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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2027/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 13/6/2024
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Persico Antonella e Mancusi Piero, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Corso Francia 178 – 00191 - Roma;
- Appellante – E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Anna
Paola Mormino ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Pinturicchio
204 – Roma;
- appellata -
; Controparte_2
; Controparte_3
-appellati contumaci-
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 2721/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Roma depositata il 31.1.2019 nel giudizio iscritto al RG 82997/2015 .
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza dell'
13/6/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata Parte_1
deduceva di aver riportato gravi ripercussioni, fisiche e psichiche, in conseguenza del grave investimento subito dal proprio compagno,
convivente dal 2005 e con cui aveva avuto due figli: e CP_4 [...]
, che si era verificato in data 21.6.2010, ed seguito al quale Persona_1 lo stesso restava invalido al 75%, impossibilitato a svolgere la propria precedente occupazione di lavoratore edile.
Chiariva altresì come a seguito delle gravi lesioni subite il Persona_1
si era dovuto sottoporre, come pluritraumatizzato, a diversi successivi interventi di chirurgia ortopedica non risolutivi, tanto da rimanere invalido al 75%, e privo di qualsiasi capacità lavorativa specifica. Il
predetto aveva quindi intentato giudizio nei confronti del conducente del motociclo investitore, del proprietario del Controparte_3
mezzo, , e della compagnia di assicurazioni Controparte_2 [...]
, e tale giudizio, dopo il deposito della CTU Controparte_5
pienamente favorevole all'infortunato, veniva chiuso con una transazione in data 21.1.2015, a seguito della quale il veniva Persona_1
complessivamente ristorato, mediante pagamento della somma di €
600.000,00 di cui due tranches di € 100.000,00 ciascuna già corrisposte in corso di causa.
Deduceva, quindi, come in conseguenza della predetta disgrazia, fosse stata costretta a cambiare totalmente le proprie abitudini di vita, ricercando ed accettando lavori occasionali come domestica, al fine di poter mantenere la famiglia, nel contempo occupandosi del compagno che curava ed assisteva materialmente e spiritualmente, e della cura dei due figli minori.
Le dette traversie l'avevano tuttavia portata gradualmente ad accusare, ad inizio 2014 ovverosia quando le patologie del compagno si erano iniziate a stabilizzare, delle precise e ricorrenti sintomatologie psiconeurologiche e vagotoniche. Patologie che inizialmente aveva cercato di autocurare con farmaci da banco, dovendo quindi, nel persistere dei sintomi, rivolgersi a cure specialistiche, essendo subentrati stati costanti di ansia, fobie, angoscia e depressione.
Pertanto verso fine 2014 si rivolgeva alla Dott.ssa e Per_2
successivamente, su indicazione di quest' ultima, alla specialista
Prof.ssa , che la sottoponeva a diversi colloqui e test Per_3
psicologici, all' esito dei quali veniva accertata, a metà 2015, una sindrome post traumatica, da stress di grado medio, conseguente agli eventi traumatici vissuti, e valutabile come danno biologico permanente pari ad un 25%.
Su tali basi documentali veniva quindi proposto il giudizio con il quale la richiedeva accertarsi la propria condizione medica di Pt_1
permanente alterazione dell'equilibrio psico fisico, derivante causalmente dalle tristi occorrenze subite dal compagno e padre dei figli, e la condanna in solido dei convenuti a ristorarla a titolo di danno riflesso, sia per la componente biologica che morale.
Si costituiva ritualmente la sola , chiedendo Controparte_6
il rigetto della domanda, in quanto le tempistiche, come riferite e documentate, della insorgenza delle patologie psicofisiche denunziate apparivano incompatibili, secondo una relatio causale, con l'incidente occorso al , essendo trascorsi quasi cinque anni fra i detti Persona_1
fatti, e considerando altresì che la coppia, a riprova di una ritrovata serenità e sintonia, aveva generato nel 2012 un ulteriore figlio. Dopo la concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, cpc (nelle quali la depositava ulteriore Pt_1
documentazione medica sullo stato di salute e chiedeva l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria e l' ammissione di consulenza tecnica medico legale), all'udienza fissata per l'ammissione delle prove, il Tribunale ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per precisazione conclusioni e quindi concessi i termini per comparsa conclusionale e repliche, con sentenza depositata il 31.1.2019 rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Rilevava il Tribunale come la categoria del danno riflesso, inizialmente riconosciuta solo come conseguenza della perdita di congiunto, fosse stata progressivamente estesa anche alle situazioni in cui, pur essendo sopravvissuto lo stesso, ed a seguito delle gravi menomazioni riportate e sofferenze patite, fosse insorta in taluno dei familiari una stabile condizione di alterazione psico fisica, non transitoria, e causalmente riconducibile alle pene patite per l'incerta condizione di salute del familiare e per l'alterazione degli stessi equilibri di vita derivatine.
Osservava tuttavia che tale allargamento dell'area, inizialmente risarcibile codicisticamente in base al combinato disposto degli artt.
1223 e 2043 c.c. solo nei confronti dell'originario danneggiato, non si sarebbe potuta concedere se non in presenza di una indiscutibile ed immediata derivazione causale delle sofferenze del familiare da quelle dell' originario danneggiato. Ne concludeva che tale nesso causale non fosse rilevabile, per evidenza temporale, nel caso di specie, ove le sintomatologie dell'attrice si erano cominciate a manifestare dopo oltre quattro anni dall'incidente che coinvolse il compagno, e ciò in quanto, per comune esperienza, tale acuzie di sofferenza soggettiva si manifesta maggiormente a ridosso di eventi tragici, sfumando gradualmente con il consolidamento dei sintomi o la parziale guarigione del soggetto leso, laddove la vicenda prospettata dall'attrice si modulava temporalmente in senso contrario, essendosi verificate peraltro situazioni, quale il concepimento e nascita di altro figlio, deponenti di una ritrovata sintonia e serenità della coppia.
Rammentava il Tribunale come, pur nell'ampliamento della categoria del danno riflesso iure proprio, le stesse Sezioni Unite della Cassazione
avevano chiarito che lo stesso era ammissibile solo ove trovava causa immediata e diretta nel fatto dannoso (patito dalla vittima primaria),
con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.
Avverso tale pronuncia interponeva rituale appello la Parte_1
dolendosi del difetto di motivazione ed omessa
[...]
valutazione del materiale probatorio, nonché della mancata ammissione senza motivazione dei mezzi istruttori con violazione del diritto di difesa e violazione dell'art. 24 Cost.. Concludeva chiedendo, previa ammissione dei mezzi istruttori ovvero prova per testi sui capitoli articolati e CTU medico legale, l'accoglimento del gravame e la liquidazione del danno riflesso, nella duplice componente di sofferenza soggettiva e compromissione dinamico relazionale, oltre la condanna alle spese del doppio grado.
Si costituiva ritualmente la , chiedendo il Controparte_6
rigetto dell'appello per manifesta infondatezza dello stesso e la condanna alla rifusione delle spese.
Con il primo motivo parte appellante si duole della apodittica e acritica motivazione con la quale il Tribunale aveva ritenuto inverosimile la sussistenza di una relatio causale del danno lamentato dall' attrice dalle lesioni riportate dal convivente , laddove la stessa esperienza in materia di terapie psicologiche evidenzia come i danni possano manifestarsi anche dopo svariati anni da eventi traumatici. In tal senso il Tribunale
avrebbe errato non riconoscendo il valore scientifico delle relazioni prodotte e provenienti da medici legali esperti, affidandosi invece a proprie convinzioni personali, scollegate da specifiche conoscenze nella specifica disciplina, così negando la derivazione causale delle affezioni della dall'evento traumatico subito dal convivente Pt_1
seppur anni addietro, ma le cui conseguenze lesive si erano protratte per lungo tempo, con una invalidità fra assoluta e temporanea di durata quasi biennale.
