TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2241/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2241/2022 R.G.
promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) (p.i. ), corrente in VIA DELLE SCIARE 117/A - 95037 SAN P.IVA_1 P.IVA_1
GIOVANNI LA PUNTA (CT), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio A. Spina.
Opponente
contro
:
Controparte_2
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in ZONA C.F._1
INDUSTRIALE CIAF - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN), con l'avvocato Roberto Ponte
(C.F. , il quale la rappresenta e difende nel presente giudizio, eleggendo C.F._2 domicilio presso il proprio studio sito in viale Bianca Maria n. 13, 20122, Milano (MI);
Opposto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 20.1.2025 che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5169/2021, emesso in data 10.12.2021 e
[...] notificato in data 10.01.2022, per il pagamento della somma di € 19.849,00, oltre interessi di mora e spese di procedura, in favore della Controparte_2
Ciò in virtù del credito scaturente da un contratto di vendita di cose mobili documentato dalle seguenti fatture commerciali: - Fatt. n. 1899 del 31/08/2020 scad. 30/09/2020 di € 12.390,54 (di cui residuo €
2.990,52); - Fatt. n. 2300 del 30/09/2020 scad. 31/10/2020 di € 2.274,68; - Fatt. n. 2704 del 31/10/2020 scad. 30/11/2020 di € 12.304,27; - Fatt. n. 2829 del 16/11/2020 scad. 31/12/2020 di € 2.280,18.
L'opponente deduceva di avere ricevuto materiale edile affetto da vizi che lo rendevano inidoneo all'uso cui era destinato e di avere denunciato tali vizi al venditore senza alcun riscontro risolutivo;
di avere dovuto acquistare da un terzo fornitore ulteriore materiale necessario ad ovviare ai vizi della cosa compravenduta;
di avere pagato una penale alla propria committente a causa dei vizi della cosa acquistata dalla Per tali motivi, Controparte_2 riteneva di essere creditrice della con Controparte_2 conseguente compensazione della somma ingiunta con quanto dovuto dalla controparte e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in data 1° luglio 2022, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando la mancata specifica contestazione, da parte della
[...] della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'avvenuta consegna Controparte_1 delle cose mobili compravendute. Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondata in diritto e in fatto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio e con condanna al risarcimento dei danni equitativamente liquidati dal Giudice in ottemperanza alla previsione dell'art. 96 c.p.c.
Concessi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'articolo 183 comma 6 del c.p.c., il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 20.1.2025.
Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata.
pagina 2 di 5 Il credito azionato dalla si fonda su Controparte_2 una fornitura di merce rispetto alla quale l'opponente ha contestato la sussistenza di vizi.
Nel merito deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a d.i., si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Nel caso in esame, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del rapporto obbligatorio su cui la pretesa creditoria è fondata nonché l'esecuzione da parte della stessa. Parte opponente, difatti, non ha contestato di avere ricevuto la merce acquistata né le fatture poste a fondamento del procedimento monitorio, con la conseguenza che l'ammontare portato dalle stesse deve ritenersi corrispondente al credito vantato dalla opposta.
Relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”. La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”. Va altresì detto che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ciò posto, parte opposta ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione di responsabilità per i pretesi vizi della merce venduta, per non essere stata provata l'inidoneità del materiale venduto né rispettati i termini ex art 1495 c.c.
Ai sensi dell'art. 1495 c.c. la denuncia dei vizi da parte del compratore deve avvenire entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna. L'art. 1495 c.c. prevede, quindi, la presenza di due diversi termini: un primo breve termine di decadenza (pari ad otto giorni) per procedere alla denuncia dei vizi nei confronti del venditore ed un secondo termine di prescrizione (pari ad un anno) per promuovere l'azione giudiziale. Tali termini iniziano a decorrere in due distinti momenti: il primo dalla scoperta dei vizi e dei difetti, il secondo dalla consegna della merce venduta.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, la fornitura della merce risale al 2020, come risulta dalle fatture alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, mentre il giudizio di opposizione è stato instaurato con notifica dell'atto di citazione solo nell'anno 2022.
Parte opponente non ha dato prova di avere denunciato tempestivamente i vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., onus probandi che ricade sul soggetto che deduce i difetti della merce. Infatti, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. civ., ord. n. 24348/2019).
Con riferimento a eventuali vizi della merce consegnata, inoltre, nessun elemento concreto è stato fornito nel corso del giudizio, atteso che parte opponente non ha depositato le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. Parte opponente, difatti, ha dedotto del tutto genericamente l'inidoneità del materiale venduto, senza produrre alcun documento attestante la tempestiva denuncia specifica del presunto vizio.
Non avendo, allo stato, provato né i presunti vizi della merce, né la loro tempestiva denuncia, l'opponente è decaduta dalla garanzia di cui all'art. 1495 c.c.
Ordunque, risulta fondata e supportata dalla documentazione in atti la domanda della società creditrice, con conseguente rigetto della opposizione.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (E. 19.849,00), dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
Infine, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della opponente che ha proposto opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento, svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto. La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito dalla opposta, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione. La quantificazione dell'indennizzo è operata in dispositivo in misura pari ad un terzo delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
p.q.m
Il Tribunale di Catania - sezione quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2241/2022 da
[...] contro così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5169/21;
• Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro € 2.500,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA.
pagina 4 di 5 • Condanna, ex articolo 96 III c.p.c., parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di un terzo delle spese di lite.
Così deciso in Catania, 15.5.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2241/2022 R.G.
promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) (p.i. ), corrente in VIA DELLE SCIARE 117/A - 95037 SAN P.IVA_1 P.IVA_1
GIOVANNI LA PUNTA (CT), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio A. Spina.
Opponente
contro
:
Controparte_2
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in ZONA C.F._1
INDUSTRIALE CIAF - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN), con l'avvocato Roberto Ponte
(C.F. , il quale la rappresenta e difende nel presente giudizio, eleggendo C.F._2 domicilio presso il proprio studio sito in viale Bianca Maria n. 13, 20122, Milano (MI);
Opposto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 20.1.2025 che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5169/2021, emesso in data 10.12.2021 e
[...] notificato in data 10.01.2022, per il pagamento della somma di € 19.849,00, oltre interessi di mora e spese di procedura, in favore della Controparte_2
Ciò in virtù del credito scaturente da un contratto di vendita di cose mobili documentato dalle seguenti fatture commerciali: - Fatt. n. 1899 del 31/08/2020 scad. 30/09/2020 di € 12.390,54 (di cui residuo €
2.990,52); - Fatt. n. 2300 del 30/09/2020 scad. 31/10/2020 di € 2.274,68; - Fatt. n. 2704 del 31/10/2020 scad. 30/11/2020 di € 12.304,27; - Fatt. n. 2829 del 16/11/2020 scad. 31/12/2020 di € 2.280,18.
L'opponente deduceva di avere ricevuto materiale edile affetto da vizi che lo rendevano inidoneo all'uso cui era destinato e di avere denunciato tali vizi al venditore senza alcun riscontro risolutivo;
di avere dovuto acquistare da un terzo fornitore ulteriore materiale necessario ad ovviare ai vizi della cosa compravenduta;
di avere pagato una penale alla propria committente a causa dei vizi della cosa acquistata dalla Per tali motivi, Controparte_2 riteneva di essere creditrice della con Controparte_2 conseguente compensazione della somma ingiunta con quanto dovuto dalla controparte e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in data 1° luglio 2022, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando la mancata specifica contestazione, da parte della
[...] della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'avvenuta consegna Controparte_1 delle cose mobili compravendute. Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondata in diritto e in fatto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio e con condanna al risarcimento dei danni equitativamente liquidati dal Giudice in ottemperanza alla previsione dell'art. 96 c.p.c.
Concessi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'articolo 183 comma 6 del c.p.c., il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 20.1.2025.
Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata.
pagina 2 di 5 Il credito azionato dalla si fonda su Controparte_2 una fornitura di merce rispetto alla quale l'opponente ha contestato la sussistenza di vizi.
Nel merito deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a d.i., si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Nel caso in esame, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del rapporto obbligatorio su cui la pretesa creditoria è fondata nonché l'esecuzione da parte della stessa. Parte opponente, difatti, non ha contestato di avere ricevuto la merce acquistata né le fatture poste a fondamento del procedimento monitorio, con la conseguenza che l'ammontare portato dalle stesse deve ritenersi corrispondente al credito vantato dalla opposta.
Relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”. La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”. Va altresì detto che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ciò posto, parte opposta ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione di responsabilità per i pretesi vizi della merce venduta, per non essere stata provata l'inidoneità del materiale venduto né rispettati i termini ex art 1495 c.c.
Ai sensi dell'art. 1495 c.c. la denuncia dei vizi da parte del compratore deve avvenire entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna. L'art. 1495 c.c. prevede, quindi, la presenza di due diversi termini: un primo breve termine di decadenza (pari ad otto giorni) per procedere alla denuncia dei vizi nei confronti del venditore ed un secondo termine di prescrizione (pari ad un anno) per promuovere l'azione giudiziale. Tali termini iniziano a decorrere in due distinti momenti: il primo dalla scoperta dei vizi e dei difetti, il secondo dalla consegna della merce venduta.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, la fornitura della merce risale al 2020, come risulta dalle fatture alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, mentre il giudizio di opposizione è stato instaurato con notifica dell'atto di citazione solo nell'anno 2022.
Parte opponente non ha dato prova di avere denunciato tempestivamente i vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., onus probandi che ricade sul soggetto che deduce i difetti della merce. Infatti, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. civ., ord. n. 24348/2019).
Con riferimento a eventuali vizi della merce consegnata, inoltre, nessun elemento concreto è stato fornito nel corso del giudizio, atteso che parte opponente non ha depositato le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. Parte opponente, difatti, ha dedotto del tutto genericamente l'inidoneità del materiale venduto, senza produrre alcun documento attestante la tempestiva denuncia specifica del presunto vizio.
Non avendo, allo stato, provato né i presunti vizi della merce, né la loro tempestiva denuncia, l'opponente è decaduta dalla garanzia di cui all'art. 1495 c.c.
Ordunque, risulta fondata e supportata dalla documentazione in atti la domanda della società creditrice, con conseguente rigetto della opposizione.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (E. 19.849,00), dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
Infine, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della opponente che ha proposto opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento, svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto. La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito dalla opposta, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione. La quantificazione dell'indennizzo è operata in dispositivo in misura pari ad un terzo delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
p.q.m
Il Tribunale di Catania - sezione quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2241/2022 da
[...] contro così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5169/21;
• Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro € 2.500,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA.
pagina 4 di 5 • Condanna, ex articolo 96 III c.p.c., parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di un terzo delle spese di lite.
Così deciso in Catania, 15.5.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5