Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2695/2022 tra le parti:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica Mero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, viale Montegrappa
n.116, ammessa al patrocinio a spese dello stato;
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente: dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 3 ottobre 2009 e annotato nel Registro
pagina 1 di 10
dei servizi sociali competenti per territorio il diritto dovere di visita paterno;
-disporre a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento di €300,00 mensili per la CP_1
figlia, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, nonché che l'assegno unico continui ad essere percepito per intero dalla madre, Parte_1
Pubblico Ministero: «Visto» del 19/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2022, ha proposto domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato in Prato il 3/10/2009 con , Controparte_1
dalla cui unione è nata, in data 29/10/2011, la figlia della quale ha chiesto Per_1
l'affidamento esclusivo, con regolamentazione a mezzo dei servizi sociali competenti del diritto di visita del padre e di disporre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento della stessa di € 300,00 mensili, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che l'assegno unico continui ad essere percepito dal genitore collocatario.
A sostegno di queste domande, la ricorrente ha dedotto che la vita di coppia è stata irrimediabilmente segnata dalla condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti del sig.
che, nel corso degli anni, ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per CP_1 tale ragione, più volte, la moglie si è allontanata dall'abitazione coniugale con la volontà di lasciare il marito, ma facendovi ritorno per il bene della famiglia e della figlia, nella speranza che la sua vicinanza potesse aiutarlo a superare la dipendenza, da lui sempre negata e che ha avuto gravi ripercussioni, anche di tipo economico, per tutta la famiglia. Ha rappresentato che, nel 2018, esasperata dalle menzogne del marito, si è trasferita nella casa dei propri genitori insieme alla figlia e che, a causa di tale separazione, il sig. si è Per_1 CP_1
provocato delle lesioni ed è stato ricoverato per due settimane nel reparto di psichiatria dell'Ospedale di Prato, risultando positivo ai test tossicologici. Nonostante la disponibilità ed il supporto della moglie e della di lei famiglia, i due percorsi di disintossicazione avviati dal marito non hanno avuto buon esito e nel 2020 i coniugi si sono separati, raggiungendo un accordo a mezzo procedimento di negoziazione assistita dagli avvocati, autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato in data 25/06/2020, che ha previsto (tra pagina 2 di 10 l'altro) l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre, la frequentazione con il padre secondo un calendario prestabilito e che il marito contribuisca al mantenimento della figlia con il versamento della somma di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha dedotto che, dopo la separazione, la dipendenza del sig. si è aggravata e lo stesso non CP_1
ha mai rispettato le condizioni di separazione, tanto che la ricorrente si è vista costretta al pignoramento dello stipendio per recuperare una parte del contributo al mantenimento della figlia. Ha rappresentato, altresì, che le condizioni di vita e l'abitazione del marito non sono idonee ad accogliere la figlia e che l'atteggiamento del padre verso risulta Per_1
disinteressato e inappropriato, non essendosi presentato ad alcuni appuntamenti e avendo, negli ultimi anni, avanzato anche piccole richieste economiche alla minore;
inoltre, si è reso irreperibile per lunghi periodi, destando preoccupazioni anche nella figlia, che talvolta ha chiesto alla madre di andare a cercarlo. Ha dedotto, infine, di essere venuta a sapere che il sig.
ha ricevuto minacce, probabilmente per debiti, e anche per tale motivo teme per CP_1
l'incolumità della figlia quando si trova con il padre. Con nota del 18.04.2023 la ricorrente ha depositato agli atti del presente procedimento il verbale del 23.02.2023, ricevuto dai
Carabinieri di Montemurlo, di denuncia nei confronti di per quanto Persona_2
avvenuto il 21/02/2023 sotto la propria abitazione, che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine.
All'udienza presidenziale del 19/04/2023, è comparsa la ricorrente e il convenuto personalmente senza assistenza legale. Il Presidente f.f. ha sentito separatamente i coniugi e, con successivo provvedimento del 7/07/2023, ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali ha disposto l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore Per_1
alla madre, autorizzando quest'ultima ad assumere autonomamente, anche senza il consenso del padre, ma previamente informandolo ex art. 337-quater c.c., le decisioni sulle questioni di maggior interesse relative alla vita della bambina;
la presa in carico del nucleo familiare, con riferimento al rapporto padre – figlia, da parte dei Servizi Sociali del Comune di Montemurlo al fine di verificare e valutare la possibilità di organizzare incontri padre-figlia, con termine di tre mesi per trasmettere relazione sulle eventuali problematiche riscontrate e sui percorsi da intraprendere ritenuti opportuni nell'interesse di Per_1
Alla prima udienza di comparizione del 18/10/2023, si è presentato senza assistenza legale il sig. il quale, invitato dal G.I. ad allontanarsi e a munirsi di un difensore per CP_1 partecipare al processo, ha dichiarato: “Non voglio spendere per un avvocato perché sono
pagina 3 di 10 d'accordo con quello che chiede mia moglie” e si è allontanato dall'aula. Il G.I. ha rinviato la causa per verificare la regolarità della notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto, formalmente non comparso, e ha sollecitato i Servizi Sociali di Montemurlo al deposito della richiesta relazione.
All'udienza del 18/04/2024 il G.I., verificata la regolarità della notifica al convenuto non comparso, ne ha dichiarato la contumacia e, con successivo provvedimento, letta la relazione dei Servizi Sociali del 23/02/2024, ha disposto l'avvio degli incontri protetti tra padre e figlia,
Con ha invitato a iniziare un percorso presso il D e a informare il Servizio Controparte_1
sociale dei risultati degli esami e dei test effettuati e delle attività compiute;
ha, infine, disposto l'ascolto della minore, che, previa nomina dell'ausiliario fonotrascrittore, si è svolto all'udienza del 7/10/2024. All'esito il G.I. ha richiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Prato e all'INPS informazioni relative, rispettivamente, ai redditi e alla situazione lavorativa del convenuto, assegnando termine sino al 10.02.2025. Ha, altresì, concesso termine alla ricorrente per depositare documentazione aggiornata della propria situazione economica e termine ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., in data 11/03/2025 la causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 1, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Prato il 25.06.2020, e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dalla ricorrente di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
pagina 4 di 10 Dev'essere confermato l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della figlia minore Per_1 oggi di anni tredici, alla madre, autorizzando quest'ultima ad assumere autonomamente, anche senza il consenso del padre, le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per la vita della bambina, come consentito dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 337-quater
c.c..
La prospettazione della ricorrente circa gli effetti pregiudizievoli della tossicodipendenza sulle capacità genitoriali del sig. , come esposte nel ricorso, trova riscontro nella CP_1
condotta del convenuto il quale, senza costituirsi in giudizio per contestare specificamente le accuse della moglie, è comparso personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale dichiarando di vivere in un garage, di non avere frequentato regolarmente la figlia per - non meglio precisati - motivi di salute, per i quali sarebbe in cura da una psichiatra, e di fare uso di cocaina (pur negando di essere tossicodipendente): sebbene a tali dichiarazioni, rese senza l'assistenza di un difensore, non possa essere attribuita l'efficacia probatoria di una confessione, se ne traggono indizi, peraltro collimanti con il contenuto della denuncia sporta dalla sig.ra in data 23/02/2023 (cfr. produzione della ricorrente del 18/04/2023), Parte_1
dalla quale risulta che il sig. , dinanzi alla figlia, dando in escandescenze, abbia offeso CP_1
e gravemente minacciato la moglie, causando terrore e sofferenza nella piccola Per_1
Tra l'altro, in modo contraddittorio, il convenuto, che all'udienza del 19/04/2023 aveva personalmente manifestato la sua contrarietà all'affidamento esclusivo della figlia alla madre, all'udienza del 18/10/2023, sebbene invitato dal G.I. ad allontanarsi e a munirsi di difensore, ha affermato di essere d'accordo con le richieste della ricorrente.
Le allegazioni della sig.ra trovano ulteriore riscontro nelle relazioni del Servizio Parte_1
Sociale, incaricato di organizzare incontri protetti padre/figlia, e nelle dichiarazioni rese da durante l'ascolto dinanzi al giudice delegato. Per_1
Risulta dalla relazione del 23/02/2024 del Servizio Sociale della S.d.S. Ares Pratese: che il sig. non ha maturato alcuna consapevolezza né circa le ragioni della separazione dalla CP_1
moglie, con la quale – sostiene – ha avuto una relazione felice, né sul proprio rapporto con gli stupefacenti (che egli sarebbe sempre riuscito a tenere sotto controllo); che aveva Per_1
chiuso i rapporti con il padre e bloccato le sue telefonate in entrata a causa del comportamento inadeguato del genitore, che usava parole minacciose nei confronti della madre ed era spesso in stato di agitazione, anche fisica, nelle occasioni in cui incontrava la bambina;
che Per_1 pur non avendo difficoltà scolastiche, nell'anno della separazione dei genitori ha avuto crisi di pianto a scuola e, in generale, presenta atteggiamenti che si discostano da quelli della media pagina 5 di 10 dei coetanei, per esempio è in difficoltà di fronte a cambiamenti e novità; che, secondo quanto riferito dalla ricorrente, durante l'infanzia, ha vissuto momenti sereni con il padre e Per_1 averlo visto alterato o comunque non stare bene l'ha destabilizzata;
che la bambina era comunque disposta a incontrare nuovamente il padre in modalità protetta.
La relazione dell'11/09/2024 restituisce però un quadro di completo fallimento degli incontri protetti padre/figlia attivati su impulso del Presidente del Tribunale: al primo incontro, il
24/07/2024, ha accusato il padre di mentire rispetto alla sua riferita cecità, Per_1
affermando di averlo visto guidare, e il sig. , arrabbiandosi, ha tenuto un CP_1
comportamento inadeguato, rivolgendosi alla minore con frasi offensive («sei una figlia di merda…mi faceva schifo tua madre e mi fai ancora più schifo tu»); l'educatrice ha interrotto l'incontro, il sig. si è alzato affermando di non voler più fare gli incontri e ha CP_1 Per_1 cercato di rincorrere il padre arrabbiata, per essere poi bloccata dall'educatrice, con l'aiuto della sig.ra la minore ha dichiarato di non voler più vedere il padre, di sentirsi Parte_1
ancora una volta delusa dal suo comportamento e di temere che egli possa inaspettatamente presentarsi sotto casa o al mare, creando situazioni spiacevoli per lei e per la madre;
il convenuto, sentito successivamente per telefono dall'assistente sociale, ha a sua volta dichiarato di non voler fare più incontri con la figlia.
Il Servizio Sociale ha rimarcato che il sig. non ha iniziato alcun percorso riabilitativo CP_1
Con presso il D, avendo sempre dichiarato di avere ormai cessato l'uso di cocaina.
sentita dal giudice delegato, ha reso dichiarazioni che confermano il contenuto delle Per_1
relazioni del Servizio Sociale, aggiungendo altri particolari che rafforzano la valutazione di inadeguatezza genitoriale del convenuto;
la bambina ha espresso la propria delusione e rabbia nei confronti del padre, ma anche rassegnazione rispetto alla condizione e al comportamento di quest'ultimo; ha raccontato i fatti del 23/02/2023, oggetto della denuncia presentata dalla ricorrente ai Carabinieri di Montemurlo sopra menzionata;
ha mostrato di essere consapevole delle problematiche del padre, psichiatriche e di tossicodipendenza, per averle in parte comprese da sola e in parte apprese dalla madre, di recente, dietro le sue insistenze;
ha raccontato di quando, più piccola, la madre lavorava con turni notturni e il padre, con cui veniva lasciata, non le cucinava la cena e durante la notte stava per ore in bagno e usciva con un coltello nella cintura (evidentemente per assumere cocaina); ha raccontato delle volte in cui, dopo la separazione dei genitori, il padre mancava agli appuntamenti fissati per prendere con sé la figlia. La minore ha espresso con chiarezza e convinzione la volontà di non incontrare più il padre.
