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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9098 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 44832 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 30.11.2025, vertente tra:
TRA
; Parte_1
VELLA ; CP_1
elettivamente domiciliati in Grottaglie, alla via De Gasperi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Filomena
Daddario, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORI –
E
Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma in via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22, presso lo studio dell'Avv.
CO RA OC che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
pagina 1 di 15 alla quale è stata riunita la causa civile di primo grado, iscritta al N. 44833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 30.11.2025, vertente tra:
TRA
; Parte_2
; Parte_3
elettivamente domiciliati in Grottaglie alla via De Gasperi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenica
Urselli, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORI –
E
Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma in via Via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22, presso lo studio dell'Avv. CO RA OC che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita del congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con autonomi ricorsi iscritti al ruolo della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, Parte_1
e , nonché e , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_4 Parte_2 Parte_3 [...]
, hanno convenuto in giudizio la chiedendone la condanna iure hereditario al Per_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti dal de cuius, nonché iure proprio al risarcimento del pregiudizio sofferto personalmente, in conseguenza della malattia di origine professionale, contratta a seguito dell'esposizione all'amianto subita da , nell'espletamento dell'attività lavorativa svolta Persona_1
a decorrere dal mese di novembre del 1972, e del conseguente decesso del congiunto.
pagina 2 di 15 La ha chiesto in via preliminare la riunione dei diversi giudizi incardinati dagli eredi di Controparte_2
e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Persona_1
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate.
Con provvedimenti del 30.05.2019 è stata disposta la separazione delle domande risarcitorie proposte dagli attori iure proprio, affinché le stesse fossero assegnate alla sezione civile, per la trattazione con rito ordinario.
I giudizi incardinati innanzi alla sezione civile sono stati successivamente riuniti con provvedimento del 15.01.2020 e la causa è stata trattenuta in decisione, senza l'espletamento di attività istruttoria, per l'esame delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Con sentenza non definitiva n. 19986/2021 è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per essere Controparte_2
adeguatamente istruita.
Assunte le prove orali ammesse ed espletata consulenza tecnica medico legale, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Va precisato, preliminarmente, che con sentenza non definitiva n. 19986/2021 è stato accertato che la deve ritenersi responsabile delle eventuali conseguenze dell'esposizione a sostanze Controparte_2
nocive del lavoratore , quantomeno dal mese di gennaio del 1989 e sino alla scissione Persona_1 del 21.12.1993 dell' con contestuale costituzione dell' CP_3 Controparte_4
(successivamente fusa per incorporazione nella poi divenuta di seguito CP_5 CP_6 [...]
e, infine, , alla quale è stato attribuito il complesso aziendale di TO Controparte_7 CP_3
presso il quale prestava la propria attività . Persona_1
Tanto premesso dalla certificazione Inail prodotta dagli attori, risulta che è stato Persona_1 esposto ad amianto quantomeno nel periodo decorrente dall'1.11.1972 sino al 31.12.1992 e, pertanto, almeno in parte nel periodo per il quale deve ritenersi responsabile la Controparte_2
Dalla stessa certificazione e dalle prove orali svolte è emerso che ha svolto, tra le altre, Persona_1
attività di riparatore elettrico e frigorista e che in tale qualità ha svolto attività che hanno comportato un contatto diretto e prolungato con l'amianto.
Il teste ha dichiarato, con riferimento alle attività che comportavano un contatto Testimone_1 di diretto con l'amianto: “ho visto personalmente il all'interno dell'officina generale, dove Per_1
venivano svolte le attività di cui mi legge, le quali venivano svolte personalmente anche dal . Per_1
Confermo in particolare la presenza delle attrezzature e in particolare i pannelli di amianto che servivano per coibentare gli impianti elettrici;
quando si surriscaldavano i pannelli si sgretolavano … all'inizio del 1990 io ho caricato i rottami presso il treno lamiere;
in tali occasioni ho incontrato il pagina 3 di 15 che mi disse che si occupava della manutenzione, in particolare della sostituzione delle ganasce Per_1
ai frenotamburi dei carriponte;
si tratta di elementi realizzati in amianto. Queste componenti si surriscaldavano durante l'operatività delle ganasce, come posso riferire in base alla mia esperienza”.
Il teste , che ha svolto la sua attività nello stabilimento sino alla metà degli anni ottanta, Testimone_2 ha dichiarato: “posso confermare che eseguivamo queste lavorazioni e che le ha Persona_1
personalmente eseguite. Per esempio nel fondello che si trova delle caldaie era necessario periodicamente sostituire guarnizione tenuta fumi. La guarnizione era fatta di amianto e al momento della sostituzione era incrostata di residui. Dal momento che era difficile rimuoverla completamente era necessario sbriciolarla, con conseguente diffusione di residui e particelle. C'erano numerose altre lavorazioni che facevamo a contatto con l'amianto; per esempio nelle condotte degli impianti di condizionamento c'erano die pacchi di resistenze, circondati da fogli di amianto. Noi smontavamo i pacchi per sostituire le resistenze e venivamo a contatto anche con i fogli di amianto”.
Il consulente tecnico d'ufficio con motivazione esente da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile ha evidenziato: “Secondo quanto documentato in atti ed, in particolare, sulla base della attestazione resa dall'Inail in data 10.8.2001 il Sig. – per le caratteristiche delle lavorazioni alle Per_1
quali era addetto - è stato direttamente esposto all'amianto, nel periodo dall'1.11.1972 al 31.12.1992.
Secondo giudizio di alta probabilità logica ed elevato grado di plausibilità scientifica, sussiste nesso eziologico tra la neoplasia polmonare (adenocarcinoma scarsamente differenziato) e l'attività lavorativa svolta, contraddistinta da una esposizione prolungata all'asbesto, coerentemente con la qualifica e con le mansioni indicate nell'anamnesi lavorativa sopradettagliata … Il Sig. era già Per_1
affetto da una grave insufficienza respiratoria cronica di per sé attendibilmente correlabile all'esposizione professionale all'amianto. Il decesso del Sig. è eziologicamente ascrivile alla Per_1
patologia neoplastica polmonare (adenocarcinoma polmonare metastatico) diagnosticata in occasione del ricovero del 2014, in un contesto di grave insufficienza respiratoria cronica da bronchite enfisematosa e fibrosi polmonare”
Quanto al tabagismo, indicato dalla convenuta come fattore causale concorrente, il CTU ha concluso che: “lo stato di fumatore possa aver concorso nel determinismo delle patologie respiratorie
(enfisema, bronchite cronica) di cui il Sig. era portatore e nella genesi della patologia Per_1 neoplastica. Tuttavia un'esposizione occupazionale per così lungo tempo alla polvere di amianto
(come da attestazione INAIL del 10.8.2001) assume un ruolo causale determinante e prevalente nel determinismo del quadro disventilatorio e neoplastico polmonare. Come già affermato, il coesistente quadro fibrotico-restrittivo trova correlazione eziopatogenetica con l'esposizione cronica a fibre di amianto. La progressiva sostituzione nel tempo del tessuto polmonare sano con tessuto fibrotico,
pagina 4 di 15 incapace di consentire lo scambio respiratorio garantito dagli alveoli polmonari normo funzionanti, procura al paziente una malattia respiratoria ad andamento cronico progressivo (fibrosi polmonare, enfisema polmonare, pleurite cronica con ispessimento pleurico anche calcifico) che può determinare quadri di severo ed irreversibile deficit funzionale respiratorio (insufficienza respiratoria). La cronica esposizione all'inalazione di fibre d'amianto e la fibrosi conseguente, comporta per il paziente un aumentato rischio di sviluppare, anche a distanza di molti anni dall'avvenuto contatto con l'asbesto, patologie di carattere neoplastico (mesotelioma pleurico, adenocarcinoma polmonare) gravate da un'elevatissima mortalità. Come si evince dalla documentazione sanitaria in atti, il decesso del Sig.
è eziologicamente ascrivile alla patologia neoplastica (adenocarcinoma polmonare metastatico) Per_1 in un contesto di insufficienza respiratoria cronica da bronchite e fibrosi polmonare”.
Dalle conclusioni che precedono può ritenersi provato che il decesso del sia eziologicamente Per_1 riconducibile all'esposizione all'amianto, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso” (Cass. n. 28458/2024).
Va poi evidenziato che il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. S.U.
n. 576/2008)-
Con specifico riferimento al rapporto tra più concause di un medesimo evento dannosi, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del pagina 5 di 15 colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass. n.
18753/2017).
In applicazione del principio dell'equivalenza della cause e dovendosi escludere che il tabagismo possa aver rappresentato fattore idoneo, da solo, a determinare il decesso di , tenuto Persona_1 conto delle conclusioni al quale è giunto il CTU che ha evidenziato come l'esposizione all'amianto abbia svolto un ruolo causale determinante e prevalente nel determinismo del quadro patologico che ha condotto alla morte del lavoratore, deve ritenersi accertato il nesso eziologico tra l'attività professionale solta dal de cuius e il decesso.
Al riguardo vanno richiamate le conclusioni del CTU, che ha affermato: ”L'abitudine tabagica
(riportata anamnesticamente in cartella) ha costituito un cofattore di aggravamento del rischio di sviluppo di patologie disventilatorie e di neoplasia polmonare. Tuttavia, prevale quale dato anamnestico la prolungata esposizione alla polvere di amianto …Se è vero che il carcinoma polmonare è la patologia che ha condotto all'exitus il Sig. e che tale patologia riconosce una Per_1 correlabilità eziopatogenetica con l'esposizione lavorativa all'amianto, anche il quadro di fibrosi polmonare e broncopneumopatia cronica, di cui il paziente era da tempo portatore, possono considerarsi comunque prodotte/aggravate dalla esposizione professionale alle polveri di amianto. Si tratta, sostanzialmente, di patologie polmonari interconnesse e probabilmente correlabili causalmente al medesimo fattore eziologico, appunto rappresentato dalla esposizione professionale protratta nel tempo all'amianto. Peraltro la fibrosi polmonare (interstiziopatia) correlata all'esposizione all'asbesto può costituire essa stessa condizione favorente lo sviluppo di una neoplasia … un'esposizione occupazionale per così lungo tempo alla polvere di amianto (come da attestazione INAIL del
10.8.2001) assume un ruolo causale determinante e prevalente nel determinismo del quadro disventilatorio e neoplastico polmonare”
In tale contesto probatorio e ritenuto accertato che l'esposizione ad amianto abbia svolto un ruolo preponderante nell'insorgenza della patologia che ha cagionato il decesso di , tenuto Persona_1
conto dei principi sopra evidenziati relativi alla ricostruzione in termini probabilistici del nesso eziologico e del principio di equivalenza dei fattori causali, deve altresì essere esclusa nella specie l'applicabilità dell'art. 1227 comma primo c.c., dovendosi affermare che il decesso è derivato in via esclusiva dalla malattia professionale.
Deve quindi, da ultimo, verificarsi se della patologia contratta debba rispondere la Controparte_2
Vanno al riguardo richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato:
“In materia esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la pagina 6 di 15 responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore,
l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (così Cass. n. 24217/2017 che ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da absesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro - anni dal 1968 al
2000 - dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa).
Si è altresì affermato che: “Perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo” (Cass. n.
4084/2025).
In applicazione dei principi sopra richiamati, rilevato quindi che sin dal principio del secolo scorso era nota la pericolosità dell'amianto, deve rilevarsi che la non ha fornito prova di aver Controparte_2
adottato tutte le misure di sicurezza necessarie alla tutela della salute lavoratori esposti a sostanze pericolose e, in particolare, all'amianto.
Di contro, dalle dichiarazioni rese dal teste è emerso che: “il indossava la Testimone_1 Per_1 tuta e i guanti coibentati per l'amianto. Si vedeva che le tute non erano nuove e che ai guanti mancava CP a volte un pezzo. Ho visto gli operai dell' occuparsi della pulizia delle componenti … io ho CP lavorato nello stabilimento sino al 28 febbraio 1999; posso riferire che sino a quella data non era
CP stata fatta alcuna bonifica;
nel mio cantiere, all'interno dell'area industriale dell' , la prima bonifica
è stata eseguita nel 2001; ciò posso riferire perché nella qualità di rappresentate sindacale ho potuto avere la disponibilità di copia del verbale dell'ASL … non ho mai visto il indossare dispositivi Per_1
di protezione, in particolare maschere con filtro;
non ho mai visto sistemi di areazione o aspirazione pagina 7 di 15 funzionanti;
potevo vedere le polveri nell'aria quanto la luce del sole illuminava il capannone anche attraverso le porte laterali”.
