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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 17528 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to FERRARO DANIELA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25.07.2024 la parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 28.09.2022 la domanda finalizzata all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, non erano risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, né infermità da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'assegno ordinario di invalidità; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e Per_1 CP_ la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 14/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
La difesa dell'istante nell'atto di opposizione si è limitata a sostenere che conclusioni del ctu non possono essere accolte in quanto errate e restrittive sia nella definizione del quadro clinico sia nella valutazione medico-legale della riduzione della capacità di lavoro del D'VI, non avendo il perito di ufficio riferito la sua inquadrata in II-III valutazione alla capacità di lavoro semispecifico, nel caso di specie quella di operaio con mansioni di addetto alle pulizie che costituiva “ lavoro usurante nel tempo , poiché richiede sforzi fisici e costante attenzione alla igiene”, e dunque “un mestiere connotato da aspetti di gravosità , da impieghi energetici significativi e da sollecitazioni muscolari anche con sollecitazione delle masse muscolari paravertebrali con conseguente compromissione delle patologie da cui è affetto il ricorrente “.
In particolare ha indicato a fondamento della sua opposizione:
a) che era indubbio che la patologia cardiovascolare inquadrata in II-III classe NYHA incideva sullo svolgimento dell'attività lavorativa del , richiedente notevole sforzo;
Pt_1
b) che le conclusioni a cui era giunto il ctu riguardo il deficit ventilatorio (BPCO), asserendo che la patologia classificata “quadrante B Gold 2021” ben poteva essere riconosciuta anche a un soggetto qual' è il ricorrente che per il tipo di mansione che svolge ha quotidiani contatti con agenti chimici, nello specifico prodotti per la pulizia e che “ben può comportare un deficit ventilatorio di grado moderato in soggetto cardiopatico classificato in II-III classe NYHA”;
c) che essendo il D'VI un soggetto obeso ben avrebbe potuto il ctu richiedere una visita ortopedica attestante le complicanze osteoarticolari.
Orbene, i motivi di opposizione appena sunteggiati vanno tutti disattesi in quanto inammissibili: in particolare i motivi a) e b) per la loro genericità in quanto basati su presunzioni semplici, sol intendendo il giudice soggiungere che nessuna specifica allegazione era stata fatta in ricorso dalla difesa della parte ricorrente in merito alle specifiche connotazioni delle mansioni operaie svolte dal ricorrente;
il motivo di cui al punto c) per la sua natura esplorativa.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite. Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 14/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 17528 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to FERRARO DANIELA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25.07.2024 la parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 28.09.2022 la domanda finalizzata all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, non erano risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, né infermità da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'assegno ordinario di invalidità; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e Per_1 CP_ la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 14/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
La difesa dell'istante nell'atto di opposizione si è limitata a sostenere che conclusioni del ctu non possono essere accolte in quanto errate e restrittive sia nella definizione del quadro clinico sia nella valutazione medico-legale della riduzione della capacità di lavoro del D'VI, non avendo il perito di ufficio riferito la sua inquadrata in II-III valutazione alla capacità di lavoro semispecifico, nel caso di specie quella di operaio con mansioni di addetto alle pulizie che costituiva “ lavoro usurante nel tempo , poiché richiede sforzi fisici e costante attenzione alla igiene”, e dunque “un mestiere connotato da aspetti di gravosità , da impieghi energetici significativi e da sollecitazioni muscolari anche con sollecitazione delle masse muscolari paravertebrali con conseguente compromissione delle patologie da cui è affetto il ricorrente “.
In particolare ha indicato a fondamento della sua opposizione:
a) che era indubbio che la patologia cardiovascolare inquadrata in II-III classe NYHA incideva sullo svolgimento dell'attività lavorativa del , richiedente notevole sforzo;
Pt_1
b) che le conclusioni a cui era giunto il ctu riguardo il deficit ventilatorio (BPCO), asserendo che la patologia classificata “quadrante B Gold 2021” ben poteva essere riconosciuta anche a un soggetto qual' è il ricorrente che per il tipo di mansione che svolge ha quotidiani contatti con agenti chimici, nello specifico prodotti per la pulizia e che “ben può comportare un deficit ventilatorio di grado moderato in soggetto cardiopatico classificato in II-III classe NYHA”;
c) che essendo il D'VI un soggetto obeso ben avrebbe potuto il ctu richiedere una visita ortopedica attestante le complicanze osteoarticolari.
Orbene, i motivi di opposizione appena sunteggiati vanno tutti disattesi in quanto inammissibili: in particolare i motivi a) e b) per la loro genericità in quanto basati su presunzioni semplici, sol intendendo il giudice soggiungere che nessuna specifica allegazione era stata fatta in ricorso dalla difesa della parte ricorrente in merito alle specifiche connotazioni delle mansioni operaie svolte dal ricorrente;
il motivo di cui al punto c) per la sua natura esplorativa.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite. Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 14/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara