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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/07/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 757 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via Mario La Cava n. 123 presso lo studio dell'avv. Truscelli
Carmelina, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Paola (Cs) al Viale Mannarino n. 4 presso lo studio dell'avv.
Sommella Pietro, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51, ultimo Parte_1 Parte_2 comma, c.p.c. depositato il 4/07/2025, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale è nato, in data 12.09.2018, un figlio di nome con decreto Per_1
n. 53/2023 emesso in data 12.01.2023, il Tribunale di Paola, definendo procedimento iscritto al
R.G.V.G. n. 235/2022, ha regolamentato le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del medesimo figlio e ai contributi economici in favore dello stesso;
1 medio tempore, tra le stesse parti sono intervenuti accordi finalizzati ad una parziale modifica di dette statuizioni giudiziali nel preminente interesse del piccolo Hanno, quindi, chiesto Per_1 di omologare le condizioni compiutamente indicate in ricorso e, per l'effetto, modificare nei medesimi termini le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale verso il figlio minore disposte con il richiamato decreto n. 53/2023.
Il Giudice relatore, dopo aver acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero (emesso in data 9.07.2025), ha riferito al Collegio in camera di consiglio ai sensi di quanto disposto dall'art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'omologa (a modifica delle statuizioni vigenti) delle condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore di seguito testualmente riportate: “1.
AFFERMARSI l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, IG.ra .
2. STABILIRSI che la Parte_1 responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, con l'impegno di entrambi i genitori a seguire le direttive educative concordate nell'art. 1 dell'Atto di Conciliazione del 20.06.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto, con particolare riferimento a: * limitazione dell'uso di dispositivi elettronici;
* vigilanza sui contenuti audiovisivi;
* promozione di attività extrascolastiche e socializzanti;
* educazione al rispetto verso gli altri e alla risoluzione non violenta dei conflitti.
3. DISPORSI che il minore prosegua e/o intraprenda un percorso di sostegno psicologico con un professionista che andrà ad essere concordemente individuato dagli odierni ricorrenti i quali, qualora consigliato dal professionista incaricato, si impegnano a seguire essi stessi un percorso di sostegno alla genitorialità così come dettagliato nell'art. 1 del citato accordo.
4. REGOLAMENTARSI il diritto di visita del padre, IG.
[...]
secondo le modalità di cui all'art. 2 dell'accordo del 20.06.2025, e precisamente: Parte_2
* Periodo scolastico: conferma del calendario di cui al decreto n. cronol. 53/2023. * Periodo non scolastico (dalla chiusura all'apertura della scuola): una settimana il padre vedrà il figlio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle 21:30; la settimana successiva, il lunedì e mercoledì dalle 17:30 alle 21:30 e dal sabato alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00.
* Festività e vacanze estive: conferma di quanto previsto dal decreto n. cronol. 53/2023. *
Partite di calcio: facoltà per il padre di vedere con il figlio le partite di cartello della squadra del Napoli, con impegno a riaccompagnare il minore subito dopo l'evento.
5. CONFERMARSI
l'obbligo per il IG. di corrispondere alla IG.ra , a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale.
6. ad integrazione di quanto previsto al punto CP_1 precedente, l'obbligo a carico del IG. di sottoscrivere e mantenere attiva Parte_2
2 una polizza assicurativa/piano di accumulo a beneficio del figlio minore , con un Per_1 versamento mensile di € 100,00 (cento/00).
7. DICHIARARSI interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle nuove condizioni all'interesse del figlio minore.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 757/2025, così provvede:
- a modifica delle statuizioni adottate dal Tribunale di Paola con il decreto n. 53/2023 del
12.01.2023, emesso a definizione del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 235/2022, omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore
(nato a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da Persona_2 intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola in data 11/07/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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