione del datore di lavoro alla sanzione per aver omesso di denunciare regolarmente il rapporto lavorativo viceversa egualmente instaurato), per quanto sullo sfondo esistente, non deriva, direttamente, da tale respingimento.
Ancorché riflesso, esso è pur tuttavia, difatti, indiretto, “mediato”, tanto che l'eventuale giudicato intervenuto tra la parte datoriale e l'Amministrazione ingiungente permane, rispetto il lavoratore, quale res inter alios acta, senza efficacia, tra questo e la parte datoriale medesima, per l'appunto, di giudicato alcuno (né formale, né sostanziale).
pagina 6 di 20 A differenza, viceversa, del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 35, comma 2, L. n.° 689/1981, <per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi>>, in quanto non solo <l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie>>, ma <con lo stesso provvedimento>> è altresì ingiunto <ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile>>.
Secondo fattispecie processuale, pertanto, in cui alla sanzione irrogata attiene altresì elemento del rapporto di lavoro consistente nel versamento dei contributi e dei premi.
Non basta.
Opinando in ragione di una eventuale incapacità a deporre del più volte citato lavoratore, la soluzione perverrebbe a conseguenze apagogicamente irreversibili.
Ed invero, eliminata la sua possibilità di audizione innanzi il Giudice, permarrebbero tuttavia agli atti del giudizio i (per quanto eventuali) verbali di sommarie informazioni assunti in sede ispettiva dall'Amministrazione.
Quid iuris, pertanto, in ordine agli stessi;
per giunta in costanza di un orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tali atti maggiori requisiti di attendibilità rispetto le deposizioni testimoniali (per quanto analizzate e riguardate alla concreta fattispecie procedurale e processuale in disamina).
Se difatti interesse impediente l'audizione del teste sussiste nella fase processuale, altrettanto tale interesse sussiste, all'evidenza, anche nella fase procedimentale (vieppiù laddove sia lo stesso lavoratore a sollecitare l'intervento ispettivo).
Ragionando pertanto in termini di simmetria giuridica, anche tali verbali dovrebbero subire la stessa sorte della non assumibilità della deposizione testimoniale, con conseguente loro inutilizzabilità ai fini della prova.
Siccome è tuttavia onere della resistente Amministrazione, attrice in senso sostanziale, provare gli assunti accusatori di cui all'azione sanzionatoria intrapresa [art. 6, comma 11,
D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L. n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>>
(principio cardine dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d “diritto punitivo”, anche amministrativo)], deriverebbe come la sola proposizione dell'opposizione, in esclusiva costanza della prova, costituenda e consistente nelle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori oggetto di contestazione, dall'Amministrazione
pagina 7 di 20 medesima assunta a fondamento dell'accertamento, comporterebbe l'inevitabile accoglimento del ricorso.
Conseguenza, all'evidenza, improponibile.
Il tutto, tenuto ad ogni modo presente:
- l'impregiudicata, palese ed effettiva, assenza di qualsivoglia interesse (anche solo mediato) con riferimento alla posizione di eventuali ulteriori, diversi da sé medesimo, lavoratori (per quanto parimenti oggetto di contestazione);
- l'attento vaglio dell'attendibilità della deposizione del lavoratore assunto quale testimone;
- l'eventuale valutazione delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, anche in ordine alla propria personale posizione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 421, comma 4, c.p.c., 2, comma 1, D.L.vo n.° 150/2011.
II
- Sul valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate in sede procedimentale dal lavoratore oggetto di contestazione ed, in generale, dai sommari informatori in tale sede assunti.
Nel giudizio civile, i verbali ove le dichiarazioni dei lavoratori e/o dei sommari informatori sono raccolte da parte degli Operanti fanno piena prova sino a querela di falso solo circa la provenienza dell'atto dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Per quanto attiene le dichiarazioni ivi ricevute, al contrario, esse fanno altrettanto piena prova solo rispetto il dato estrinseco dell'avvenuto rilascio delle medesime, ma non della loro veridicità intrinseca.
Tali dichiarazioni, pertanto, non possono in questa sede essere valutate come probanti, in via privilegiata, della veridicità rispetto quelle che sono le risultanze processuali, assunte nel pieno e legittimo contraddittorio processuale. E questo non solo, come detto, in ragione della mancanza, in parte qua, della forza fidefaciente propria dell'atto pubblico (per i motivi appena esposti), ma anche in ragione dell'impossibilità di valutare diversamente la genuinità
(e, quindi, l'attendibilità) delle circostanze dall'interpellato riferite ai Funzionari procedenti rispetto quelle dallo stesso riferite all'udienza.
Ed invero, benché numerose pronunce sembrino pervenire alla conclusione di una maggiore affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo (ritenute verosimilmente rese in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, ancorché in virtù di principio interpretativo cui appare tuttavia irrimediabilmente contrapporsi,
pagina 8 di 20 quantomeno in parte, l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'incapacità a deporre del lavoratore in qualità di teste, qualora la sanzione irrogata attenga ad un elemento del proprio rapporto di lavoro), deve ritenersi tuttavia insuperabile il concreto e complessivo vaglio del valore probatorio di tali dichiarazioni con le risultanze della deposizione testimoniale, assunta nel, altrimenti inutile, formalmente costituito contraddittorio processuale (previa prestazione, sotto comminatoria di sanzione penale ex art. 372 c.p., dell'impegno di rito).
Senza omettere di rilevare che, laddove intesa siffatta maggiore affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo in via astratta (ovverosia in apodittica assenza di un concreto vaglio compartivo con le risultanze processuali tutte), conclusione apagogicamente rilevabile residuerebbe circa gli esiti del giudizio, inevitabilmente destinato al respingimento del ricorso laddove le prove indotte da parte ricorrente rivestissero esclusiva natura costituenda.
Invero ancora, potrebbe ritenersi come le dichiarazioni rilasciate, nell'immediatezza, dal lavoratore e/o dai sommari informatori altrettanto potrebbero atteggiarsi quale mero presupposto per ingenerare l'inversione dell'onere della prova in capo al ricorrente circa i fatti costitutivi della propria soggezione alla sanzione (spettando quindi ad egli la dimostrazione dei fatti impeditivi al suo sorgere).
Anche in tal caso, però, ed in linea peraltro con gli stessi assunti fatti propri da Cass.
Civ., SS.UU., n.° 916/1996, l'attendibilità di siffatte dichiarazioni potrebbe, come in effetti può, essere infirmata da specifica prova contraria, e quindi anche dalla contraria prova testimoniale nel corso del giudizio di opposizione assunta.
Preferibile deve allora ritenersi la tesi per cui, in caso di insanabile contrasto tra le dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo e quelle poi dal medesimo rilasciate innanzi il Giudice, sulle stesse, risulta irrimediabilmente compromessa l'attendibilità del soggetto escusso, in qualità di sommario informatore, ed escutendo, in qualità di teste, con conseguente venir meno di prova in ordine alla specifica circostanza oggetto di difformità dichiarativa.
Conformemente, peraltro, ad una interpretazione sistematica del valore probatorio proprio di dichiarazioni fornite da soggetto assunto, da una Pubblica Autorità, in una fase procedimentale, priva di contraddittorio, con quelle dallo stesso poi rilasciate, in sede processuale, in costanza di tale contraddittorio;
ricorrenza propria di qualsivoglia procedimento atto a distinguersi nelle due predette fasi (inquirente e giudiziale o, se si preferisce, inquisitoria ed accusatoria) poiché formatosi innanzi soggetti diversi (nella fattispecie: l'Amministrazione procedente ed il Giudice civile).
pagina 9 di 20 Analogamente, mutatis mutandis, alla precipua disciplina dell'utilizzo dibattimentale delle dichiarazioni precedentemente rese, in sede di indagini, dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 500, commi 1 e 2, del codice di rito penale, tenuto oltremodo conto che, in materia di illecito amministrativo, l'Amministrazione procedente, pur costituzionalmente soggetta ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97, comma 1, Cost., non è espressamente fatta oggetto, in costanza della propria discrezionalità, di disposizione analoga a quella di cui all'art. 358 c.p.p., ai cui sensi <il pubblico ministero>> non solo <compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326
[ovverosia <le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale>>: ndr], ma <svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini>>.
Il tutto, sempre, comunque ed in ogni caso, con contemporanea e convergente riconduzione del vaglio della prova, da parte del Giudice, entro i rigorosi ed imprescindibili presupposti fatti propri dall'art. 6, comma 11, D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L.
n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>> (principio cardine, come visto, dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d
“diritto punitivo”, anche amministrativo).
III
- Sul merito, in generale, delle contestazioni elevate con le ordinanze-ingiunzione opposte.
Deve premettersi che <con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente>>, così che <ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito>>, <l'opposizione deve essere accolta>> (Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999). Conformi, Cass. civ., Sez. I, n.° 1122/1999;
Cass. civ., Sez. I, n.° 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999 (che, tra l'altro, precisa:
<in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità
pagina 10 di 20 che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato>>).
Il presente giudizio di opposizione, difatti, non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza- ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica
Amministrazione.
Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione-merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento, anche (e soprattutto) della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta, in applicazione del principio
“actore non probante, reus absolvitur”.
Ai sensi degli assunti che precedono, l'Amministrazione medesima era, come in effetti
è, nella fattispecie, onerata della prova della sussistenza dell'omissione delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, L. n.° 4/1953 relativamente ai lavoratori , Parte_4 [...]
, e delle comunicazioni di cui all'art. 15, Testimone_4 Persona_1 Persona_2
comma 3, D.L.vo n.° 81/2015 relativamente ai lavoratori e Parte_4 Per_2
nonché (ed in primis) del rapporto di prestazione di lavoro subordinato intervenuto
[...] tra ed il lavoratore , quindi, in via generale, di un di egli stato CP_4 Parte_3 di diretto “assoggettamento gerarchico” alla prima, desumibile (sulla scorta della definizione di prestatore di lavoro subordinato fornita dall'art. 2094 c.c., per cui tale è chi si <obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore>>) dagli indici desunti dalla costante Giurisprudenza di Merito e di Legittimità ai fini della configurazione di un tale rapporto.
In tal senso, tra le numerose pronunce rilevanti in materia, la Suprema Corte ha nello specifico difatti statuito che: <requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione>>, così che <l'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro
pagina 11 di 20 autonomo o parasubordinato>> (Cass. civ., Sez. Lav., 13 febbraio 2004, n.° 2842). Ed ancora che <elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione>>, atteso che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile anche con altre forme di rapporti (<sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare>>), mentre <altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva>>
(Cass. civ., Sez. Lav., 09 aprile 2003, n.° 5534).
In altri termini: l'eterodeterminazione, unitamente all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo (nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa), viene a costituire per l'interprete quella “cornice” nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa. E questo, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari che, qualora di per sé presi, potrebbero anche ritenersi compatibili con altre forme di lavoro e/o prestazione d'opera e che debbono perciò essere valutati globalmente. Indici, come già accennato illustrando la rassegna giurisprudenziale amplius supra riportata, per quanto meramente sussidiari, partitamente da identificarsi:
1) nel nomen iuris dato al contratto dalle parti (tenuto conto che la volontà espressa nel contratto e la qualificazione fattane dalle parti medesime non costituiscono fattori assorbenti, in quanto tale qualificazione ben può derivare non solo da mero errore delle parti stesse ma anche dalla precipua volontà di eludere o infrangere specifiche disposizioni di legge, ciò che prevale essendo esclusivamente le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro);
2) nell'oggetto della prestazione [atteso come debba rilevare non quale risultato (opus) ma come energie lavorative (operae)];
3) nell'esecuzione personale della prestazione (atteso come la sostituzione sia possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore);
4) nella proprietà degli strumenti di lavoro;
pagina 12 di 20 5) nell'assenza di rischio economico (atteso come, per confermare la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con altro soggetto, il Giudice debba accertare che il rischio economico permane a carico del soggetto stesso che fruisce della prestazione medesima);
6) nelle modalità e nella forma della retribuzione (essendo criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato);
7) nell'obbligo di osservare un orario di lavoro (atteso come per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori, vi sia indubbiamente la regolamentazione dell'orario di lavoro);
8) nella continuità temporale (atteso come la saltuarietà della prestazione non sia elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione viene comunque ad esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente, purché assoggettato alle direttive da questo impartite);
9) nella giustificazione delle assenze (tenuto conto tuttavia di come l'assenza di tale obbligo possa assumere valore indiziario solo se verificata in concreto);
10) nell'insistenza del diritto alle ferie;
11) nella esclusività della prestazione;
12) nella finalità della prestazione (atteso come nel caso di rapporto di lavoro subordinato, la finalità della prestazione lavorativa sia caratterizzata dalla “alienità”, considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito);
13) nel carattere specifico dell'attività svolta ed, in particolar modo, del suo eventuale carattere routinario, privo dello svolgimento di mansioni cosiddette “di concetto”.
Fatte queste premesse, deve allora scrutinarsi il quadro probatorio oggi portato all'attenzione di questo Ufficio.
Come già anticipato, ai sensi degli assunti che precedono, l'Amministrazione medesima era, come in effetti è, nella fattispecie, onerata della prova:
1) dell'intervenuta assunzione alle proprie dipendenze, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'impiego, da parte di , del lavoratore perlomeno dal 01 febbraio 2019 ed CP_4 Parte_3
almeno fino alla prima settimana al mese di giugno 2019, per un totale di n.° 88 giornate di effettivo lavoro;
pagina 13 di 20 2) dell'omissione di consegna, da parte della medesima “ , all'atto della CP_4
corresponsione della retribuzione, dei prospetti paga relativi alle mensilità di maggio 2019 (in ordine al lavoratore ), giugno, luglio ed agosto 2019 (in ordine al lavoratore Testimone_2
), giugno, luglio ed agosto 2019 (in ordine al lavoratore , Parte_4 Persona_1
luglio ed agosto 2019 (in ordine alla lavoratrice;
Testimone_3
3) dell'omessa comunicazione, ancora da parte di “ , della durata effettiva CP_4
della prestazione lavorativa intermittente svolta dai lavoratori e Parte_4 Tes_3
[...]
Prova che, nella fattispecie, risulta esclusa in rapporto alla contestazione dell'irregolare assunzione, come lavoratore subordinato, di e che deve viceversa ritenersi Parte_3
pienamente fornita in ordine le ulteriori tutte.
IV
- Sul merito, in particolare, della contestazione relativa all'irregolare assunzione, quale lavoratore dipendente, di . Parte_3
E' documentalmente in atti provato come l'impresa individuale “ ” Controparte_5
abbia emesso in data 21 gennaio 2019, fattura n.° 2 e in data 26 settembre 2019, fattura n.° 8, ad (a riscontro dell'emissione, da parte di quest'ultima, di n.° 3 assegni per il CP_4 complessivo importo di € 5.502,00, oltre l'emissione di un quarto assegno bancario per la somma di € 2.000,00, tuttavia dalla medesima “ ” non fatturato). Controparte_5
Tenuto per fermo quanto precede, in sede ispettiva, aveva dichiarato Parte_3
che: <per la società che si occupa anche della gestione del supermercato CP_4
Simply di Novi Ligure, Via Caduti di Nassiriya, 10, da circa due anni, mi occupo del rifornimento delle carni, tutte tranne il pollame, in qualità di agente di commercio, oltre a ciò all'interno del punto vendita valuto, studio e relaziono direttamente alla direzione, nella persona del sig. , l'adeguatezza delle proposte commerciali dei vari fornitori Parte_2
dei diversi punti vendita>>; <questa attività viene da me svolta sulla base di una lettera
d'incarico a fronte della quale ogni due o tre mesi emetto fattura>>; <preciso che la fattura viene emessa dalla ditta Sguinzi corrente in Abbiategrasso, via Mazzini 36>>; <la CP_5
Signora è mia moglie ed io collaboro nella attività della sua ditta>>. Controparte_5
Ed aveva altresì, sempre in quella sede, dichiarato che: <non so quantificare in termini di giornate l'attività che svolgo nell'ambito della ditta individuale di mia moglie, né so dire quanto possa essere occupato nell'ambito dell'attività prestata per la ; CP_4
<ad esempio a giugno 2019 sono stato presso i punti vendita a Imperia per 2 CP_4
giorni, a Riva Ligure per circa 4 o 5 giorni e a Novi Ligure per circa 3 o 4 giorni. A luglio
pagina 14 di 20 2019 sono stato a Imperia e a Riva Ligure per una quindicina di giornate>>; <nel mese di luglio non sono invece stato nel negozio di Novi Ligure>>; <i miei contatti sono in via esclusiva e diretta con il sig. , non ho mansioni operative all'interno dei vari Parte_2
punti vendita né poteri organizzativi o direttivi nei confronti del personale CP_4
occupato presso i vari punti vendita>>; <nel mese di Agosto 2019 sono stato CP_4
occupato come a Luglio per una quindicina di giornate a Imperia e a Riva Ligure, e non sono stato occupato per alcuna giornata nel negozio di Novi Ligure>>.
Sentita in qualità di teste in corso di causa, (dipendente “ Testimone_5 CP_4
tra l'aprile 2017 ed il settembre 2017) ha quindi dichiarato: <conosco
[...] Controparte_5
è la moglie di lui veniva a lavorare come consulente per per Parte_3 CP_4 quanto riguardava l'approccio con i fornitori, l'acquisto della carne;
lui lavorava per conto della moglie;
non so che contratto vi fosse tra loro;
fatturava a io, nella CP_5 CP_4
società ero impiegata amministrativa presso la sede di Via Tonso di Alessandria;
CP_4
mi recavo nei singoli punti vendita se avevano bisogno;
poteva essere dieci volte in un mese>>; <quando io sono andata a Novi Ligure, a volte mi è capitato di vedere colà il Sig.
a volte no, non era lì>>. Pt_3
Parimenti sentito in qualità di teste, , ha dichiarato che: <conosco il Testimone_2 ricorrente perché sono stato suo dipendente dal 16 luglio 2018 al 01 maggio 2019 […] conosco anche […]>>; <dal punto di vista lavorativo lui [ Parte_3 Pt_3
: ndr] era attivo, ma lui non era titolare di un rapporto di lavoro con la ditta ,
[...] Pt_2
come detto da stesso>>; si occupava di seguire i negozi siti in Liguria e Pt_2 Pt_3
Piemonte, erano n.° 5 negozi;
gestiva anche il negozio di Novi Ligure, ma della gestione mi occupavo io, anzi lui in effetti si occupava dei rapporti tra i punti vendita e la società del
Gruppo Artana;
lui supervisionava i n.° 5 punti vendita;
guardava i rapporti economici, le esposizioni prezzi, dava delle indicazioni di tipo commerciale>>; <io predisponevo gli orari per il personale, non per per lui non li disponeva nessuno;
gli orari che io Pt_3
predisponevo potevano venir visionati da nel caso in cui si fosse reso necessario Pt_3
provvedere a sostituzioni di persone, altrimenti io li inviavo alla società per la preparazione delle buste paga>>.
Così i testi (che ha dichiarato: <conosco Testimone_4 Parte_3
era presso non so se come dirigente o qualcosa del genere;
lui non era fisso lì; so CP_4
che però aveva voce in capitolo;
il negozio era quello di Novi Ligure>>), (che Testimone_6
ha dichiarato <conosco perché girava presso il nostro punto vendita di Parte_3
Novi Ligure, via Caduti di Nassiriya e presso altri punti vendita;
se vi era un problema, si
pagina 15 di 20 chiamava lui e lui lo risolveva, non so che rapporti di lavoro intrattenesse con “Almarket
Sri”; io l'ho visto nel periodo in cui lavoravo, era presente ogni settimana, so che girava nei punti vendita del Piemonte, della Liguria non so>>).
Evidente, pertanto, anche a prescindere dalle funzioni, più o meno apicali, che il abbia o meno svolto all'interno del punto vendita di “ di Novi Parte_3 CP_4
Ligure (od altri, in Piemonte e/o Liguria), come lo stesso non fosse vincolato a direttiva specifica alcuna da parte di in qualità di legale rappresentane Parte_2 della stessa , quale suo ipotetico datore di lavoro e, tantomeno, che fosse CP_4
vincolato ad uno specifico obbligo di presenza o ad un altrettanto specifico orario di lavoro eterodeterminato, ben potendo per gli effetti la sua prestazione rientrare in quella di consulenza offerta da impresa terza rispetto la compagine datoriale di “ CP_4
( ”); consulenza per la quale effettivamente risultano agli atti, come sopra Controparte_5
veduto, fatturazione e pagamenti.
Sul punto, di conseguenza, altro dovere al procedente Ufficio non residua che, in, ancorché parziale, accoglimento del ricorso, annullare le ordinanze-ingiunzione
, Controparte_1 Controparte_3
di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria, 22 giugno 2021, n.° 259 e n.° 259 bis.,
[...]
modificandole in punto quantum della sanzione irrogata in ragione dell'esclusione della porzione di essa attinente la contestazione della violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n.°
12/2002 e s.m.i. (per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, il lavoratore Parte_3
perlomeno dal 01 febbraio 2019 ed almeno fino alla prima settimana al mese di giugno 2019, per un totale di n.° 88 giornate di effettivo lavoro).
V
- Sul merito, in particolare, della contestazione relativa all'omessa consegna dei prospetti paga relativamente ad alcune mensilità in ordine ai lavoratori , Testimone_2
, e . Parte_4 Persona_1 Testimone_3
Diverse conclusioni debbono ritrarsi in ordine alla contestazione dell'omessa consegna, da parte di , all'atto della corresponsione della retribuzione, dei prospetti paga CP_4
relativi alle mensilità di maggio 2019 (in ordine al lavoratore ), giugno, luglio Testimone_2
ed agosto 2019 (in ordine al lavoratore ), giugno, luglio ed agosto 2019 (in Parte_4
ordine al lavoratore , luglio ed agosto 2019 (in ordine alla lavoratrice Persona_1
. Testimone_3
pagina 16 di 20 Sul punto, deve in primo luogo osservarsi come la violazione del dovere di consegna, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, del prospetto paga al lavoratore subordinato di cui all'art. 1, comma 1, L. n.° 1953, n.° 4, come sanzionato dall'art. 5, comma
1, medesimo testo di legge, sostituito, da ultimo, dall'art. 22, comma 7, D.L.vo n.° 151/2015, essendo illecito cd. “formale” (illecito “ostacolo”)e di mera condotta (omissiva), prescinda da qualsivoglia aspetto sostanziale sotteso all'effettiva (e corretta) erogazione del corrispettivo.
In secondo luogo, per quanto nel presente giudizio la resistente Amministrazione rivesta il ruolo di attrice in senso sostanziale (come amplius supra illustrato), precipuamente in ragione della natura omissiva dell'illecito in disamina e secondo anche il principio di
“vicinanza della prova”, nel suo aspetto, anche solo, “modellatore” del relativo onere ex art. 2697 c.c., diverso risulta il concreto atteggiarsi delle rispettive posizioni processuali tra ricorrente e resistente, all'evidenza essendo di più facile assolvimento da parte del ricorrente nella fattispecie, fornire prova dell'intervenuta consegna dei Parte_2
suddetti prospetti paga a ciascun lavoratore;
prova che, sempre nella fattispecie, vedrebbe sua massima espressione nella produzione documentale della relativa ricevuta di siffatta consegna.
Dato atto che in giudizio risulta essere stato acclarato che le buste paga venivano viceversa solo “messe a disposizione” dei lavoratori interessati, presso l'ufficio di Novi
Ligure, al termine di ciascuna mensilità (con correlata, consapevole, assunzione del rischio che le stesse venissero in qualche modo anche perdute od erroneamente prelevate da altri), necessitato ne consegue il rilevo, sul punto, della prova testimoniale che, nella fattispecie, deve ritenersi positivamente raggiunta solo relativamente ai lavoratori e Testimone_3
(che, in sede di loro audizione in corso di causa come testi, hanno Testimone_4
confermato regolare consegna dei documenti in oggetto da parte della datrice di lavoro).
Deve invece diversamente concludersi con riferimento al lavoratore , il Testimone_2
quale ha chiaramente riportato, in sede di sua deposizione testimoniale, che le buste paga venivano egli consegnate con, rilevante, ritardo (anche pari a 4/5 mesi).
Atteso come la norma violata preveda limiti edittali crescenti in ragione del numero di lavoratori interessati dall'omissione o dal ritardo di consegna, anche a prescindere dalla posizione dell'ulteriore lavoratore oggetto della contestata condotta omissiva ( Persona_1 conclamata nella fattispecie risulta pertanto, ed in ogni caso, l'intervenuta violazione dei citati artt. 1, comma 1, 5, comma 1, L. n.° 4/1953, come sostituito, da ultimo, dall'art. 22, comma 7,
D.L.vo n.° 151/2015.
pagina 17 di 20 Con ogni derivata e derivante conseguenza.
VI
- Sul merito, in particolare, della contestazione relativa all'omessa comunicazione della durata effettiva della prestazione lavorativa intermittente svolta dai lavoratori Pt_4
e .
[...] Testimone_3
Analoghe conclusioni debbono infine ritrarsi in odine alle contestate violazioni dell'art
15, comma 3, D.L.vo n.° 81/2015, per non l'omessa comunicazione della durata effettiva della prestazione lavorativa intermittente svolta dal lavoratore e dalla Parte_4
lavoratrice Testimone_3
Anche sul punto debbono difatti richiamarsi le preliminari osservazione sopra illustrate in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, L. n.° 4/1953: sia circa la natura di illecito cd.
“formale” (illecito “ostacolo”) e di mera condotta (omissiva), tale da prescindere l'aspetto sostanziale relativo all'effettiva modalità di erogazione della prestazione lavorativa in favore della parte datoriale;
sia circa il concreto atteggiarsi tra le parti dell'onere probatorio.
Fatte queste premesse, deve quindi rilevarsi come degli asseritamente da parte ricorrente inviati messaggi “sms” in osservanza del disposto di cui all'art. 15, comma 3,
D.L.vo n.° 81/2015 (ai cui sensi <prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica>>; <con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie>>), non sia dato agli atti trarre prova alcuna, nemmeno testimoniale.
Con conseguente respingimento di ogni doglianza sul punto da Parte_2
sollevata avverso le ordinanze-ingiunzione
[...] Controparte_1
, di Asti-Alessandria, Sede di
[...] Controparte_3
Alessandria, 22 giugno 2021, n.° 259 e n.° 259 bis.
VII
- Sulla domanda in via di subordine da parte ricorrente formulata di riduzione delle sanzioni inflitte ai minimi edittali.
Tenuto in ogni caso per fermo quanto amplius supra illustrato con riferimento alla sanzione irrogata per la violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n.° 12/2002 e s.m.i. (per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al pagina 18 di 20 competente Centro per l'Impiego, il lavoratore perlomeno dal 01 febbraio Parte_3
2019 ed almeno fino alla prima settimana al mese di giugno 2019, per un totale di n.° 88 giornate di effettivo lavoro), la domanda in disamina è inammissibile in quanto da parte ricorrente introdotta, per la prima volta, solo in sede di note difensive autorizzate depositate in data 12 maggio 2025.
In sede di ricorso introduttivo, <previa sospensione della Parte_2 esecuzione delle ordinanze ingiunzione n. 259/2021 e 259/2021 bis dell'
[...]
di Asti-Alessandria, sede di Alessandria, datate 22.6.2021, Controparte_3
sussistendone i motivi e le ragioni>>, era difatti a chiedere:
<Dichiarare le ordinanze ingiunzione n. 259/2021 e 259/2021 bis dell'
[...]
, sede di Alessandria, datate 22.6.2021, illegittime Controparte_3
e comunque infondate in fatto ed in diritto. Conseguentemente dichiarare nulle e/o annullare
e/o revocare le predette ordinanze ingiunzione e respingere ogni domanda proposta dall' di Asti-Alessandria, sede di Alessandria, nei confronti Controparte_3
del Signor e della siccome infondate in fatto ed in Parte_2 Controparte_4
diritto.
Con il favore del compenso professionale e delle spese di causa>>.
Tenuti in debito conto i principi estrapolabili da Cass. civ., Sez. I, n.° 21486/2011 [con riferimento all'art. 23, comma 1, L. n.° 689/1981, ma perfettamente applicabili all'art. 6, comma 12, D.L.vo n.° 150/2011), per cui il potere di modificare l'ordinanza ingiunzione,
<anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta>> di cui alle suddette disposizioni di legge, è attribuito al Giudice esclusivamente nel caso di accoglimento dell'opposizione, con ciò significando che (in conformità, del resto, al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, applicabile anche al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione) la modifica di quest'ultima limitatamente all'entità della sanzione non può essere disposta dal
Giudice stesso se non in caso di accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente],
l'introduzione della domanda quivi in disamina viene a configurarsi pertanto una non consentita mutatio libelli.
Con ogni derivata e derivante conseguenza.
IV
- Sulle spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- in parziale accoglimento del ricorso ed a modifica pertanto delle ordinanza- ingiunzione , Controparte_1 [...]
, Sede di Alessandria, 22 giugno 2021, n.° 259 e Controparte_3
n.° 25 bis, riduce la sanzione con le stesse irrogata ad € 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00), oltre € 42,60 (quarantadue/60) per spese di notifica;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6, D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sulla capacità a deporre in giudizio del lavoratore oggetto di contestazione.
A fronte della relativa eccezione sollevata da parte ricorrente, necessaria, ai fini del successivo vaglio del materiale istruttorio in possesso del procedente Ufficio, è disamina della questione attinente la capacità a deporre in qualità di teste dei lavoratori nella fattispedcie oggetto di accertamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 29 maggio 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 2400/2021 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresento e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Carlo Traverso, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria (c.f. Controparte_2
), in persona del proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso P.IVA_1
dalla Dott.ssa Patrizia Lessio, Funzionario in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 12 maggio
2025 ed a verbale di udienza 29 maggio 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Previa audizione della teste sui capitoli di prova ammessi, sia in prova Tes_1
diretta che in controprova
pagina 1 di 20 Previa dichiarazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei testi Tes_2
, e
[...] Testimone_3 Testimone_4
Previo ordine alle Banche su cui sono stati tratti gli assegni prodotti quali docc. 3-4-5-
6 di esibire e produrre in giudizio la copia fronte e retro degli stessi, in caso di contestazioni di controparte al riguardo (peraltro mai avvenute ed ove ancora ammissibili)
Dichiarare le ordinanze ingiunzione n. 259/2021 e 259/2021 bis dell'
[...]
, sede di Alessandria, datate 22.6.2021, illegittime Controparte_3
e comunque infondate in fatto ed in diritto. Conseguentemente dichiarare nulle e/o annullare
e/o revocare le predette ordinanze ingiunzione e respingere ogni domanda proposta dall' di Asti-Alessandria, sede di Alessandria, nei confronti Controparte_3
del Signor siccome infondata in fatto ed in diritto. Parte_2
In estremo e denegato subordine, e comunque salvo gravame, ridurre gli importi ai minimi edittali.
Con il favore delle spese e del compenso professionale, del quale il legale scrivente chiede la distrazione a suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Salvis juribus>>.
Per parte resistente, come da note difensive autorizzate depositate in data 11 giugno
2024 ed a verbale di udienza 05 novembre 2024 richiamate a formarne parte integrante:
<− respingere l'opposizione, confermando in toto le ordinanze in contestazione, dichiarandole legittime e fondate con vittoria delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015;
− nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_2
spese di giudizio, in ragione di quanto statuito da Corte Costituzionale n. 77/2018, già recepita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/2018>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze-ingiunzione 22 giugno 2021, n.° 259 e n.° 259 bis, rispettivamente notificate in data 30 giugno e 01 luglio 2021, il Controparte_1
, , Sede di
[...] Controparte_3
Alessandria, sanzionava in qualità di trasgressore, e Parte_2 CP_4
, in qualità di obbligata in solido, per la ritenuta violazione:
[...]
1) dell'art. 3, comma 3, D.L. n.° 12/2002 e s.m.i., per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, il lavoratore perlomeno dal 01 febbraio 2019 ed almeno fino alla prima Parte_3
settimana al mese di giugno 2019, per un totale di n.° 88 giornate di effettivo lavoro;
pagina 2 di 20 2) dell'art. 1, L. n.° 4/1953, per aver omesso di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, i relativi prospetti paga a n.° 5 lavoratori per n.° 4 mensilità, come da Verbale unico di accertamento e notificazione;
3) dell'art 15, comma 3, D.L.vo n.° 81/2015, per non aver comunicato la durata effettiva della prestazione lavorativa intermittente svolta dal lavoratore con Parte_4
riferimento ad un ciclo di prestazioni di durata superiore a trenta giorni, parimenti come da
Verbale unico di accertamento e notificazione;
4) dell'art 15, comma 3, D.L.vo n.° 81/2015, per non aver comunicato la durata effettiva della prestazione lavorativa intermittente svolta dalla lavoratrice Testimone_3
sempre ancora come da Verbale unico di accertamento e notificazione.
Proponevano opposizione alle ordinanze-ingiunzione così loro notificate entrambi gli ingiunti con ricorso depositato in data 30 luglio 2021, chiedendo, previa sospensione della di loro efficacia esecutiva, l'annullamento delle stesse. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva il respingimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, accolta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, disposto lo stralcio della posizione della ricorrente “ in seguito a di essa CP_4
declaratoria di fallimento a mezzo sentenza Tribunale di Alessandria, n.° 29/2022 (cui conseguiva, nel così separato giudizio disposizione di interruzione dello stesso) ed assunte le deposizioni dei testi , Testimone_2 Testimone_5 Testimone_3 Testimone_4
, e la causa perveniva quindi in decisione all'udienza del
[...] Testimone_6 Tes_7
pagina 3 di 20 Capacità che sussiste.
Dispone difatti l'art. 246 c.p.c. che <non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio>>, così richiamando la norma di cui all'art. 100 c.p.c., ai cui sensi <per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse>>.
Ora: è noto che l'”interesse a proporre domanda o a contraddirla” non si sostanzia in senso economico e, tantomeno, nel senso di una generica convenienza, che è implicita in ogni atto umano consapevole, per il solo fatto che lo si compie.
Al contrario, esso assume specifico significato in ragione del suo riferimento alla tutela giurisdizionale che si attua nel processo, quale “interesse” (o “bisogno”) non già per quel bene che è riconosciuto od attribuito dal diritto sostanziale, del quale è comunque pur sempre alla base, bensì per quell'ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale stessa.
In altri termini: “interesse o bisogno di tutela giurisdizionale” (così come letteralmente inteso nell'ordinamento germanico quale “Rechtsschutzbedürfnis”) che consegue alla violazione del diritto sostanziale o, solo eccezionalmente, alla sua contestazione o vanto (per il caso di giurisdizione di accertamento mero) od alla circostanza che si tratti di un diritto ad una modificazione giuridica realizzabile soltanto ad opera del Giudice (caso della giurisdizione costitutiva necessaria).
Tenuto per fermo quanto precede, deve allora disaminarsi quale sia la situazione giuridica soggettiva del lavoratore, alcuni aspetti del cui rapporto lavorativo sono oggetto di censura da parte dell'Amministrazione, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione correlativamente adottata nei confronti del datore di lavoro. Di qui, se effettivamente possano sussistere, o meno, profili di suo interesse ad agire, convenire, intervenire od essere chiamato nel relativo giudizio instaurato nei confronti dell'Amministrazione stessa dal datore di lavoro medesimo.
E l'analisi non può partire, ovviamente, che dalla disamina del dato normativo di riferimento.
Dispone l'art. 105, comma 1, c.p.c. che <ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo>>.
Si tratta della disciplina dell'intervento volontario nella sua duplice tipologia dell'intervento “principale” (qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, tutte le parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione pagina 4 di 20 autonoma rispetto, per l'appunto, tutte le parti e quindi svolta per far valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere da ciascuna di queste) e dell'intervento, cosiddetto,
“litisconsortile” (o “adesivo autonomo”, qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, una sola o solo alcune delle parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, soltanto una od alcune di esse).
È evidente come, in radice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, al lavoratore sia precluso svolgere entrambi i tipi di intervento appena descritti, non potendosi certo ipotizzare l'esistenza di un di egli diritto relativo, direttamente, all'oggetto (che è una sanzione) o dipendente, altrettanto direttamente, dal titolo dedotto in giudizio (che è l'azionamento del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione a fronte di una trasgressione amministrativa commessa dal datore di lavoro).
Più complessa, tuttavia, ai fini del dirimere circa un interesse ad intervenire del lavoratore, l'ipotesi prevista dal comma 2 del citato art. 105 c.p.c., il quale, disciplinando il cosiddetto intervento “adesivo” (o “adesivo dipendente”, se si predilige la definizione dell'intervento litisconsortile quale “adesivo autonomo”), dispone che, ciascuno, <può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse>>.
Se, difatti, è incapace di testimoniare colui che ha un interesse a partecipare al giudizio, ovvia ne discenderebbe tale incapacità, per il lavoratore, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, intentati dal datore di lavoro, qualora se ne riconoscesse la di egli facoltà di intervenire per sostenere le ragioni dell'Amministrazione ingiungente.
Si deve allora prendere posizione sulla questione.
Ed invero, l'intervento adesivo (o, come anche visto, adesivo dipendente) è caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere (come negli altri sopra illustrati tipi di intervento) un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti già in causa, assumendo pertanto una posizione subordinata a quella di quest'ultima, che si sostanzia nella semplice adesione alla sua domanda, auspicandone l'accoglimento.
Proprio perché l'interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto, ma chiede l'accoglimento di una domanda altrui, sorge quindi il fondato dubbio che egli effettivamente eserciti un'azione ed, in particolare, che possieda un proprio interesse ad agire.
L'interesse ad agire al quale l'art. 105, comma 2, c.p.c. si riferisce nel farne dipendere la legittimazione all'intervento di cui trattasi (con l'impiego dei termini <quando vi ha un proprio interesse>>), non può allora intendersi come interesse ad agire in senso tecnico (quale pagina 5 di 20 affermazione di un proprio diritto bisognevole di tutela giurisdizionale), ma è più semplicemente l'espressione della generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata. Vantaggio sicuramente riconducibile ad una posizione di diritto sostanziale del terzo, ma, per l'appunto, non autonomo e rilevante solo per il suo collegamento con la posizione di questa.
Tenuto per fermo quanto precede, si deve pertanto indurre che precipuamente nell'esplicita configurazione della legittimazione, compiuta dalla norma in disamina, sta l'attribuzione della titolarità di un'azione sui generis, perché secondaria, o subordinata, nel senso di essere fondata su di un interesse ad agire caratterizzato dal riferimento a un diritto altrui e come posizione di vantaggio meramente riflessa sul piano sostanziale.
Ma se tale posizione è solo riflessa, per fondare egualmente siffatto interesse, subordinato, ad agire, essa deve tuttavia esserlo in modo “diretto” e non meramente indiretto.
Così, esempio scolastico, nel caso di giudizio intentato dal locatore contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di locazione, ove il sub-conduttore possiede interesse a sostenere le ragioni del conduttore contro il locatore, giacché i di egli diritti dipendono, direttamente, dalla posizione del conduttore medesimo. Od ancora per il caso del cessionario dell'azienda conduttrice, dell'obbligato in via di regresso nella lite del debitore principale contro il creditore dell'acquirente di un immobile oggetto di una precedente promessa di vendita in favore di altro soggetto, etc...
Diverso, invece, sempre ad esempio, il caso del creditore nelle cause tra il suo debitore ed altro creditore di quest'ultimo, laddove il pregiudizio che il creditore stesso vuole evitare è non solo riflesso, ma indiretto, laddove l'intervento, ancorché adesivo (o adesivo dipendente che dir si voglia), sarebbe pertanto inammissibile.
Deve allora concludersi, in questa sede, per l'inammissibilità di un eventuale intervento del lavoratore nel giudizio instaurato dal datore di lavoro avverso l'ordinanza-ingiunzione adottata dal . Controparte_1
Ed invero, il vantaggio che il lavoratore nella fattispecie potrebbe trarre (per il caso di respingimento del ricorso e di conseguente soggezione del datore di lavoro alla sanzione per aver omesso di denunciare regolarmente il rapporto lavorativo viceversa egualmente instaurato), per quanto sullo sfondo esistente, non deriva, direttamente, da tale respingimento.
Ancorché riflesso, esso è pur tuttavia, difatti, indiretto, “mediato”, tanto che l'eventuale giudicato intervenuto tra la parte datoriale e l'Amministrazione ingiungente permane, rispetto il lavoratore, quale res inter alios acta, senza efficacia, tra questo e la parte datoriale medesima, per l'appunto, di giudicato alcuno (né formale, né sostanziale).
pagina 6 di 20 A differenza, viceversa, del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 35, comma 2, L. n.° 689/1981, <per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi>>, in quanto non solo <l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie>>, ma <con lo stesso provvedimento>> è altresì ingiunto <ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile>>.
Secondo fattispecie processuale, pertanto, in cui alla sanzione irrogata attiene altresì elemento del rapporto di lavoro consistente nel versamento dei contributi e dei premi.
Non basta.
Opinando in ragione di una eventuale incapacità a deporre del più volte citato lavoratore, la soluzione perverrebbe a conseguenze apagogicamente irreversibili.
Ed invero, eliminata la sua possibilità di audizione innanzi il Giudice, permarrebbero tuttavia agli atti del giudizio i (per quanto eventuali) verbali di sommarie informazioni assunti in sede ispettiva dall'Amministrazione.
Quid iuris, pertanto, in ordine agli stessi;
per giunta in costanza di un orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tali atti maggiori requisiti di attendibilità rispetto le deposizioni testimoniali (per quanto analizzate e riguardate alla concreta fattispecie procedurale e processuale in disamina).
Se difatti interesse impediente l'audizione del teste sussiste nella fase processuale, altrettanto tale interesse sussiste, all'evidenza, anche nella fase procedimentale (vieppiù laddove sia lo stesso lavoratore a sollecitare l'intervento ispettivo).
Ragionando pertanto in termini di simmetria giuridica, anche tali verbali dovrebbero subire la stessa sorte della non assumibilità della deposizione testimoniale, con conseguente loro inutilizzabilità ai fini della prova.
Siccome è tuttavia onere della resistente Amministrazione, attrice in senso sostanziale, provare gli assunti accusatori di cui all'azione sanzionatoria intrapresa [art. 6, comma 11,
D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L. n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>>
(principio cardine dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d “diritto punitivo”, anche amministrativo)], deriverebbe come la sola proposizione dell'opposizione, in esclusiva costanza della prova, costituenda e consistente nelle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori oggetto di contestazione, dall'Amministrazione
pagina 7 di 20 medesima assunta a fondamento dell'accertamento, comporterebbe l'inevitabile accoglimento del ricorso.
Conseguenza, all'evidenza, improponibile.
Il tutto, tenuto ad ogni modo presente:
- l'impregiudicata, palese ed effettiva, assenza di qualsivoglia interesse (anche solo mediato) con riferimento alla posizione di eventuali ulteriori, diversi da sé medesimo, lavoratori (per quanto parimenti oggetto di contestazione);
- l'attento vaglio dell'attendibilità della deposizione del lavoratore assunto quale testimone;
- l'eventuale valutazione delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, anche in ordine alla propria personale posizione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 421, comma 4, c.p.c., 2, comma 1, D.L.vo n.° 150/2011.
II
- Sul valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate in sede procedimentale dal lavoratore oggetto di contestazione ed, in generale, dai sommari informatori in tale sede assunti.
Nel giudizio civile, i verbali ove le dichiarazioni dei lavoratori e/o dei sommari informatori sono raccolte da parte degli Operanti fanno piena prova sino a querela di falso solo circa la provenienza dell'atto dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Per quanto attiene le dichiarazioni ivi ricevute, al contrario, esse fanno altrettanto piena prova solo rispetto il dato estrinseco dell'avvenuto rilascio delle medesime, ma non della loro veridicità intrinseca.
Tali dichiarazioni, pertanto, non possono in questa sede essere valutate come probanti, in via privilegiata, della veridicità rispetto quelle che sono le risultanze processuali, assunte nel pieno e legittimo contraddittorio processuale. E questo non solo, come detto, in ragione della mancanza, in parte qua, della forza fidefaciente propria dell'atto pubblico (per i motivi appena esposti), ma anche in ragione dell'impossibilità di valutare diversamente la genuinità
(e, quindi, l'attendibilità) delle circostanze dall'interpellato riferite ai Funzionari procedenti rispetto quelle dallo stesso riferite all'udienza.
Ed invero, benché numerose pronunce sembrino pervenire alla conclusione di una maggiore affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo (ritenute verosimilmente rese in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, ancorché in virtù di principio interpretativo cui appare tuttavia irrimediabilmente contrapporsi,
pagina 8 di 20 quantomeno in parte, l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'incapacità a deporre del lavoratore in qualità di teste, qualora la sanzione irrogata attenga ad un elemento del proprio rapporto di lavoro), deve ritenersi tuttavia insuperabile il concreto e complessivo vaglio del valore probatorio di tali dichiarazioni con le risultanze della deposizione testimoniale, assunta nel, altrimenti inutile, formalmente costituito contraddittorio processuale (previa prestazione, sotto comminatoria di sanzione penale ex art. 372 c.p., dell'impegno di rito).
Senza omettere di rilevare che, laddove intesa siffatta maggiore affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo in via astratta (ovverosia in apodittica assenza di un concreto vaglio compartivo con le risultanze processuali tutte), conclusione apagogicamente rilevabile residuerebbe circa gli esiti del giudizio, inevitabilmente destinato al respingimento del ricorso laddove le prove indotte da parte ricorrente rivestissero esclusiva natura costituenda.
Invero ancora, potrebbe ritenersi come le dichiarazioni rilasciate, nell'immediatezza, dal lavoratore e/o dai sommari informatori altrettanto potrebbero atteggiarsi quale mero presupposto per ingenerare l'inversione dell'onere della prova in capo al ricorrente circa i fatti costitutivi della propria soggezione alla sanzione (spettando quindi ad egli la dimostrazione dei fatti impeditivi al suo sorgere).
Anche in tal caso, però, ed in linea peraltro con gli stessi assunti fatti propri da Cass.
Civ., SS.UU., n.° 916/1996, l'attendibilità di siffatte dichiarazioni potrebbe, come in effetti può, essere infirmata da specifica prova contraria, e quindi anche dalla contraria prova testimoniale nel corso del giudizio di opposizione assunta.
Preferibile deve allora ritenersi la tesi per cui, in caso di insanabile contrasto tra le dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo e quelle poi dal medesimo rilasciate innanzi il Giudice, sulle stesse, risulta irrimediabilmente compromessa l'attendibilità del soggetto escusso, in qualità di sommario informatore, ed escutendo, in qualità di teste, con conseguente venir meno di prova in ordine alla specifica circostanza oggetto di difformità dichiarativa.
Conformemente, peraltro, ad una interpretazione sistematica del valore probatorio proprio di dichiarazioni fornite da soggetto assunto, da una Pubblica Autorità, in una fase procedimentale, priva di contraddittorio, con quelle dallo stesso poi rilasciate, in sede processuale, in costanza di tale contraddittorio;
ricorrenza propria di qualsivoglia procedimento atto a distinguersi nelle due predette fasi (inquirente e giudiziale o, se si preferisce, inquisitoria ed accusatoria) poiché formatosi innanzi soggetti diversi (nella fattispecie: l'Amministrazione procedente ed il Giudice civile).
pagina 9 di 20 Analogamente, mutatis mutandis, alla precipua disciplina dell'utilizzo dibattimentale delle dichiarazioni precedentemente rese, in sede di indagini, dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 500, commi 1 e 2, del codice di rito penale, tenuto oltremodo conto che, in materia di illecito amministrativo, l'Amministrazione procedente, pur costituzionalmente soggetta ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97, comma 1, Cost., non è espressamente fatta oggetto, in costanza della propria discrezionalità, di disposizione analoga a quella di cui all'art. 358 c.p.p., ai cui sensi <il pubblico ministero>> non solo <compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326
[ovverosia <le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale>>: ndr], ma <svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini>>.
Il tutto, sempre, comunque ed in ogni caso, con contemporanea e convergente riconduzione del vaglio della prova, da parte del Giudice, entro i rigorosi ed imprescindibili presupposti fatti propri dall'art. 6, comma 11, D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L.
n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>> (principio cardine, come visto, dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d
“diritto punitivo”, anche amministrativo).
III
- Sul merito, in generale, delle contestazioni elevate con le ordinanze-ingiunzione opposte.
Deve premettersi che <con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente>>, così che <ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito>>, <l'opposizione deve essere accolta>> (Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999). Conformi, Cass. civ., Sez. I, n.° 1122/1999;
Cass. civ., Sez. I, n.° 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999 (che, tra l'altro, precisa:
<in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità
pagina 10 di 20 che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato>>).
Il presente giudizio di opposizione, difatti, non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza- ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica
Amministrazione.
Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione-merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento, anche (e soprattutto) della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta, in applicazione del principio
“actore non probante, reus absolvitur”.
Ai sensi degli assunti che precedono, l'Amministrazione medesima era, come in effetti
è, nella fattispecie, onerata della prova della sussistenza dell'omissione delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, L. n.° 4/1953 relativamente ai lavoratori , Parte_4 [...]
, e delle comunicazioni di cui all'art. 15, Testimone_4 Persona_1 Persona_2
comma 3, D.L.vo n.° 81/2015 relativamente ai lavoratori e Parte_4 Per_2
nonché (ed in primis) del rapporto di prestazione di lavoro subordinato intervenuto
[...] tra ed il lavoratore , quindi, in via generale, di un di egli stato CP_4 Parte_3 di diretto “assoggettamento gerarchico” alla prima, desumibile (sulla scorta della definizione di prestatore di lavoro subordinato fornita dall'art. 2094 c.c., per cui tale è chi si <obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore>>) dagli indici desunti dalla costante Giurisprudenza di Merito e di Legittimità ai fini della configurazione di un tale rapporto.
In tal senso, tra le numerose pronunce rilevanti in materia, la Suprema Corte ha nello specifico difatti statuito che: <requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione>>, così che <l'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro
pagina 11 di 20 autonomo o parasubordinato>> (Cass. civ., Sez. Lav., 13 febbraio 2004, n.° 2842). Ed ancora che <elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione>>, atteso che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile anche con altre forme di rapporti (<sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare>>), mentre <altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva>>
(Cass. civ., Sez. Lav., 09 aprile 2003, n.° 5534).
In altri termini: l'eterodeterminazione, unitamente all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo (nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa), viene a costituire per l'interprete quella “cornice” nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa. E questo, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari che, qualora di per sé presi, potrebbero anche ritenersi compatibili con altre forme di lavoro e/o prestazione d'opera e che debbono perciò essere valutati globalmente. Indici, come già accennato illustrando la rassegna giurisprudenziale amplius supra riportata, per quanto meramente sussidiari, partitamente da identificarsi:
1) nel nomen iuris dato al contratto dalle parti (tenuto conto che la volontà espressa nel contratto e la qualificazione fattane dalle parti medesime non costituiscono fattori assorbenti, in quanto tale qualificazione ben può derivare non solo da mero errore delle parti stesse ma anche dalla precipua volontà di eludere o infrangere specifiche disposizioni di legge, ciò che prevale essendo esclusivamente le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro);
2) nell'oggetto della prestazione [atteso come debba rilevare non quale risultato (opus) ma come energie lavorative (operae)];
3) nell'esecuzione personale della prestazione (atteso come la sostituzione sia possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore);
4) nella proprietà degli strumenti di lavoro;
pagina 12 di 20 5) nell'assenza di rischio economico (atteso come, per confermare la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con altro soggetto, il Giudice debba accertare che il rischio economico permane a carico del soggetto stesso che fruisce della prestazione medesima);
6) nelle modalità e nella forma della retribuzione (essendo criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato);
7) nell'obbligo di osservare un orario di lavoro (atteso come per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori, vi sia indubbiamente la regolamentazione dell'orario di lavoro);
8) nella continuità temporale (atteso come la saltuarietà della prestazione non sia elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione viene comunque ad esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente, purché assoggettato alle direttive da questo impartite);
9) nella giustificazione delle assenze (tenuto conto tuttavia di come l'assenza di tale obbligo possa assumere valore indiziario solo se verificata in concreto);
10) nell'insistenza del diritto alle ferie;
11) nella esclusività della prestazione;
12) nella finalità della prestazione (atteso come nel caso di rapporto di lavoro subordinato, la finalità della prestazione lavorativa sia caratterizzata dalla “alienità”, considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito);
13) nel carattere specifico dell'attività svolta ed, in particolar modo, del suo eventuale carattere routinario, privo dello svolgimento di mansioni cosiddette “di concetto”.
Fatte queste premesse, deve allora scrutinarsi il quadro probatorio oggi portato all'attenzione di questo Ufficio.
Come già anticipato, ai sensi degli assunti che precedono, l'Amministrazione medesima era, come in effetti è, nella fattispecie, onerata della prova:
1) dell'intervenuta assunzione alle proprie dipendenze, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'impiego, da parte di , del lavoratore perlomeno dal 01 febbraio 2019 ed CP_4 Parte_3
almeno fino alla prima settimana al mese di giugno 2019, per un totale di n.° 88 giornate di effettivo lavoro;
pagina 13 di 20 2) dell'omissione di consegna, da parte della medesima “ , all'atto della CP_4
corresponsione della retribuzione, dei prospetti paga relativi alle mensilità di maggio 2019 (in ordine al lavoratore ), giugno, luglio ed agosto 2019 (in ordine al lavoratore Testimone_2
), giugno, luglio ed agosto 2019 (in ordine al lavoratore , Parte_4 Persona_1
luglio ed agosto 2019 (in ordine alla lavoratrice;
Testimone_3
3) dell'omessa comunicazione, ancora da parte di “ , della durata effettiva CP_4
della prestazione lavorativa intermittente svolta dai lavoratori e Parte_4 Tes_3
[...]
Prova che, nella fattispecie, risulta esclusa in rapporto alla contestazione dell'irregolare assunzione, come lavoratore subordinato, di e che deve viceversa ritenersi Parte_3
pienamente fornita in ordine le ulteriori tutte.
IV
- Sul merito, in particolare, della contestazione relativa all'irregolare assunzione, quale lavoratore dipendente, di . Parte_3
E' documentalmente in atti provato come l'impresa individuale “ ” Controparte_5
abbia emesso in data 21 gennaio 2019, fattura n.° 2 e in data 26 settembre 2019, fattura n.° 8, ad (a riscontro dell'emissione, da parte di quest'ultima, di n.° 3 assegni per il CP_4 complessivo importo di € 5.502,00, oltre l'emissione di un quarto assegno bancario per la somma di € 2.000,00, tuttavia dalla medesima “ ” non fatturato). Controparte_5
Tenuto per fermo quanto precede, in sede ispettiva, aveva dichiarato Parte_3
che: <per la società che si occupa anche della gestione del supermercato CP_4
Simply di Novi Ligure, Via Caduti di Nassiriya, 10, da circa due anni, mi occupo del rifornimento delle carni, tutte tranne il pollame, in qualità di agente di commercio, oltre a ciò all'interno del punto vendita valuto, studio e relaziono direttamente alla direzione, nella persona del sig. , l'adeguatezza delle proposte commerciali dei vari fornitori Parte_2
dei diversi punti vendita>>; <questa attività viene da me svolta sulla base di una lettera
d'incarico a fronte della quale ogni due o tre mesi emetto fattura>>; <preciso che la fattura viene emessa dalla ditta Sguinzi corrente in Abbiategrasso, via Mazzini 36>>; <la CP_5
Signora è mia moglie ed io collaboro nella attività della sua ditta>>. Controparte_5
Ed aveva altresì, sempre in quella sede, dichiarato che: <non so quantificare in termini di giornate l'attività che svolgo nell'ambito della ditta individuale di mia moglie, né so dire quanto possa essere occupato nell'ambito dell'attività prestata per la ; CP_4
<ad esempio a giugno 2019 sono stato presso i punti vendita a Imperia per 2 CP_4
giorni, a Riva Ligure per circa 4 o 5 giorni e a Novi Ligure per circa 3 o 4 giorni. A luglio
pagina 14 di 20 2019 sono stato a Imperia e a Riva Ligure per una quindicina di giornate>>; <nel mese di luglio non sono invece stato nel negozio di Novi Ligure>>; <i miei contatti sono in via esclusiva e diretta con il sig. , non ho mansioni operative all'interno dei vari Parte_2
punti vendita né poteri organizzativi o direttivi nei confronti del personale CP_4
occupato presso i vari punti vendita>>; <nel mese di Agosto 2019 sono stato CP_4
occupato come a Luglio per una quindicina di giornate a Imperia e a Riva Ligure, e non sono stato occupato per alcuna giornata nel negozio di Novi Ligure>>.
Sentita in qualità di teste in corso di causa, (dipendente “ Testimone_5 CP_4
tra l'aprile 2017 ed il settembre 2017) ha quindi dichiarato: <conosco
[...] Controparte_5
è la moglie di lui veniva a lavorare come consulente per per Parte_3 CP_4 quanto riguardava l'approccio con i fornitori, l'acquisto della carne;
lui lavorava per conto della moglie;
non so che contratto vi fosse tra loro;
fatturava a io, nella CP_5 CP_4
società ero impiegata amministrativa presso la sede di Via Tonso di Alessandria;
CP_4
mi recavo nei singoli punti vendita se avevano bisogno;
poteva essere dieci volte in un mese>>; <quando io sono andata a Novi Ligure, a volte mi è capitato di vedere colà il Sig.
a volte no, non era lì>>. Pt_3
Parimenti sentito in qualità di teste, , ha dichiarato che: <conosco il Testimone_2 ricorrente perché sono stato suo dipendente dal 16 luglio 2018 al 01 maggio 2019 […] conosco anche […]>>; <dal punto di vista lavorativo lui [ Parte_3 Pt_3
: ndr] era attivo, ma lui non era titolare di un rapporto di lavoro con la ditta ,
[...] Pt_2
come detto da stesso>>; si occupava di seguire i negozi siti in Liguria e Pt_2 Pt_3
Piemonte, erano n.° 5 negozi;
gestiva anche il negozio di Novi Ligure, ma della gestione mi occupavo io, anzi lui in effetti si occupava dei rapporti tra i punti vendita e la società del
Gruppo Artana;
lui supervisionava i n.° 5 punti vendita;
guardava i rapporti economici, le esposizioni prezzi, dava delle indicazioni di tipo commerciale>>; <io predisponevo gli orari per il personale, non per per lui non li disponeva nessuno;
gli orari che io Pt_3
predisponevo potevano venir visionati da nel caso in cui si fosse reso necessario Pt_3
provvedere a sostituzioni di persone, altrimenti io li inviavo alla società per la preparazione delle buste paga>>.
Così i testi (che ha dichiarato: <conosco Testimone_4 Parte_3
era presso non so se come dirigente o qualcosa del genere;
lui non era fisso lì; so CP_4
che però aveva voce in capitolo;
il negozio era quello di Novi Ligure>>), (che Testimone_6
ha dichiarato <conosco perché girava presso il nostro punto vendita di Parte_3
Novi Ligure, via Caduti di Nassiriya e presso altri punti vendita;
se vi era un problema, si
pagina 15 di 20 chiamava lui e lui lo risolveva, non so che rapporti di lavoro intrattenesse con “Almarket
Sri”; io l'ho visto nel periodo in cui lavoravo, era presente ogni settimana, so che girava nei punti vendita del Piemonte, della Liguria non so>>).
Evidente, pertanto, anche a prescindere dalle funzioni, più o meno apicali, che il abbia o meno svolto all'interno del punto vendita di “ di Novi Parte_3 CP_4
Ligure (od altri, in Piemonte e/o Liguria), come lo stesso non fosse vincolato a direttiva specifica alcuna da parte di in qualità di legale rappresentane Parte_2 della stessa , quale suo ipotetico datore di lavoro e, tantomeno, che fosse CP_4
vincolato ad uno specifico obbligo di presenza o ad un altrettanto specifico orario di lavoro eterodeterminato, ben potendo per gli effetti la sua prestazione rientrare in quella di consulenza offerta da impresa terza rispetto la compagine datoriale di “ CP_4
( ”); consulenza per la quale effettivamente risultano agli atti, come sopra Controparte_5
veduto, fatturazione e pagamenti.
Sul punto, di conseguenza, altro dovere al procedente Ufficio non residua che, in, ancorché parziale, accoglimento del ricorso, annullare le ordinanze-ingiunzione
, Controparte_1 Controparte_3
di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria, 22 giugno 2021, n.° 259 e n.° 259 bis.,
[...]
modificandole in punto quantum della sanzione irrogata in ragione dell'esclusione della porzione di essa attinente la contestazione della violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n.°
12/2002 e s.m.i. (per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, il lavoratore Parte_3
perlomeno dal 01 febbraio 2019 ed almeno fino alla prima settimana al mese di giugno 2019, per un totale di n.° 88 giornate di effettivo lavoro).
V
- Sul merito, in particolare, della contestazione relativa all'omessa consegna dei prospetti paga relativamente ad alcune mensilità in ordine ai lavoratori , Testimone_2
, e . Parte_4 Persona_1 Testimone_3
Diverse conclusioni debbono ritrarsi in ordine alla contestazione dell'omessa consegna, da parte di , all'atto della corresponsione della retribuzione, dei prospetti paga CP_4
relativi alle mensilità di maggio 2019 (in ordine al lavoratore ), giugno, luglio Testimone_2
ed agosto 2019 (in ordine al lavoratore ), giugno, luglio ed agosto 2019 (in Parte_4
ordine al lavoratore , luglio ed agosto 2019 (in ordine alla lavoratrice Persona_1
. Testimone_3
pagina 16 di 20 Sul punto, deve in primo luogo osservarsi come la violazione del dovere di consegna, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, del prospetto paga al lavoratore subordinato di cui all'art. 1, comma 1, L. n.° 1953, n.° 4, come sanzionato dall'art. 5, comma
1, medesimo testo di legge, sostituito, da ultimo, dall'art. 22, comma 7, D.L.vo n.° 151/2015, essendo illecito cd. “formale” (illecito “ostacolo”)e di mera condotta (omissiva), prescinda da qualsivoglia aspetto sostanziale sotteso all'effettiva (e corretta) erogazione del corrispettivo.
In secondo luogo, per quanto nel presente giudizio la resistente Amministrazione rivesta il ruolo di attrice in senso sostanziale (come amplius supra illustrato), precipuamente in ragione della natura omissiva dell'illecito in disamina e secondo anche il principio di
“vicinanza della prova”, nel suo aspetto, anche solo, “modellatore” del relativo onere ex art. 2697 c.c., diverso risulta il concreto atteggiarsi delle rispettive posizioni processuali tra ricorrente e resistente, all'evidenza essendo di più facile assolvimento da parte del ricorrente nella fattispecie, fornire prova dell'intervenuta consegna dei Parte_2
suddetti prospetti paga a ciascun lavoratore;
prova che, sempre nella fattispecie, vedrebbe sua massima espressione nella produzione documentale della relativa ricevuta di siffatta consegna.
Dato atto che in giudizio risulta essere stato acclarato che le buste paga venivano viceversa solo “messe a disposizione” dei lavoratori interessati, presso l'ufficio di Novi
Ligure, al termine di ciascuna mensilità (con correlata, consapevole, assunzione del rischio che le stesse venissero in qualche modo anche perdute od erroneamente prelevate da altri), necessitato ne consegue il rilevo, sul punto, della prova testimoniale che, nella fattispecie, deve ritenersi positivamente raggiunta solo relativamente ai lavoratori e Testimone_3
(che, in sede di loro audizione in corso di causa come testi, hanno Testimone_4
confermato regolare consegna dei documenti in oggetto da parte della datrice di lavoro).
Deve invece diversamente concludersi con riferimento al lavoratore , il Testimone_2
quale ha chiaramente riportato, in sede di sua deposizione testimoniale, che le buste paga venivano egli consegnate con, rilevante, ritardo (anche pari a 4/5 mesi).
Atteso come la norma violata preveda limiti edittali crescenti in ragione del numero di lavoratori interessati dall'omissione o dal ritardo di consegna, anche a prescindere dalla posizione dell'ulteriore lavoratore oggetto della contestata condotta omissiva ( Persona_1 conclamata nella fattispecie risulta pertanto, ed in ogni caso, l'intervenuta violazione dei citati artt. 1, comma 1, 5, comma 1, L. n.° 4/1953, come sostituito, da ultimo, dall'art. 22, comma 7,
D.L.vo n.° 151/2015.
pagina 17 di 20 Con ogni derivata e derivante conseguenza.
VI
- Sul merito, in particolare, della contestazione relativa all'omessa comunicazione della durata effettiva della prestazione lavorativa intermittente svolta dai lavoratori Pt_4
e .
[...] Testimone_3
Analoghe conclusioni debbono infine ritrarsi in odine alle contestate violazioni dell'art
15, comma 3, D.L.vo n.° 81/2015, per non l'omessa comunicazione della durata effettiva della prestazione lavorativa intermittente svolta dal lavoratore e dalla Parte_4
lavoratrice Testimone_3
Anche sul punto debbono difatti richiamarsi le preliminari osservazione sopra illustrate in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 1, L. n.° 4/1953: sia circa la natura di illecito cd.
“formale” (illecito “ostacolo”) e di mera condotta (omissiva), tale da prescindere l'aspetto sostanziale relativo all'effettiva modalità di erogazione della prestazione lavorativa in favore della parte datoriale;
sia circa il concreto atteggiarsi tra le parti dell'onere probatorio.
Fatte queste premesse, deve quindi rilevarsi come degli asseritamente da parte ricorrente inviati messaggi “sms” in osservanza del disposto di cui all'art. 15, comma 3,
D.L.vo n.° 81/2015 (ai cui sensi <prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica>>; <con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie>>), non sia dato agli atti trarre prova alcuna, nemmeno testimoniale.
Con conseguente respingimento di ogni doglianza sul punto da Parte_2
sollevata avverso le ordinanze-ingiunzione
[...] Controparte_1
, di Asti-Alessandria, Sede di
[...] Controparte_3
Alessandria, 22 giugno 2021, n.° 259 e n.° 259 bis.
VII
- Sulla domanda in via di subordine da parte ricorrente formulata di riduzione delle sanzioni inflitte ai minimi edittali.
Tenuto in ogni caso per fermo quanto amplius supra illustrato con riferimento alla sanzione irrogata per la violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n.° 12/2002 e s.m.i. (per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al pagina 18 di 20 competente Centro per l'Impiego, il lavoratore perlomeno dal 01 febbraio Parte_3
2019 ed almeno fino alla prima settimana al mese di giugno 2019, per un totale di n.° 88 giornate di effettivo lavoro), la domanda in disamina è inammissibile in quanto da parte ricorrente introdotta, per la prima volta, solo in sede di note difensive autorizzate depositate in data 12 maggio 2025.
In sede di ricorso introduttivo, <previa sospensione della Parte_2 esecuzione delle ordinanze ingiunzione n. 259/2021 e 259/2021 bis dell'
[...]
di Asti-Alessandria, sede di Alessandria, datate 22.6.2021, Controparte_3
sussistendone i motivi e le ragioni>>, era difatti a chiedere:
<Dichiarare le ordinanze ingiunzione n. 259/2021 e 259/2021 bis dell'
[...]
, sede di Alessandria, datate 22.6.2021, illegittime Controparte_3
e comunque infondate in fatto ed in diritto. Conseguentemente dichiarare nulle e/o annullare
e/o revocare le predette ordinanze ingiunzione e respingere ogni domanda proposta dall' di Asti-Alessandria, sede di Alessandria, nei confronti Controparte_3
del Signor e della siccome infondate in fatto ed in Parte_2 Controparte_4
diritto.
Con il favore del compenso professionale e delle spese di causa>>.
Tenuti in debito conto i principi estrapolabili da Cass. civ., Sez. I, n.° 21486/2011 [con riferimento all'art. 23, comma 1, L. n.° 689/1981, ma perfettamente applicabili all'art. 6, comma 12, D.L.vo n.° 150/2011), per cui il potere di modificare l'ordinanza ingiunzione,
<anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta>> di cui alle suddette disposizioni di legge, è attribuito al Giudice esclusivamente nel caso di accoglimento dell'opposizione, con ciò significando che (in conformità, del resto, al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, applicabile anche al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione) la modifica di quest'ultima limitatamente all'entità della sanzione non può essere disposta dal
Giudice stesso se non in caso di accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente],
l'introduzione della domanda quivi in disamina viene a configurarsi pertanto una non consentita mutatio libelli.
Con ogni derivata e derivante conseguenza.
IV
- Sulle spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- in parziale accoglimento del ricorso ed a modifica pertanto delle ordinanza- ingiunzione , Controparte_1 [...]
, Sede di Alessandria, 22 giugno 2021, n.° 259 e Controparte_3
n.° 25 bis, riduce la sanzione con le stesse irrogata ad € 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00), oltre € 42,60 (quarantadue/60) per spese di notifica;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6, D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sulla capacità a deporre in giudizio del lavoratore oggetto di contestazione.
A fronte della relativa eccezione sollevata da parte ricorrente, necessaria, ai fini del successivo vaglio del materiale istruttorio in possesso del procedente Ufficio, è disamina della questione attinente la capacità a deporre in qualità di teste dei lavoratori nella fattispedcie oggetto di accertamento.