Decreto cautelare 17 luglio 2021
Ordinanza cautelare 7 settembre 2021
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/05/2025, n. 9629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9629 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09629/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07238/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7238 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 8;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del 16.04.2021 del Ministero dell’interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana protocollata con il numero -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 20 maggio 2021;
di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti con quello impugnato e non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a del 4 aprile 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio, parte ricorrente – cittadino straniero bengalese – ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Ministero dell’interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, presentata in data 24 settembre 2016.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non può essere accolto il primo motivo di ricorso, volto a rilevare l’illegittimità del provvedimento impugnato perché intervenuto dopo il termine per la conclusione del procedimento prevista dall’art. 9- ter della l. n. 91/1992.
È sufficiente richiamare sul punto l’art. 20, comma 4 della l. n. 241/1990 nella parte in cui sancisce l’inapplicabilità del silenzio-assenso, fra l’altro, ai procedimenti in materia di cittadinanza così dovendosi ribadire che l’Amministrazione, allorché venga presentata un’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91/1992, come nel caso in esame, conserva il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine per la definizione del procedimento, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall'Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a., nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo in presenza di tutti gli altri necessari presupposti (cfr. T.a.r. per il Lazio, sez. V, n. 2768/2024, n. 9492/2023).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato giacché l’amministrazione ha comprovato di avere regolarmente comunicato il preavviso ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 cui sono seguite le osservazioni del ricorrente corredate di documenti (anch’esse regolarmente depositate in atti).
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
E invero, il ricorrente non ha comprovato di avere percepito redditi per l’anno 2019 – così come indicato nel provvedimento impugnato – depositando, invero, nel presente giudizio la dichiarazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 (mod. 730/2019 e 730/2018).
Dalla documentazione depositata dal Ministero intimato, invero, emerge che per l’anno d’imposta 2019 (dichiarazione mod. 730/2020) il reddito del ricorrente è stato pari a euro 3.913,00, ampiamente inferiore al minimo previsto di euro 8.263,31 – livello che deve essere mantenuto fino al momento del giuramento come previsto dall’art. 4, comma 7, del d.P.R. 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 240/2021; Ta.r. per il Lazio, sez. V- bis , n. 1724/2022; sez. I- ter , n. 507/2021) – senza spiegare le ragioni di tale contrazione significativa del reddito per tale annualità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto delle peculiarità che connotano la fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.