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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/10/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e
in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 499 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato MARMO GRAZIELLA appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avvocato SELMI DANIELA appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
F A T T O E DI R I T T O
ha proposto appello avverso l'ordinanza 3-2-2025 del Giudice Parte_2 di Pace di Ferrara e ha convenuto in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: accogliere la proposta impugnazione e per l'effetto: - accertare la continenza del procedimento pendente avanti al Giudice di Pace di Ferrara RG n. 1459/2024 con quello pendente avanti al Tribunale di Ferrara RG n. 1579/2024 ex art. 39, 2° co. c.p.c. e comunque la connessione ex art. 40 c.p.c. fra i medesimi procedimenti e per l'effetto, - dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Ferrara in favore del
Tribunale di Ferrara;
- disporre il termine perentorio per la riassunzione del procedimento pendente avanti al Giudice di Pace di Ferrara RG n. 1459/2024
pagina 1 di 7 dinanzi a quello del Tribunale di Ferrara RG n. 1579/2024. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.”.
Si è costituito l'appellato rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare
e in rito, accertare e dichiarare che l'ordinanza del Giudice di Pace di Ferrara
(Decreto di fissazione udienza n. cronol. 969/2025 del 17/02/2025) del 3/02/2025
(comunicata dalla cancelleria in data 17/02/2025), ha natura ordinatoria e non decisoria con conseguente impossibilità di passare in giudicato e conseguentemente dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la stessa;
Nel merito respingere l'appello proposto dal Sig.
[...]
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare Parte_1 integralmente il contenuto dell'ordinanza del Giudice di Pace di Ferrara
(Decreto di fissazione udienza n. cronol. 969/2025 del 17/02/2025) del 3/02/2025
(comunicata dalla cancelleria in data 17/02/2025) In ogni caso condannare
l'appellante, Sig. alla rifusione in favore del Sig. Parte_1 CP_1 delle spese di lite sia della fase cautelare (R.g.n. 499/2025 -1) sia del presente grado di appello (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i
d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).”.
A fondamento dell'appello promosso ha dedotto quanto segue: Parte_1
- in data 27.08.2022 l'imbarcazione denominata KUKA di proprietà del dott. era ricoverata presso il cantiere della Gest.mar srl in Comacchio (FE) – Parte_1 fraz. Lido degli Estensi, così come l'imbarcazione denominata First 211 Celeste 2 di proprietà del Sig. CP_1
- in data 27.08.2022, nel predetto cantiere, l'imbarcazione del cadeva Parte_1 dall'invaso su cui era stata collocata dalla Gest.Mar S.r.l. e finiva su quella adiacente del Entrambe le barche riportavano danni;
- con atto di citazione CP_1 notificato in data 26.07.2024, il Dott. conveniva in giudizio la Parte_1
Gest.Mar S.r.l. innanzi al Tribunale di Ferrara, al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti dall'imbarcazione attorea a causa del sinistro del 27.08.2022, avvenuto all'interno del cantiere della medesima
Gest.Mar S.r.l., nonché la condanna della stessa convenuta a manlevare e tenere pagina 2 di 7 indenne il predetto attore da tutti i danni che lo stesso dovesse essere tenuto a risarcire a terzi (Sig. in conseguenza del medesimo sinistro e pertanto così CP_1 concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni diversa istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità di in persona CP_2 del suo legale rappresentante pro tempore, per il sinistro indicato in parte motiva
e, per l'effetto; condannare la società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal signor per il sinistro indicato e oggi pari ad euro 50.000,00 ovvero Parte_1 alla diversa maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
condannare la società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il signor
[...] da qualunque danno lo stesso dovesse essere tenuto a corrispondere e/o Parte_1 risarcire a terzi, in conseguenza del medesimo sinistro in atti indicato. In via istruttoria: (...)” (atto di citazione;
Parte_3 CP_2
- detta causa veniva iscritta a ruolo con il n. RG 1579/2024, con udienza fissata al
12.03.2025;
