Sentenza 10 giugno 1968
Massime • 3
La culpa in eligendo puo avere Rilevanza in tema di responsabilita indiretta, verso terzi, ma non anche nei rapporti tra i contraenti, salvo che il contratto non venga stipulato con chi e incapace di agire.*
La proposizione della domanda di eliminazione delle difformita o dei vizi, a norma dell'art. 1668 cod.civ., non preclude al committente di proporre quella di risarcimento dei danni. Ed in effetti, se le difformita o i vizi non sono imputabili a colpa dell'appaltatore, questi e tenuto a sopportare soltanto le spese necessarie per la loro eliminazione oppure a subire una parziale riduzione del prezzo pattuito mentre, in caso di colpa, l'appaltatore e tenuto al risarcimento dei danni, sempre che i rimedi anzidetti non siano sufficienti a riparare tutto il pregiudizio subito dal committente. ( V. N.2360-66, massima n.324581).*
La volonta di stabilire in un contratto un termine essenziale non esige formule solenni- essa puo desumersi anche per implicito dal modo in cui le parti hanno in pratica attuato il rapporto. L'accertare in concreto il carattere del termine e compito riservato esclusivamente al giudice di merito, in quanto importa un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione se congruamente motivato. ( V. N.208-68, massima n.331083 n.1445-67, massima n.328099).*
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominialiFrancaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004
In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/1968, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1968 |
Testo completo
La volonta di stabilire in un contratto un termine essenziale non esige formule solenni- essa puo desumersi anche per implicito dal modo in cui le parti hanno in pratica attuato il rapporto. L'accertare in concreto il carattere del termine e compito riservato esclusivamente al giudice di merito, in quanto importa un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione se congruamente motivato. ( V. N.208-68, massima n.331083 n.1445-67, massima n.328099).*