Sentenza 20 giugno 2008
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026
FATTI DI CAUSA 1. Alfredo D.M. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), Elda S. e Pierpaolo P., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere - conferita all'Avv. Pierpaolo P. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. n. 6.393 - e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell'8 luglio 2010, rep. n. 17.158, racc. n. 9.761, stipulato tra P., quale procuratore speciale del venditore Alfredo D.M., e Elda S., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore P. e il debitore D.M. (in ordine al prestito concesso per estinguere i …
Leggi di più… - 2. Conflittualità e affidamento condiviso: una sentenza male interpretataSantini Matteo · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2008, n. 16953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16953 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO NI, BO SP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato SEVERINI GAETANO, che li difende unitamente all'avvocato PRETTE MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TA PA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 09092/04 proposto da:
TA PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO CAPELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
BO NI, BO SP;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1026/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 06/08/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/08 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;
udito l'Avvocato RMANELLI Guido, difensore della resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15.7.98 i fratelli OA IO e PA citarono al giudizio del Tribunale di Cuneo AN LI, vedova ed unica erede di IC TO, al fine di sentirsi dichiarare proprietari di due capannoni industriali, con rispettivi terreno circostante e due alloggi soprastanti, siti in Borgo San Dalmazzo, in forza di due scritture private di compravendita, del 26.11.91 e del 16.10.97, previa verificazione delle relative sottoscrizioni, precisando che la prima era stata stipulata con la convenuta ed il suddetto marito e l'altra con la predetta nella qualità di erede di quest'ultimo, per i rispettivi prezzi di L. 95.000.000, interamente pagato, e di L. 340.00.000, pagate prima della stipula per L. 131.000.00, per L. 63.941.000 il 4.11.97 e per il resto coperto da versamenti, di importo complessivo superiore al saldo, a favore di creditori esecutanti della venditrice.
Costituitasi la convenuta, contestava il fondamento della domanda, eccependo che i due contratti dissimulavano patti commissori, stipulati con i due attori a garanzia di prestiti che i medesimi avevano concesso, in cambio di assegni o di cambiali tratte a carico di clienti di una società commerciale di fatto tra lei ed il marito, che da circa quindici anni si trovava in difficoltà finanziarie;
chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità dei due contratti, formulando altre richieste accessorie e subordinate. Con sentenza del 27.28/9/01 l'adito Tribunale, recepita la tesi della convenuta, dichiarava la nullità dei due contratti e conseguentemente rigettava la domanda attrice, con condanna degli attori alle spese.
Proposto appello dai soccombenti, resistito dall'appellata con proposizione di appello incidentale condizionato, la Corte di Torino, con sentenza del 20.5-6.8.03, respingeva il gravame principale, con assorbimento di quello incidentale, e condannava i OA alle spese del secondo grado di giudizio.
La motivazione di tale decisione,per quel che ancora rileva in questa sede, può sintetizzarsi nelle seguenti essenziali argomentazioni:
a)la doglianza che il primo giudice non avrebbe fornito adeguata spiegazione del suo convincimento, secondo il quale la somma di L. 95.000.000 di cui al primo contratto avrebbe rappresentato l'ammontare di un debito contratto dai coniugi TO-AN nei confronti dei OA, restava superata dalla valorizzazione degli ulteriori concorrenti elementi indiziari, non sottoposti ad alcuna specifica censura dagli appellanti, al riguardo valutati dal Tribunale e consistiti nell'esiguità della stima, riferita all'epoca, dell'immobile oggetto dell'apparente vendita, nella coincidenza tra detto prezzo e l'importo del debito emergente da una scrittura prodotta dalla convenuta, senza data ma a firma di OA PA, nel comportamento processuale