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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di TO Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5837 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno
2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – cod. fisc. Parte_1 [...]
, ivi elettivamente domiciliato alla via DE Santuario, n. 11, presso lo studio DEl' C.F._1
Avv. Rosamaria Lombardo, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] - cod. Controparte_1 fisc. , iv elettivamente domiciliata alla via V. Veneto, n. 36, presso lo C.F._2 studio DEl'Avv. Raffaella Nocerino, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla memoria difensiva di costituzione, parte ammessa al patrocinio a spese DElo Stato con DEibera DEl'11.12.2020, di cui alla nota protocollo n. 2021/69/GP DE
09.01.2021 DE Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di TO Annunziata.
RESISTENTE
E il presso il Tribunale di TO Annunziata Controparte_2
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI:
Ricorrente: conclude per l'integrale accoglimento DEle richieste formulate da questa difesa e quindi per la conferma dei provvedimenti Presidenziali. Si disattendono sin d'ora tutte le ulteriori deduzioni di controparte comprese quelle che saranno formulate nelle note che parte resistente depositerà in atti. Con riserva di ogni ulteriore impugnativa, anche alla luce DEle eventuali difese DEla controparte.
Resistente: Rigettare la domanda DE ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di separazione di essi coniugi, con addebito di responsabilità alla moglie perché DE tutto infondata e pretestuosa;
Assegnare la casa coniugale sita in TO DE RE alla via Sopra ai Camaldoli n.
7/F alla signora che la abiterà unitamente ai suoi figli;
Disporre l'affidamento CP_1
condiviso DE figlio minore regolando le modalità di visita;
Disporre, in riforma dei provvedimenti provvisori e urgenti stabiliti dal Presidente all'udienza DE 19.05.2021, in favore DEla resistente un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 in virtù di quanto dichiarato e prodotto in giudizio;
Disporre, in favore dei figli un assegno di mantenimento pari almeno ad €
300,00 cadauno o nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in base al reddito DE ricorrente;
Porre a carico DE ricorrente tutte le spese di lite. Parte_1
P.M.: in data 21.10.2024, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma DEle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.11.2020, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con addebito Controparte_1
a quest'ultima.
A tal fine ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario, in data 23.04.1998, in
TO DE RE (NA), con la resistente, dalla quale sono nati tre figli: , a TO DE Per_1
Per_ RE (NA) il 21.12.1998, a TO DE RE (NA) il 15.05.2003, e , a Pompei Per_2
(NA) il 03.09.2011. Lamentando che la responsabilità DEla separazione era da addebitare al coniuge, ha Per_ chiesto l'affidamento congiunto dei figli allora entrambi minorenni, e , con Per_2 collocazione prevalente di questi presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale, regolando il diritto di visita DE padre;
ha domandato, altresì, porsi a proprio carico un assegno mensile pari a Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre il 50% DEle spese mediche, ludiche e scolastiche, occorrenti per gli stessi.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla richiesta di Controparte_1 separazione spiegata ex adverso, di cui ha, tuttavia, chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito al marito, contestando le deduzioni di controparte e prospettando una diversa ricostruzione dei fatti;
ha quindi chiesto adottarsi i seguenti ulteriori provvedimenti: affidamento condiviso ad ambedue i genitori dei figli minori, con collocazione privilegiata presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale e con regolamentazione DE diritto di visita DE padre;
obbligarsi il ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento, in favore DEla moglie e dei figli minorenni,
“nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in base al reddito DE ricorrente”, nonché condannarsi il
Pinto al DE danno ex art. 2059 c.c. “da liquidarsi in via equitativa”, oltre che a tutte le spese di lite.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale DE
19.05.2021, il Giudice DEegato dal Presidente, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso Per_ DE figlio ancora minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre,
a cui ha assegnato la casa coniugale, sita in TO DE RE (NA), alla via da Sopra ai Camaldoli
n. 7/F; inoltre, ha disciplinato il regime di frequentazione tra il figlio minore e il genitore non collocatario e ha posto a carico DE ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento DE figlio Per_ minore e DEla figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_2 mediante il pagamento di una somma mensile pari, complessivamente, a Euro 400,00, oltre alla metà DEle spese straordinarie occorrenti per i medesimi figli;
ha incaricato, infine, i Servizi
Sociali di TO DE RE di assumere informazioni in ordine al contesto socio-familiare in cui Per_ il minore è inserito, ai rapporti DE predetto minore con entrambi i genitori e i relativi ambiti familiari.
Rilevata l'inammissibilità DEla domanda di risarcimento danni e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, alla udienza cartolare DE 10.7.2024, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 22.7.2024) per il deposito degli scritti difensivi finali e previa trasmissione degli atti al PM perché formulasse le sue conclusioni.
2.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dal ricorrente e cui ha aderito la resistente, è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi DElo stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità DEla ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale DEle parti stesse - ed in particolare dal negativo esito DE tentativo di conciliazione, esperito dal Giudice DEegato dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, e dalla richiesta di entrambi i coniugi di conseguire la separazione giudiziale con addebito a carico DEl'altro – sia dalla gravità DEle accuse che le parti hanno mosso nei confronti DEla controparte (violazione degli obblighi di assistenza, di feDEtà e di coabitazione). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta DE tutto intollerabile la prosecuzione DEla loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento DEla richiesta, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
2.2. Le richieste di addebito non possono essere accolte.
2.2.1. In linea generale deve rilevarsi che, ai fini DEla pronunzia DEl'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento DEla sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità DEla separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente DEla separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità DEla convivenza. In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione DE fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto DEle modalità e frequenza dei fatti, DE tipo di ambiente in cui sono accaduti e DEla sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza DEla Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione DEla crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità DEla convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento DEla prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa DE fallimento DEla convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ.,
28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 14840 DE 27/06/2006).
2.2.2. Nella specie, il ricorrente ha dedotto che la crisi familiare era stata originata dal comportamento DE coniuge che sovente appariva “insoddisfatta e scontenta DE marito”, non perdendo occasione per “umiliarlo e mortificarlo”; ha dedotto, altresì, che tale atteggiamento era peggiorato nel corso degli anni, dal momento che la aveva assunto un atteggiamento CP_1
“indifferente e a tratti dispotico nonché insofferente nei suoi confronti, logorando in tal modo il rapporto di coniugio”, a tal punto da indurre il ad allontanarsi dal tetto coniugale, cercando ospitalità Pt_1 presso i propri genitori.
La resistente ha contestato tali deduzioni replicando che l'unione coniugale era naufragata a causa DE carattere “inaffidabile ed infeDEe” DE coniuge, il quale, infatti, “fin dall'inizio DE matrimonio”, aveva sempre intrattenuto molteplici relazioni extraconiugali. Ha aggiunto che, da ultimo, il coniuge si era innamorato “perdutamente” di un'altra donna al punto tale da abbandonare il tetto coniugale, nel mese di ottobre 2020, e richiedere la separazione.
2.2.3. Da tali allegazioni, in assenza di contestazioni da ambo le parti, quindi, è emerso che i dissapori e le reciproche incomprensioni sono sorte molto tempo prima DEla proposizione DEla domanda e che i comportamenti contrari ai doveri fondanti la solidarietà familiare, consistenti nel reciproco rispetto e comprensione e di assistenza morale e materiale, sono proseguiti negli anni successivi, lamentando ciascun coniuge il negativo comportamento DEl'altro.
Le accuse, rivolte da ciascun coniuge verso l'altro, dimostrano che la crisi dei coniugi è stata generata dalla incompatibilità dei caratteri, dai tradimenti, come sostanzialmente affermato da entrambi i coniugi, e non da un comportamento o evento specifico.
La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza DE progressivo sgretolamento DEl'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo emerso dalle allegazioni DEle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati fino all'abbandono definitivo da parte DE ricorrente DE tetto coniugale, avvenuto ad ottobre DE
2020.
Valga, altresì, sottolineare che ambo le parti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno negato la sussistenza di un nesso eziologico tra i comportamenti imputati alla controparte e la crisi DE rapporto di coniugio;
nella specie, il ricorrente, nell'atto introduttivo DEla presente procedura, ha ammesso che, nonostante i comportamenti contrari ai doveri coniugali DEla moglie, egli ha
“sempre accontentato la moglie nelle sue continue richieste economiche” e ha tentato, “a tutti i costi, di salvaguardare il rapporto matrimoniale, favorendo, in più di un'occasione, il riavvicinamento alla moglie, proponendo anche una terapia di coppia”; parimenti, la resistente ha dichiarato di aver tollerato e perdonato i reiterati tradimenti, posti in essere dal marito, indotta dal sentimento d'amore che la legava al coniuge e dal desiderio di “proteggere” l' unione coniugale e familiare. La stessa ha aggiunto di aver, da ultimo, tentato una riappacificazione anche in data 28.10.2020, ovvero successivamente all'allontanamento DE marito.
Pertanto, le richieste di addebito proposte da ciascuna DEle parti devono essere respinte.
La separazione tra i coniugi, dunque, va pronunciata, ai sensi DEl'art. 151, comma 1, c.c.
3.1. Per quanto concerne i provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, preliminarmente, si deve dare atto che, nelle more DE giudizio, la figlia è divenuta Per_2 maggiorenne, per cui nulla deve disporsi in ordine all'affidamento, alla collocazione DEla stessa e al regime di frequentazione DEla medesima col genitore non convivente. Per_
3.2. Per quanto attiene, invece, all'affidamento DE figlio ancora minore, , il
Tribunale, valutata ogni circostanza, tenuto conto DEla richiesta all'uopo concordemente avanzata dalle parti, ritiene di disporre l'affido condiviso ad ambedue i genitori DElo stesso.
Invero, il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi DEl'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore [come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010)], che, nella specie, alla luce DEle emergenze procedimentali, non ricorre.
3.3. Per quel che riguarda la collocazione DE minore suddetto, valga considerare che le emergenze processuali collimano nell'evidenziare che, da sempre, il predetto convive con la madre;
DE resto, in proposito le richieste DEle parti convergono nel senso di domandare al
Tribunale che il figlio minore sia collocato presso la ricorrente. Pertanto, si giustifica la conferma, sul punto, di quanto già previsto dalla ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., disponendosi la collocazione DE figlio minore presso la madre, Controparte_1
3.4. Ai sensi DEl'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale – sita in TO DE RE (NA), alla via da Sopra ai Camaldoli n. 7/F , di proprietà DE padre di - deve essere Parte_1
Per_ assegnata alla resistente, collocataria DE figlio minore e convivente con la figlia Per_2 maggiorenne ed economicamente non autonoma, risultando tale abitazione il “luogo dove è individuata la residenza DEla famiglia, ovvero dove il nucleo familiare vive abitualmente e prevalentemente”.
3.5. Quanto al regime di frequentazione padre-figlio minore, le allegazioni DEle parti e le risultanze processuali non hanno evidenziato ragioni per derogare alle previsioni sul punto adottate, ex art. 708 c.c., in sede presidenziale, che, dunque, si confermano nei termini di cui al dispositivo, al quale sia consentito ora rimandare, tenuto conto DEla distanza tra i rispettivi luoghi di residenza (il lavora e risiede a Barberino DE Mugello (FI)). Pt_1
Per_
3.6. Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie per il figlio minore, , nonché per la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, è Per_2 opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.
In ordine all'importo DEl'assegno dovuto dal genitore a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, precisato che l'obbligo di mantenere il figlio minore, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi anche dopo la separazione, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma
IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze DE figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Difatti, per come chiarito dalla giurisprudenza DEla Corte di Cassazione, fatta propria dal collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse DE minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base DE contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
Nella specie, il ricorrente – nel corso DEl'udienza presidenziale DE 19.05.2021 – ha dichiarato di lavorare in qualità di operaio, a Barberino di Mugello (FI), con contratto a tempo determinato, in scadenza il 30.06.2021, con un reddito mensile lordo di € 1.628,00 (cfr. contratto di assunzione) e di vivere in una casa condotta in locazione per cui versa un canone mensile pari a € 750,00 con una compagna che percepisce la naspi DEl'importo di € 600,00 circa. Ha percepito nell'anno 2018 € 32.420,00 e nell'anno 2019 € 43.789,00 (come da moDEli
730 DE 2019/20, in atti). Seppur a tanto onerato, non ha prodotto la documentazione reddituale degli ultimi tre anni.
Quanto alla condizione reddituale DEla resistente ha dedotto che è Controparte_1 titolare di una ditta individuale e svolge un'attività commerciale in TO DE RE. La resistente ha confermato – in sede di udienza di comparizione - di essere titolare di un'attività commerciale di coloniali, che le aveva garantito, in passato, una rendita mensile netta di circa €
1.000,00; ella ha percepito redditi pari a € 297,00 nel 2017, a € 5.404,00 nel 2018 e a € 4.328,00 nel 2019 (come da moDEli persone fisiche 2018/19/20).
Tuttavia, la ha dapprima precisato (nel corso DEla succitata udienza) che tale CP_1 attività aveva subito una crisi a seguito DEla pandemia da Covid-19 e, da ultimo, che la stessa era definitivamente cessata in data 27.09.2022 (cfr. certificazione INPS, datata 12.10.2022, attestante la cancellazione dalla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali;
visura camerale DEl'11.10.2022).
In ragione di quanto precede, tenuto conto DE patrimonio e DEla capacità di reddito DEle parti per come evincibili dalle scarse e non aggiornate allegazioni di queste ultime, avuto Per_ altresì riguardo all'età e alle correlate esigenze DE figlio minore (ad oggi di anni 13) e DEla figlia (di anni 21), maggiorenne, studentessa, pacificamente non economicamente Per_2 autosufficiente, considerato il tenore di vita di costoro durante la convivenza ricavabile dalle allegazioni di cui sopra e avuto riguardo alla circostanza che i due figli vivono nella casa coniugale, di proprietà DE nonno paterno, nonché tenuto conto DE fatto che il vive in Pt_1 una casa condotta in locazione, si stima congruo confermare quanto già disposto in via provvisoria, ponendo a carico DE ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, un importo mensile pari, complessivamente, a € 462,00 (euro 231,00 in favore di ciascuno, pari all'importo riconosciuto nell'ordinanza presidenziale maggiorato Per_ DEl'Istat) quale contributo al mantenimento DE figlio minore e DEla figlia Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Inoltre, va confermato a carico DE ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura DE
50%, alle spese straordinarie - mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e di istruzione - occorrenti per i figli suddetti, purché concordate o debitamente documentate.
4. La resistente ha chiesto obbligarsi la controparte a corrispondere in suo favore una somma mensile pari a € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge.
Ai sensi DEl'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio DE coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità DEla separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità DEla casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005, 4543/1998, 961/1992). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto DE valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, DEla disponibilità DEla casa coniugale, dei titoli di credito, DEle partecipazioni in società, DEla titolarità di aziende (cfr. Cass. civ., 17199/2013).
