Art. 1.
Le disponibilita' di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.
E' inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facolta' recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993 , per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.
Le disponibilita' di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.
E' inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facolta' recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993 , per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.