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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1207/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7651/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014214580000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014214580000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014214580000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014214580000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 034 20249014214580/000 relativo a presunti debiti di natura tributaria, e precisamente n.
4 cartelle di pagamento, di cui ben 3 già oggetto di rottamazione con l'Agente della Riscossione;
Sostiene il ricorrente: A) Carenza di legittimazione ad agire da parte del Concessionario della riscossione per intervenuta adesione alla “definizione agevolata” del carico tributario.
B) Decadenza del credito riportato nelle cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata.
Per la cartella n. 03420230021787134000 – unica non rientrante nella definizione agevolata conclusa tra il ricorrente e l'A.d.E.R.; per quest'ultima si chiede preliminarmente l'annullamento per intervenuta decadenza dal potere di accertamento, atteso che il ricorrente non ha mai ricevuto la suddetta cartella di pagamento e quindi l'Ente è decaduto dal potere di riscuotere i presunti crediti considerato che tutti i ruoli esattoriali indicati
- per IRPEF, sono relativi all'anno 2019.
C) Illegittimità e/o nullità della intimazione di pagamento per difetto di notifica delle cartelle sottese alla stessa e per insussistenza degli atti presupposti. - Violazione delle norme sulla notifica.
D) Violazione dell'art. 7 L. 27/07/2000 n. 212 – tutela del contribuente.
E) Nullità per Illegittimità della richiesta degli interessi e delle sanzioni e per mancanza di titolo esecutivo.
Conclude per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce DE, come in atti rappresentata e difesa che sostiene :.
Il ricorrente dovrà dimostrare la regolarità dei pagamenti e di non essere decaduto dal relativo beneficio.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.Qualora le rate dovessero essere ottemperate, ADER non procederà esecutivamente nei confronti del debitore.
Inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle oggetto di adesione alla definizione agevolata.
La suddetta istanza è incompatibile con l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Unitamente alle controdeduzioni DE si depositano copia delle cartelle unitamente alle ricevute di avvenuta consegna pec Il rilievo di decadenza -comunque opponibile al solo ente impositore- è inoltre inammissibile in quanto doveva essere sollevato in sede di opposizione alle stesse cartelle.
E' insussistente la violazione art 7 comma 2 L 212/2000. L'atto è sufficiente motivato se fa riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata, non essendo necessario contenere una motivazione specifica ulteriore anche in merito agli interessi calcolati.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese.
Si costituisce Agenzia delle Entrate che rappresenta che, in questa fase di riscossione avanzata diventa dirimente la prova della notifica delle cartelle di pagamento, nonché degli eventuali atti interruttivi della prescrizione, come l'Agenzia delle Entrate Riscossione, correttamente chiamata in causa, avrà cura di dimostrare: ogni vizio relativo al merito della pretesa erariale, infatti, non sarà più eccepibile se verrà dimostrata la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese
Il ricorrente deposita memoria illustrativa e sostiene: Si precisa che, nelle more del giudizio, il ricorrente, avendo ritardato il pagamento di una rata, veniva prima dichiarato decaduto dalla rottamazione, e, successivamente, a seguito di riapertura dei termini, riammesso alla medesima rottamazione, ed attualmente continua regolarmente a pagare le rate, come da documentazione che si allega. Si allega, nuovamente, documento accoglimento rottamazione completo dei pagamenti delle rate aggiornati ad oggi, nonché ultima definizione agevolata in corso di pagamento. Con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420230021787134000, sottesa alla intimazione 1 impugnata, si fa presente che la stessa è stata oggetto di istanza di rateizzazione, e l'odierno ricorrente sta pagando regolarmente la predetta rateizzazione, come da pagamenti che si allegano.
Depositava documenti a sostegno di quanto affermato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va accolto il ricorso
Ritiene questa Corte che l'adesione alla rottamazione-quater e successiva riammissione nei termini è un fattore che incide direttamente sulla continuazione del processo. La legge stessa (art. 1, comma 236, L.
197/2022) prevede una fattispecie di estinzione del processo che non richiede il pagamento integrale del debito rateizzato, ma si perfeziona con la sola adesione del contribuente e la comunicazione del piano di pagamento da parte dell'Agenzia.
La Corte di Cassazione che con l'ordinanza settembre 2024 (n. 24428/2024), dichiarando l'estinzione del giudizio. In particolare, la Supreme Corte ha chiarito come l'estinzione del processo in questi casi presupponga esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione. Non è necessario attendere il saldo di tutte le rate.
Le stesse considerazione valgono per la richiesta di rateizzazione successiva alla notifica dell'atto impugnato.
Poichè il ricorrente è stato riammesso alla rottamazione e sta provvedendo al pagamento delle rate non pagate, l'atto impugnato va annullato.
le spese di giudizio compensate considerato che le richieste sono successive all'emissione della cartella.
P.Q.M.
.La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7651/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014214580000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014214580000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014214580000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014214580000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 034 20249014214580/000 relativo a presunti debiti di natura tributaria, e precisamente n.
4 cartelle di pagamento, di cui ben 3 già oggetto di rottamazione con l'Agente della Riscossione;
Sostiene il ricorrente: A) Carenza di legittimazione ad agire da parte del Concessionario della riscossione per intervenuta adesione alla “definizione agevolata” del carico tributario.
B) Decadenza del credito riportato nelle cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata.
Per la cartella n. 03420230021787134000 – unica non rientrante nella definizione agevolata conclusa tra il ricorrente e l'A.d.E.R.; per quest'ultima si chiede preliminarmente l'annullamento per intervenuta decadenza dal potere di accertamento, atteso che il ricorrente non ha mai ricevuto la suddetta cartella di pagamento e quindi l'Ente è decaduto dal potere di riscuotere i presunti crediti considerato che tutti i ruoli esattoriali indicati
- per IRPEF, sono relativi all'anno 2019.
C) Illegittimità e/o nullità della intimazione di pagamento per difetto di notifica delle cartelle sottese alla stessa e per insussistenza degli atti presupposti. - Violazione delle norme sulla notifica.
D) Violazione dell'art. 7 L. 27/07/2000 n. 212 – tutela del contribuente.
E) Nullità per Illegittimità della richiesta degli interessi e delle sanzioni e per mancanza di titolo esecutivo.
Conclude per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce DE, come in atti rappresentata e difesa che sostiene :.
Il ricorrente dovrà dimostrare la regolarità dei pagamenti e di non essere decaduto dal relativo beneficio.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.Qualora le rate dovessero essere ottemperate, ADER non procederà esecutivamente nei confronti del debitore.
Inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle oggetto di adesione alla definizione agevolata.
La suddetta istanza è incompatibile con l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Unitamente alle controdeduzioni DE si depositano copia delle cartelle unitamente alle ricevute di avvenuta consegna pec Il rilievo di decadenza -comunque opponibile al solo ente impositore- è inoltre inammissibile in quanto doveva essere sollevato in sede di opposizione alle stesse cartelle.
E' insussistente la violazione art 7 comma 2 L 212/2000. L'atto è sufficiente motivato se fa riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata, non essendo necessario contenere una motivazione specifica ulteriore anche in merito agli interessi calcolati.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese.
Si costituisce Agenzia delle Entrate che rappresenta che, in questa fase di riscossione avanzata diventa dirimente la prova della notifica delle cartelle di pagamento, nonché degli eventuali atti interruttivi della prescrizione, come l'Agenzia delle Entrate Riscossione, correttamente chiamata in causa, avrà cura di dimostrare: ogni vizio relativo al merito della pretesa erariale, infatti, non sarà più eccepibile se verrà dimostrata la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese
Il ricorrente deposita memoria illustrativa e sostiene: Si precisa che, nelle more del giudizio, il ricorrente, avendo ritardato il pagamento di una rata, veniva prima dichiarato decaduto dalla rottamazione, e, successivamente, a seguito di riapertura dei termini, riammesso alla medesima rottamazione, ed attualmente continua regolarmente a pagare le rate, come da documentazione che si allega. Si allega, nuovamente, documento accoglimento rottamazione completo dei pagamenti delle rate aggiornati ad oggi, nonché ultima definizione agevolata in corso di pagamento. Con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420230021787134000, sottesa alla intimazione 1 impugnata, si fa presente che la stessa è stata oggetto di istanza di rateizzazione, e l'odierno ricorrente sta pagando regolarmente la predetta rateizzazione, come da pagamenti che si allegano.
Depositava documenti a sostegno di quanto affermato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va accolto il ricorso
Ritiene questa Corte che l'adesione alla rottamazione-quater e successiva riammissione nei termini è un fattore che incide direttamente sulla continuazione del processo. La legge stessa (art. 1, comma 236, L.
197/2022) prevede una fattispecie di estinzione del processo che non richiede il pagamento integrale del debito rateizzato, ma si perfeziona con la sola adesione del contribuente e la comunicazione del piano di pagamento da parte dell'Agenzia.
La Corte di Cassazione che con l'ordinanza settembre 2024 (n. 24428/2024), dichiarando l'estinzione del giudizio. In particolare, la Supreme Corte ha chiarito come l'estinzione del processo in questi casi presupponga esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione. Non è necessario attendere il saldo di tutte le rate.
Le stesse considerazione valgono per la richiesta di rateizzazione successiva alla notifica dell'atto impugnato.
Poichè il ricorrente è stato riammesso alla rottamazione e sta provvedendo al pagamento delle rate non pagate, l'atto impugnato va annullato.
le spese di giudizio compensate considerato che le richieste sono successive all'emissione della cartella.
P.Q.M.
.La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate