Ordinanza collegiale 17 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2023, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 05736/2023REG.PROV.COLL.
N. 06123/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2020, proposto da Ministero dell'Istruzione già Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NA NT EL LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6989/2020, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NA NT EL LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Alessandro Avagliano per delega dell'avv. Antonio Rosario Bongarzone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma la parte appellata impugnava il provvedimento del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (allora così denominato) con cui era negato il riconoscimento in Italia, ai sensi ai sensi della direttiva 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), della qualifica professionale attestata dai titoli di formazione post-universitaria romena denominati Programului de Studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II, adottato sulla base dei chiarimenti resi dallo stesso Ministero in materia (prot. n. 5636 del 2 aprile 2019).
2. Il ricorso era accolto con la sentenza indicata in epigrafe.
3. Questa statuiva che non poteva considerarsi automaticamente ostativo il mancato riconoscimento in Romania delle qualifiche professionali conseguenti dalla ricorrente, come attestato da quel Paese, in ragione del fatto che la stessa non si era ivi laureata. Sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia presso questo Consiglio di Stato (sentenze della VI sezione del 17 febbraio 2020, n. 1198, e del 20 aprile 2020, n. 2495), affermava per contro che in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia (sentenza 6 dicembre 2018, C-675/17) l’amministrazione scolastica nazionale avrebbe dovuto svolgere una valutazione comparativa della durata complessiva, livello e qualità delle formazione acquisita in Romania rispetto a quella richiesta in Italia per l’accesso all’insegnamento.
4. Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello il Ministero dell’istruzione.
5. Si è costituita in resistenza l’originario ricorrente.
6. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la sezione ha sospeso il giudizio, per la pendenza di questioni analoghe a quella oggetto della presente controversia deferite all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm.
7. Definite le questioni giuridiche di interesse nel presente giudizio, con sentenze del 29 dicembre 2022, nn. 19 - 22, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’appello è passato in decisione all’udienza del 7 marzo 2023.
8. In diritto si osserva che l’appello censura la sentenza per violazione dell’art. 13 della sopra citata direttiva 2005/36/CE, per avere annullato i provvedimenti impugnati, malgrado, nell’attestazione presentata dalla ricorrente ai fini del riconoscimento della formazione post-universitaria seguita in Romania, si dichiari che questa non attribuisce alcuna qualifica professionale, conformemente al sistema di abilitazione alla professione di docente ivi previsto, per il quale non è necessaria una formazione post-universitaria. Pertanto, contrariamente a quanto statuito dalla medesima sentenza, difetterebbero i presupposti per una valutazione comparativa della formazione svolta in Romania ai fini del riconoscimento del suo valore abilitante in Italia («congruità del percorso di studio sostenuto all’estero»), posto che quella non avrebbe «alcuna valenza abilitativa, in quanto, per il sistema didattico rumeno, solo la laurea rumena è titolo abilitativo».
9. La sentenza avrebbe inoltre errato nel porre a fondamento della statuizione di accoglimento del ricorso i principi affermati in materia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza in data 6 dicembre 2018 (C-675/17), dal momento che questa è stata resa in relazione alle professioni di medico e di odontoiatra, per le quali la più volte citata direttiva 2005/36/CE ha istituito un sistema di riconoscimento automatico dei titoli di formazione, non estensibile al sistema di riconoscimento amministrativo riguardante invece la professione di insegnante.
10. Le censure così sintetizzate sono infondate.
11. La statuizione di accoglimento del ricorso da parte della sentenza di primo grado, nei termini in precedenza esposti, è conforme ai principi che sono stati poi riaffermati con valenza nomofilattica dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con le sopra citate sentenze. Con esse si è infatti affermato che «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».
12. Risulta pertanto immune dalle critiche formulate nei motivi d’appello la statuizione della sentenza che ha annullato i provvedimenti impugnati in questo giudizio, sulla base dell’illegittimo automatismo tratto dal fatto che l’attestazione rilasciata dalla Romania nega il valore abilitante all’insegnamento del percorso formativo post-universitario seguito dalla ricorrente in quel Paese, per non essersi ivi anche laureata, quando tuttavia la stessa ha conseguito la laurea in Italia. Ne segue che il Ministro dell’istruzione deve esaminare l’istanza di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania sulla base delle competenze, conoscenze e capacità con esso acquisite, al fine di svolgere una verifica sul se la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione siano sufficienti per l’accesso alla professione di insegnante, se del caso attraverso l’integrazione delle misure compensative previste dall’art. 14 della citata direttiva 2005/36/CE.
13. L’appello deve pertanto essere respinto e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di causa possono essere nondimeno compensate, in ragione del fatto che la questione controversa nel presente giudizio è stata oggetto del recente intervento di nomofilachia sopra richiamato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO