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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 686/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 686 dell'anno
2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni da morte di prossimo congiunto tra
, C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà sulla minore , C.F. Persona_1
rapp. e difesa dall'avv. Vincenzo Russo, C.F. C.F._2 [...]
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Giugliano in C.F._3
Campania (NA) al Rione Palumbo n. 10;
- ATTRICE
E
Pag. 1 a 16
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in
Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, C.F. C.F._4
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via San
[...]
Tommaso D'Aquino n. 15;
- CONVENUTA
E
P. IVA , rapp. e Controparte_2 P.IVA_3
difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli, C.F. , presso il cui studio C.F._5
elettivamente domicilia in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88;
- CONVENUTA
E
P. IVA rappresentata Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dall'Avv. Roberto Raio, C.F. , presso il cui studio C.F._6
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 4;
- CONVENUTA
E
, C.F. ; Controparte_4 C.F._7
- CONVENUTO CONTUMACE
E
2 C.F. ; Controparte_5 C.F._8
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1
quale genitore esercente la potestà sulla minore nella qualità di Persona_1
congiunti (rispettivamente moglie e figlia) di , deceduto in data Persona_2
23.7.2019 in occasione di sinistro stradale del 2.7.2019, convenivano in giudizio
, la , nella qualità di VS, la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
3 e la deducendo che in data 2 luglio 2019, CP_2 Controparte_3
alle ore 19:00 circa, , alla guida del motociclo Honda Sh 300 targato Persona_2
EG10944, percorreva la Via Circumvallazione Esterna in Melito (NA) – strada a doppia carreggiata per senso di marcia separate da spartitraffico, su carreggiata insistono due corsie di marcia - in direzione di Giugliano in Campania;
improvvisamente, giunto all'altezza del civico 23, veniva colliso nel fianco destro dal fianco sinistro dell'autovettura Fiat TO tg. BR809SV, di proprietà di
[...]
, condotta nell'occasione da e garantita per la rca dalla CP_4 Parte_2
spa , procedente parallelamente a destra del motociclo e nella medesima CP_3
direzione; la conducente di tale autovettura si spostava repentinamente e senza segnalazione verso sinistra al fine di evitare la collisione con altra vettura, rimasta però ignota, che dall'indicato civico si accingeva ad immettersi nel flusso veicolare;
per effetto dell'urto, il motociclo veniva proiettato nella corsia di sinistra ove colpito dall'autovettura Fiat TO tg. FL525MY, di proprietà di
[...]
condotta nell'occasione da e garantita per la RCA dalla CP_5 CP_6
la quale, proveniente da tergo a velocità sostenuta e sull'area CP_2
“zebrata della strada”, era intenta ad effettuare un sorpasso della moto e dell'altra autovettura TO;
in seguito agli urti ed alla rovinosa caduta in Persona_2
terra, riportava gravissime lesioni fisiche e, persa conoscenza, veniva portato con autoambulanza intervenuta sul posto all'ospedale “Cardarelli” di Napoli, ove i sanitari del P.S. effettuati gli interventi del caso provvedevano al ricovero in
4 reparto di degenza area rianimativa;
intervenivano sul posto anche gli Agenti della
Polizia Locale del che provvedevano alla redazione di Controparte_7
apposito verbale;
in data 23.7.2019, presso l'indicato Nosocomio, il Persona_2
decedeva per le conseguenze del sinistro;
sussistendo oggettivi dati fattuali concretizzanti un concorso di colpa tra i veicoli protagonisti del sinistro nella produzione dell'evento dannoso, a mezzo PEC, venivano formulate richieste di risarcimento alla spa quale VS (compagnia tenuta al risarcimento Controparte_1
nel caso di specie ex art. 283 CDA comma 2 relativamente al veicolo rimasto ignoto ed in considerazione delle nefaste conseguenze per il conducente il motociclo), alla spa ed alla spa (compagnie garanti per la rca le CP_3 CP_2
altre due autovetture coinvolte); il deceduto svolgeva lavori occasionali domestici nonchè di consegne a domicilio ed in seguito al decesso del congiunto i familiari perdevano la loro fonte di sostentamento;
altresì i familiari hanno dovuto sostenere le correnti spese durante il periodo di degenza ospedaliera, sono seguite poi anche le spese funebri.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di condannare i convenuti al pagamento in solido (e/o alternativamente tra loro) in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa patiti a seguito e per effetto del sinistro per cui è causa, della somma di Euro
648.000,00, e in favore di , nella qualità di genitore della minore Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non Persona_1
5 patrimoniali, dalla minore patiti a seguito e per effetto del sinistro per cui è causa,
della somma di Euro 648.000,00, con interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa,
come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante.