- la si costituiva nel predetto procedimento chiedendo di essere CP_2 autorizzata a chiamare in causa la propria Compagnia Assicurativa al CP_3 fine di essere dalla stessa manlevata e garantita ed il Tribunale, in accoglimento di tale domanda, differiva l'udienza al 7.05.2025 con assegnazione dei termini ex art. 171 ter cpc;
- frattanto, con ricorso RG n. 1459/2024, ex artt. 316 e 281 c.p.c., proposto dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara il 5.04.2024 e notificato all'odierno appellante il 5.9.2024 unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il
Sig. chiedeva la condanna del dott. al risarcimento CP_1 Parte_1 dei danni subiti dalla propria imbarcazione, , a seguito del Controparte_4 sinistro sopra indicato, e così concludeva: “Contrariis reiectis Nel merito dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento, in Parte_1 favore del Sig. dell'importo di € 6.994,31=, o altra diversa somma CP_1 da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al
pagina 3 di 7 soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. In ogni caso Con vittoria di spese legali, oltre accessori come per legge. In via istruttoria (…)”;
- con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2024, il Dott. Parte_1 si costituiva dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, reietta ogni diversa istanza ed eccezione, in via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare la continenza del presente procedimento con quello pendente avanti al Tribunale di
Ferrara rg n. 1571/2024 ex art. 39, 2° co. c.p.c. e comunque la connessione ex art. 40 c.p.c. dei medesimi procedimenti, e per l'effetto, rilevata la propria incompetenza per valore, disporre con ordinanza il termine perentorio per la riassunzione del presente procedimento dinanzi al Tribunale di Ferrara;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra, - autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della società
Gest.Mar Srl (p.i.: - pec: in persona del P.IVA_1 Email_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Comacchio (FE), Lido degli
Estensi, Via Fortuna Maris n. 2, e conseguentemente disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis;
nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, per il sinistro indicato in narrativa (27.08.2022) e, per l'effetto, - condannare la società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i danni subiti dal signor CP_1 per il sinistro indicato nel ricorso, ovvero, in subordine: - condannare la
[...] società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_2 garantire, tenere indenne e manlevare il signor da qualunque Parte_1 danno lo stesso dovesse essere tenuto a corrispondere e/o risarcire al signor CP_1 in conseguenza del medesimo sinistro in atti indicato. In via istruttoria
[...]
(…)”;
- all'udienza del 27.11.2024 fissata davanti al Giudice di Pace di Ferrara, la difesa insisteva nell'accoglimento della domanda pregiudiziale di rito, per i Parte_1
pagina 4 di 7 motivi indicati in comparsa, mentre la difesa si limitava ad opporsi, come CP_1 meglio risulta nel verbale di detta udienza (cfr. verbale udienza 27.11.2024);
- con l'ordinanza, in data 03.02.2025, oggi impugnata, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, “decreto di fissazione udienza n. cronol. 969/2025 del 17.02.2025”, comunicata il 17.02.2025 e non notificata, il
Giudice di Pace di Ferrara ha statuito sulla domanda pregiudiziale di rito di incompetenza, così decidendo: “visti gli atti di causa;
non ravvisando continenza tra le cause rigetta l'istanza; autorizza la chiamata in causa del terzo Gest.Mar
Srl nei termini di legge e fissa l'udienza del 18/06/2025 ad ore 12,45”.
In tesi di parte appellante detta ordinanza avrebbe contenuto decisorio in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza ex art. 39 co II cpc e risulterebbe non motivata ed erronea per le ragioni dedotte in citazione. Il Giudice di Pace avrebbe inoltre omesso la pronuncia in ordine all'eccezione di connessione sollevata dall'odierno appellante ex art. 40 c.p.c.
***
1. Sull'ammissibilità dell'appello.
Come preliminarmente eccepito da parte convenuta, l'ordinanza di rinvio resa dal
Giudice di Pace di Ferrara in questa sede impugnata non ha risolto in modo definitivo la questione preliminare di rito relativa alla competenza e continenza delle cause in questione, ma ha semplicemente disposto la prosecuzione del giudizio.
Tale provvedimento a ben vedere è privo del carattere della decisorietà ed è inidoneo a passare in giudicato e dunque è insuscettibile di appello.
Essa infatti si limita a regolare la conduzione del processo ed è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso.
La questione di competenza sollevata dall'attore è infatti riproponibile in sede di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa innanzi a GdP.
La Cassazione, in un caso analogo, ma davanti al Tribunale (ove strumento di appello avverso l'ordinanza decisoria sulla competenza è il regolamento di competenza ex art. 42 cpc, inapplicabile nei giudizi innanzi al GdP ex art. 46 cpc), ha stabilito infatti che: “L'ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa
pagina 5 di 7 rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, disattenda la formulata eccezione di continenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza - peraltro inutilizzabile avverso provvedimenti che deneghino l'invocata sospensione del giudizio - salvo che quel giudice, così pronunciando, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria decisione ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione.” (Cass. n. 20608/2016, Cass. n.
14223/2017).
Il giudice di Pace con l'impugnata ordinanza, pur non ravvisando profili di continenza, in presenza di titoli distinti tra le due cause pendenti tra giudici diversi, non ha deciso invero, in via definitiva, sulla questione di continenza/connessione, ma ha previamente integrato il contraddittorio autorizzando la chiamata in causa del terzo e rinviando alla (nuova) prima udienza ogni decisione pregiudiziale e di merito.
Per le ragioni esposte, l'appello proposto avverso l'ordinanza ordinatoria in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico della parte appellante.
Trattandosi di impugnazione, è applicabile l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002, introdotto dalla legge n. 228 del 24.12.2012, e poiché nel caso di specie l'appello è stato dichiarato inammissibile, occorre darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui alla citata norma, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 499/2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara inammissibile l'appello promosso;
pagina 6 di 7 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in complessivi € 2339,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
3. condanna l'appellante a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010 come mod. dal D.L.
n. 69/2013 conv. con mod. in L. n. 98/2013.
Così deciso in Ferrara in data 20/10/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e
in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 499 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato MARMO GRAZIELLA appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avvocato SELMI DANIELA appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
F A T T O E DI R I T T O
ha proposto appello avverso l'ordinanza 3-2-2025 del Giudice Parte_2 di Pace di Ferrara e ha convenuto in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: accogliere la proposta impugnazione e per l'effetto: - accertare la continenza del procedimento pendente avanti al Giudice di Pace di Ferrara RG n. 1459/2024 con quello pendente avanti al Tribunale di Ferrara RG n. 1579/2024 ex art. 39, 2° co. c.p.c. e comunque la connessione ex art. 40 c.p.c. fra i medesimi procedimenti e per l'effetto, - dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Ferrara in favore del
Tribunale di Ferrara;
- disporre il termine perentorio per la riassunzione del procedimento pendente avanti al Giudice di Pace di Ferrara RG n. 1459/2024
pagina 1 di 7 dinanzi a quello del Tribunale di Ferrara RG n. 1579/2024. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.”.
Si è costituito l'appellato rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare
e in rito, accertare e dichiarare che l'ordinanza del Giudice di Pace di Ferrara
(Decreto di fissazione udienza n. cronol. 969/2025 del 17/02/2025) del 3/02/2025
(comunicata dalla cancelleria in data 17/02/2025), ha natura ordinatoria e non decisoria con conseguente impossibilità di passare in giudicato e conseguentemente dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la stessa;
Nel merito respingere l'appello proposto dal Sig.
[...]
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermare Parte_1 integralmente il contenuto dell'ordinanza del Giudice di Pace di Ferrara
(Decreto di fissazione udienza n. cronol. 969/2025 del 17/02/2025) del 3/02/2025
(comunicata dalla cancelleria in data 17/02/2025) In ogni caso condannare
l'appellante, Sig. alla rifusione in favore del Sig. Parte_1 CP_1 delle spese di lite sia della fase cautelare (R.g.n. 499/2025 -1) sia del presente grado di appello (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i
d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).”.
