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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2168/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 16/05/2025 TRA
(c.f. ), in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1 GC Pharma (p.i. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Ferrari ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Boltiere (Bg), p.zza IV novembre n. 20, giusta procura in atti;
Opponente E
(p.i. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Greco ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Giuseppe Santoro, 20, giusta procura in atti;
Opposta OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 454/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza il
10.05.2024 (R.G. n. 616/2024). CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare - respingere, per tutti i motivi indicati nel presente atto, l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondato su idonea prova e privo dei requisiti di legge per tutti i motivi esposti;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondato su idonea prova scritta;
Nel merito - accertare e dichiarare l'inidoneità della documentazione prodotta ad assurgere prova, e accertato quindi che Controparte_1 non vanta alcun credito di cui alla fattura 150/2016 del 26.07.2016, revocare il decreto ingiuntivo n. 454/2024 del 10.05.2024 emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa De Marco nel procedimento monitorio n. 616/2024 R.G.; - accertato che CP_1 CP_1 [...] non ha dimostrato l'esistenza del credito e/o la consegna dei prodotti, revocare il CP_1 decreto ingiuntivo n. 454/2024 del 10.05.2024 emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del
Giudice dott.ssa De Marco nel procedimento monitorio n. 616/2024 R.G.; - accertata la violazione in capo a dell'obbligo di comportarsi secondo Controparte_1 correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno nella somma che il Giudice riterrà congrua e liquiderà in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare che Controparte_1 non vanta alcun credito di cui alla fattura 150/2016 del 26.07.2016 per tutti i motivi dedotti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 454/2024 del 10.05.2024 emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa De Marco nel procedimento monitorio n. 616/2024 R.G.; In ogni caso
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre il contributo unificato forfettario per le spese generali, IVA e CPA e tutti gli oneri di legge”. Opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. Opposto. 2) In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto. 3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 C.P.C.”; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale GC Pharma, ha convenuto in giudizio Controparte_1 con ciò proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.454/2024 emesso dal Tribunale di
Cosenza il 10/05/2024 (R.G. n. 616/2024), con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di
€ 17.679,94, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di merce consegnata e non saldata. A sostegno della proposta opposizione ha eccepito, in fatto, di non aver mai intrattenuto rapporti con l'opposta e di aver respinto la fattura ricevuta, contestando di aver mai avuto sede a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, contrariamente a quanto indicato nella fattura e nel D.D.T. In diritto, invece, ha eccepito che la fattura e il D.D.T. non hanno alcun valore probatorio e che il D.D.T. presenta solo firma del vettore, del tutto incomprensibile, ed è mancante della firma del mittente e del destinatario cosicché non può dirsi provata la consegna della merce indicata nel D.D.T. e nella fattura;
inoltre dall'estratto autentico del notaio si evince che nell'elenco anagrafico dei fornitori di GC Pharma non vi è il nominativo di , e nei registri contabili del periodo Controparte_1 luglio-settembre 2016 non è presente la fattura di cui al decreto ingiuntivo. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si è costituita ed ha resistito all'opposizione, Controparte_1 deducendo che la consegna della merce è provata attraverso la fattura n.150/2016 del 26/07/2016 di € 17.679,94, giammai contestata, e mediante la sottoscrizione apposta in calce al D.D.T. n.69 del 12/07/2016, per un totale di 54 colli;
che l'ordine relativo alla merce indicata in fattura è stato effettuato tramite telefono o supporti cartacei, come da prassi seguita dal defunto dott. CP_1
, ed è stato effettuato nei primi giorni del mese di luglio 2016.
[...]
L'opposizione è fondata e va accolta. L'opponente adduce di non aver intrattenuto alcun tipo di rapporto commerciale con la farmacia opposta e corrobora la contestazione, dimostrando che la sua ditta non abbia mai avuto sede legale in Pontirolo Nuovo, ove risulterebbe avvenuta la consegna della merce di cui alle fatture azionate (cfr visura Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, da cui si evince che la sede della società facente capo a è sita in Brembate (BG), Via Bergamo 17D, CAP Parte_1
24041 e non in Via Francesca Vecchia ,1M CAP 24040 - Pontirolo Nuovo- BG così come riportato nella fattura n. 150/2016 D del 26/07/2016 e nel D.D.T. n. 79 del 12/07/2016), e che nell'anagrafica dei fornitori e nel registro I.V.A. (cfr copia delle pagine: n.1/2016 del Registro I.V.A. riepilogativo del periodo LUG-SETT. 2016"; n.ro 1/2016 del "Prospetto liquidazione periodica I. V.A. LUGL-
SETT.2016"; n.ro 1/2016 del "Registro I.V.A. riepilogativo del periodo LUGL-SETT.2016"; n.ro 1
e n.ro 2 della "RUBRICA FORNITORI AL 31/12/2016"; n.ro 5/2016 del "Registro delle fatture d'acquisto LUGL-SETT. 16"; n.ro 15/2016 del "Registro delle fatture di vendita LUGL-SETT.2016") autenticati dal Notaio non vi è traccia del nominativo della e Persona_1 Controparte_1 delle fatture emesse da quest'ultima nel periodo luglio-settembre 2016. Quest'ultima, a fronte di tale specifica contestazione e benchè gravata dal relativo onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c., non ha riscontrato la sussistenza del rapporto dedotto in giudizio, omettendo di svolgere al riguardo adeguata attività istruttoria. In difetto di tale prova, alcun valore probatorio può essere attribuito alla documentazione versata in atti ossia al DDT n.79 del 12.07.2016, poichè risulta sottoscritto solo dal conducente e non anche dal pagina 2 di 3 destinatario e peraltro ad un indirizzo ove pacificamente (per difetto di contestazione) la ditta opponente ha giammai avuto sede. In ragione di tanto, stante l'assenza di un valido accordo contrattuale stipulato tra le parti e la non corrispondenza tra l'effettivo indirizzo della sede della società facente capo a e Parte_1 quello indicato in fattura e sul D.D.T., l'opposizione è da ritenersi fondata e merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 454/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza il 10.05.2024; condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1 145,00 per esborsi e in € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 7 giugno 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2168/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 16/05/2025 TRA
(c.f. ), in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1 GC Pharma (p.i. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Ferrari ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Boltiere (Bg), p.zza IV novembre n. 20, giusta procura in atti;
Opponente E
(p.i. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Greco ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Giuseppe Santoro, 20, giusta procura in atti;
Opposta OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 454/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza il
10.05.2024 (R.G. n. 616/2024). CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare - respingere, per tutti i motivi indicati nel presente atto, l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondato su idonea prova e privo dei requisiti di legge per tutti i motivi esposti;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non fondato su idonea prova scritta;
Nel merito - accertare e dichiarare l'inidoneità della documentazione prodotta ad assurgere prova, e accertato quindi che Controparte_1 non vanta alcun credito di cui alla fattura 150/2016 del 26.07.2016, revocare il decreto ingiuntivo n. 454/2024 del 10.05.2024 emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa De Marco nel procedimento monitorio n. 616/2024 R.G.; - accertato che CP_1 CP_1 [...] non ha dimostrato l'esistenza del credito e/o la consegna dei prodotti, revocare il CP_1 decreto ingiuntivo n. 454/2024 del 10.05.2024 emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del
Giudice dott.ssa De Marco nel procedimento monitorio n. 616/2024 R.G.; - accertata la violazione in capo a dell'obbligo di comportarsi secondo Controparte_1 correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno nella somma che il Giudice riterrà congrua e liquiderà in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare che Controparte_1 non vanta alcun credito di cui alla fattura 150/2016 del 26.07.2016 per tutti i motivi dedotti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 454/2024 del 10.05.2024 emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa De Marco nel procedimento monitorio n. 616/2024 R.G.; In ogni caso