Circa la quantificazione DEl'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice DE merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione DE coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento DEla separazione. In quest'ambito, la valutazione DEle condizioni economiche DEle parti non richiede la determinazione DEl'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione DEle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 13592/2006, 25618/2007).
Il secondo comma DEl'art. 156 c.c., ai fini DEla quantificazione DEl'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle “circostanze”, e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una DEle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione DEl'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine DE coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ., 12121/2004); “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini DEla determinazione DEla misura DEl'assegno di mantenimento da parte DE giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine DE coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza DE giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione DEla sua giovane età, DEle sue buone condizioni di salute, DE possesso di un diploma di laurea, DEl'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento DEl'accertamento DEla sussistenza DE diritto)” – (Cass. civ.,
3502/2013).
Ebbene, il Presidente DEegato, all'esito DEla udienza di comparizione DEle parti DE
19.05.2021, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., nulla prevedendo in favore DE coniuge. Al riguardo, si rileva che, a seguito DEla cessazione DEla propria attività, è risultato che la ha lavorato presso l'azienda L'Arte dei Sapori s.n.c. con un contratto part-time a CP_1 tempo determinato scaduto e non rinnovato al 31.12.2023, come emerge dalla documentazione dalla stessa prodotta. Il ricorrente ha, poi, dedotto che la sarebbe, attualmente, CP_1 impiegata presso la con sede in TO DE Controparte_3
RE (NA) alla Via Nazionale n. 526. Tale circostanza, tuttavia, espressamente contestata dalla parte resistente, è rimasta sfornita di prova.
Ne consegue che, tenuto conto di tutte le circostanze sopra rappresentate e, in particolare, DEla sopravvenuta cessazione DEl'attività commerciale da parte DEla resistente
(unica fonte di reddito per la ), tenuto conto DE patrimonio e dei redditi CP_1 presumibilmente percepiti dalle parti, valutato il tenore di vita esistente durante la convivenza ricavabile dalle sopra evidenziate allegazioni, il collegio ravvisa una disparità economica tra i redditi percepiti da ciascuno dei coniugi tale da giustificare il riconoscimento DE diritto, in favore DEla moglie, ad un assegno di mantenimento mensile pari a € 100,00.
5. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda - proposta dalla resistente in sede di memoria difensiva– volta ad ottenere la condanna DE ricorrente al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento DE danno DE danno ex art. 2059 c.c., subito dalla e dai figli in conseguenza DEle condotte DE marito, atteso che – come già CP_1 rilevato d'ufficio alla prima udienza di trattazione, riguarda una domanda non connessa con quella di separazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi DEl'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto DE giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., 12-1-2000 n. 266; Cass. civ.,
15-5-2001 n. 6660; Cass. civ., 21-5-2009, n. 11828; Trib Novara, 8-11-2010, n. 1040).
Da ultimo, ha ribadito che: “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva
l'applicazione DE rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (Cass civ., 8-9-2014, n. 18870).
6. In ragione DEl'esito DEl'intero giudizio, le spese DE giudizio devono essere per intero compensate.
Infatti, “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti DEle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale DEl'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità DEl'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”. (Cass. civ., 22381/2009;
Cass. civ., ord., 21684/2013, 10113/2018, 20888/2018).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1 disattese, così provvede:
A. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 26.05.1976, e nata a [...] il [...], ex art. 151, Controparte_1 comma 1, c.c.;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di TO DE RE per l'annotazione ai sensi DEl' art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) – (atto n. 112, parte II, S. A, dei registri di matrimonio DEl'anno 1998);
C. rigetta la richiesta di addebito formulata da Parte_1
D. rigetta la richiesta di addebito formulata da;
Controparte_1
E. dispone l'affido condiviso DE figlio minore , con collocazione privilegiata presso la madre;
F. dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore:
➢ a settimane alterne, al termine DEl'orario scolastico o dalle 18.00 DE giovedì o DE venerdì (in base ai turni di riposo DE Pinto) alle ore 20.00 DEla domenica successiva;
➢ alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (il giorno di Pasqua o il lunedì in albis);
➢ durante il periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
G. assegna a [nata a [...] il [...]] la Controparte_1
casa familiare, sita in TO DE RE (NA), alla via da Sopra ai Camaldoli n. 7/F, affinché Per_ l'abiti con il figlio minore , nonché con la figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, Per_2
H. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 462,00 a titolo di contributo al
[...]
Per_ mantenimento DE figlio minore , nonché DEla figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei Per_2 prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1° dicembre 2025;
I. pone le spese straordinarie per i figli nella misura DE 50% a carico di entrambi i genitori, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la quota di rispettiva competenza all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 100,00 con adeguamento annuale secondo l'indice
Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1° dicembre 2025; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni, formulata da CP_1
[...]
L. compensa per intero le spese processuali tra le parti.
TO Annunziata, 4.12.2024
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di TO Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5837 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno
2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – cod. fisc. Parte_1 [...]