Separatamente l'appellante si duole della assenza di motivazione delle ordinanze con cui ripetutamente il Tribunale non aveva ammesso la prova per testi e la CTU medico legale, stringatamente ritenendo la causa matura per la decisione o ritenendo le relative istanze non accoglibili. L'appello non è meritevole di accoglimento e come tale deve essere rigettato per le ragioni esposte in prosieguo.
Questo Collegio non intende discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità già ricordata dal Tribunale, che in materia di danno riflesso ai congiunti di soggetto macroleso, richiede quale requisito imprescindibile che il danno subito dal congiunto trovi causa immediata e diretta nel fatto dannoso subito dalla vittima principale:
Così Cass. SS.UU. n. 9556/2002 e conformi Cass. n.7777/2003, Cass.
n. 8827/2003, Cass. n. 11001/2003, Cass. n. 16525/2003, Cass. n.
4993/2004, Cass. 13754/2006, Cass. n. 8546/2008, Cass. n.
2228/2012.)
Tale giurisprudenza, peraltro, chiarisce come il danno riflesso, nella sua componente di sofferenza soggettiva -che per la stessa natura non
è esattamente rilevabile nemmeno come momento di insorgenza - possa essere ravvisabile per presunzioni anche dalla stessa gravità delle lesioni patite dalla vittima primaria. Inoltre secondo l' orientamento dei giudici di legittimità sopra riportato , il danno riflesso, per la sua natura intima ed interiore, può essere percepibile e percepito all'esterno solo attraverso le attestazioni medico legali degli stati della alterazione psico fisica del congiunto. Con la dovuta precisazione che tali referti medici assurgono a prova solo se risalenti ad epoca immediatamente successiva alle lesioni subite dalla vittima primaria.
Condizioni queste, per palese evidenza, non integrate nella fattispecie scrutinata, laddove per chiara ammissione della stessa attrice odierna appellante, i sintomi, prima ancora che le certificazioni mediche che li diagnosticavano, si sono manifestati dopo oltre quattro anni dall'evento traumatico occorso al convivente.
Inoltre, ed in disparte le assorbenti considerazioni circa l'eccessivo lasso temporale intercorso fra lesioni primarie e danno riflesso, va considerato che la condizione medico legale della è attestata Pt_1
esclusivamente da relazioni non provenienti da strutture pubbliche, e come tali il loro valore di prove documentali appare scarsamente attendibile, come peraltro evidenziato dallo stesso Tribunale.
Infine anche l'evento di nuova maternità intervenuto nel 2012 e soprattutto la accettata gestazione, appare come situazione incompatibile per la appellante con una condizione di alterazione psicologica in senso depressivo, e segno quindi della effettiva emersione delle sintomatologie denunciate solo successivamente, come da relazioni medico legali.
Quanto alla doglianza della mancata motivazione circa la non ammissione della prova testimoniale richiesta e della CTU medico legale, v'è da dire, quanto alla prima, come ormai sia pacifico l'orientamento di legittimità per il quale “L'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a
dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”. In tal senso fra le più recenti Cass. n. 1012/2025 e Cass. n. 18072/2024. Nel caso di specie la prova testimoniale non è stata ammessa in quanto tesa a dimostrare circostanze irrilevanti o non contestate e comunque incompatibili con la richiesta immediatezza dell'insorgenza ed accertamento del danno riflesso rispetto al danno primario del famigliare.
Per quanto attiene alla reiterata richiesta di ammissione della ctu medico-legale, la stessa deve ritenersi inammissibile in relazione alla già accertata insorgenza tardiva delle sintomatologie della convivente e dei relativi accertamenti medici, per difetto del requisito di immediatezza di cui sopra.
Al rigetto dell'appello consegue il regime della regolazione delle spese legali, da porre a carico di parte appellante e liquidate secondo il valore indeterminabile, complessità bassa stante la non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase della istruttoria trattazione non svoltasi.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2721/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: - Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida nella Controparte_1
misura di € 6.946,00 per compensi professionali , oltre spese generali, Iva e Cpa.
- Dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002 .
Così deciso nella Camera di consiglio del 13/02/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino