TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/07/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano,
Il giudice dott. Cesare Zucchetto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.466/2020 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Caltanissetta, via Malta 73, c.f. C.F._1
- attrice –
Rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Maria Brivido, presso il cui studio in
Caltanissetta, via De Nicola 17, elett.te domicilia contro
nato a Controparte_1
CALTANISSETTA (CL) il 13/04/1984, residente a [...], c.f.
C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco e Giuseppe LAURICELLA, presso il cui studio in San Cataldo, via Empedocle 28, elett.te domicilia
- convenuto –
e contro
, nato ad [...] il [...], residente a [...]
dei Carrubi 31, c.f. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sanfilippo presso il cui studio in Licata,
via G. De Pasquali, elett.te domicilia
1 - convenuto -
e contro con sede in San Cesario sul Panaro (MO), Controparte_3
c.so Libertà 53, c.f. , in perosna del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Squillace e Dario Zimmardi, presso il cui studio in Palermo, via E. Amari 32, elett.te domicilia
- convenuta –
e contro con sede in Milano, via Clerici 14, c.f. Controparte_4 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale elett. dom. presso lo studio Controparte_5
dell'avv. Michele Intilla, in San Cataldo, c.so Sicilia 98
rappresentata e difesa dall'avv. RO EC
- convenuta -
Conclusioni della difesa attorea: (in ricorso) si chiede di voler condannare al risarcimento dei danni patiti dalla SI.ra per colpa ricadente sui convenuti in Pt_1
solido tra loro nonché al pagamento delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio nonché per il giudizio A.T.P. n. 1838/2019 r.g.t. ( tra cui le spese per l'espletamento della Ctu , ancora da liquidarsi ) propedeutico alla causa de qua oltre il rimborso spese forfettarie 15% C.P.A. e IVA come per legge .
Conclusioni della difesa di insiste in tutto quanto già rilevato e domandato CP_1
nei propri atti difensivi e nei verbali di causa, contestando quanto richiesto ed eccepito da controparte, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nell'ambito della propria memoria istruttoria n. 2 e, in subordine, concludendo come da memoria istruttoria n. 1, altresì chiedendo che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 Conclusioni della difesa di : - in via preliminare e pregiudiziale: P_
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor P_
;
[...]
- gradatamente subordinatamente e sempre in via preliminare e pregiudiziale ritenere e dichiarare non applicabili in capo al signor le norme di cui Controparte_2
all'art. 696 cpc e artt. 7 e ss legge 24/2017 (legge Gelli);
- conseguentemente estromettere il signor dal presente giudizio. Controparte_2
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni preliminari e pregiudiziali rigettare integralmente tutte le domande ex
adverso avanzate per le motivazioni di cui in narrativa o con qualsiasi altra motivazione.
Con condanna delle controparti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc..
Conclusioni di : 1 - In via preliminare, dichiarare la inammissibilità Parte_2
/ improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. della SInora nei confronti Pt_1
di per le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta;
2. – Con riguardo alla domanda risarcitoria, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, con riferimento ai danni risarcibili all'attrice, previo accertamento del danno direttamente e immedia-tamente riconducibile alla condotta illecita del dott. anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., condannare lo CP_1
stesso dott. a pagare la somma così determinata a titolo di risarcimento del CP_1
danno;
3 3. – Con riguardo alla domanda di garanzia formulata dal dott. nei confronti CP_1
di in via subordinata: Controparte_3
• accertata la inoperatività della polizza contratta dal dott. per la non CP_1
sussimibilità della fattispecie di responsabilità del dott. al rischio assicurato CP_1
con il contratto assicurativo ex art. 16 bis delle condizioni generali di contratto,
rigettare la domanda di garanzia proposta dal medesimo nei confronti di CP_3
per le ragioni spiegate al paragrafo 2, della comparsa di costituzione e
[...]
risposta;
• in via di gradato subordine, previo accertamento della responsabilità del dott.
, ed in ipotesi di mancato esercizio da parte del dottor dell'azione P_ CP_1
di manleva/regresso nei confronti del medesimo dott. , accertare e dichiarare P_
l'inerzia del dott. nel fare valere i propri diritti nei confronti della CP_1
Compagnia del dott. ovvero, in caso di inesistenza di tale polizza, nei con- P_
fronti del medesimo dott. , determinare la perdita del diritto di indennizzo ex P_
artt. 1914-1915 c.c.;
• in via di estremo subordine, accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizzare il dott. nei seguenti limiti: CP_1
– con esclusione dei danni risarcibili eventualmente riconosciuti per invalidità del consenso informato scritto addebitabile all'assicurato;
– con esclusione dei compensi che il dott. sia obbligato a restituire Controparte_6
alla paziente in ragione dell'accertato inadempimento o che avrebbe dovuto percepire e non ha ancora ricevuto;
– per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
– con esclusione dei danni conseguenti all'implantologia, anche osteointegrata.
4 Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Conclusioni di precisa le proprie conclusioni, riportandosi fedelmente ed CP_4
integralmente a tutto quanto, dedotto, eccepito e richiesto con l'atto di costituzione,
verbali di causa e scritti difensivi successivi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. l'attrice, premettendo di avere esperito procedimento per ATP ex art.696-bis c.p.c., ma che erano decorsi sei mesi ed il procedimento non si era ancora concluso, descriveva articolatamente la vicenda posta a fondamento della domanda risarcitoria.
Assumeva:
di essersi recata dal dr. dentista, per la cura dei propri denti ed in particolare CP_1
per la sostituzione delle capsule e la collocazione di molari mancanti e la realizzazione di una protesi dentaria;
che dopo svariate sedute il dr. le suggeriva di essere seguita CP_1
dall'odontotecnico dr. per valutare la costruzione di una protesi;
P_
che dopo una settimana veniva chiamata dal dr. per l'applicazione della CP_1
protesi superiore che appariva fin da subito non corretta perché non proporzionata alla grandezza della bocca;
che ugualmente teneva per sé la protesi, ma la protesi errata le provocava vomito ed impossibilità di utilizzo, con enorme disagio legato anche all'assenza dei molari nel frattempo estratti non avendo, a dire dei professionisti, spazio per la creata protesi;
che il tecnico, con l'avallo del dentista, le riferiva che il fatto che la protesi provocasse vomito era normale prassi chiedendo alla stessa di tentare di sopportarne gli effetti;
5 che dopo una settimana veniva contattata dal dott. il quale le comunicava CP_1
che il tecnico, ovvero il , avrebbe potuto realizzare una modifica alla protesi P_
per adeguarla alle dimensioni della bocca;
che dopo una settimana, dopo aver preso un ulteriore calco, veniva contattata dai professionisti per la consegna ed applicazione della nuova protesi;
che, pur notando delle modifiche in quanto mancava il palato, la protesi continuava ad essere inadeguata alle proporzioni della bocca;
che dopo un'ulteriore settimana veniva contattata dal dentista unitamente al tecnico che decidevano inizialmente di limare i denti dell'arcata inferiore per poter adeguare la protesi per poi prendere la decisione di estrarre i denti naturali ritenendo,
erroneamente, di poter così risolvere il problema;
che in realtà anche tale protesi si rivelava eccessivamente grande, con grande suo sconforto, posto che da un lato si vedeva privata dei denti naturali e dall'altro si vedeva applicata una protesi errata con impossibilità di utilizzo, con la masticazione totalmente azzerata;
che l'errore professionale aveva determinato enormi disagi anche di carattere psicologico e neurologico, legati allo stress patito per la perdita anche dei propri denti;
che era di tutta evidenza l'errore professionale che fondava, pertanto, la richiesta risarcitoria.
Si costituiva assumendo: CP_1
la sua carenza di legittimazione passiva poichè, nella prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, il danno sarebbe stato cagionato dal tecnico dr. , non già da P_
esso comparente;
6 l'assenza di ogni sua colpa, essendo stata la condotta posta in essere ineccepibile, a fronte delle condizioni di una paziente affetta da paradontite irrecuperabile in entrambe le arcate dentarie;
che il desiderio espresso dall'attrice era di riuovere tutti gli elementi dentari infetti e doloranti;
che su raccomandazione dello stesso veniva concordato di effettuare CP_1
innanzitutto una bonifica dei soli elementi dell'arcata superiore, al fine di verificare se fosse possibile, in un primo momento, far confezionare una protesi che interessasse soltanto quella zona, onde consentire un frazionamento degli interventi,
oggettivamente più comodo per la paziente (in sostanza: per evitare quanto più
possibile di “lasciarla senza denti”);
che l'intervento di bonifica veniva effettuato con modalità e risultati assolutamente ineccepibili talché si procedeva alla confezione di una protesi mobile, affidata all'odontotecnico , posto che il confezionamento di una protesi dentaria P_
definitiva implica, in ogni caso, il graduale adattamento del dispositivo alla struttura orale del paziente, tanto più necessario nella fattispecie posto che la conformazione boccale dell'attrice presentava forti anomalie nell'ingombro delle gengive (ipertrofia della cresta ossea) e nel posizionamento della mascella (terza classe scheletrica);
che, peraltro, le protesi mobili diagnostiche, il cui uso risultava indispensabile,
dovendo agevolare un adattamento funzionale dell'apparato masticatorio del paziente, non possono essere del tutto funzionali e comportano fastidi – tra cui conati di vomito – nella stragrande maggioranza dei casi;
che nella fattispecie, dato lo scarso spazio disponibile, e soprattutto le scarse capacità
di adattamento della SI.ra , dapprima l'odontotecnico eseguiva uno Pt_1 P_
7 “snellimento” della protesi già confezionata, sempre nell'ottica di rimandare, per maggiore agio della paziente, gli ulteriori interventi;
che tuttavia la risultava incapace di adattarsi anche a questa nuova Pt_1
configurazione;
che l'applicazione della protesi diagnostica raggiungeva lo scopo cui era preordinata,
facendo emergere la necessità di intervenire anche sull'arcata inferiore per creare maggiore spazio per la protesi definitiva;
che, pertanto, non vi era stato nessun errore di valutazione, soltanto il normale evolversi del trattamento, con esecuzione dello stesso, sia da parte dell'esponente che del dr. , sempre conforme alla buona pratica sanitaria;
P_
che procedeva dunque alla bonifica degli elementi dentari inferiori (comunque del tuttocompromessi), limando altresì le radici dei canini, onde creare un aggancio per la protesi;
che a questo punto del trattamento, prima che fosse realizzata alcuna altra protesi definitiva, la paziente decideva arbitrariamente di interrompere il rapporto;
che nessuna responsabilità poteva essere pertanto ascritta al deducente, così come al dr. , rilevando, altresì, che l'attrice non aveva provato né l'inadempimento, P_
né eventualmente il nesso di causa tra lo stesso e il danno subito, né infine quale danno avesse effettivamente subito, osservando peraltro che, in ragione della particolare conformazione ossea della bocca dell'attrice, la fattispecie integrava un problema tecnico di speciale difficoltà.
In ogni caso, per il caso di accertata sua responsabilità, formulava domanda di manleva nei riguardi delle compagnie assicuratrici, già convenute dall'attrice.
Si costituiva assumendo: P_
8 che, nella sua qualità di odontotecnico, aveva realizzato la protesi dentaria in conformità alle prescrizioni del medico dentista, il quale gli aveva CP_1
rilasciato specifica attestazione di conformità della corrispondenza della protesi realizzata con quella prescritta;
ne conseguiva la non configurabilità di alcuna responsabilità a suo carico, in relazione alla qualifica posseduta ed alla condotta tenuta, posto che ogni scelta terapeutica è di spettanza esclusiva del medico dentista;
che l'odontotecnico non è qualifica che integri l'esercente la professione sanitaria,
con conseguente inapplicabilità della L. n.24/2017, bensì del RD n.1334/1928, art.11,
co.1, disciplinante l'attività che può svolgere l'odontotecnico;
che nessun rapporto era intercorso tra lui e l'attrice, ma solo con il medico dentista;
che, per eccesso di zelo, aveva dapprima proveduto a fornire al medico una protesi in cera, per far sì che la paziente potesse provarla, e solo dopo aver ottenuto il parere favorevole del medico realizzò, sulla base della prescrizione ricevuta e delle impronte fornite dal medico, la protesi provvisoria in resina;
che destituite di fondamento erano gli asserti del che alludevano ad una CP_1
responsabilità dell'odontotecnico e non del dentista.
Chiedeva declaratoria del suo difetto di legittimazine passiva, la non applicabilità
della normativa ex art.696 c.p.c. e L. n.24/2017, la sua estromissione dal giudizio e,
in ogni caso, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva deducendo: Parte_3
l'illegittima estensione ad essa medesima del giudizio da parte dell'attrice, nei cui conforti non sussiste acun obbligo contrattuale né essendo applicabile l'art.12 L.
24/2017 per la mancata emanazione del DM previsto dal co.3 del medesimo articolo;
l'infondatezza nel merito della domada risarcitoria attorea;
9 che il rischio oggetto di causa non era coperto dalla polizza in essere;
l'inoperatività del contratto assicurativo ex art.1914 c.c.;
che la copertuta non comprendeva l'indennizzo del compenso professionale che il medico sia condannato a restituire.
Si costituiva deducendo: CP_7
che aveva assicurato solo il richio per l'attività di implantologia CP_1
osteointegrata;
che solo in data 31.10.2018 aveva contratto la polizza assicurativa celado l'esistenza del sinistro, conseguendone l'annullabilità del contratto ex art.1892 c.c., o, in subordine l'applicabilità dell'art.1893 c.c.;
esponeva, inoltre, le ulteriori limitazioni della garanzia disciplinate in polizza.
In istruttoria veniva acquisita la relazione di c.t.u. nelle more depositata nel procedimento per ATP, veniva esperita ulteriore c.t.u., veniva assunto l'interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale.
All'udienza cartolare del 26.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
.-.-.-.-.
Non sono stati acquisiti elementi per ritenere la sussistenza di colpa medica.
Va premesso che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione professionale sanitaria, nella quale si colloca la vicenda in esame, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità
materiale tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute.
Orbene, nella citazione introduttiva parte attrice assume, in verità in termini assai generici, di essersi recata dal dr. “per la cura dei propri denti ed in CP_1
particolare per la sostituzione delle capsule e la collocazione di molari mancanti e
10 realizzazione di una protesi dentaria” (in interrogatorio, l'attrice dichiara di essersi recata dal medico solo per sistemare due capsule perché aveva i suoi denti;
ai cc.tt.uu.
riferisce che con il dr. aveva concordato la bonifica di tutta l'arcata CP_1
superiore ed il confezionamento di una protesi mobile superiore ed inferiore che venne realizzata dal tecnico ); che dopo svariate sedute le veniva applicata P_
una protesi mobile nella sola arcata superiore che “appariva fin da subito non corretta essendo non proporzionata alla grandezza della bocca”; che teneva per sé la protesi che comunque le provocava vomito ed impossibilità di utilizzo “con enorme disagio legato anche all'assenza dei molari nel frattempo estratti non avendo, a dire dei professionisti, spazio per la creata protesi”; che, assicurata dal medico che il vomito era evento normale, avrebbe dovuto tentare di sopportarne gli effetti, e, dopo aver preso un ulteriore calco, le veniva consegnata una nuova protesi che peraltro continuava ad essere inadeguata alle dimensioni della bocca;
che il dentista decideva quindi di limare i denti dell'arcata inferiore per adeguare la protesi e poi prendeva la decisione di estrarre i denti naturali ritenendo di risolvere il problema;
che la protesi si rivelava comunque eccessivamente grande, e si trovava, alla fine, privata dei denti naturali e con una protesi errata e non funzionale.
Orbene, la c.t.u. esperita in ATP ha evidenziato che l'attrice è affetta da
“parodontopatia avanzata”, malattia infiammatoria orale cronica che distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti (vd. amplius rel.ne cc.tt.uu. pag.9 ss.).
I cc.tt.uu. hanno rilevato l'assenza di documentazione medica e neppure alcun ausilio può essere fornito dall'esame della protesi, in quanto la stessa attrice ha riferito di non esserne più in possesso. I cc.tt.uu. evidenziano come l'attrice nessun cenno ponga, nell'atto introduttivo, a specifiche condizioni patologiche concretamente valutabili, non consentendo di identificare quali siano le censure mosse al trattamento
11 attuato se non con riferimento alla realizzazione di una protesi ritenuta non adeguata e peraltro essendo la stessa attrice impossibilitata a provare la non adeguatezza essendosi liberata della protesi. I cc.tt.uu. evidenziano che le immagini radiografiche prodotte in causa confermano l'esistenza di una parodontite avanzata la quale trova idoneo trattamento “nella chirurgia ed estrazione dentaria. A ciò si aggiunge che gli
elementi residui dell'arcata inferiore 33 43 riscontrati in sede di operazioni di
consulenza presentano attacchi a palla con tartaro sopra e sotto gengivale che
verosimilmente sarà causa della perdita degli stessi per la parodontopatia
avanzata”. Evidenziano i cc.tt.uu. che “non è possibile identificare profili di
responsabilità professionale in capo a chi ebbe in cura la , considerato che Pt_1
quanto attuato risulta in linea con le indicazioni di riferimento, precisando che non
si è potuto verificare se la protesi realizzata risultasse adeguata alle condizioni della
ricorrente, poichè non più disponibile (già si è detto che è l'attrice stessa a riconoscere di non essere più nella disponibilità della protesi;
osserva inoltre il giudicante che anche dell'ulteriore protesi confezionata all'attrice da altro sanitario l'attrice riferisce ai cc.tt.uu. di non utilizzarla a causa dei conati di vomito che le provoca – pag.3 rel.ne cc.tt.uu.). Alla luce della carente documentazione in nostro
possesso, mancando gli estremi di una responsabilità professionale, non è possibile
ritenere soddisfatto il nesso di causalità materiale tra le condizioni cliniche della
ricorrente (sia in riferimento alle condizioni odontoiatriche che al riferito stato
ansioso) e trattamento attuato. In considerazione delle regole di buona pratica della
corrente scienza medica, si è del parere che il trattamento terapeutico attuato sia da
considerare adeguato rispetto al quadro clinico manifestato”. Concludono che: “Alla
luce della documentazione in atti è possibile affermare che la condotta dei sanitari
che ebbero in cura l'attrice risulta improntata alle regole della scienza medica
12 applicabile al caso di specie non essendo identificabili estremi di responsabilità
professionale. Mancando gli estremi di una responsabilità professionale, non è
possibile ritenere soddisfatto il nesso di causalità materiale tra quanto lamentato (sia
in riferimento alle condizioni odontoiatriche che al riferito stato ansioso) e
trattamento attuato”.
Anche l'ulteriore consulenza disposta nel procedimento, volta ad accertare la sussistenza ed entità di un disturbo correlato ad eventi traumatici riconducibile eziologicamente agli interventi per cui è causa, è esitata con il seguente giudizio:
“Alla luce della documentazione in atti, sulla base della visita psichiatrica, sulle
risultanze dei risultati testologici non è possibile affermare la sussistenza di un
disturbo psichico correlato ad eventi traumatici in capo alla ricorrente che risulti
diagnosticabile in senso medico e che risulti ulteriormente riconducibile, sul piano
eziologico, agli interventi diagnostici e terapeutici posti in essere dagli odierni
convenuti e . Non si ravvisano gli estremi di responsabilità CP_1 P_
professionale in quanto non è possibile ritenere soddisfatto il nesso di causalità
materiale, non appare verificato il criterio cronologico e il criterio della continuità
fenomenica”.
In ragione della ritenuta assenza di responsabilità medica, la domanda attorea va rigettata.
Resta per quanto sopra assorbita ogni altra questione.
In ordine alla liquidazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che debbano essere tenute in conto le obbiettive condizioni di esasperazione dell'attrice in ragione della grave patologia invalidante che la afflige che la possono avere indotta a mal valutare la condotta del medico curante. In ragione di ciò, appare di giustizia porre a carico dell'attrice le spese di lite in favore di tutti i convenuti nella misura di una metà,
13 compensandole per il resto, e che, relativamente al convenuto si Controparte_2
distraggono in favore del difensore avv. Francesco Sanfilippo, dichiaratosi antistatario.
Si liquidano dette spese, sulla base del parametro minimo per le cause di valore indeterminabile e pertanto fino ad € 26.000,00, nella indicata misura di una metà e con la massima riduzione del valore medio tabellare in ragione della relativa semplicità delle questioni, in favore di ciascuna delle parti convenute dall'attrice, in
€ 2.538,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Le spese sia della c.t.u. svolta in a.t.p. sia di quella svolta nel presente procedimento,
coma già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.466/2020, promossa da contro Parte_1
Controparte_1 P_
,
[...] Controparte_3 [...]
così decide: Controparte_4
rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice alla rifusione ai convenuti della metà delle spese di lite che compensa per il resto e che liquida, nella indicata quota, in favore di ciascuna delle parti convenute, in € 2.538,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
distrae in favore del difensore avv. Francesco Sanfilippo le spese liquidate in favore di;
Controparte_2
14 pone in via definitiva le spese della c.t.u. esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e della c.t.u. esperita nel presente procedimento, coma già liquidate, a carico di parte attrice.
Caltanissetta, 23/07/2025
Il giudice
Cesare Zucchetto
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano,
Il giudice dott. Cesare Zucchetto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.466/2020 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Caltanissetta, via Malta 73, c.f. C.F._1
- attrice –
Rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Maria Brivido, presso il cui studio in
Caltanissetta, via De Nicola 17, elett.te domicilia contro
nato a Controparte_1
CALTANISSETTA (CL) il 13/04/1984, residente a [...], c.f.
C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco e Giuseppe LAURICELLA, presso il cui studio in San Cataldo, via Empedocle 28, elett.te domicilia
- convenuto –
e contro
, nato ad [...] il [...], residente a [...]
dei Carrubi 31, c.f. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sanfilippo presso il cui studio in Licata,
via G. De Pasquali, elett.te domicilia
1 - convenuto -
e contro con sede in San Cesario sul Panaro (MO), Controparte_3
c.so Libertà 53, c.f. , in perosna del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Squillace e Dario Zimmardi, presso il cui studio in Palermo, via E. Amari 32, elett.te domicilia
- convenuta –
e contro con sede in Milano, via Clerici 14, c.f. Controparte_4 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale elett. dom. presso lo studio Controparte_5
dell'avv. Michele Intilla, in San Cataldo, c.so Sicilia 98
rappresentata e difesa dall'avv. RO EC
- convenuta -
Conclusioni della difesa attorea: (in ricorso) si chiede di voler condannare al risarcimento dei danni patiti dalla SI.ra per colpa ricadente sui convenuti in Pt_1
solido tra loro nonché al pagamento delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio nonché per il giudizio A.T.P. n. 1838/2019 r.g.t. ( tra cui le spese per l'espletamento della Ctu , ancora da liquidarsi ) propedeutico alla causa de qua oltre il rimborso spese forfettarie 15% C.P.A. e IVA come per legge .
Conclusioni della difesa di insiste in tutto quanto già rilevato e domandato CP_1
nei propri atti difensivi e nei verbali di causa, contestando quanto richiesto ed eccepito da controparte, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nell'ambito della propria memoria istruttoria n. 2 e, in subordine, concludendo come da memoria istruttoria n. 1, altresì chiedendo che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 Conclusioni della difesa di : - in via preliminare e pregiudiziale: P_
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor P_
;
[...]
- gradatamente subordinatamente e sempre in via preliminare e pregiudiziale ritenere e dichiarare non applicabili in capo al signor le norme di cui Controparte_2
all'art. 696 cpc e artt. 7 e ss legge 24/2017 (legge Gelli);
- conseguentemente estromettere il signor dal presente giudizio. Controparte_2
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni preliminari e pregiudiziali rigettare integralmente tutte le domande ex
adverso avanzate per le motivazioni di cui in narrativa o con qualsiasi altra motivazione.
Con condanna delle controparti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc..
Conclusioni di : 1 - In via preliminare, dichiarare la inammissibilità Parte_2
/ improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. della SInora nei confronti Pt_1
di per le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta;
2. – Con riguardo alla domanda risarcitoria, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, con riferimento ai danni risarcibili all'attrice, previo accertamento del danno direttamente e immedia-tamente riconducibile alla condotta illecita del dott. anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., condannare lo CP_1
stesso dott. a pagare la somma così determinata a titolo di risarcimento del CP_1
danno;
3 3. – Con riguardo alla domanda di garanzia formulata dal dott. nei confronti CP_1
di in via subordinata: Controparte_3
• accertata la inoperatività della polizza contratta dal dott. per la non CP_1
sussimibilità della fattispecie di responsabilità del dott. al rischio assicurato CP_1
con il contratto assicurativo ex art. 16 bis delle condizioni generali di contratto,
rigettare la domanda di garanzia proposta dal medesimo nei confronti di CP_3
per le ragioni spiegate al paragrafo 2, della comparsa di costituzione e
[...]
risposta;
• in via di gradato subordine, previo accertamento della responsabilità del dott.
, ed in ipotesi di mancato esercizio da parte del dottor dell'azione P_ CP_1
di manleva/regresso nei confronti del medesimo dott. , accertare e dichiarare P_
l'inerzia del dott. nel fare valere i propri diritti nei confronti della CP_1
Compagnia del dott. ovvero, in caso di inesistenza di tale polizza, nei con- P_
fronti del medesimo dott. , determinare la perdita del diritto di indennizzo ex P_
artt. 1914-1915 c.c.;
• in via di estremo subordine, accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizzare il dott. nei seguenti limiti: CP_1
– con esclusione dei danni risarcibili eventualmente riconosciuti per invalidità del consenso informato scritto addebitabile all'assicurato;
– con esclusione dei compensi che il dott. sia obbligato a restituire Controparte_6
alla paziente in ragione dell'accertato inadempimento o che avrebbe dovuto percepire e non ha ancora ricevuto;
– per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
– con esclusione dei danni conseguenti all'implantologia, anche osteointegrata.
4 Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Conclusioni di precisa le proprie conclusioni, riportandosi fedelmente ed CP_4
integralmente a tutto quanto, dedotto, eccepito e richiesto con l'atto di costituzione,
verbali di causa e scritti difensivi successivi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. l'attrice, premettendo di avere esperito procedimento per ATP ex art.696-bis c.p.c., ma che erano decorsi sei mesi ed il procedimento non si era ancora concluso, descriveva articolatamente la vicenda posta a fondamento della domanda risarcitoria.
Assumeva:
di essersi recata dal dr. dentista, per la cura dei propri denti ed in particolare CP_1
per la sostituzione delle capsule e la collocazione di molari mancanti e la realizzazione di una protesi dentaria;
che dopo svariate sedute il dr. le suggeriva di essere seguita CP_1
dall'odontotecnico dr. per valutare la costruzione di una protesi;
P_
che dopo una settimana veniva chiamata dal dr. per l'applicazione della CP_1
protesi superiore che appariva fin da subito non corretta perché non proporzionata alla grandezza della bocca;
che ugualmente teneva per sé la protesi, ma la protesi errata le provocava vomito ed impossibilità di utilizzo, con enorme disagio legato anche all'assenza dei molari nel frattempo estratti non avendo, a dire dei professionisti, spazio per la creata protesi;
che il tecnico, con l'avallo del dentista, le riferiva che il fatto che la protesi provocasse vomito era normale prassi chiedendo alla stessa di tentare di sopportarne gli effetti;
5 che dopo una settimana veniva contattata dal dott. il quale le comunicava CP_1
che il tecnico, ovvero il , avrebbe potuto realizzare una modifica alla protesi P_
per adeguarla alle dimensioni della bocca;
che dopo una settimana, dopo aver preso un ulteriore calco, veniva contattata dai professionisti per la consegna ed applicazione della nuova protesi;
che, pur notando delle modifiche in quanto mancava il palato, la protesi continuava ad essere inadeguata alle proporzioni della bocca;
che dopo un'ulteriore settimana veniva contattata dal dentista unitamente al tecnico che decidevano inizialmente di limare i denti dell'arcata inferiore per poter adeguare la protesi per poi prendere la decisione di estrarre i denti naturali ritenendo,
erroneamente, di poter così risolvere il problema;
che in realtà anche tale protesi si rivelava eccessivamente grande, con grande suo sconforto, posto che da un lato si vedeva privata dei denti naturali e dall'altro si vedeva applicata una protesi errata con impossibilità di utilizzo, con la masticazione totalmente azzerata;
che l'errore professionale aveva determinato enormi disagi anche di carattere psicologico e neurologico, legati allo stress patito per la perdita anche dei propri denti;
che era di tutta evidenza l'errore professionale che fondava, pertanto, la richiesta risarcitoria.
Si costituiva assumendo: CP_1
la sua carenza di legittimazione passiva poichè, nella prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente, il danno sarebbe stato cagionato dal tecnico dr. , non già da P_
esso comparente;
6 l'assenza di ogni sua colpa, essendo stata la condotta posta in essere ineccepibile, a fronte delle condizioni di una paziente affetta da paradontite irrecuperabile in entrambe le arcate dentarie;
che il desiderio espresso dall'attrice era di riuovere tutti gli elementi dentari infetti e doloranti;
che su raccomandazione dello stesso veniva concordato di effettuare CP_1
innanzitutto una bonifica dei soli elementi dell'arcata superiore, al fine di verificare se fosse possibile, in un primo momento, far confezionare una protesi che interessasse soltanto quella zona, onde consentire un frazionamento degli interventi,
oggettivamente più comodo per la paziente (in sostanza: per evitare quanto più
possibile di “lasciarla senza denti”);
che l'intervento di bonifica veniva effettuato con modalità e risultati assolutamente ineccepibili talché si procedeva alla confezione di una protesi mobile, affidata all'odontotecnico , posto che il confezionamento di una protesi dentaria P_
definitiva implica, in ogni caso, il graduale adattamento del dispositivo alla struttura orale del paziente, tanto più necessario nella fattispecie posto che la conformazione boccale dell'attrice presentava forti anomalie nell'ingombro delle gengive (ipertrofia della cresta ossea) e nel posizionamento della mascella (terza classe scheletrica);
che, peraltro, le protesi mobili diagnostiche, il cui uso risultava indispensabile,
dovendo agevolare un adattamento funzionale dell'apparato masticatorio del paziente, non possono essere del tutto funzionali e comportano fastidi – tra cui conati di vomito – nella stragrande maggioranza dei casi;
che nella fattispecie, dato lo scarso spazio disponibile, e soprattutto le scarse capacità
di adattamento della SI.ra , dapprima l'odontotecnico eseguiva uno Pt_1 P_
7 “snellimento” della protesi già confezionata, sempre nell'ottica di rimandare, per maggiore agio della paziente, gli ulteriori interventi;
che tuttavia la risultava incapace di adattarsi anche a questa nuova Pt_1
configurazione;
che l'applicazione della protesi diagnostica raggiungeva lo scopo cui era preordinata,
facendo emergere la necessità di intervenire anche sull'arcata inferiore per creare maggiore spazio per la protesi definitiva;
che, pertanto, non vi era stato nessun errore di valutazione, soltanto il normale evolversi del trattamento, con esecuzione dello stesso, sia da parte dell'esponente che del dr. , sempre conforme alla buona pratica sanitaria;
P_
che procedeva dunque alla bonifica degli elementi dentari inferiori (comunque del tuttocompromessi), limando altresì le radici dei canini, onde creare un aggancio per la protesi;
che a questo punto del trattamento, prima che fosse realizzata alcuna altra protesi definitiva, la paziente decideva arbitrariamente di interrompere il rapporto;
che nessuna responsabilità poteva essere pertanto ascritta al deducente, così come al dr. , rilevando, altresì, che l'attrice non aveva provato né l'inadempimento, P_
né eventualmente il nesso di causa tra lo stesso e il danno subito, né infine quale danno avesse effettivamente subito, osservando peraltro che, in ragione della particolare conformazione ossea della bocca dell'attrice, la fattispecie integrava un problema tecnico di speciale difficoltà.
In ogni caso, per il caso di accertata sua responsabilità, formulava domanda di manleva nei riguardi delle compagnie assicuratrici, già convenute dall'attrice.
Si costituiva assumendo: P_
8 che, nella sua qualità di odontotecnico, aveva realizzato la protesi dentaria in conformità alle prescrizioni del medico dentista, il quale gli aveva CP_1
rilasciato specifica attestazione di conformità della corrispondenza della protesi realizzata con quella prescritta;
ne conseguiva la non configurabilità di alcuna responsabilità a suo carico, in relazione alla qualifica posseduta ed alla condotta tenuta, posto che ogni scelta terapeutica è di spettanza esclusiva del medico dentista;
che l'odontotecnico non è qualifica che integri l'esercente la professione sanitaria,
con conseguente inapplicabilità della L. n.24/2017, bensì del RD n.1334/1928, art.11,
co.1, disciplinante l'attività che può svolgere l'odontotecnico;
che nessun rapporto era intercorso tra lui e l'attrice, ma solo con il medico dentista;
che, per eccesso di zelo, aveva dapprima proveduto a fornire al medico una protesi in cera, per far sì che la paziente potesse provarla, e solo dopo aver ottenuto il parere favorevole del medico realizzò, sulla base della prescrizione ricevuta e delle impronte fornite dal medico, la protesi provvisoria in resina;
che destituite di fondamento erano gli asserti del che alludevano ad una CP_1
responsabilità dell'odontotecnico e non del dentista.
Chiedeva declaratoria del suo difetto di legittimazine passiva, la non applicabilità
della normativa ex art.696 c.p.c. e L. n.24/2017, la sua estromissione dal giudizio e,
in ogni caso, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva deducendo: Parte_3
l'illegittima estensione ad essa medesima del giudizio da parte dell'attrice, nei cui conforti non sussiste acun obbligo contrattuale né essendo applicabile l'art.12 L.
24/2017 per la mancata emanazione del DM previsto dal co.3 del medesimo articolo;
l'infondatezza nel merito della domada risarcitoria attorea;
9 che il rischio oggetto di causa non era coperto dalla polizza in essere;
l'inoperatività del contratto assicurativo ex art.1914 c.c.;
che la copertuta non comprendeva l'indennizzo del compenso professionale che il medico sia condannato a restituire.
Si costituiva deducendo: CP_7
che aveva assicurato solo il richio per l'attività di implantologia CP_1
osteointegrata;
che solo in data 31.10.2018 aveva contratto la polizza assicurativa celado l'esistenza del sinistro, conseguendone l'annullabilità del contratto ex art.1892 c.c., o, in subordine l'applicabilità dell'art.1893 c.c.;
esponeva, inoltre, le ulteriori limitazioni della garanzia disciplinate in polizza.
In istruttoria veniva acquisita la relazione di c.t.u. nelle more depositata nel procedimento per ATP, veniva esperita ulteriore c.t.u., veniva assunto l'interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale.
All'udienza cartolare del 26.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
.-.-.-.-.
Non sono stati acquisiti elementi per ritenere la sussistenza di colpa medica.
Va premesso che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione professionale sanitaria, nella quale si colloca la vicenda in esame, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità
materiale tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute.
Orbene, nella citazione introduttiva parte attrice assume, in verità in termini assai generici, di essersi recata dal dr. “per la cura dei propri denti ed in CP_1
particolare per la sostituzione delle capsule e la collocazione di molari mancanti e
10 realizzazione di una protesi dentaria” (in interrogatorio, l'attrice dichiara di essersi recata dal medico solo per sistemare due capsule perché aveva i suoi denti;
ai cc.tt.uu.
riferisce che con il dr. aveva concordato la bonifica di tutta l'arcata CP_1
superiore ed il confezionamento di una protesi mobile superiore ed inferiore che venne realizzata dal tecnico ); che dopo svariate sedute le veniva applicata P_
una protesi mobile nella sola arcata superiore che “appariva fin da subito non corretta essendo non proporzionata alla grandezza della bocca”; che teneva per sé la protesi che comunque le provocava vomito ed impossibilità di utilizzo “con enorme disagio legato anche all'assenza dei molari nel frattempo estratti non avendo, a dire dei professionisti, spazio per la creata protesi”; che, assicurata dal medico che il vomito era evento normale, avrebbe dovuto tentare di sopportarne gli effetti, e, dopo aver preso un ulteriore calco, le veniva consegnata una nuova protesi che peraltro continuava ad essere inadeguata alle dimensioni della bocca;
che il dentista decideva quindi di limare i denti dell'arcata inferiore per adeguare la protesi e poi prendeva la decisione di estrarre i denti naturali ritenendo di risolvere il problema;
che la protesi si rivelava comunque eccessivamente grande, e si trovava, alla fine, privata dei denti naturali e con una protesi errata e non funzionale.
Orbene, la c.t.u. esperita in ATP ha evidenziato che l'attrice è affetta da
“parodontopatia avanzata”, malattia infiammatoria orale cronica che distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti (vd. amplius rel.ne cc.tt.uu. pag.9 ss.).
I cc.tt.uu. hanno rilevato l'assenza di documentazione medica e neppure alcun ausilio può essere fornito dall'esame della protesi, in quanto la stessa attrice ha riferito di non esserne più in possesso. I cc.tt.uu. evidenziano come l'attrice nessun cenno ponga, nell'atto introduttivo, a specifiche condizioni patologiche concretamente valutabili, non consentendo di identificare quali siano le censure mosse al trattamento
11 attuato se non con riferimento alla realizzazione di una protesi ritenuta non adeguata e peraltro essendo la stessa attrice impossibilitata a provare la non adeguatezza essendosi liberata della protesi. I cc.tt.uu. evidenziano che le immagini radiografiche prodotte in causa confermano l'esistenza di una parodontite avanzata la quale trova idoneo trattamento “nella chirurgia ed estrazione dentaria. A ciò si aggiunge che gli
elementi residui dell'arcata inferiore 33 43 riscontrati in sede di operazioni di
consulenza presentano attacchi a palla con tartaro sopra e sotto gengivale che
verosimilmente sarà causa della perdita degli stessi per la parodontopatia
avanzata”. Evidenziano i cc.tt.uu. che “non è possibile identificare profili di
responsabilità professionale in capo a chi ebbe in cura la , considerato che Pt_1
quanto attuato risulta in linea con le indicazioni di riferimento, precisando che non
si è potuto verificare se la protesi realizzata risultasse adeguata alle condizioni della
ricorrente, poichè non più disponibile (già si è detto che è l'attrice stessa a riconoscere di non essere più nella disponibilità della protesi;
osserva inoltre il giudicante che anche dell'ulteriore protesi confezionata all'attrice da altro sanitario l'attrice riferisce ai cc.tt.uu. di non utilizzarla a causa dei conati di vomito che le provoca – pag.3 rel.ne cc.tt.uu.). Alla luce della carente documentazione in nostro
possesso, mancando gli estremi di una responsabilità professionale, non è possibile
ritenere soddisfatto il nesso di causalità materiale tra le condizioni cliniche della
ricorrente (sia in riferimento alle condizioni odontoiatriche che al riferito stato
ansioso) e trattamento attuato. In considerazione delle regole di buona pratica della
corrente scienza medica, si è del parere che il trattamento terapeutico attuato sia da
considerare adeguato rispetto al quadro clinico manifestato”. Concludono che: “Alla
luce della documentazione in atti è possibile affermare che la condotta dei sanitari
che ebbero in cura l'attrice risulta improntata alle regole della scienza medica
12 applicabile al caso di specie non essendo identificabili estremi di responsabilità
professionale. Mancando gli estremi di una responsabilità professionale, non è
possibile ritenere soddisfatto il nesso di causalità materiale tra quanto lamentato (sia
in riferimento alle condizioni odontoiatriche che al riferito stato ansioso) e
trattamento attuato”.
Anche l'ulteriore consulenza disposta nel procedimento, volta ad accertare la sussistenza ed entità di un disturbo correlato ad eventi traumatici riconducibile eziologicamente agli interventi per cui è causa, è esitata con il seguente giudizio:
“Alla luce della documentazione in atti, sulla base della visita psichiatrica, sulle
risultanze dei risultati testologici non è possibile affermare la sussistenza di un
disturbo psichico correlato ad eventi traumatici in capo alla ricorrente che risulti
diagnosticabile in senso medico e che risulti ulteriormente riconducibile, sul piano
eziologico, agli interventi diagnostici e terapeutici posti in essere dagli odierni
convenuti e . Non si ravvisano gli estremi di responsabilità CP_1 P_
professionale in quanto non è possibile ritenere soddisfatto il nesso di causalità
materiale, non appare verificato il criterio cronologico e il criterio della continuità
fenomenica”.
In ragione della ritenuta assenza di responsabilità medica, la domanda attorea va rigettata.
Resta per quanto sopra assorbita ogni altra questione.
In ordine alla liquidazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che debbano essere tenute in conto le obbiettive condizioni di esasperazione dell'attrice in ragione della grave patologia invalidante che la afflige che la possono avere indotta a mal valutare la condotta del medico curante. In ragione di ciò, appare di giustizia porre a carico dell'attrice le spese di lite in favore di tutti i convenuti nella misura di una metà,
13 compensandole per il resto, e che, relativamente al convenuto si Controparte_2
distraggono in favore del difensore avv. Francesco Sanfilippo, dichiaratosi antistatario.
Si liquidano dette spese, sulla base del parametro minimo per le cause di valore indeterminabile e pertanto fino ad € 26.000,00, nella indicata misura di una metà e con la massima riduzione del valore medio tabellare in ragione della relativa semplicità delle questioni, in favore di ciascuna delle parti convenute dall'attrice, in
€ 2.538,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Le spese sia della c.t.u. svolta in a.t.p. sia di quella svolta nel presente procedimento,
coma già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.466/2020, promossa da contro Parte_1
Controparte_1 P_
,
[...] Controparte_3 [...]
così decide: Controparte_4
rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice alla rifusione ai convenuti della metà delle spese di lite che compensa per il resto e che liquida, nella indicata quota, in favore di ciascuna delle parti convenute, in € 2.538,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
distrae in favore del difensore avv. Francesco Sanfilippo le spese liquidate in favore di;
Controparte_2
14 pone in via definitiva le spese della c.t.u. esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e della c.t.u. esperita nel presente procedimento, coma già liquidate, a carico di parte attrice.
Caltanissetta, 23/07/2025
Il giudice
Cesare Zucchetto
15