, ivi elettivamente domiciliato alla via DE Santuario, n. 11, presso lo studio DEl' C.F._1
Avv. Rosamaria Lombardo, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] - cod. Controparte_1 fisc. , iv elettivamente domiciliata alla via V. Veneto, n. 36, presso lo C.F._2 studio DEl'Avv. Raffaella Nocerino, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla memoria difensiva di costituzione, parte ammessa al patrocinio a spese DElo Stato con DEibera DEl'11.12.2020, di cui alla nota protocollo n. 2021/69/GP DE
09.01.2021 DE Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di TO Annunziata.
RESISTENTE
E il presso il Tribunale di TO Annunziata Controparte_2
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI:
Ricorrente: conclude per l'integrale accoglimento DEle richieste formulate da questa difesa e quindi per la conferma dei provvedimenti Presidenziali. Si disattendono sin d'ora tutte le ulteriori deduzioni di controparte comprese quelle che saranno formulate nelle note che parte resistente depositerà in atti. Con riserva di ogni ulteriore impugnativa, anche alla luce DEle eventuali difese DEla controparte.
Resistente: Rigettare la domanda DE ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di separazione di essi coniugi, con addebito di responsabilità alla moglie perché DE tutto infondata e pretestuosa;
Assegnare la casa coniugale sita in TO DE RE alla via Sopra ai Camaldoli n.
7/F alla signora che la abiterà unitamente ai suoi figli;
Disporre l'affidamento CP_1
condiviso DE figlio minore regolando le modalità di visita;
Disporre, in riforma dei provvedimenti provvisori e urgenti stabiliti dal Presidente all'udienza DE 19.05.2021, in favore DEla resistente un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 in virtù di quanto dichiarato e prodotto in giudizio;
Disporre, in favore dei figli un assegno di mantenimento pari almeno ad €
300,00 cadauno o nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in base al reddito DE ricorrente;
Porre a carico DE ricorrente tutte le spese di lite. Parte_1
P.M.: in data 21.10.2024, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma DEle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.11.2020, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con addebito Controparte_1
a quest'ultima.
A tal fine ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario, in data 23.04.1998, in
TO DE RE (NA), con la resistente, dalla quale sono nati tre figli: , a TO DE Per_1
Per_ RE (NA) il 21.12.1998, a TO DE RE (NA) il 15.05.2003, e , a Pompei Per_2
(NA) il 03.09.2011. Lamentando che la responsabilità DEla separazione era da addebitare al coniuge, ha Per_ chiesto l'affidamento congiunto dei figli allora entrambi minorenni, e , con Per_2 collocazione prevalente di questi presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale, regolando il diritto di visita DE padre;
ha domandato, altresì, porsi a proprio carico un assegno mensile pari a Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre il 50% DEle spese mediche, ludiche e scolastiche, occorrenti per gli stessi.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla richiesta di Controparte_1 separazione spiegata ex adverso, di cui ha, tuttavia, chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito al marito, contestando le deduzioni di controparte e prospettando una diversa ricostruzione dei fatti;
ha quindi chiesto adottarsi i seguenti ulteriori provvedimenti: affidamento condiviso ad ambedue i genitori dei figli minori, con collocazione privilegiata presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale e con regolamentazione DE diritto di visita DE padre;
obbligarsi il ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento, in favore DEla moglie e dei figli minorenni,
“nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in base al reddito DE ricorrente”, nonché condannarsi il
Pinto al DE danno ex art. 2059 c.c. “da liquidarsi in via equitativa”, oltre che a tutte le spese di lite.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale DE
19.05.2021, il Giudice DEegato dal Presidente, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso Per_ DE figlio ancora minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre,
a cui ha assegnato la casa coniugale, sita in TO DE RE (NA), alla via da Sopra ai Camaldoli
n. 7/F; inoltre, ha disciplinato il regime di frequentazione tra il figlio minore e il genitore non collocatario e ha posto a carico DE ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento DE figlio Per_ minore e DEla figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_2 mediante il pagamento di una somma mensile pari, complessivamente, a Euro 400,00, oltre alla metà DEle spese straordinarie occorrenti per i medesimi figli;
ha incaricato, infine, i Servizi
Sociali di TO DE RE di assumere informazioni in ordine al contesto socio-familiare in cui Per_ il minore è inserito, ai rapporti DE predetto minore con entrambi i genitori e i relativi ambiti familiari.
Rilevata l'inammissibilità DEla domanda di risarcimento danni e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, alla udienza cartolare DE 10.7.2024, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 22.7.2024) per il deposito degli scritti difensivi finali e previa trasmissione degli atti al PM perché formulasse le sue conclusioni.
2.1. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dal ricorrente e cui ha aderito la resistente, è fondata e merita accoglimento, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi DElo stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità DEla ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale DEle parti stesse - ed in particolare dal negativo esito DE tentativo di conciliazione, esperito dal Giudice DEegato dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, e dalla richiesta di entrambi i coniugi di conseguire la separazione giudiziale con addebito a carico DEl'altro – sia dalla gravità DEle accuse che le parti hanno mosso nei confronti DEla controparte (violazione degli obblighi di assistenza, di feDEtà e di coabitazione). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta DE tutto intollerabile la prosecuzione DEla loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento DEla richiesta, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
2.2. Le richieste di addebito non possono essere accolte.
2.2.1. In linea generale deve rilevarsi che, ai fini DEla pronunzia DEl'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento DEla sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità DEla separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente DEla separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità DEla convivenza. In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione DE fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto DEle modalità e frequenza dei fatti, DE tipo di ambiente in cui sono accaduti e DEla sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza DEla Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione DEla crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità DEla convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento DEla prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa DE fallimento DEla convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ.,
28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 14840 DE 27/06/2006).
2.2.2. Nella specie, il ricorrente ha dedotto che la crisi familiare era stata originata dal comportamento DE coniuge che sovente appariva “insoddisfatta e scontenta DE marito”, non perdendo occasione per “umiliarlo e mortificarlo”; ha dedotto, altresì, che tale atteggiamento era peggiorato nel corso degli anni, dal momento che la aveva assunto un atteggiamento CP_1
“indifferente e a tratti dispotico nonché insofferente nei suoi confronti, logorando in tal modo il rapporto di coniugio”, a tal punto da indurre il ad allontanarsi dal tetto coniugale, cercando ospitalità Pt_1 presso i propri genitori.
La resistente ha contestato tali deduzioni replicando che l'unione coniugale era naufragata a causa DE carattere “inaffidabile ed infeDEe” DE coniuge, il quale, infatti, “fin dall'inizio DE matrimonio”, aveva sempre intrattenuto molteplici relazioni extraconiugali. Ha aggiunto che, da ultimo, il coniuge si era innamorato “perdutamente” di un'altra donna al punto tale da abbandonare il tetto coniugale, nel mese di ottobre 2020, e richiedere la separazione.
2.2.3. Da tali allegazioni, in assenza di contestazioni da ambo le parti, quindi, è emerso che i dissapori e le reciproche incomprensioni sono sorte molto tempo prima DEla proposizione DEla domanda e che i comportamenti contrari ai doveri fondanti la solidarietà familiare, consistenti nel reciproco rispetto e comprensione e di assistenza morale e materiale, sono proseguiti negli anni successivi, lamentando ciascun coniuge il negativo comportamento DEl'altro.
Le accuse, rivolte da ciascun coniuge verso l'altro, dimostrano che la crisi dei coniugi è stata generata dalla incompatibilità dei caratteri, dai tradimenti, come sostanzialmente affermato da entrambi i coniugi, e non da un comportamento o evento specifico.
La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza DE progressivo sgretolamento DEl'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo emerso dalle allegazioni DEle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati fino all'abbandono definitivo da parte DE ricorrente DE tetto coniugale, avvenuto ad ottobre DE
2020.
Valga, altresì, sottolineare che ambo le parti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno negato la sussistenza di un nesso eziologico tra i comportamenti imputati alla controparte e la crisi DE rapporto di coniugio;
nella specie, il ricorrente, nell'atto introduttivo DEla presente procedura, ha ammesso che, nonostante i comportamenti contrari ai doveri coniugali DEla moglie, egli ha
“sempre accontentato la moglie nelle sue continue richieste economiche” e ha tentato, “a tutti i costi, di salvaguardare il rapporto matrimoniale, favorendo, in più di un'occasione, il riavvicinamento alla moglie, proponendo anche una terapia di coppia”; parimenti, la resistente ha dichiarato di aver tollerato e perdonato i reiterati tradimenti, posti in essere dal marito, indotta dal sentimento d'amore che la legava al coniuge e dal desiderio di “proteggere” l' unione coniugale e familiare. La stessa ha aggiunto di aver, da ultimo, tentato una riappacificazione anche in data 28.10.2020, ovvero successivamente all'allontanamento DE marito.
Pertanto, le richieste di addebito proposte da ciascuna DEle parti devono essere respinte.
La separazione tra i coniugi, dunque, va pronunciata, ai sensi DEl'art. 151, comma 1, c.c.
3.1. Per quanto concerne i provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, preliminarmente, si deve dare atto che, nelle more DE giudizio, la figlia è divenuta Per_2 maggiorenne, per cui nulla deve disporsi in ordine all'affidamento, alla collocazione DEla stessa e al regime di frequentazione DEla medesima col genitore non convivente. Per_
3.2. Per quanto attiene, invece, all'affidamento DE figlio ancora minore, , il
Tribunale, valutata ogni circostanza, tenuto conto DEla richiesta all'uopo concordemente avanzata dalle parti, ritiene di disporre l'affido condiviso ad ambedue i genitori DElo stesso.
Invero, il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi DEl'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore [come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010)], che, nella specie, alla luce DEle emergenze procedimentali, non ricorre.
3.3. Per quel che riguarda la collocazione DE minore suddetto, valga considerare che le emergenze processuali collimano nell'evidenziare che, da sempre, il predetto convive con la madre;
DE resto, in proposito le richieste DEle parti convergono nel senso di domandare al
Tribunale che il figlio minore sia collocato presso la ricorrente. Pertanto, si giustifica la conferma, sul punto, di quanto già previsto dalla ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., disponendosi la collocazione DE figlio minore presso la madre, Controparte_1
3.4. Ai sensi DEl'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale – sita in TO DE RE (NA), alla via da Sopra ai Camaldoli n. 7/F , di proprietà DE padre di - deve essere Parte_1
Per_ assegnata alla resistente, collocataria DE figlio minore e convivente con la figlia Per_2 maggiorenne ed economicamente non autonoma, risultando tale abitazione il “luogo dove è individuata la residenza DEla famiglia, ovvero dove il nucleo familiare vive abitualmente e prevalentemente”.
3.5. Quanto al regime di frequentazione padre-figlio minore, le allegazioni DEle parti e le risultanze processuali non hanno evidenziato ragioni per derogare alle previsioni sul punto adottate, ex art. 708 c.c., in sede presidenziale, che, dunque, si confermano nei termini di cui al dispositivo, al quale sia consentito ora rimandare, tenuto conto DEla distanza tra i rispettivi luoghi di residenza (il lavora e risiede a Barberino DE Mugello (FI)). Pt_1
Per_
3.6. Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie per il figlio minore, , nonché per la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, è Per_2 opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.
In ordine all'importo DEl'assegno dovuto dal genitore a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, precisato che l'obbligo di mantenere il figlio minore, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi anche dopo la separazione, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma
IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze DE figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Difatti, per come chiarito dalla giurisprudenza DEla Corte di Cassazione, fatta propria dal collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse DE minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base DE contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
Nella specie, il ricorrente – nel corso DEl'udienza presidenziale DE 19.05.2021 – ha dichiarato di lavorare in qualità di operaio, a Barberino di Mugello (FI), con contratto a tempo determinato, in scadenza il 30.06.2021, con un reddito mensile lordo di € 1.628,00 (cfr. contratto di assunzione) e di vivere in una casa condotta in locazione per cui versa un canone mensile pari a € 750,00 con una compagna che percepisce la naspi DEl'importo di € 600,00 circa. Ha percepito nell'anno 2018 € 32.420,00 e nell'anno 2019 € 43.789,00 (come da moDEli
730 DE 2019/20, in atti). Seppur a tanto onerato, non ha prodotto la documentazione reddituale degli ultimi tre anni.
Quanto alla condizione reddituale DEla resistente ha dedotto che è Controparte_1 titolare di una ditta individuale e svolge un'attività commerciale in TO DE RE. La resistente ha confermato – in sede di udienza di comparizione - di essere titolare di un'attività commerciale di coloniali, che le aveva garantito, in passato, una rendita mensile netta di circa €
1.000,00; ella ha percepito redditi pari a € 297,00 nel 2017, a € 5.404,00 nel 2018 e a € 4.328,00 nel 2019 (come da moDEli persone fisiche 2018/19/20).
Tuttavia, la ha dapprima precisato (nel corso DEla succitata udienza) che tale CP_1 attività aveva subito una crisi a seguito DEla pandemia da Covid-19 e, da ultimo, che la stessa era definitivamente cessata in data 27.09.2022 (cfr. certificazione INPS, datata 12.10.2022, attestante la cancellazione dalla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali;
visura camerale DEl'11.10.2022).
In ragione di quanto precede, tenuto conto DE patrimonio e DEla capacità di reddito DEle parti per come evincibili dalle scarse e non aggiornate allegazioni di queste ultime, avuto Per_ altresì riguardo all'età e alle correlate esigenze DE figlio minore (ad oggi di anni 13) e DEla figlia (di anni 21), maggiorenne, studentessa, pacificamente non economicamente Per_2 autosufficiente, considerato il tenore di vita di costoro durante la convivenza ricavabile dalle allegazioni di cui sopra e avuto riguardo alla circostanza che i due figli vivono nella casa coniugale, di proprietà DE nonno paterno, nonché tenuto conto DE fatto che il vive in Pt_1 una casa condotta in locazione, si stima congruo confermare quanto già disposto in via provvisoria, ponendo a carico DE ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, un importo mensile pari, complessivamente, a € 462,00 (euro 231,00 in favore di ciascuno, pari all'importo riconosciuto nell'ordinanza presidenziale maggiorato Per_ DEl'Istat) quale contributo al mantenimento DE figlio minore e DEla figlia Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Inoltre, va confermato a carico DE ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura DE
50%, alle spese straordinarie - mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e di istruzione - occorrenti per i figli suddetti, purché concordate o debitamente documentate.
4. La resistente ha chiesto obbligarsi la controparte a corrispondere in suo favore una somma mensile pari a € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge.
Ai sensi DEl'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio DE coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità DEla separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità DEla casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005, 4543/1998, 961/1992). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto DE valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, DEla disponibilità DEla casa coniugale, dei titoli di credito, DEle partecipazioni in società, DEla titolarità di aziende (cfr. Cass. civ., 17199/2013).
Circa la quantificazione DEl'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice DE merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione DE coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento DEla separazione. In quest'ambito, la valutazione DEle condizioni economiche DEle parti non richiede la determinazione DEl'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione DEle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 13592/2006, 25618/2007).
Il secondo comma DEl'art. 156 c.c., ai fini DEla quantificazione DEl'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle “circostanze”, e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una DEle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione DEl'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine DE coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ., 12121/2004); “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini DEla determinazione DEla misura DEl'assegno di mantenimento da parte DE giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine DE coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza DE giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione DEla sua giovane età, DEle sue buone condizioni di salute, DE possesso di un diploma di laurea, DEl'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento DEl'accertamento DEla sussistenza DE diritto)” – (Cass. civ.,
3502/2013).
Ebbene, il Presidente DEegato, all'esito DEla udienza di comparizione DEle parti DE
19.05.2021, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., nulla prevedendo in favore DE coniuge. Al riguardo, si rileva che, a seguito DEla cessazione DEla propria attività, è risultato che la ha lavorato presso l'azienda L'Arte dei Sapori s.n.c. con un contratto part-time a CP_1 tempo determinato scaduto e non rinnovato al 31.12.2023, come emerge dalla documentazione dalla stessa prodotta. Il ricorrente ha, poi, dedotto che la sarebbe, attualmente, CP_1 impiegata presso la con sede in TO DE Controparte_3
RE (NA) alla Via Nazionale n. 526. Tale circostanza, tuttavia, espressamente contestata dalla parte resistente, è rimasta sfornita di prova.
Ne consegue che, tenuto conto di tutte le circostanze sopra rappresentate e, in particolare, DEla sopravvenuta cessazione DEl'attività commerciale da parte DEla resistente
(unica fonte di reddito per la ), tenuto conto DE patrimonio e dei redditi CP_1 presumibilmente percepiti dalle parti, valutato il tenore di vita esistente durante la convivenza ricavabile dalle sopra evidenziate allegazioni, il collegio ravvisa una disparità economica tra i redditi percepiti da ciascuno dei coniugi tale da giustificare il riconoscimento DE diritto, in favore DEla moglie, ad un assegno di mantenimento mensile pari a € 100,00.
5. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda - proposta dalla resistente in sede di memoria difensiva– volta ad ottenere la condanna DE ricorrente al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento DE danno DE danno ex art. 2059 c.c., subito dalla e dai figli in conseguenza DEle condotte DE marito, atteso che – come già CP_1 rilevato d'ufficio alla prima udienza di trattazione, riguarda una domanda non connessa con quella di separazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi DEl'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto DE giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., 12-1-2000 n. 266; Cass. civ.,
15-5-2001 n. 6660; Cass. civ., 21-5-2009, n. 11828; Trib Novara, 8-11-2010, n. 1040).
Da ultimo, ha ribadito che: “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva
l'applicazione DE rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (Cass civ., 8-9-2014, n. 18870).
6. In ragione DEl'esito DEl'intero giudizio, le spese DE giudizio devono essere per intero compensate.
Infatti, “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti DEle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale DEl'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità DEl'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”. (Cass. civ., 22381/2009;
Cass. civ., ord., 21684/2013, 10113/2018, 20888/2018).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1 disattese, così provvede:
A. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 26.05.1976, e nata a [...] il [...], ex art. 151, Controparte_1 comma 1, c.c.;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di TO DE RE per l'annotazione ai sensi DEl' art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) – (atto n. 112, parte II, S. A, dei registri di matrimonio DEl'anno 1998);
C. rigetta la richiesta di addebito formulata da Parte_1
D. rigetta la richiesta di addebito formulata da;
Controparte_1
E. dispone l'affido condiviso DE figlio minore , con collocazione privilegiata presso la madre;
F. dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore:
➢ a settimane alterne, al termine DEl'orario scolastico o dalle 18.00 DE giovedì o DE venerdì (in base ai turni di riposo DE Pinto) alle ore 20.00 DEla domenica successiva;
➢ alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (il giorno di Pasqua o il lunedì in albis);
➢ durante il periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
G. assegna a [nata a [...] il [...]] la Controparte_1
casa familiare, sita in TO DE RE (NA), alla via da Sopra ai Camaldoli n. 7/F, affinché Per_ l'abiti con il figlio minore , nonché con la figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, Per_2
H. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 462,00 a titolo di contributo al
[...]
Per_ mantenimento DE figlio minore , nonché DEla figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei Per_2 prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1° dicembre 2025;
I. pone le spese straordinarie per i figli nella misura DE 50% a carico di entrambi i genitori, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la quota di rispettiva competenza all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 100,00 con adeguamento annuale secondo l'indice
Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1° dicembre 2025; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni, formulata da CP_1
[...]
L. compensa per intero le spese processuali tra le parti.
TO Annunziata, 4.12.2024
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano