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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2393 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. CANTALI MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha introdotto il presente Parte_1
giudizio mediante ricorso depositato in data 8 giugno 2018, con cui ha chiesto l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro agricolo subordinato per gli anni
2015 e 2016, invocando la condanna dell' alla reiscrizione della propria CP_2
persona negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate indicate nei rispettivi anni, nonché al conseguente riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016. A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver regolarmente prestato attività lavorativa agricola alle dipendenze della ditta , con regolare retribuzione e iscrizione CP_3 negli elenchi per l'anno 2015, nonché ricezione di prestazioni previdenziali.
L' , costituitosi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare CP_2
l'intervenuta decadenza del diritto all'azione giudiziale ai sensi dell'art. 22 del
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, argomentando che il ricorso risulta introdotto oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla notifica o comunque dalla conoscenza del provvedimento lesivo, che nel caso di specie coincide con la data del 02.08.2017, momento in cui la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
L'analisi del compendio istruttorio acquisito consente di ricostruire la sequenza cronologica degli eventi, evidenziando che la parte ricorrente ha avuto conoscenza dell'intervenuta cancellazione o disconoscimento delle giornate lavorative per l'anno 2016 mediante comunicazione scritta dell' , peraltro in CP_2
forma individuale e dunque pienamente idonea alla decorrenza del termine decadenziale. Anche ove si volesse riconoscere alla ricorrente il beneficio del dubbio circa la decorrenza effettiva del termine solo a seguito di tale comunicazione, il termine di 120 giorni risulterebbe comunque spirato alla data del deposito del ricorso, ovvero 8 giugno 2018.
L'art. 22 sopra citato stabilisce un termine perentorio per la proposizione dell'azione giurisdizionale avverso i provvedimenti definitivi in materia di iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. La
Corte di Cassazione ha affermato in modo pacifico e costante che il suddetto termine ha natura sostanziale e decadenziale, escludendo la possibilità di interruzione o sospensione, nonché la rimessione in termini. Si vedano, in proposito, Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 5942/2001, Cass. n. 8650/2008 e Cass. n.
12809/2011, che consolidano un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disciplina della decadenza ha l'effetto di cristallizzare la preclusione del diritto all'azione giudiziaria, rendendo inammissibile ogni domanda proposta oltre il termine previsto.
È principio consolidato, altresì, che incombe sulla parte ricorrente l'onere della prova circa la tempestività dell'azione. In assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'avvenuto rispetto del termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato, il ricorso deve ritenersi irricevibile. Le deduzioni della ricorrente circa la tardività o l'inidoneità della comunicazione ricevuta non risultano suffragate da alcun elemento obiettivo, né da documentazione idonea a comprovare una data di conoscenza posteriore rispetto a quella accertata in giudizio.
La rilevata decadenza, in quanto questione preliminare di rito, assume carattere assorbente rispetto al merito delle pretese fatte valere con il ricorso, rendendo inammissibile qualsiasi valutazione di fondatezza delle domande azionate. L'accertamento della decadenza, in assenza di tempestiva impugnazione del provvedimento e nel rispetto del principio di legalità e certezza del CP_2 diritto, esclude l'accesso alla tutela giurisdizionale richiesta, anche in presenza di elementi che, sul piano sostanziale, potrebbero ritenersi meritevoli di approfondimento istruttorio.
Va osservato, peraltro, che la materia del contenzioso previdenziale agricolo risulta particolarmente complessa, sia per la coesistenza di fonti normative eterogenee (tra cui il D.L. n. 7/1970, il D.Lgs. n. 375/1993 e le circolari interpretative dell' ), sia per le oscillazioni giurisprudenziali in ordine al CP_2
valore della pubblicazione online degli elenchi nominativi e alla decorrenza dei termini. In tale contesto, il comportamento processuale della parte ricorrente, che ha comunque esperito l'azione giudiziale, può ritenersi ispirato a buona fede e sorretto da un'interpretazione non del tutto infondata della normativa applicabile.
Pertanto, in ossequio al principio di equità di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c., e tenuto conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale decisione trova ulteriore giustificazione nella finalità di evitare un ulteriore aggravio economico a carico della parte ricorrente, che ha agito in una situazione giuridica oggettivamente incerta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
, Parte_1 contro l' , Controparte_4
dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L.
n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970; dichiara assorbita ogni ulteriore questione attinente al merito;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità giuridica, dell'evoluzione normativa e interpretativa della materia nonché dei principi di equità.
Così deciso in Patti 03/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo