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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1479/2022 promossa da:
C.F. ) con l'avv. DAVIDE FABBRI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
contro
(C.F. con l'avv. CARLO GAGLIARDI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
[...]
C.F. Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva, integrale, responsabilità del Sig. CF: , conducente Controparte_3 C.F._1 dell'autovettura MAZDA tg. MO925856 in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa, e per gli effetti, CONDANNARE, in solido tra loro, Sig. Controparte_3 CF: , e , con sede legale in 00198 – ROMA, C.F._1 Controparte_2
Via Po n. 20, C.F. , REA Roma n. 117033, P.IVA , quale assicurazione P.IVA_3 P.IVA_4
del danneggiante, a manleva, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, Controparte_4
14, CAP 31021, Partita IVA: – Codice Fiscale: , in persona del suo P.IVA_5 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, ai fini del procedimento per il risarcimento diretto ex art.
149 e 150, D.Lgs 209/2005 e DPR 254/06, al risarcimento dei danni da “fermo tecnico” subiti dall'esponente in seguito al sinistro di cui è causa (fermo il risarcimento dei danni materiali all'automezzo, già ricevuto e trattenuto in acconto sul maggior danno) per l'acclarata impossibilità di utilizzare l'automezzo danneggiato per svolgere la propria attività imprenditoriale per tutto il periodo precisato e documentato in narrativa, ovvero al pagamento a favore dell'esponente, con sede in Modena, Strada Nazionale Parte_1
Canaletto Sud n. 217/219, P. IVA , della complessiva somma da liquidarsi in Euro P.IVA_1
52.000,00, di cui, Euro 32.000,00 a titolo di danno da lucro cessante per il mancato utilizzo del mezzo nel periodo dal 10.3.2020 al 24.4.2020, ed Euro 20.000,00 a titolo di danno emergente
(già detratte le somme ricevute in acconto) o nella diversa somma, anche superiore, da valutarsi anche in via equitativa e che verrà ritenuta più equa e di giustizia, ad esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La parte convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via definitiva e nel merito, tenuto conto della somma di €. 6.000,00, già corrisposta ante causam alla ricorrente dall'odierna Compagnia, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054
e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni,
2 di 9 nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle proprie istanze ritualmente proposte e non ammesse.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nelle misure di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° ed il 7.3.2022 conviene in Parte_1
giudizio sua assicuratrice, conducente e Controparte_4 Controparte_3
proprietario del veicolo Mazda (targato MO925856), e sua Controparte_2 assicuratrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale occorso il 9.3.2020 ad ore 17.00, quando l'automobile condotta dal convenuto urtò la parte sinistra dell'autocarro della società (autocisterna per lo spurgo) in prossimità di un'intersezione extraurbana.
Espone di aver già ricevuto dal proprio assicuratore un pagamento di € 6.000,00 per l'equivalente monetario dei danni al veicolo (cfr. doc. 5 att.), riconsegnatole il 24.4.2020, e di conservare un credito risarcitorio per il fermo tecnico, le spese inutilmente sostenute (retribuzione dell'autista, oneri di circolazione) e la riprogrammazione delle trasferte.
Costituitasi in giudizio, eccepisce, in rito, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda e la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi; nel merito, contesta la dinamica dell'urto e l'imputabilità del danno.
ed regolarmente citati, non si costituiscono Controparte_2 Controparte_3
in giudizio.
La causa, istruita con documenti e testimonianze, è posta in decisione con ordinanza del
29.10.2024, previo mutamento del giudice istruttore. Proseguita per l'accertamento dell'integrità del litisconsorzio necessario (artt. 1443 e 149 d. lgs.
7.9.2005 n. 209), è discussa e posta in decisione all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione di improcedibilità della domanda (art. 3 d.l. 12.9.2014 n. 132) è assorbita dall'avveramento della condizione in corso di causa.
3 di 9 2.
L'eccezione di nullità della citazione ex art. 1643 c.p.c. va disattesa, poiché l'atto, globalmente valutato, individua con sufficiente specificità gli elementi identificativi del diritto controverso (ex pluribus CC III 28.8.2009 n. 18783; CC II 7.3.2006 n. 4828), ponendo le parti convenute nella condizione di comprendere le richieste avversarie e di difendersi (CC III 21.11.2008 n. 27670), come in ispecie accaduto.
3.
Il risarcimento ante causam non può ritenersi preclusivo in assenza di elementi atti a far presumere la rinuncia della parte ad ulteriori richieste e a fronte di indici contrari, quali la sua imputazione in data 11.2.2021 al maggior credito (doc. 18 att.) e la natura unilaterale della nota di trasmissione dell'assegno di (doc. 2 conv.), non sottoscritta da Controparte_1 [...]
neppure per consegna. Parte_1
4.
L'incidente in sé è documentato dalla denuncia amichevole (doc. 2 att.) ed è incontroverso, ma la sinteticità assertiva della dinamica dell'urto impone di presumere la concausalità della condotta colposa dei conducenti, essendo l'art. 20542 c.c. ugualmente applicabile in ipotesi di dubbio sull'entità delle loro colpe come di impossibilità di accertare la specifica condotta che abbia cagionato l'evento (CC III 16.4.1996 n. 3564), poiché l'art. 20542 c.c. rende la colpa fondata su un dato negativo (la carenza di prova dell'esimente) compatibile con la colpa altrui affermativamente accertata, in disparte la diversa questione dell'incidenza, paritaria o diversamente graduata, che le colpe in concorso, una presunta ed una comprovata, possano assumere nell'eziologia dell'evento (cfr. CC III 24.6.1997 n. 5635).
La riproduzione grafica dell'urto compiuta nella denuncia amichevole consente di accertare direttamente l'imprudenza e la negligenza di nel violare l'obbligo di Controparte_3 precedenza (art. 1762 lett. a d. lgs. 30.4.1992 n. 285), essendovi raffigurati l'autocarro di
[...]
che prosegue la marcia rettilinea e l'automobile che invade la sua corsia di Parte_1
marcia probabilmente per immettersi nella laterale di deflusso (uscita 8) e ne urta, con la propria parte destra, la parte anteriore sinistra. Non consente, però, di escludere che il conducente dell'autocarro concorse eziologicamente all'urto e/o che fece il possibile per evitarlo, essendo indefinite l'intensità di marcia e la prossimità al centro della carreggiata;
quindi, se ne deve presumere la colpa (CC III 28.6.2016 n. 13271; CC III 9.12.2010 n. 24860; CC III 2.4.2009 n.
8008; CC III 7.2.1997 n. 1198), la cui prova contraria non è evincibile dall'asserita integralità del
4 di 9 risarcimento offerto a da ben potendo l'offerta Parte_1 Controparte_1
prescindere dal riconoscimento del concorso colposo del creditore.
Per contro, la rilevanza della cautela violata (obbligo di precedenza) e del nesso di rischio
(maggiore è l'efficacia impeditiva della condotta alternativa doverosa, maggiore è la colpa) induce a una ripartizione ineguale della responsabilità con riduzione del danno risarcibile di un terzo.
5.
Il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa; quindi, non si identifica con la mera indisponibilità, totale o parziale, del bene, ma richiede la prova della spesa sostenuta per un veicolo sostitutivo o della riduzione dei proventi causata dal diminuito o mancato uso.
L'accertamento dell'esborso o del minor lucro consente di presumere che sia stato causato dall'illecito (cfr. CC II 17.12.2024 n. 32946; CC III 19.9.2022 n. 27389; CC VI-3 28.2.2020 n.
5447).
assume di non aver potuto servirsi del veicolo per quarantacinque Parte_1
giorni (10.3.2020-24.4.2020) subendo un lucro cessante evincibile dal mero confronto del fatturato di periodo dell'anno del sinistro e dell'anno antecedente.
eccepisce che: a. il fermo è dipeso dal ritardo dell'officina nella consegna Controparte_1 delle parti di ricambio e nella fatturazione dell'opera (doc. 3 conv.: «Causa attesa conferimento ricambi e fattura emessa in ritardo per cassa integrazione dell'amministrazione del riparatore»);
b. la società non ha allegato né provato il ricorso a veicoli sostitutivi.
5.1.
L'istruttoria orale restituisce la conferma dell'an debeatur.
Dalla testimonianza di impiegata e socia di Testimone_1 Parte_1
preposta alla formazione dei permessi di circolazione, è emerso che:
a. l'autoveicolo incidentato era il solo abilitato al transito nel centro storico a causa dei limiti di peso (quintalaggio) per l'accesso alle aree a traffico limitato;
b. nel periodo di sua indisponibilità ha dovuto rifiutare le commesse Parte_1
urgenti in edifici del centro storico e in edifici al di fuori di questi, ma raggiungibili solo dal veicolo incidentato, poiché gli ulteriori autocarri in uso non riuscivano a transitare sulle ristrette careggiate di accesso agli stabili;
c. l'autista assegnato al veicolo incidentato è stato preposto all'ausilio dell'autista assegnatario di un diverso veicolo.
5 di 9 Dalla deposizione di legale rappresentante di è Testimone_2 Parte_2
emerso che:
a. il veicolo è stato ricoverato in officina il 10.3.2020 e riconsegnato il 24.4.2020;
b. il ritardo nel completamento dell'opera è dipeso dall'inerzia del perito fiduciario di
[...]
(cfr. doc. 22 bis att.), che ha ispezionato il veicolo solo alla fine del mese Controparte_4
di marzo, e dai tempi necessari al rinvenimento dei ricambi, il cui unico rivenditore autorizzato ha sede a Pordenone.
Entrambe le testimonianze sono coese e concordanti;
i testi hanno deposto su eventi oggetti di cognizione diretta in modo specifico e coerente, dando risposte attendibili, plausibili e compatibili con il residuo compendio istruttorio.
I rilievi contrari della convenuta non ne infirmano la valenza probatoria. In particolare:
a. la perizia di parte non è sottoscritta da né da Parte_1 Parte_2
con conseguente recessività delle indicazioni ivi riportate in confronto alle deposizioni dei testi;
b. il ritardo nell'emissione della fattura da parte dell'officina è inconferente, neppure essendo dedotto che la riconsegna del veicolo a fosse condizionata Parte_1 all'adempimento fiscale;
c. la convenuta non può dolersi del proprio ritardo sostenendo che il perito avrebbe compiuto le indagini sul veicolo visionandone le foto e che l'officina avrebbe medio tempore potuto ordinare i ricambi, essendo diligente e corretta, invece, la condotta di tenerlo a disposizione della controparte nello status quo al fine di consentirle accertamenti non solo visivi, ma strumentali, e, successivamente, di compiere i rilievi necessari per definire l'oggetto dell'opera emendativa.
5.2.
Affermato l'an, deve accertarsi il quantum debeatur.
L'accertamento ipotetico e controfattuale del lucro cessante si fonda su una «ricostruzione ideale», «ragionevole», «fondata e attendibile» di ciò che «il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi» (CC II 16.9.2016 n. 18249).
I minori proventi di impresa, non specificamente contestati dalla parte costituita (comparsa di costituzione e risposta, p. 12: «Allo stato, alcuna prova è stata fornita da controparte sul punto, non essendo certamente sufficiente produrre il fatturato della società relativo all'anno precedente, anche in considerazione del fatto che il sinistro si è verificato all'inizio del lockdown indetto dalle autorità governative, nel marzo del 2020, per contrastare gli effetti causati dalla
6 di 9 pandemia da Covid – 19 e non può certamente escludersi un calo del fatturato della
[...]
in quel periodo, indipendentemente dalle conseguenze del sinistro»), sono documentati Pt_1
dalle fatture di periodo degli anni duemiladiciannove (doc.
6-15 att.) e duemilaventi (doc. 23-31 att.).
Da loro confronto si evince che:
- nel secondo trimestre del duemiladiciannove il veicolo è stato impiegato per la prestazione di servizi del corrispettivo globale di € 21.401,76 (1-31.3.2019), € 16.895,54 (1-30.4.2019) ed €
18.345,90 (1-31.5.2019);
- anteriormente e successivamente al ritiro del veicolo (1-29.2.2020: docc. 23-27 att.; 1-
31.5.2020: doc. 28-31 att.) il fatturato è pari ad € 20.885,00 ed € 16.998,00.
La flessione è confermata dalle denunce dei redditi per il triennio duemiladiciannove- duemilaventuno, che attestano ricavi per € 721.000,00, € 639.000,00 ed € 739.000,00.
L'esame dei dati contabili consente di riscontrare il minor reddito periodale solo nei giorni di indisponibilità del veicolo e di escludere l'efficacia delle cause alternative indicate dalla convenuta, ossia il lockdown e la conseguente sospensione legale della maggior parte delle imprese, che, però, non interessava l'azienda di come si rileva dalla Parte_1 presenza dei suo codici EC (doc. 1 att., p. 8) nei codici indicati dall'allegato 1 al D.P.C.M.
2.3.2020 (art. 11: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto»).
Ai fini della stima necessariamente equitativa del danno (art. 1226 c.c.), da computarsi al lordo, poiché il lucro cessante è un reddito tassabile (art. 62 d.P.R. 22.12.1986 n. 917: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»), può essere considerato il valore medio giornaliero degli introiti nel bimestre marzo-aprile duemiladiciannove (€
21.401,76 + € 16.895,54 = € 38.297,30; € 38.297,30 ÷ 61 = € 627,82), moltiplicato per il numero dei giorni di fermo (€ 627,82 × 45 = € 28.251,90), a dedursi un terzo (artt. 12271-20542 c.c.).
Gli esborsi sostenuti per la retribuzione dell'autista, la proprietà e la circolazione del veicolo
(imposte e premio assicurativo), non conseguono all'illecito (art. 1223 c.c.) né possono essere considerati inutili, una volta risarcito il lucro cessante, essendo spese strumentali che Parte_1 Co 7 9 avrebbe ugualmente sostenuto e la cui rifusione sub specie damni porrebbe la Parte_1 società in una condizione ingiustificatamente migliore, cumulandosi l'equivalente monetario del reddito di impresa e i costi per la sua produzione.
Il credito (€ 18.834,60), maggiorato dei richiesti interessi compensativi al saggio equitativamente scelto di cui all'art. 12841 c.c. (cfr. CC III 5.7.2023 n. 19063), sul capitale annualmente rivalutato dal 24.4.2020 (CC SU 17.2.1995 n. 1712), è pari ad € 24.185,08 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, specificandosi in merito che ragioni testuali, logiche e sistematiche consentono di escludere l'applicazione, della data della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi. In particolare:
a. l'art. 12844 c.c. è applicabile de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II
7.11.2018 n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I
14.12.2022 n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III
20.4.2020 n. 7966).
La cumulabilità delle azioni dirette ex artt. 144 e 149 d. lgs.
7.9.2005 n. 205, non vietata, conforme al dato testuale (art. 1496 d. lgs. cit.: «In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione») e coerente con la tutela rafforzata del danneggiato (in tema di azione del terzo trasportato ex art. 141 d. lgs. cit. cfr. CC III 26.7.2024 n. 21021) non comporta la solidarietà passiva nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, predicabile solo per e Controparte_3 Controparte_2
6.
Le spese seguono la soccombenza, competono ai convenuti in solido tra loro in ragione del comune interesse (art. 97 c.p.c.) e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerato il valore reale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...]
e Parte_3 Controparte_3 Controparte_2
8 di 9 1- dichiara tenuti e condanna nonché in Controparte_4 Controparte_3
solido con al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore Controparte_2 di di € 24.185,08 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione Parte_1
della presente sentenza al soddisfo;
2- condanna e in Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro al pagamento in favore di delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 545,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
Martina Grandi
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1479/2022 promossa da:
C.F. ) con l'avv. DAVIDE FABBRI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
contro
(C.F. con l'avv. CARLO GAGLIARDI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
[...]
C.F. Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva, integrale, responsabilità del Sig. CF: , conducente Controparte_3 C.F._1 dell'autovettura MAZDA tg. MO925856 in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa, e per gli effetti, CONDANNARE, in solido tra loro, Sig. Controparte_3 CF: , e , con sede legale in 00198 – ROMA, C.F._1 Controparte_2
Via Po n. 20, C.F. , REA Roma n. 117033, P.IVA , quale assicurazione P.IVA_3 P.IVA_4
del danneggiante, a manleva, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, Controparte_4
14, CAP 31021, Partita IVA: – Codice Fiscale: , in persona del suo P.IVA_5 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, ai fini del procedimento per il risarcimento diretto ex art.
149 e 150, D.Lgs 209/2005 e DPR 254/06, al risarcimento dei danni da “fermo tecnico” subiti dall'esponente in seguito al sinistro di cui è causa (fermo il risarcimento dei danni materiali all'automezzo, già ricevuto e trattenuto in acconto sul maggior danno) per l'acclarata impossibilità di utilizzare l'automezzo danneggiato per svolgere la propria attività imprenditoriale per tutto il periodo precisato e documentato in narrativa, ovvero al pagamento a favore dell'esponente, con sede in Modena, Strada Nazionale Parte_1
Canaletto Sud n. 217/219, P. IVA , della complessiva somma da liquidarsi in Euro P.IVA_1
52.000,00, di cui, Euro 32.000,00 a titolo di danno da lucro cessante per il mancato utilizzo del mezzo nel periodo dal 10.3.2020 al 24.4.2020, ed Euro 20.000,00 a titolo di danno emergente
(già detratte le somme ricevute in acconto) o nella diversa somma, anche superiore, da valutarsi anche in via equitativa e che verrà ritenuta più equa e di giustizia, ad esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La parte convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via definitiva e nel merito, tenuto conto della somma di €. 6.000,00, già corrisposta ante causam alla ricorrente dall'odierna Compagnia, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054
e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni,
2 di 9 nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle proprie istanze ritualmente proposte e non ammesse.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nelle misure di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° ed il 7.3.2022 conviene in Parte_1
giudizio sua assicuratrice, conducente e Controparte_4 Controparte_3
proprietario del veicolo Mazda (targato MO925856), e sua Controparte_2 assicuratrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale occorso il 9.3.2020 ad ore 17.00, quando l'automobile condotta dal convenuto urtò la parte sinistra dell'autocarro della società (autocisterna per lo spurgo) in prossimità di un'intersezione extraurbana.
Espone di aver già ricevuto dal proprio assicuratore un pagamento di € 6.000,00 per l'equivalente monetario dei danni al veicolo (cfr. doc. 5 att.), riconsegnatole il 24.4.2020, e di conservare un credito risarcitorio per il fermo tecnico, le spese inutilmente sostenute (retribuzione dell'autista, oneri di circolazione) e la riprogrammazione delle trasferte.
Costituitasi in giudizio, eccepisce, in rito, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda e la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi; nel merito, contesta la dinamica dell'urto e l'imputabilità del danno.
ed regolarmente citati, non si costituiscono Controparte_2 Controparte_3
in giudizio.
La causa, istruita con documenti e testimonianze, è posta in decisione con ordinanza del
29.10.2024, previo mutamento del giudice istruttore. Proseguita per l'accertamento dell'integrità del litisconsorzio necessario (artt. 1443 e 149 d. lgs.
7.9.2005 n. 209), è discussa e posta in decisione all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione di improcedibilità della domanda (art. 3 d.l. 12.9.2014 n. 132) è assorbita dall'avveramento della condizione in corso di causa.
3 di 9 2.
L'eccezione di nullità della citazione ex art. 1643 c.p.c. va disattesa, poiché l'atto, globalmente valutato, individua con sufficiente specificità gli elementi identificativi del diritto controverso (ex pluribus CC III 28.8.2009 n. 18783; CC II 7.3.2006 n. 4828), ponendo le parti convenute nella condizione di comprendere le richieste avversarie e di difendersi (CC III 21.11.2008 n. 27670), come in ispecie accaduto.
3.
Il risarcimento ante causam non può ritenersi preclusivo in assenza di elementi atti a far presumere la rinuncia della parte ad ulteriori richieste e a fronte di indici contrari, quali la sua imputazione in data 11.2.2021 al maggior credito (doc. 18 att.) e la natura unilaterale della nota di trasmissione dell'assegno di (doc. 2 conv.), non sottoscritta da Controparte_1 [...]
neppure per consegna. Parte_1
4.
L'incidente in sé è documentato dalla denuncia amichevole (doc. 2 att.) ed è incontroverso, ma la sinteticità assertiva della dinamica dell'urto impone di presumere la concausalità della condotta colposa dei conducenti, essendo l'art. 20542 c.c. ugualmente applicabile in ipotesi di dubbio sull'entità delle loro colpe come di impossibilità di accertare la specifica condotta che abbia cagionato l'evento (CC III 16.4.1996 n. 3564), poiché l'art. 20542 c.c. rende la colpa fondata su un dato negativo (la carenza di prova dell'esimente) compatibile con la colpa altrui affermativamente accertata, in disparte la diversa questione dell'incidenza, paritaria o diversamente graduata, che le colpe in concorso, una presunta ed una comprovata, possano assumere nell'eziologia dell'evento (cfr. CC III 24.6.1997 n. 5635).
La riproduzione grafica dell'urto compiuta nella denuncia amichevole consente di accertare direttamente l'imprudenza e la negligenza di nel violare l'obbligo di Controparte_3 precedenza (art. 1762 lett. a d. lgs. 30.4.1992 n. 285), essendovi raffigurati l'autocarro di
[...]
che prosegue la marcia rettilinea e l'automobile che invade la sua corsia di Parte_1
marcia probabilmente per immettersi nella laterale di deflusso (uscita 8) e ne urta, con la propria parte destra, la parte anteriore sinistra. Non consente, però, di escludere che il conducente dell'autocarro concorse eziologicamente all'urto e/o che fece il possibile per evitarlo, essendo indefinite l'intensità di marcia e la prossimità al centro della carreggiata;
quindi, se ne deve presumere la colpa (CC III 28.6.2016 n. 13271; CC III 9.12.2010 n. 24860; CC III 2.4.2009 n.
8008; CC III 7.2.1997 n. 1198), la cui prova contraria non è evincibile dall'asserita integralità del
4 di 9 risarcimento offerto a da ben potendo l'offerta Parte_1 Controparte_1
prescindere dal riconoscimento del concorso colposo del creditore.
Per contro, la rilevanza della cautela violata (obbligo di precedenza) e del nesso di rischio
(maggiore è l'efficacia impeditiva della condotta alternativa doverosa, maggiore è la colpa) induce a una ripartizione ineguale della responsabilità con riduzione del danno risarcibile di un terzo.
5.
Il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa; quindi, non si identifica con la mera indisponibilità, totale o parziale, del bene, ma richiede la prova della spesa sostenuta per un veicolo sostitutivo o della riduzione dei proventi causata dal diminuito o mancato uso.
L'accertamento dell'esborso o del minor lucro consente di presumere che sia stato causato dall'illecito (cfr. CC II 17.12.2024 n. 32946; CC III 19.9.2022 n. 27389; CC VI-3 28.2.2020 n.
5447).
assume di non aver potuto servirsi del veicolo per quarantacinque Parte_1
giorni (10.3.2020-24.4.2020) subendo un lucro cessante evincibile dal mero confronto del fatturato di periodo dell'anno del sinistro e dell'anno antecedente.
eccepisce che: a. il fermo è dipeso dal ritardo dell'officina nella consegna Controparte_1 delle parti di ricambio e nella fatturazione dell'opera (doc. 3 conv.: «Causa attesa conferimento ricambi e fattura emessa in ritardo per cassa integrazione dell'amministrazione del riparatore»);
b. la società non ha allegato né provato il ricorso a veicoli sostitutivi.
5.1.
L'istruttoria orale restituisce la conferma dell'an debeatur.
Dalla testimonianza di impiegata e socia di Testimone_1 Parte_1
preposta alla formazione dei permessi di circolazione, è emerso che:
a. l'autoveicolo incidentato era il solo abilitato al transito nel centro storico a causa dei limiti di peso (quintalaggio) per l'accesso alle aree a traffico limitato;
b. nel periodo di sua indisponibilità ha dovuto rifiutare le commesse Parte_1
urgenti in edifici del centro storico e in edifici al di fuori di questi, ma raggiungibili solo dal veicolo incidentato, poiché gli ulteriori autocarri in uso non riuscivano a transitare sulle ristrette careggiate di accesso agli stabili;
c. l'autista assegnato al veicolo incidentato è stato preposto all'ausilio dell'autista assegnatario di un diverso veicolo.
5 di 9 Dalla deposizione di legale rappresentante di è Testimone_2 Parte_2
emerso che:
a. il veicolo è stato ricoverato in officina il 10.3.2020 e riconsegnato il 24.4.2020;
b. il ritardo nel completamento dell'opera è dipeso dall'inerzia del perito fiduciario di
[...]
(cfr. doc. 22 bis att.), che ha ispezionato il veicolo solo alla fine del mese Controparte_4
di marzo, e dai tempi necessari al rinvenimento dei ricambi, il cui unico rivenditore autorizzato ha sede a Pordenone.
Entrambe le testimonianze sono coese e concordanti;
i testi hanno deposto su eventi oggetti di cognizione diretta in modo specifico e coerente, dando risposte attendibili, plausibili e compatibili con il residuo compendio istruttorio.
I rilievi contrari della convenuta non ne infirmano la valenza probatoria. In particolare:
a. la perizia di parte non è sottoscritta da né da Parte_1 Parte_2
con conseguente recessività delle indicazioni ivi riportate in confronto alle deposizioni dei testi;
b. il ritardo nell'emissione della fattura da parte dell'officina è inconferente, neppure essendo dedotto che la riconsegna del veicolo a fosse condizionata Parte_1 all'adempimento fiscale;
c. la convenuta non può dolersi del proprio ritardo sostenendo che il perito avrebbe compiuto le indagini sul veicolo visionandone le foto e che l'officina avrebbe medio tempore potuto ordinare i ricambi, essendo diligente e corretta, invece, la condotta di tenerlo a disposizione della controparte nello status quo al fine di consentirle accertamenti non solo visivi, ma strumentali, e, successivamente, di compiere i rilievi necessari per definire l'oggetto dell'opera emendativa.
5.2.
Affermato l'an, deve accertarsi il quantum debeatur.
L'accertamento ipotetico e controfattuale del lucro cessante si fonda su una «ricostruzione ideale», «ragionevole», «fondata e attendibile» di ciò che «il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi» (CC II 16.9.2016 n. 18249).
I minori proventi di impresa, non specificamente contestati dalla parte costituita (comparsa di costituzione e risposta, p. 12: «Allo stato, alcuna prova è stata fornita da controparte sul punto, non essendo certamente sufficiente produrre il fatturato della società relativo all'anno precedente, anche in considerazione del fatto che il sinistro si è verificato all'inizio del lockdown indetto dalle autorità governative, nel marzo del 2020, per contrastare gli effetti causati dalla
6 di 9 pandemia da Covid – 19 e non può certamente escludersi un calo del fatturato della
[...]
in quel periodo, indipendentemente dalle conseguenze del sinistro»), sono documentati Pt_1
dalle fatture di periodo degli anni duemiladiciannove (doc.
6-15 att.) e duemilaventi (doc. 23-31 att.).
Da loro confronto si evince che:
- nel secondo trimestre del duemiladiciannove il veicolo è stato impiegato per la prestazione di servizi del corrispettivo globale di € 21.401,76 (1-31.3.2019), € 16.895,54 (1-30.4.2019) ed €
18.345,90 (1-31.5.2019);
- anteriormente e successivamente al ritiro del veicolo (1-29.2.2020: docc. 23-27 att.; 1-
31.5.2020: doc. 28-31 att.) il fatturato è pari ad € 20.885,00 ed € 16.998,00.
La flessione è confermata dalle denunce dei redditi per il triennio duemiladiciannove- duemilaventuno, che attestano ricavi per € 721.000,00, € 639.000,00 ed € 739.000,00.
L'esame dei dati contabili consente di riscontrare il minor reddito periodale solo nei giorni di indisponibilità del veicolo e di escludere l'efficacia delle cause alternative indicate dalla convenuta, ossia il lockdown e la conseguente sospensione legale della maggior parte delle imprese, che, però, non interessava l'azienda di come si rileva dalla Parte_1 presenza dei suo codici EC (doc. 1 att., p. 8) nei codici indicati dall'allegato 1 al D.P.C.M.
2.3.2020 (art. 11: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto»).
Ai fini della stima necessariamente equitativa del danno (art. 1226 c.c.), da computarsi al lordo, poiché il lucro cessante è un reddito tassabile (art. 62 d.P.R. 22.12.1986 n. 917: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»), può essere considerato il valore medio giornaliero degli introiti nel bimestre marzo-aprile duemiladiciannove (€
21.401,76 + € 16.895,54 = € 38.297,30; € 38.297,30 ÷ 61 = € 627,82), moltiplicato per il numero dei giorni di fermo (€ 627,82 × 45 = € 28.251,90), a dedursi un terzo (artt. 12271-20542 c.c.).
Gli esborsi sostenuti per la retribuzione dell'autista, la proprietà e la circolazione del veicolo
(imposte e premio assicurativo), non conseguono all'illecito (art. 1223 c.c.) né possono essere considerati inutili, una volta risarcito il lucro cessante, essendo spese strumentali che Parte_1 Co 7 9 avrebbe ugualmente sostenuto e la cui rifusione sub specie damni porrebbe la Parte_1 società in una condizione ingiustificatamente migliore, cumulandosi l'equivalente monetario del reddito di impresa e i costi per la sua produzione.
Il credito (€ 18.834,60), maggiorato dei richiesti interessi compensativi al saggio equitativamente scelto di cui all'art. 12841 c.c. (cfr. CC III 5.7.2023 n. 19063), sul capitale annualmente rivalutato dal 24.4.2020 (CC SU 17.2.1995 n. 1712), è pari ad € 24.185,08 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, specificandosi in merito che ragioni testuali, logiche e sistematiche consentono di escludere l'applicazione, della data della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi. In particolare:
a. l'art. 12844 c.c. è applicabile de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II
7.11.2018 n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I
14.12.2022 n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III
20.4.2020 n. 7966).
La cumulabilità delle azioni dirette ex artt. 144 e 149 d. lgs.
7.9.2005 n. 205, non vietata, conforme al dato testuale (art. 1496 d. lgs. cit.: «In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione») e coerente con la tutela rafforzata del danneggiato (in tema di azione del terzo trasportato ex art. 141 d. lgs. cit. cfr. CC III 26.7.2024 n. 21021) non comporta la solidarietà passiva nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, predicabile solo per e Controparte_3 Controparte_2
6.
Le spese seguono la soccombenza, competono ai convenuti in solido tra loro in ragione del comune interesse (art. 97 c.p.c.) e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerato il valore reale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...]
e Parte_3 Controparte_3 Controparte_2
8 di 9 1- dichiara tenuti e condanna nonché in Controparte_4 Controparte_3
solido con al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore Controparte_2 di di € 24.185,08 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione Parte_1
della presente sentenza al soddisfo;
2- condanna e in Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro al pagamento in favore di delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 545,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 13 marzo 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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