al riguardo vago degli attori che avevano riferito tale dichiarazione ad altro rapporto debitorio, senza tuttavia meglio precisarlo, nella difformità delle dichiarazioni rese dai medesimi in sede di interrogatorio formale, avendo l'uno riferito che il prezzo era stato pagato in contanti e l'altro anche con assegni, nell'assunzione, dopo la vendita del 1991, di spese eccedenti l'ordinaria manutenzione (rifacimento del tetto di uno dei capannoni) e, peraltro, in assenza di prove circa l'asserita locazione, da parte del TO, nelle testimonianze rese da due figlie della convenuta,riferenti della funzione di garanzia perseguita con i due contratti ed, in particolare, dell'intesa con i OA che gli stessi sarebbero stati "stracciati" se il debito fosse stato saldato;
b) il primo giudice aveva adeguatamente valutato una scrittura privata del 30.4.98 sottoscritta da PA OA, ritenendola confermativa della funzione di garanzia assunta da un contratto preliminare, prodotto dalla AN e relativo al fabbricato di cui alla seconda compravendita, sicuramente sottoscritto dalle parti in data intermedia tra il 16.10.97 ed il 30.4.98, la cui stipulazione non avrebbe avuto alcun senso nell'ipotesi in cui con il precedente contratto definitivo si fosse effettivamente già inteso trasferire la proprietà dell'immobile, sicché i pretesi versamenti a mani di creditori procedenti altro non potevano rappresentare che ulteriori prestiti garantiti dallo strumento contrattuale in questione;
in altri termini il contratto, apparentemente traslativo, del 10.10.97, risultava superato dal successivo, meramente obbligatorio e preliminare, la cui stessa esistenza e funzione di impegno alla stipula definitiva era inconciliabile con la validità ed efficacia del precedente); tale ratio decidendi non era stata scalfita dai motivi di appello, nei quali si era semplicemente ventilata l'ipotesi di un abusivo riempimento della scrittura in questione,senza proporre al riguardo la necessaria querela di falso.
Avverso tale sentenza i OA hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito la AN, con controricorso, contenente ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dispostaci sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei reciproci ricorsi.
Con il primo motivo di quello principale viene dedotta "omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai contratti di vendita 25.5.1991 e 16.10.1997".
Premesso che con il primo motivo di appello era stata lamentata la mancata osservanza, da parte del primo giudice, del principio giurisprudenziale, a termini del quale il patto commissorio si configura soltanto nei casi in cui la coartazione del debitore intervenga nel momento della stipula o della proroga del mutuo, si lamenta che i giudici di secondo grado, pur manifestando la propria adesione a tale principio, si sarebbero limitati ad affermare che quello di primo grado lo aveva correttamente applicato, senza tuttavia meglio spiegare tale affermazione.
La doglianza non merita accoglimento, non evidenziando alcuna effettiva carenza di motivazione della sentenza di secondo grado,la cui proposizione, secondo la quale "Il principio risulta condiviso ed affermato nella stessa sentenza impugnata", trova esplicito riscontro nelle successive argomentazioni, contenute nei paragrafi 3 e 5, laddove:
1) con riferimento al contratto del 1991 si precisa che il Tribunale aveva ritenuto che l'apparente prezzo della vendita rappresentasse in realtà, l'ammontare di un debito di pari importo in quell'anno contratto dai coniugi TO-AN nei confronti dei OA e che, pur non avendo acquisito una prova documentale del mutuo, i primo giudici avevano tuttavia valorizzato al riguardo una serie di concordanti elementi di prova (quelli riferiti sub a) nella narrativa che precede), atti a dimostrare la natura fittizia della vendita e la funzione di garanzia della stessa;
la mancata specifica confutazione, da parte degli appellanti, di tali elementi probatori,condivisi dalla Corte d'Appello e ritenuti di per sè sufficienti a smentire la tesi della datio in solutum successiva al debito, implica la conferma della contemporaneità della contrazione o, quanto meno, del rinnovo del debito (che è anche sufficiente ad integrare la coartazione della volontà del debitore, richiesta ai fini della configurabilità del patto vietato dall'art. 2744 c.c.: v. Cass. n. 11924/99, n. 4064/95), ha indotto i giudici di secondo grado a ritenere, con corretta argomentazione non contestata nel presente ricorso, irrilevante il profilo di censura in questione, attesa la preponderanza e decisività degli altri elementi di prova;
2) per quanto attiene al secondo contratto,stipulato nel 1997, la natura fittizia dello stesso viene confermata sulla base di argomentazioni, basate su precisi riscontri documentali (v. pagg. 27, 30, 31), atti a dimostrare, la natura fittizia, confortata anche da prova testimoniale non oggetto di specifica contestazione, del trasferimento immobiliare convenuto in quella scrittura, alla quale si era sovrapposto un successivo contratto preliminare ad oggetto del medesimo bene,la cui stipulazione non avrebbe avuto ragione di essere se l'immobile fosse stato già in precedenza trasferito;
tale ricostruzione della vicenda creditoria e della successione di garanzie, di volta in volta concesse dalla AN all'atto dei vari rinnovi del sempre crescente debito, non può che implicare l'esistenza dello stesso all'atto della stipulazione in questione e, per converso, escludere la diversa funzione solutoria ex posi della cessione, in presenza delle quale la richiamata giurisprudenza esclude la configurabilità del patto commissorio.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, con particolare riferimento alla seconda scrittura privata di vendita stipulata il 16.10.1997," omessa, carente o contraddittoria motivazione", non avendo la Corte d'Appello adeguatamente accertato l'esistenza di un necessario presupposto del patto commissorio vietato,costituito dall'esistenza di una obbligazione,il cui inadempimento avrebbe determinato il passaggio in proprietà della cosa oggetto di garanzia. Al riguardo viene censurata l'affermazione dei giudici di merito,secondo la quale,a fronte di un mutuo pari a L. 95.000.000 erogato nel 1991 e lievitato nel 1997 a L. 131.000.000 per effetto degli interessagli appellanti avrebbero ottenuto la stipulazione delle due scritture,sostenendosi che "da una semplice lettura" della seconda scrittura sarebbe risultata l'insussistenza di un patto commissorio,avendo la AN dichiarato di aver ricevuto la somma di L. 131.000.000 prima della stipula e venendo convenuto che la residua parte del prezzo sarebbe stata pagata dagli acquirenti mediante il saldo di quanto dalla venditrice dovuto agli "innumerevoli creditori" a suo carico procedenti in executivis;
dal tenore di tale scrittura sarebbe risultata, dunque, evidente l'assenza di coartazione della venditrice, costituendo il negozio il frutto di una libera scelta della medesima, venuta a trovarsi nell'alternativa di subire una vendita all'asta del bene o di "venderlo a terzi" (vale a dire ai OA) e mancando,per converso, alcuna prova dell'esistenza di un'obbligazione il cui inadempimento potesse determinare il trasferimento di proprietà ai creditori. Neppure tale motivo merita accoglimento. Le doglianze nello stesso contenute, in buona parte ripetitive di quelle esposte nel precedente mezzo d'impugnazione, si risolvono per il resto in palesi censure in fatto, basate sul tenore letterale di un atto, la cui natura simulata è stata accertata dai giudici di merito con argomentazioni logicamente ineccepibili (segnatamente di quelle documentali e testimoniali in precedenza menzionate), avverso le quali parte ricorrente propone una diversa interpretazione, basata solo sul contenuto della scrittura privata in questione ed avulsa dagli altri concordanti elementi di prova valorizzati dai giudici di merito. Tale interpretazione risulta comunque palesemente in contrasto con quegli elementi di prova (l'esistenza di un contratto preliminare successivo al secondo atto di compravendita, il patto, testimonialmente accertato, secondo il quale i"contratti sarebbero stati stracciati se il debito fosse stato saldato"), sulla base dei quali la Corte ha confermato l'accertamento della natura simulata della compravendita, con ciò escludendo la tesi della datio in solutum, frutto di libera scelta dei debitori e successiva all'assunzione o al rinnovo del debito, considerando come al lievitato importo originario dello stesso si fosse, tra l'altro aggiunto, quello dell' accollo dei pagamenti verso altri creditori esecutanti, integranti anche questi un sostanziale ulteriore prestito, coevo alla fittizia vendita, concesso dai OA alla AN.
Non sussiste, pertanto, alcuna carenza o contraddittorietà di motivazione sul punto.
Con il terzo motivo i ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2744 c.c. per non avere la corte di merito, in riferimento all'uno ed all'altro contratto di vendita ed ai ritenuti patti commissori, "considerato, nella propria ricostruzione, l'inesistenza dell'indicazione di un termine entro il quale le parti promittenti la vendita avrebbero dovuto provvedere alla restituzione delle presunte somme ricevute a mutuo onde evitare il passaggio di proprietà"; a fronte,conseguentemente,di una ricostruzione assolutamente lacunosa in ordine ad un elemento indefettibile del patto vietatoci più avrebbe potuto individuarsi nei contratti gli estremi di vendite fiduciarie a scopo di garanzia,con successivo impegno al ritrasferimento da parte degli acquirenti, in caso di estinzione dei debiti.
Il motivo, ancor prima che irrilevante (alla luce della più recente e convincente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale anche in ipotesi di cessione effettiva di un bene, dal debitore al creditore, accompagnata da patto di retrovendita, illecita causa di garanzia, prevalente su quella di scambio, inficia di nullità il negozio, in quanto strumento elusivo del divieto di cui all'art. 2744 c.c.: Cass. n. 9900/01, 1657/96), è inammissibile, perché nuovo,
non risultando dalla sentenza impugnata - ne' al riguardo precisandosi in ricorso - che le contenute censure, relative al mancato accertamento dei termini di restituzione delle somme mutuate ed alla natura fiduciaria delle cessioni immobiliari (peraltro ampiamente smentite dall'argomentata valutazione delle riferite ed inconfutate specifiche risultanze,comprovanti la natura simulata delle stesse), siano state già proposte in sede di merito. Il ricorso principale va,conclusivamente,respinto. Con il ricorso incidentale viene dedotta "violazione ed erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c.", lamentandosi l'insufficiente liquidazione delle spese del giudizio di appello, pur poste a carico della controparte, non essendo state comprese nell'importo complessivo delle stesse quelle relative alla prima fase processuale, conclusasi con ordinanza di rimessione sul ruolo della causa, ed avendo la Corte d'Appello preso in considerazione solo la seconda nota specifica depositata dalla parte appellata, a conclusione della seconda fase;
tale errore sarebbe confermato dalla circostanza che alla seconda richiesta i giudici di appello si sarebbero conformati, recependo i medesimi importi, relativi ad esborsi e diritti, ivi esposti, e riducendone i soli onorari, omettendo del tutto la considerazione di quella precedente.
Le censure sono inammissibili, sia perché deducenti la violazione di norma processuale non conferente riguardando l'art. 92 c.p.c. il potere di compensazione delle spese, che nella specie non è stato in alcun modo esercitato dai giudici di appello, sia per difetto di sufficiente specificità ed autosufficienza. Sotto tale ultimo profilo si lamenta l'insufficienza della complessiva determinazione delle spettanze, senza tuttavia corredare le censure con analitica indicazione delle singole e varie voci, per onorari, diritti e spese "vive", nella prima e nella seconda nota specifica esposte,e soprattutto senza, denunciare, in riferimento alla concreta liquidazione conseguita, la violazione di precise norme tariffarie, alla stregua delle quali le spettanze in concreto attribuite,per diritti ed onorari,siano eventualmente risultate, tenuto conto delle attività processuali svolte, insufficienti;
neppure si precisa, quanto alle cd. "spese vive" relative alla prima fase del processo di appello, se e come le stesse siano state documentate. Pertanto anche tale ricorso va rigettato.
Tuttavia, in considerazione, della marginale incidenza della, pur disattesa, impugnazione incidentale nell'economia del giudizio di legittimità e della preponderante soccombenza dei ricorrenti principali, si ritiene, infine, di dover porre le relative spese a carico totale di questi ultimi.
P.Q.M.
La Corte
riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti principali, OA IO e OA PA, al pagamento in solido, in favore della controricorrente AN LI, delle spese del presente giudizio, liquidate nella complessiva misura di Euro 4.100,00, di cui 100,00 per esborsi. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008