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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1865 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Saverio Cosi
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Cinzia Eutizi
- appellato -
CP_2
- appellato -
Controparte_3
assistita e difesa dall'avv. Lucio Ghia
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Tivoli, depositato in data 16 giugno 2023 esponeva: Parte_1
CP_ CP_ che l' aveva opposto un diniego alla sua richiesta amministrativa di sgravio di vari avvisi di addebito e cartelle per prescrizione di capitale, sanzioni e interessi, nonché per mancata notifica di tali avvisi e CP_2
di atti interruttivi;
che il diniego era illegittimo giacché ricorrevano le ragioni poste a base della istanza di sgravio;
che non poteva disconoscersi il proprio interesse ad agire, anche a seguito della riforma dell'art. 12 comma
4bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, operata dall'art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021 n. 215 giacché tale norma non precludeva la proposizione della domanda diretta a fare accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica del titolo;
tanto esposto, chiedeva che fossero dichiarati nulli i titoli esattoriali impugnati “per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”.
CP_ Resistevano l' l' e l (d'ora in avanti, CP_2 Controparte_3 CP_4
Con sentenza n. 1149/2024 dell'8 luglio 2024 l'adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso.
2. Osservava il primo giudice: 2.1 <
alcun atto di esecuzione>>;
2.2 ai sensi dell'art.
3-bis d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 125 del 2021,
“L'estratto di ruolo non è impugnabile” e “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del
18.4.2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”;
<>, come affermato da Cass. SS.UU. 26283/2022;
<
impositivo, non contendo alcuna pretesa creditoria>>.
3. Con ricorso del 9 luglio 2024 il nterponeva appello. Pt_1
CP_ L' e l' e l' resistevano. CP_2 CP_4
4. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita prescrizione e richiama varia giurisprudenza a sostegno della ecezione.
5. Con il secondo motivo, il enuncia “omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità notificazioni”. Pt_1
6. Con il terzo motivo, l'appellante si duole del mancato rilievo, anche d'ufficio, della prescrizione e della omessa notifica. Aggiunge l'appellante che <
diversi ed opera esclusivamente nel processo impugnatorio tributario, già non nel rito lavoro e civile, ove si spiega azione di accertamento negativo C. 43/2023>>.
7. I motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
Va premesso che l'appellante ha dedotto, ma non provato, come già affermato dal Tribunale (con statuizione non censurata) che sia mai stato adottato un provvedimento di sgravio.
D'altra parte, come evidenziato dall' n primo grado, la istanza è stata presentata in data 8.6.2023, sicché CP_4
è ragionevole ritenere che alla data di proposizione del ricorso (16.6.2023) nessun provvedimento fosse stato ancora emanato.
Ricordato che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'ente medesimo (nella specie non vantato) (cfr., ex multis, Cass. 13818/2024), il ricorso,
nella parte, in cui ha a oggetto la mancata notifica degli atti di accertamento, ha contenuto e natura di opposizione avverso l'estratto di ruolo.
E sull'inammissibilità di un'azione siffatta si è già pronunciato il Tribunale, con statuizione che è conforme a quanto previsto dalla l. 215/2021 che, a differenza di quanto opinato dall'appellante, si applica anche in materia lavoristica.
Quanto alla prescrizione, va rimarcato che il ha espressamente proposto, con l'atto introduttivo, una Pt_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., evocando quella giurisprudenza (Cass. 5590/2008) che ravvisa
l'interesse ex art. 100 c.p.c. dell'opponente ad ottenere una sentenza di accertamento negativo in ordine alla
pretesa creditoria del concessionario della riscossione atteso che la domanda è volta a impedire ex artt. 615- Sennonché, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,
la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass. 6723/2019)
Più incisivamente, Cass 25781/2023 ha precisato che per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni
Unite n. 26283 del 2022, è necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con Cass. n.
29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto.
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta dal è inammissibile, sotto il profilo in esame, Pt_1
perché non è stato né allegato né provato che siano stati adottati o minacciati atti esecutivi.
8. L'appello è, dunque, infondato va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, parametrate sul valore della controversia con riguardo alla posizione di ciascuna parte appellata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' dell' e dell avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di CP_2 Controparte_3
Tivoli in data 8 luglio 2024
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli enti appellati, del compenso per il presente grado del giudizio che così liquida: CP_
€.5.000,00 in favore dell'
€.1.500,00 in favore dell' CP_2
€.5.000,00 in favore dell' ; Controparte_5
il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
617 c.p.c. l'esecuzione di provvedimenti cautelari/espropriativi.