Articolo 146 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 145Articolo 147
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31 dicembre 2019
Art. 146. Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall' articolo 170 del codice civile ;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.
Note all'art. 146:

- Si riporta il testo dell' articolo 170 del codice civile :
"Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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