Si costituiva in giudizio la , nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, eccependo, in via preliminare, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per non aver adempiuto l'onere di cui al combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005; ancora,
eccepiva l'infondatezza della domanda, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, escludendo qualsivoglia responsabilità in capo al veicolo non identificato,
in uscita dal civico n. 23, non essendovi dubbi sulla esclusiva rilevanza causale delle condotte di guida del per le plurime violazioni del codice della Per_2
strada in punto di velocità, rispetto della segnaletica stradale, omesso utilizzo del casco protettivo, condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, e del , conducente dell'autovettura Fiat punto tg. CP_6
FL525MY, in punto di velocità, rispetto della segnaletica stradale e della distanza di sicurezza.
Con Ancora, si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_8
l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 143,
6 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, e contestando la ricostruzione e dinamica dell'evento così come prospettata in citazione, essendo il sinistro addebitabile esclusivamente alla condotta di guida del il quale viaggiava a ridosso della Per_2
linea di mezzeria con l'intento di sorpassare la vettura alla sua destra, guidava in uno stato psicofisico alterato stante la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue,
guidava il motociclo con una sola mano, in quanto trasportava con se una cassetta di thè e delle buste con delle patate al forno, e non indossava il casco protettivo.
Da ultimo, si costituiva in giudizio la spa non contestando Controparte_9
l'accadimento del fatto storico ma contestando le modalità dello stesso così come prospettate da parte attrice e la responsabilità della conducente, Parte_2
del veicolo Fiat TO tg. BR809SV di proprietà del nella Controparte_4
produzione dell'evento, essendo di palmare evidenza che la responsabilità
dell'evento fosse da ricondurre al comportamento negligente del conducente,
, del motociclo Honda SH tg. EG10944. Persona_2
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutala la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 15.2.2025,
resa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
7 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Controparte_4 [...]
non costituitisi nel presente giudizio benché ritualmente citati. CP_5
Sempre preliminarmente, vanno respinte le ulteriori eccezioni formulate dalla e dalla Controparte_1 CP_2
Invero, va dichiarata la proponibilità della domanda avendo parte attrice adempiuto alle formalità di cui agli artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005 come dimostrato dalle lettere racc.te a/r ritualmente prodotte agli atti.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Invero, alla stregua delle risultanze istruttorie (cfr. rapporto di polizia stradale;
copia della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale;
copia sentenze del Tribunale Penale di Napoli Nord e sentenza della Corte di
Appello di Napoli), è emerso che la dinamica del sinistro si sviluppava in due fasi:
la prima vedeva il contatto tra il ciclomotore e la autovettura Fiat TO guidata da mentre la seconda il contatto tra il ciclomotore e la autovettura Parte_2
guidata da . CP_6
Tali vetture viaggiavano su due corsie differenti, segnatamente la Fiat TO
condotta da viaggiava sulla corsia di marcia di destra, il Parte_2
ciclomotore condotto dal stava sorpassando tale veicolo ma entrava in Per_2
contatto con esso e, pertanto, deviava verso sinistra, impattando sulla seconda vettura, condotta dal e cadendo al suolo. CP_6
8 In riferimento alla presenza del veicolo non identificato, proveniente da un civico privato posto alla destra della carreggiata, il quale immettendosi nel flusso veicolare, avrebbe provocato una turbativa alla circolazione dell'autovettura Fiat
TO tg. BR 809 SV, il cui conducente, per timore di essere impattato dalla predetta vettura “pirata”, si sarebbe spostato sulla sua sinistra e sarebbe, per l'effetto, entrato in collisione con il motociclo, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza penale n. 177/2021,
definitivamente confermata in appello dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 9799/2021, nel motivare l'assoluzione dell'imputata Parte_2
conducente dall'autovettura Fiat TO tg. BR809SV dal reato ascrittole, si soffermava ampiamente sulla incidenza, nel determinismo causale dell'evento,
della condotta di guida del conducente del veicolo “pirata”.
Sul punto, il Giudice penale, valorizzando le immagini estrapolate dal filmato-video acquisito dalla P.G. dalle telecamere di videosorveglianza e riportate nella consulenza redatta dal tecnico incaricato dall'imputata, statuiva che il veicolo non identificato, in uscita dal civico 23 (posto alla destra della carreggiata), si immetteva sulla strada “viaggiando a bassa velocità” e “sfruttando l'enorme
spazio a disposizione di quasi sei metri di larghezza, che gli consentiva di
marciare in modo parallelo alla destra dell'automobile condotta da
[...]
come se avesse a sua disposizione una terza corsia (fuori dalla Parte_2
carreggiata)”.
9 Nella medesima sentenza penale si affermava “non c'è… traccia di una
deviazione a sinistra da parte di ”, né tantomeno si evincono Parte_2
comportamenti di guida di tale tipologia dal filmato sopra richiamato e/o dalle dichiarazioni rese dall'imputata nonché dal conducente Parte_2
dell'autovettura Fiat TO tg. FL 525 MY, , e dal traportato a bordo CP_6
di tale ultimo veicolo, Parte_3
In altri termini, in sede penale veniva accertato che, per stessa ammissione del consulente del P.M. e alla luce della conformazione dello stato dei luoghi, il veicolo in uscita dal civico 23 aveva ampio spazio per non invadere la corsia di marcia dell'imputata e che, dunque, quest'ultima non aveva alcuna ragione di
“scartarlo”.
In definitiva, secondo il giudice penale non poteva ritenersi accertato che, per effetto della manovra di immissione nel flusso veicolare da parte del veicolo non identificato, il conducente della Fiat TO tg. BR 809 SV avesse, a sua volta,
deviato a sinistra (deviazione, come detto, non desumibile né dal filmato, né dalle dichiarazioni dei soggetti escussi).
È da escludere, per l'effetto, che il veicolo pirata avesse provocato la collisione tra la Fiat TO condotto dalla ed il motoveicolo del de cuius. Pt_2
Anche la seconda sentenza penale n. 2796/2023, emessa dal Tribunale di
Napoli Nord all'esito del procedimento penale svoltosi a carico del , CP_6
conducente della Fiat TO tg. FL 525 MY, nel motivare l'assoluzione
10 dell'imputato dal reato a lui ascritto “per non aver commesso il fatto”, non forniva alcun elemento probatorio per sostenere il coinvolgimento del veicolo non identificato nel determinismo causale del sinistro.
Anche la relazione di c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro, redatta dall'Ing. nel corso delle attività di indagine disposte dal P.M. nel Persona_3
corso del procedimento penale n. 9291/2019 R.G.N.R. affermava quanto segue:
“sulla base dei danni riportati dai veicoli coinvolti, nonche' dei rilievi effettuati sul
luogo del sinistro e della visione di un filmato estratto dalla telecamera di
sorveglianza di un esercizio commerciale ubicato sul luogo dell'evento, il predetto
ausiliario della procura ha evidenziato che: “il motociclo condotto dal ha Per_2
urtato in modo tangenziale la vettura della come testimoniano i riscontri Pt_2
delle abrasioni e scalfiture presenti sui veicoli;
in seguito a tale impatto il
motociclo si è diretto verso sinistra e ha impattato sul veicolo del che CP_6
sopraggiungeva sulla corsia di sinistra della carreggiata”.
Richiamato quanto statuito ed accertato in sede penale, si ricorda che la responsabilità acclarata nel giudizio penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un eventuale concorso di colpa del danneggiato,
dato che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.
11 Il giudice civile può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass. 28/03/2001, n. 4504).
Per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo,
accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità
materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi -
la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è
l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all'art. 651 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, questo giudicante ritiene che il sinistro medesimo vada ricondotto alla esclusiva responsabilità del conducente del motociclo. Per_2
Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, appare emergere una condotta negligente e imprudente del medesimo.
12 L'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo attoreo, Per_2
, in ordine alla determinazione dell'accaduto emerge chiaramente dal
[...]
rapporto redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Melito di Napoli
intervenuta sui luoghi del sinistro.
Infatti, gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Melito di Napoli
(NA), dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, elevavano al , quale Persona_2
conducente del motociclo Honda SH tg. EG10944, un verbale di infrazione per violazione dell'art. 187 C.d.S., in quanto lo stesso circolava sotto effetto di sostanze stupefacenti;
dall'esito degli esami tossicologici del sangue risultava,
infatti, la positività alla “cocaina” da parte del circostanza che configura Per_2
una chiara ipotesi di circolazione “contra legem” e, quindi, di un rischio aggravato dalla anormalità (uno stato di alterazione psicofisica), concorrendo a cagionare,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il sinistro stradale dedotto in lite.
Ancora, all'esito degli esami tossicologici, oltre alla positività all'uso di sostanze stupefacenti (cocaina), risultava a carico del anche la positività Per_2
all'etanolo in misura dello 0,29 g/L (limite inf. sensibilità 0,10).
La dinamica del sinistro così come refertata nel verbale d'incidente prodotto in atti trovava conferma nelle dichiarazioni rese da unico Parte_3
testimone presente ai fatti (come dichiarato alle autorità intervenute) ed estraneo alle parti coinvolte nel sinistro, il quale al momento dell'accaduto si trovava a bordo, lato passeggero, della vettura Fiat TO condotta dal . CP_6
13 In particolare, il dichiarava “ricordo che era il 2.7.2019 era di Parte_3
pomeriggio forse le 17,00; mi trovavo in Melito sulla strada a doppio senso;
ero
nella TO Evo lato passeggero anteriore, mentre guidava il mio amico
[...]
; stavamo andando in direzione di Giugliano;
abbiamo effettuato la CP_6
rotonda e proseguendo ho visto un SH di colore grigio che ci precedeva di circa 5-
6 metri sulla corsia di destra;
detto SH viaggiava affiancato ad una punto di
colore grigio ed entrambe viaggiavano sulla corsia di destra;
posso soltanto dire
che i due veicoli si urtavano ed il motorino cadeva a terra;
il conducente del
motociclo era senza casco…; il motociclo cadeva a terra sul lato sinistro, con la
testa a terra;
il motorino nel cadere si girava nel senso opposto di marcia e urtava
la parte anteriore destra della TO sulla quale viaggiavo;
non ho visto altri
motorini dietro al motociclo SH, sono stato io a fermare il traffico ed ad impedire
ulteriori investimenti;
lo stesso giorno sono stato sentito dalla Polizia Municipale
in Caserma;
il sinistro è avvenuto poco prima della sopraelevata per immettersi
sull'asse mediano;
sulla sinistra ci sono delle strisce bianche dove è vietato
circolare”.
In definitiva, questo Tribunale ritiene che la responsabilità della produzione dell'evento dannoso sia da attribuire, in via esclusiva, alla condotta imprudente e negligente del il quale percorreva Via Circumvallazione Esterna di Melito Per_2
(NA) - con direzione Giugliano in Campania (NA) procedendo a zig zag tra le autovetture, trasportando carichi pesanti ed ingombranti - confezioni di bottiglie di
14 plastica da 1,5-2 litri - e guidando con una mano sola in quanto nell'altra aveva delle buste di plastica;
il medesimo viaggiava senza l'uso del casco protettivo e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cocaina), e risultava, altresì, positivo all'etanolo; al momento del sinistro, la velocità di percorrenza del motociclo Honda SH tg.
EG10944 risultava essere pari a circa 60 Km/h, allorquando il limite di velocità nel tratto specifico era di 40 Km/h.
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, la domanda va rigettata.
Stante la natura della lite, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
B) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, 11.6.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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