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre il contributo unificato forfettario per le spese generali, IVA e CPA e tutti gli oneri di legge”. Opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. Opposto. 2) In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto. 3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 C.P.C.”; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale GC Pharma, ha convenuto in giudizio Controparte_1 con ciò proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.454/2024 emesso dal Tribunale di
Cosenza il 10/05/2024 (R.G. n. 616/2024), con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di
€ 17.679,94, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di merce consegnata e non saldata. A sostegno della proposta opposizione ha eccepito, in fatto, di non aver mai intrattenuto rapporti con l'opposta e di aver respinto la fattura ricevuta, contestando di aver mai avuto sede a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, contrariamente a quanto indicato nella fattura e nel D.D.T. In diritto, invece, ha eccepito che la fattura e il D.D.T. non hanno alcun valore probatorio e che il D.D.T. presenta solo firma del vettore, del tutto incomprensibile, ed è mancante della firma del mittente e del destinatario cosicché non può dirsi provata la consegna della merce indicata nel D.D.T. e nella fattura;
inoltre dall'estratto autentico del notaio si evince che nell'elenco anagrafico dei fornitori di GC Pharma non vi è il nominativo di , e nei registri contabili del periodo Controparte_1 luglio-settembre 2016 non è presente la fattura di cui al decreto ingiuntivo. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. si è costituita ed ha resistito all'opposizione, Controparte_1 deducendo che la consegna della merce è provata attraverso la fattura n.150/2016 del 26/07/2016 di € 17.679,94, giammai contestata, e mediante la sottoscrizione apposta in calce al D.D.T. n.69 del 12/07/2016, per un totale di 54 colli;
che l'ordine relativo alla merce indicata in fattura è stato effettuato tramite telefono o supporti cartacei, come da prassi seguita dal defunto dott. CP_1
, ed è stato effettuato nei primi giorni del mese di luglio 2016.
[...]
L'opposizione è fondata e va accolta. L'opponente adduce di non aver intrattenuto alcun tipo di rapporto commerciale con la farmacia opposta e corrobora la contestazione, dimostrando che la sua ditta non abbia mai avuto sede legale in Pontirolo Nuovo, ove risulterebbe avvenuta la consegna della merce di cui alle fatture azionate (cfr visura Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, da cui si evince che la sede della società facente capo a è sita in Brembate (BG), Via Bergamo 17D, CAP Parte_1
24041 e non in Via Francesca Vecchia ,1M CAP 24040 - Pontirolo Nuovo- BG così come riportato nella fattura n. 150/2016 D del 26/07/2016 e nel D.D.T. n. 79 del 12/07/2016), e che nell'anagrafica dei fornitori e nel registro I.V.A. (cfr copia delle pagine: n.1/2016 del Registro I.V.A. riepilogativo del periodo LUG-SETT. 2016"; n.ro 1/2016 del "Prospetto liquidazione periodica I. V.A. LUGL-
SETT.2016"; n.ro 1/2016 del "Registro I.V.A. riepilogativo del periodo LUGL-SETT.2016"; n.ro 1
e n.ro 2 della "RUBRICA FORNITORI AL 31/12/2016"; n.ro 5/2016 del "Registro delle fatture d'acquisto LUGL-SETT. 16"; n.ro 15/2016 del "Registro delle fatture di vendita LUGL-SETT.2016") autenticati dal Notaio non vi è traccia del nominativo della e Persona_1 Controparte_1 delle fatture emesse da quest'ultima nel periodo luglio-settembre 2016. Quest'ultima, a fronte di tale specifica contestazione e benchè gravata dal relativo onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c., non ha riscontrato la sussistenza del rapporto dedotto in giudizio, omettendo di svolgere al riguardo adeguata attività istruttoria. In difetto di tale prova, alcun valore probatorio può essere attribuito alla documentazione versata in atti ossia al DDT n.79 del 12.07.2016, poichè risulta sottoscritto solo dal conducente e non anche dal pagina 2 di 3 destinatario e peraltro ad un indirizzo ove pacificamente (per difetto di contestazione) la ditta opponente ha giammai avuto sede. In ragione di tanto, stante l'assenza di un valido accordo contrattuale stipulato tra le parti e la non corrispondenza tra l'effettivo indirizzo della sede della società facente capo a e Parte_1 quello indicato in fattura e sul D.D.T., l'opposizione è da ritenersi fondata e merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 454/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza il 10.05.2024; condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1 145,00 per esborsi e in € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 7 giugno 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
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