pagina 6 di 10 Per tutti i motivi sopra esposti, l'affidamento condiviso sarebbe altamente pregiudizievole per così come lo sarebbe imporre alla madre di acquisire il previo consenso del padre Per_1 prima di adottare decisioni nell'interesse della figlia, sia per la discontinuità con cui il sig.
, anche in passato, è stato presente con la bambina, sia soprattutto per la totale CP_1
incapacità cello stesso convenuto di percepire e comprendere i bisogni della minore, di proteggerla e di rendersi conto delle proprie gravi mancanze.
Dev'essere confermata la collocazione di presso la madre. Per_1
Considerati i fatti sopra esposti, la frequentazione del padre appare, anch'essa, per il momento, fonte di pregiudizio per la bambina e dev'essere sospesa: non si intravedono, infatti, allo stato, possibilità di cambiamento nel convenuto il quale, come sopra rilevato, ha una consapevolezza minima o nulla delle proprie problematiche e non risulta avere assunto concrete iniziative per fronteggiarle nell'interesse della figlia. Gli incontri padre/figlia potranno riprendere, in forma protetta, solo qualora manifesta la propria volontà in Per_1
tal senso.
Mantenimento della figlia minore
Dev'essere previsto a carico del convenuto un assegno perequativo per il mantenimento della figlia, peraltro previsto anche dall'accordo di separazione.
Quanto ai parametri di quantificazione previsti dal quarto comma dell'art. 337-ter c.c. si osserva quanto segue. frequenta la seconda classe della scuola media inferiore e non risulta avere Per_1
particolari bisogni che si discostino da quelli dei bambini della sua età, eccetto che per la presa in carico psicologica attivata su proposta degli insegnanti presso la Pt_2
non vede il padre ed è pertanto solo la madre che contribuisce direttamente al suo Per_1
mantenimento e si occupa di lei, assolvendo in via esclusiva i compiti domestici e di cura in favore della bambina, pur con il supporto della propria famiglia di origine.
Quanto alle condizioni economiche dei genitori, si osserva che abita in un Parte_1
immobile di proprietà delle sorelle a titolo gratuito e, fino al 2021, ha lavorato come dipendente, percependo un reddito imponibile medio annuo di € 9.000,00 circa (anni 2018,
2019 e 2021, non essendo documentati i redditi dell'anno 2020); cessato il rapporto di lavoro, ha poi percepito l'indennità di disoccupazione fino a dicembre 2022 e, all'epoca dell'udienza presidenziale, non aveva ancora reperito una nuova occupazione lavorativa.
Dalle CUD prodotte in data 7/03/2025, relative all'anno 2023, risulta che la ricorrente ha percepito circa € 2.800,00 come redditi esenti erogati dall'INPS e circa € 3.700,00 come pagina 7 di 10 redditi da lavoro dipendente presso Qualità Service s.r.l., lo stesso datore di lavoro che ha emesso le buste paga (prodotte in pari data) da cui risulta un impiego come operaia con contratto di lavoro dipendente part-time al 50%, con uno stipendio netto di attorno a €
600/700,00 mensili.
Quanto al sig. , non si hanno informazioni certe sulle sue condizioni abitative: dopo CP_1
avere abitato insieme alla propria madre (cfr. audizione di , successivamente pare Per_1 avere vissuto senza una dimora fissa (all'udienza presidenziale aveva detto di vivere in un garage, agli assistenti sociali ha riferito di vivere ospite da un amico).
Dalle CUD trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, risulta che nell'anno 2021 egli ha percepito dall' redditi esenti pari a € 28.670,98 e da un CP_3 Parte_3
reddito imponibile da lavoro dipendente di € 15.936,95; nell'anno 2022 sono indicati redditi da lavoro dipendente erogati da pari a € 15.893,56 Parte_3
d'imponibile; per l'anno 2023 risultano redditi esenti corrisposti dall'INPS di € 3.907,67 e un reddito imponibile da lavoro dipendente corrisposto da Parte_3 di € 16.368,47.
Dall'esame dei documenti trasmessi dall'INPS, si evince che il convenuto è percettore dal novembre 2023 di un assegno ordinario d'invalidità pari, al netto delle trattenute, nel 2023 a €
545,26 e nel 2024 a € 585,05; inoltre, da giugno 2023, percepisce una pensione d'inabilità civile per ciechi parziali “ventesimisti” non ricoverati che era pari a € 533,89 lordi nel 2023; da luglio 2020 è stato inoltre titolare di una rendita che però è stata eliminata nell'anno CP_3
2021. Questi dati confermano quanto riferito dal convenuto al Servizio Sociale circa l'essere affetto da corioretinosi seriosa bilaterale. Dagli stessi documenti emerge che il sig. , al CP_1
31/12/2024, era ancora dipendente di in forza di Parte_3
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato full-time iniziato prima del 2021.
Tutto ciò considerato, non essendo documentata la trattenuta di 1/5 dello stipendio del convenuto da quest'ultimo dichiarata in udienza, può essere senz'altro accolta la domanda della ricorrente e quindi dev'essere determinato in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat, il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre.
Le spese straordinarie per sono suddivise al 50% tra i genitori e, considerato il Per_1
regime di affidamento stabilito, la madre ha diritto al rimborso della quota anticipata per il padre, dietro esibizione della relativa documentazione giustificativa, anche senza il preventivo accordo sull'esborso sostenuto. Sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di pagina 8 di 10 mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere.
Spese processuali
In base alla soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto il quale
è tenuto a corrisponderle all'Erario, in quanto la sig.ra è stata ammessa in via Parte_1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore indeterminabile della controversia
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), nella misura media per le fasi di studio e introduttiva, ridotti del 30% per la fase istruttoria, considerata la contumacia del sig. , e CP_1
ridotti del 50% per la fase decisionale, tenuto conto che la ricorrente ha depositato solo la comparsa conclusionale.
Le spese per la videoregistrazione e la trascrizione dell'ascolto della minore, liquidate come da separato decreto in favore dell'ausiliare Cinzia Ontani, sono poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra
[...]
e , sposati in Prato il 03/10/2009, con atto Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 148, parte 2 serie C - anno 2009;
2) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre Persona_3
e autorizza quest'ultima ad assumere autonomamente, senza il Parte_1
consenso del padre, anche le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per la vita della figlia;
3) dispone il collocamento della figlia presso la madre;
Per_1
4) sospende la frequentazione tra il padre e e Controparte_1 Persona_3
dispone che gli incontri padre/figlia potranno riprendere, organizzati dal Servizio
pagina 9 di 10 Sociale territorialmente competente in base alla residenza della minore, in forma protetta e in luogo neutro, solo qualora la figlia lo richieda;
5) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00, oltre Per_1
rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, anche se non previamente concordate;
6) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 4.170,20 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% dei predetti compensi, oltre CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dello Stato;
7) pone le spese per la videoregistrazione e la trascrizione dell'ascolto della minore, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di , Controparte_1 ferma la solidarietà delle parti in favore dell'ausiliare.
8) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
Dispone che la presente sentenza sia comunicata al Servizio Sociale della . Controparte_4
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 4/06/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 10 di 10