A fondamento dell'appello promosso ha dedotto quanto segue: Parte_1
- in data 27.08.2022 l'imbarcazione denominata KUKA di proprietà del dott. era ricoverata presso il cantiere della Gest.mar srl in Comacchio (FE) – Parte_1 fraz. Lido degli Estensi, così come l'imbarcazione denominata First 211 Celeste 2 di proprietà del Sig. CP_1
- in data 27.08.2022, nel predetto cantiere, l'imbarcazione del cadeva Parte_1 dall'invaso su cui era stata collocata dalla Gest.Mar S.r.l. e finiva su quella adiacente del Entrambe le barche riportavano danni;
- con atto di citazione CP_1 notificato in data 26.07.2024, il Dott. conveniva in giudizio la Parte_1
Gest.Mar S.r.l. innanzi al Tribunale di Ferrara, al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti dall'imbarcazione attorea a causa del sinistro del 27.08.2022, avvenuto all'interno del cantiere della medesima
Gest.Mar S.r.l., nonché la condanna della stessa convenuta a manlevare e tenere pagina 2 di 7 indenne il predetto attore da tutti i danni che lo stesso dovesse essere tenuto a risarcire a terzi (Sig. in conseguenza del medesimo sinistro e pertanto così CP_1 concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni diversa istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità di in persona CP_2 del suo legale rappresentante pro tempore, per il sinistro indicato in parte motiva
e, per l'effetto; condannare la società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal signor per il sinistro indicato e oggi pari ad euro 50.000,00 ovvero Parte_1 alla diversa maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
condannare la società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il signor
[...] da qualunque danno lo stesso dovesse essere tenuto a corrispondere e/o Parte_1 risarcire a terzi, in conseguenza del medesimo sinistro in atti indicato. In via istruttoria: (...)” (atto di citazione;
Parte_3 CP_2
- detta causa veniva iscritta a ruolo con il n. RG 1579/2024, con udienza fissata al
12.03.2025;
- la si costituiva nel predetto procedimento chiedendo di essere CP_2 autorizzata a chiamare in causa la propria Compagnia Assicurativa al CP_3 fine di essere dalla stessa manlevata e garantita ed il Tribunale, in accoglimento di tale domanda, differiva l'udienza al 7.05.2025 con assegnazione dei termini ex art. 171 ter cpc;
- frattanto, con ricorso RG n. 1459/2024, ex artt. 316 e 281 c.p.c., proposto dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara il 5.04.2024 e notificato all'odierno appellante il 5.9.2024 unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il
Sig. chiedeva la condanna del dott. al risarcimento CP_1 Parte_1 dei danni subiti dalla propria imbarcazione, , a seguito del Controparte_4 sinistro sopra indicato, e così concludeva: “Contrariis reiectis Nel merito dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento, in Parte_1 favore del Sig. dell'importo di € 6.994,31=, o altra diversa somma CP_1 da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al
pagina 3 di 7 soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. In ogni caso Con vittoria di spese legali, oltre accessori come per legge. In via istruttoria (…)”;
- con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2024, il Dott. Parte_1 si costituiva dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, reietta ogni diversa istanza ed eccezione, in via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare la continenza del presente procedimento con quello pendente avanti al Tribunale di
Ferrara rg n. 1571/2024 ex art. 39, 2° co. c.p.c. e comunque la connessione ex art. 40 c.p.c. dei medesimi procedimenti, e per l'effetto, rilevata la propria incompetenza per valore, disporre con ordinanza il termine perentorio per la riassunzione del presente procedimento dinanzi al Tribunale di Ferrara;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra, - autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della società
Gest.Mar Srl (p.i.: - pec: in persona del P.IVA_1 Email_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Comacchio (FE), Lido degli
Estensi, Via Fortuna Maris n. 2, e conseguentemente disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis;
nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, per il sinistro indicato in narrativa (27.08.2022) e, per l'effetto, - condannare la società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i danni subiti dal signor CP_1 per il sinistro indicato nel ricorso, ovvero, in subordine: - condannare la
[...] società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_2 garantire, tenere indenne e manlevare il signor da qualunque Parte_1 danno lo stesso dovesse essere tenuto a corrispondere e/o risarcire al signor CP_1 in conseguenza del medesimo sinistro in atti indicato. In via istruttoria
[...]
(…)”;
- all'udienza del 27.11.2024 fissata davanti al Giudice di Pace di Ferrara, la difesa insisteva nell'accoglimento della domanda pregiudiziale di rito, per i Parte_1
pagina 4 di 7 motivi indicati in comparsa, mentre la difesa si limitava ad opporsi, come CP_1 meglio risulta nel verbale di detta udienza (cfr. verbale udienza 27.11.2024);
- con l'ordinanza, in data 03.02.2025, oggi impugnata, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, “decreto di fissazione udienza n. cronol. 969/2025 del 17.02.2025”, comunicata il 17.02.2025 e non notificata, il
Giudice di Pace di Ferrara ha statuito sulla domanda pregiudiziale di rito di incompetenza, così decidendo: “visti gli atti di causa;
non ravvisando continenza tra le cause rigetta l'istanza; autorizza la chiamata in causa del terzo Gest.Mar
Srl nei termini di legge e fissa l'udienza del 18/06/2025 ad ore 12,45”.
In tesi di parte appellante detta ordinanza avrebbe contenuto decisorio in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza ex art. 39 co II cpc e risulterebbe non motivata ed erronea per le ragioni dedotte in citazione. Il Giudice di Pace avrebbe inoltre omesso la pronuncia in ordine all'eccezione di connessione sollevata dall'odierno appellante ex art. 40 c.p.c.
***
1. Sull'ammissibilità dell'appello.
Come preliminarmente eccepito da parte convenuta, l'ordinanza di rinvio resa dal
Giudice di Pace di Ferrara in questa sede impugnata non ha risolto in modo definitivo la questione preliminare di rito relativa alla competenza e continenza delle cause in questione, ma ha semplicemente disposto la prosecuzione del giudizio.
Tale provvedimento a ben vedere è privo del carattere della decisorietà ed è inidoneo a passare in giudicato e dunque è insuscettibile di appello.
Essa infatti si limita a regolare la conduzione del processo ed è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso.
La questione di competenza sollevata dall'attore è infatti riproponibile in sede di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa innanzi a GdP.
La Cassazione, in un caso analogo, ma davanti al Tribunale (ove strumento di appello avverso l'ordinanza decisoria sulla competenza è il regolamento di competenza ex art. 42 cpc, inapplicabile nei giudizi innanzi al GdP ex art. 46 cpc), ha stabilito infatti che: “L'ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa
pagina 5 di 7 rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, disattenda la formulata eccezione di continenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza - peraltro inutilizzabile avverso provvedimenti che deneghino l'invocata sospensione del giudizio - salvo che quel giudice, così pronunciando, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria decisione ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione.” (Cass. n. 20608/2016, Cass. n.
14223/2017).
Il giudice di Pace con l'impugnata ordinanza, pur non ravvisando profili di continenza, in presenza di titoli distinti tra le due cause pendenti tra giudici diversi, non ha deciso invero, in via definitiva, sulla questione di continenza/connessione, ma ha previamente integrato il contraddittorio autorizzando la chiamata in causa del terzo e rinviando alla (nuova) prima udienza ogni decisione pregiudiziale e di merito.
Per le ragioni esposte, l'appello proposto avverso l'ordinanza ordinatoria in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico della parte appellante.
Trattandosi di impugnazione, è applicabile l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002, introdotto dalla legge n. 228 del 24.12.2012, e poiché nel caso di specie l'appello è stato dichiarato inammissibile, occorre darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui alla citata norma, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 499/2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara inammissibile l'appello promosso;
pagina 6 di 7 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in complessivi € 2339,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
3. condanna l'appellante a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010 come mod. dal D.L.
n. 69/2013 conv. con mod. in L. n. 98/2013.
Così deciso in Ferrara in data 20/10/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Marta Cristoni
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