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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3141 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.07.1975, ivi residente, alla Via San Francesco Di Paola, n. 74, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Sofia Felicia Donnarumma unitamente alla quale elettivamente domicilia, in Torre AN (NA), alla Via XXIV Maggio, n. 32
RICORRENTE
e rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che, con provvedimento di indebito, emesso in data 14 marzo 2024, avente ad oggetto – CP_ Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto -, l' la informava che: “Gentile Signora, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. INPS-RDC-2020-3722792) per la seguente motivazione: Accertata non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013. L'importo non dovuto pari a euro 13.863,38 da lei ricevuto da gennaio 2021 a giugno 2022, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare.”; CP_ con provvedimento emesso in pari data, l' comunicava altresì che: “Gentile Signora, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza
(domanda prot. INPS-RDC-2022-6135687) per la seguente motivazione: Accertata non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013. L'importo non dovuto pari a euro 13.379,11 da lei ricevuto da agosto 2022 a dicembre 2023, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare”. Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento della richiesta di restituzione, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
1 *****
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che si vanno ad esporre. In punto di fatto, va rilevato che trattasi di presunto indebito da pagamento di somme corrisposte in difetto del presupposto relativo la regolarità e veridicità dichiarativa del nucleo familiare.
Giova premettere che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale
“misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale”. Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica. La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 74, ha precisato che il reddito di cittadinanza “… si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile”. Per l'accesso a tale prestazione, il citato d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, prevede requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente il beneficio, nonché requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e la mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma 3, del medesimo predetto decreto.
Nello specifico, la normativa in questione prevede la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti: “a) essere cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo o residente in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni;
b) avere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare fino a
10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo e in caso di eventuali disabilità a 5.000 euro in più; c) avere un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa;
d) avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla pensione di cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto;
e) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. - eccetto agevolazioni per disabilità”.
Inoltre, va sottolineato che secondo la normativa in materia, il nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza è definito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013. Dunque, in presenza nel nucleo familiare di figli, i cui genitori non siano coniugati tra di loro né siano conviventi, va compilato il Quadro D dell'ISEE.
Nello specifico, il genitore che non convive deve, comunque, essere inserito nello stesso nucleo familiare ai fini ISEE, ad eccezione di alcune ipotesi, ossia quando: risulta sposato con una persona diversa dall'altro genitore;
risulta avere figli con una persona diversa dall'altro genitore;
se è obbligato, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare;
se è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Successivamente, il beneficio in esame è stato profondamente modificato dall'art. 1 co.
313 e segg. l. 197/2022 che ha ridotto la durata massima della misura a 7 mesi per l'anno
2 2023 (salvo le ipotesi eccezionali tassativamente indicate) e la sua abrogazione a partire dall'anno 2024.
Va, inoltre, precisato che riguardo alla sua finalità ed al fatto che esso non si fonda su presupposti contributivi, si può ben dire che il reddito di cittadinanza rientra tra le prestazioni economiche pubbliche di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
Da ciò consegue che ad esso non può applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991: tali disposizioni sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico” (Tribunale Cosenza sez. lav., 23/11/2022, n.1942).
Tuttavia, ciò non osta all'applicazione dei principi generali in materia di indebito CP_ inerenti all'onere di motivazione dei provvedimenti dell' e a quello della prova in capo alla parte ricorrente.
Sussiste, quindi, l'onere probatorio a carico dell'accipiens, nel giudizio in cui rivendica l'irripetibilità delle somme riscosse.
La Corte di Cassazione, infatti, ha enunciato il principio secondo cui “in tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. SSUU 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 1228). Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, parte ricorrente non ha provato di essere in possesso dei presupposti per beneficiare della prestazione in esame.
Quest'ultima è stata revocata, con conseguente richiesta di restituzione delle somme CP_ erogate da parte dell' in ragione dell'omessa dichiarazione relativa al nucleo familiare, nello specifico, la mancata indicazione del genitore non convivente e non sposato, della minore . Persona_1
Dalle verifiche presso gli archivi comunali la ricorrente risulta madre nubile della minore . Persona_1 Entrambe le domande sono state presentate senza l'indicazione del padre della minore
, . Persona_1 Persona_2 Al riguardo l'art. 7, comma 1 del D.P.C.M 159 del 2013 prevede che il genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio. Più precisamente, deve essere indicato all'interno riquadro D del Modulo MB.1 situato all'interno della pagina FC1, contenente i dati della minore. Orbene la mancata indicazione del genitore non convivente determina, dunque, l'applicazione della sanzione di cui all'art.7, comma 1, D.L. 4 del 2019 e cioè la revoca retroattiva del beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione degli importi ricevuti. Per tale ragione, in data 14 marzo 2024, la sede territorialmente competente ha provveduto a revocare la prestazione in oggetto con la seguente motivazione analitica: mancato inserimento gnc - Persona_2 C.F._2
Difatti, la non ha compilato correttamente la dichiarazione DSU allegata alla Pt_1 domanda di reddito di cittadinanza, non inserendo il padre della minore nel proprio nucleo familiare.
3 La circostanza che , padre della minore , avesse altri Persona_2 Persona_1 figli è solo dedotta dalla ricorrente, nelle note depositate in data 9.1.2025, ma non è stata in alcun modo documentata. Pertanto, deve concludersi per la legittimità della ripetizione disposta dall' , con il CP_1 conseguente obbligo a carico della ricorrente, di restituzione delle somme corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza.
Spese compensate, tenuto conto della natura della controversia e della obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Si comunichi.
Torre AN, 31.3.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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