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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola
Crisanti, ha pronunciato all'udienza del 26 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 6509 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli Parte_1
Avv.ti Sara Moretti e Fabio Borgia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Ugo Bignami n. 22;
RICORRENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza per procura generale alle liti rep. n. 37590, racc.
n.713 a rogito Notaio in Fiumicino (RM), del 23/01/2023; Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00186533 01 000, notificato in data 30 Gennaio 2024, con cui l'Istituto ha chiesto il pagamento della somma complessiva di € 12.220,16 a titolo di omesso versamento dei Contributi I.V.S. fissi per il periodo intercorrente tra il mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2022 dovuti alla gestione commercianti.
A fondamento della domanda deduceva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo fino all'anno 2019 e, nel merito, l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, tenuto conto che l'odierna parte ricorrente non era stato il legale rappresentante della Società Nuova Linea S.r.l., ma socio unico della stessa.
Concludeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, per la declaratoria di illegittimità dell'avviso impugnato, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio tra le parti l' si costituiva in giudizio, rilevando CP_1
l'infondatezza della domanda e producendo visura camerale della ditta individuale dell'odierna parte ricorrente ed affermando la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
All'odierna udienza, autorizzato il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
In primo luogo, va evidenziato che l' nel costituirsi in giudizio, ha affermato la CP_1
sussistenza dell'obbligo dell'odierna parte ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti quale titolare di un'impresa individuale con codice fiscale diverso da quello indicato nell'avviso di addebito impugnato. Tale circostanza, legittima di per sé solo l'accoglimento della domanda, risultando evidente che la pretesa dell' si CP_1 riferisce a soggetto diverso rispetto a quello indicato nell'atto di costituzione in giudizio, e vincendosi tale fatto dal mero confronto dei due codici fiscali.
Peraltro, anche a non voler condividere siffatta prospettazione, va rilevato che l'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge
662/96) stabilisce che sono tenuti all'assicurazione nella gestione commercianti coloro che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei "dipendenti, siano organizzate c/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e "dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, "ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena "responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua "gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto "di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) "siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni "e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo nei casi in cui si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nel presente caso di specie l' fonda pacificamente le sue pretese contributive in base alla partecipazione CP_1
della odierna parte ricorrente, quale titolare di impresa individuale alla ditta sopra indicata. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti non emerge affatto, per come invece affermato dall , l'occupazione in detta attività come prevalente in capo al CP_1
ricorrente.
In definitiva, in tale situazione il giudicante ritiene che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti (elementi e prove che era onere dell' fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto CP_1
elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio). Peraltro, l' non ha dimostrato alcunché in ordine alle circostanze relative all'attività che CP_1
assume concretamente svolta dal ricorrente e, quindi, ai dati fattuali da considerare nella valutazione concernente il “carattere di abitualità e prevalenza” dell'attività dallo stesso svolta, valutazione costituente uno dei necessari presupposti per l'esistenza dell'obbligo contributivo alla “gestione commercianti”. In sostanza,
l' avrebbe dovuto specificamente indicare circostanze ed elementi, suscettibili CP_1
di verifica in sede giudiziale, adeguati a fondare il giudizio di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente all'interno delle società menzionate nonché degli altri elementi richiesti congiuntamente dall'art. 29 della
Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) per l'iscrizione alla gestione commercianti. Peraltro, (Cass. sent. 3637/2020) va rammentato che: “sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del
2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonchè l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017).” Tali principi sono stati confermati anche con sentenza n. 3829/2020 della
Corte di Cassazione.
In sostanza l'onere probatorio non è stato assolto dall' . Pertanto, restando CP_1
assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 397 2023 00186533 01
000;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola
Crisanti, ha pronunciato all'udienza del 26 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 6509 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli Parte_1
Avv.ti Sara Moretti e Fabio Borgia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Ugo Bignami n. 22;
RICORRENTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza per procura generale alle liti rep. n. 37590, racc.
n.713 a rogito Notaio in Fiumicino (RM), del 23/01/2023; Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00186533 01 000, notificato in data 30 Gennaio 2024, con cui l'Istituto ha chiesto il pagamento della somma complessiva di € 12.220,16 a titolo di omesso versamento dei Contributi I.V.S. fissi per il periodo intercorrente tra il mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2022 dovuti alla gestione commercianti.
A fondamento della domanda deduceva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo fino all'anno 2019 e, nel merito, l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, tenuto conto che l'odierna parte ricorrente non era stato il legale rappresentante della Società Nuova Linea S.r.l., ma socio unico della stessa.
Concludeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, per la declaratoria di illegittimità dell'avviso impugnato, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio tra le parti l' si costituiva in giudizio, rilevando CP_1
l'infondatezza della domanda e producendo visura camerale della ditta individuale dell'odierna parte ricorrente ed affermando la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
All'odierna udienza, autorizzato il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
In primo luogo, va evidenziato che l' nel costituirsi in giudizio, ha affermato la CP_1
sussistenza dell'obbligo dell'odierna parte ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti quale titolare di un'impresa individuale con codice fiscale diverso da quello indicato nell'avviso di addebito impugnato. Tale circostanza, legittima di per sé solo l'accoglimento della domanda, risultando evidente che la pretesa dell' si CP_1 riferisce a soggetto diverso rispetto a quello indicato nell'atto di costituzione in giudizio, e vincendosi tale fatto dal mero confronto dei due codici fiscali.
Peraltro, anche a non voler condividere siffatta prospettazione, va rilevato che l'art. 29 della Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge
662/96) stabilisce che sono tenuti all'assicurazione nella gestione commercianti coloro che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei "dipendenti, siano organizzate c/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e "dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, "ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena "responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua "gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto "di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) "siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni "e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo nei casi in cui si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Nel presente caso di specie l' fonda pacificamente le sue pretese contributive in base alla partecipazione CP_1
della odierna parte ricorrente, quale titolare di impresa individuale alla ditta sopra indicata. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti non emerge affatto, per come invece affermato dall , l'occupazione in detta attività come prevalente in capo al CP_1
ricorrente.
In definitiva, in tale situazione il giudicante ritiene che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti (elementi e prove che era onere dell' fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto CP_1
elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio). Peraltro, l' non ha dimostrato alcunché in ordine alle circostanze relative all'attività che CP_1
assume concretamente svolta dal ricorrente e, quindi, ai dati fattuali da considerare nella valutazione concernente il “carattere di abitualità e prevalenza” dell'attività dallo stesso svolta, valutazione costituente uno dei necessari presupposti per l'esistenza dell'obbligo contributivo alla “gestione commercianti”. In sostanza,
l' avrebbe dovuto specificamente indicare circostanze ed elementi, suscettibili CP_1
di verifica in sede giudiziale, adeguati a fondare il giudizio di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente all'interno delle società menzionate nonché degli altri elementi richiesti congiuntamente dall'art. 29 della
Legge n. 160/75 (così come modificato dall'art. 1, comma 203, Legge 662/96) per l'iscrizione alla gestione commercianti. Peraltro, (Cass. sent. 3637/2020) va rammentato che: “sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del
2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonchè l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017).” Tali principi sono stati confermati anche con sentenza n. 3829/2020 della
Corte di Cassazione.
In sostanza l'onere probatorio non è stato assolto dall' . Pertanto, restando CP_1
assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 397 2023 00186533 01
000;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti