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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1601 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
, domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Gargiulo che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello-------------------------------------------------------------------- appellante
e
domiciliata in Bisceglie presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Michele Di Liddo che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello ------------------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1509/22 del 11/10/2022, il Tribunale di Trani ha revocato il d.i. n. 1109/2020 e condannato l'opponente a pagare in Parte_1 favore della la somma di € 10.249,40, oltre interessi e Controparte_1 spese sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione.
Con citazione del 23/11/2022, il ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento integrale dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 vinte le spese del presente grado.
pagina 1 di 3 Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 28 febbraio 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 24/01/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309
c.p.c., del 28/02/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e
Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza”
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181. L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
23/11/2022 dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1509/2022 emessa dal Tribunale di Trani l'11/10/2022, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-=======================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale pagina 2 di 3
CORTE D'APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1601 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
, domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Gargiulo che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello-------------------------------------------------------------------- appellante
e
domiciliata in Bisceglie presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Michele Di Liddo che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello ------------------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1509/22 del 11/10/2022, il Tribunale di Trani ha revocato il d.i. n. 1109/2020 e condannato l'opponente a pagare in Parte_1 favore della la somma di € 10.249,40, oltre interessi e Controparte_1 spese sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione.
Con citazione del 23/11/2022, il ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento integrale dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 vinte le spese del presente grado.
pagina 1 di 3 Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 28 febbraio 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 24/01/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309
c.p.c., del 28/02/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e
Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza”
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181. L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
23/11/2022 dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1509/2022 emessa dal Tribunale di Trani l'11/10/2022, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale pagina 2 di 3