Il teste ha precisato: “ho visto personalmente il all'interno dell'officina generale, Tes_1 Per_1
dove venivano svolte le attività di cui mi legge, le quali venivano svolte personalmente anche dal
. Confermo in particolare la presenza delle attrezzature e in particolare i pannelli di amianto che Per_1 servivano per coibentare gli impianti elettrici;
quando si surriscaldavano i pannelli si sgretolavano”
Il teste , con riferimento allo specifico periodo in cui ha svolto l'attività lavorativa nello Testimone_2 stabilimento di TO (fino alla metà degli anni ottanta) ha riferito: “non c'erano impianti di areazione o aspirazione … ci occupavamo personalmente della pulizia dell'ambiente di lavoro;
avevamo guanti e tute;
i guanti coibentati erano utilizzati per specifici lavori, quali le saldature;
avevamo poi altri guanti, meno protettivi, che utilizzavamo nelle altre occasioni, ad esempio per le pulizie;
poteva accadere che si lacerassero le tute o i guanti e in questo caso venivano sostituiti. I tempi di sostituzione erano variabili;
non era facile ottenere la sostituzione;
intanto si continuava a lavorare con tute o guanti rotti. Avevano delle mascherine che ci venivano fornite per lavorazioni particolari, come per esempio i soffiaggi con aria compressa dei quadri elettrici. Erano mascherine di carta, senza filtro che si inumidivano con la saliva. Funzionavano poco, così noi operai utilizzavamo degli stracci bianchi per proteggerci. In linea generale non ci venivano fornite mascherine, ad esempio per svolgere compiti come la pulizia dell'ambiente di lavoro dai residui delle riparazioni. Non avevamo altri dispositivi di protezione fatta eccezione per le scarpe e il casco … ricordo che se trovavamo dell'amianto lo mettevano in sacchi neri e li ammucchiavamo vicino al locale caldaie del
CMO, Poi veniva una ditta esterna a prelevare i sacchi. Non sono a conoscenza di operazioni di bonifica eseguite da terzi”.
Dalle emergenze della prova orale svolta è quindi risultato che non erano state predisposte, a tutela della salute dei lavoratori, neppure cautele minime, quali adeguata areazione dei locali, utilizzo di specifici dispositivi di protezione, utilizzo di maschere con filtro, pulizia dei locali da parte di imprese specializzate.
La in ogni caso, non ha assolto all'onere della prova, che le incombeva, relativo Controparte_2 all'effettiva predisposizione di dispositivi di sicurezza idonei a garantire e preservare la salute dei lavoratori.
In conclusione, deve ritenersi accertato che il decesso di è ascrivibile all'attività Persona_1
professionale svolta e deve ritenersi accertata la responsabilità della convenuta per i danni conseguentemente subiti dagli attori.
3. La ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria degli attori. Controparte_2
pagina 8 di 15 L'eccezione è infondata.
La pretesa risarcitoria azionata in questa sede è limitata al danno subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale tra gli attori e il de cuius . Si tratta di pregiudizio che si è Persona_1
concretizzato al momento del decesso del congiunto, avvenuto in data 14.01.2015.
Dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica svolta emerge che la malattia professionale che ha condotto al decesso di ha iniziato a manifestarsi nel 2014 e nel mese di Persona_1
settembre del 2014 è stato diagnosticato il carcinoma polmonare metastatico.
Da quanto precede discende che, al momento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio incardinato innanzi alla Sezione Lavoro, incardinato nel 2018 (non risulta versato in atti l'originale del ricorso notificato, ma dalla pacifica allegazione della i ricorsi risultano notificati Controparte_2
rispettivamente in data 28.02.2028 e in data 19.09.2018), non era ancora decorso il termine di prescrizione di cinque anni al quale è assoggettata la pretesa risarcitoria degli attori.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti al riguardo evidenziato che: “In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (Cass. n. 13806/2023 che ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro).
In conclusione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
4. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto parentale è fondata e deve pertanto essere accolta.
4.1 Deve infatti ritenersi che integri un danno risarcibile quello subito dal congiunto per la perdita del c.d. rapporto parentale, causando ciò la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, quali l'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà in ambito familiare, tutelati dagli artt.
pagina 9 di 15 2, 29 e 30 Cost. (cfr. tra le altre Cass. 3 febbraio 2011, n. 2557).
La particolare intensità del rapporto che normalmente sussiste tra coniuge e tra genitore e figlio consente di ritenere provato, secondo il canone dell'id quod plerumque accidit, il danno derivante dalla perdita del secondo, rappresentando tale evento fonte di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita e di un inguaribile dolore, destinato a protrarsi negli anni senza alcuna possibilità di scemare (cfr.
Cass. 16 marzo 2012, n. 4253). Né incide sulla configurabilità del danno l'eventuale mancanza della convivenza con il defunto, potendo detta circostanza rilevare esclusivamente sul quantum debeatur (cfr.
Cass. 8 aprile 2020, n. 7743).
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti (Cass. n.
5769/2024)
Si deve, d'altra parte, osservare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, così come sopra descritto, non può essere scissa da quella del danno morale e alla vita di relazione, posto che, secondo la prevalente giurisprudenza, “il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; nello stesso senso, anche
Cass. 17 dicembre 2015, n. 9320). Se ne ricava, dunque, che tutte le circostanze dedotte dal parente del defunto, a fondamento della sua pretesa, non integrano ulteriori voci di danno e concorrono anzi a delineare l'entità del pregiudizio risarcibile, a meno che esse non integrino un danno biologico, in senso stretto, suscettibile di accertamento medico-legale (cfr. Cass. 19 ottobre 2015, n. 21084; Cass. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass. 30 novembre 2018, n. 30997). Alla stregua di tali considerazioni si afferma, perciò, che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra
pagina 10 di 15 circostanza del caso” (cfr. Cass. 11 novembre 2019, n. 28989).
Tanto esposto, il danno dedotto in giudizio dagli attori, comprensivo delle sofferenze patite a seguito del prematuro decesso del coniuge e del genitore, integra un danno da perdita del rapporto parentale, da ritenersi provato, secondo un criterio di adeguatezza e di regolarità causale, e da liquidarsi in via equitativa.
Ciò premesso, la liquidazione del danno per la perdita del congiunto va effettuata utilizzando come parametro le tabelle di Roma.
Non ignora infatti il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità è solita individuare nelle tabelle milanesi il parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai canoni stabiliti dagli artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. da ultimo Cass. 14 novembre 2019, n. 29495). Tuttavia, si ritiene che l'esigenza di garantire una parità di trattamento tra casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso i parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma ed elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato e che offre al giudice ampi margini di personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto.
Non sussiste, d'altra parte, il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato Ufficio, piuttosto che in un altro (Cass. n.
1524/2010), e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
Si è inoltre affermato che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale;
tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (Cass. n.
29495/2019).
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle romane individuano cinque fattori che condizionano la misura del risarcimento: a) il rapporto di parentela sussistente tra la vittima e il congiunto;
b) l'età del congiunto superstite, essendo il danno tanto più grave quanto più lungo è il periodo da trascorrere senza il proprio familiare;
c) l'età della vittima al momento del suo decesso, essendo anche in questo caso la misura del danno inversamente proporzionale a tale evenienza;
d) la eventuale convivenza tra la vittima e il congiunto, dovendosi presumere che la sofferenza sia tanto più intensa, quanto più sia assidua la frequentazione tra i due;
e) la presenza nel nucleo familiare di altri pagina 11 di 15 conviventi o familiari non conviventi, essendo il danno maggiore allorché il congiunto rimanga del tutto privo di assistenza morale e materiale. Tenuto conto dei suddetti parametri, le tabelle di Roma si basano su un sistema a punti, che attribuisce al danneggiato un punteggio numerico, da moltiplicare per una somma di denaro che rappresenta un ideale ristoro per ogni singolo punto di danno, fissato per l'anno 2025 nella misura di euro 11.549,20
L'importo del risarcimento è, quindi, pari alla sommatoria dei punti riconosciuti nella fattispecie da moltiplicarsi per il valore sopra determinato.
Sull'importo finale, possono poi essere praticati dei correttivi in aumento o in diminuzione per adeguare ulteriormente il risarcimento alle peculiarità del caso concreto.
Tanto premesso in via generale, deve rilevarsi che alla data del sinistro la vittima primaria, Per_1
, aveva 66 anni, mentre i congiunti , e avevano,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4
rispettivamente, 64, 39, 37 anni.
Non risulta documentato il rapporto di convivenza tra il de cuius e i figli e al Parte_2 Parte_4 momento del decesso del padre, né tale rapporto può presumersi, tenuto conto dell'età dei congiunti, o desumersi dalle generiche dichiarazioni del teste , che ha riferito di aver appreso Testimone_1
tale circostanza dallo stesso (senza peraltro neppure indicare il periodo della convivenza Persona_1
e se la stessa si è protratta sino al decesso).
In difetto di prova contraria, può invece essere presunto il rapporto di convivenza tra il de cuius e il coniuge.
Risulta altresì documentata, all'esito della costituzione di tutti gli attori (tenuto conto della riunione dei giudizi), la presenza di altri familiari rientranti nella parentela sino al secondo grado.
In conclusione, facendo applicazione dei richiamati principi, il danno è quantificabile, in base a valori già attualizzati (tabelle del Tribunale di Roma del 2025) nei seguenti termini:
- in relazione al coniuge della vittima, , euro 323.377,6 (euro 11.549,20 x 28), Parte_1
considerato il valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 20 punti per il grado di parentela,
n. 2 punti in base all'età della vittima, n. 2 punti in base all'età del coniuge, 4 punti per il rapporto di convivenza, per un totale di 28 punti riconosciuti;
- in relazione figlio della vittima, euro 271.406,2 (euro 11.549,20 x 23,5), Parte_2
considerato il valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 18 punti per il grado di parentela,
n. 2 punti in base all'età della vittima, n. 3,5 punti in base all'età del figlio, per un totale di 23,5 punti riconosciuti;
- in relazione figlio della vittima, , euro 271.406,2 (euro 11.549,20 x 23,5), Parte_4
considerato il valore del punto base pari ad euro 11.549,20, n. 18 punti per il grado di parentela,
pagina 12 di 15 n. 2 punti in base all'età della vittima, n. 3,5 punti in base all'età del figlio, per un totale di 23,5 punti riconosciuti;
4.2. Per quanto concerne la nipote della vittima, , va osservato che deve escludersi Parte_3
l'operatività di un meccanismo presuntivo in relazione alla prova della sussistenza di tutte le componenti del pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto, limitato al solo rapporto tra i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) e ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli) (cfr. Cass. n. 5769/2024)
Tanto premesso deve ritenersi che i capitoli di prova articolati dall'attrice e che non sono stati ammessi, non consentissero di attestare l'incidenza effettiva sulla vita quotidiana della nipote del decesso del nonno, non emergendo alcun elemento istruttorio concreto relativo alle modalità di svolgimento del rapporto tra le parti prima del decesso (ad esempio, attività di studio, ludiche o sportive svolte insieme;
pernottamento della nipote presso il nonno;
vacanze trascorse insieme;
ecc.).
Al riguardo va evidenziata la genericità e la connotazione del tutto valutativa dei capitoli di prova n.
26 (se vero che, l'evento letale ha stravolto anche la vita del ricorrente e della piccola . Egli era Pt_3
il loro punto di riferimento), n. 27 (se vero che, il male incurabile e, poi, la morte del signor Per_1
hanno provocato ad entrambi un senso di abbandono e di solitudine), n. 31 (se vero che , era Pt_3
l'unica nipote del compianto signor che l'amava profondamente ed aveva vissuto ogni suo Per_1
piccolo progresso, con la conseguenza che tra i due si era creato un fortissimo legame); n. 33 (se vero che alla sua morte, allorquando aveva circa dieci anni, è diventata di umore cupo e triste;
ha addirittura pensato di essere stata in qualche modo colpevole della sua dipartita e tutt'ora non c'è una volta che nelle sue preghiere non lo ricordi), in quanto contenenti apprezzamenti del tutto soggettivi e in difetto di indicazione, ad esempio, delle attività quotidianamente svolte insieme da nonno e nipote, da cui desumere, anche in via presuntiva, lo stravolgimento della vita della nipote per effetto del decesso del nonno, non potendo ritenersi provate le concrete modalità in cui il rapporto si è effettivamente svolto prima del decesso del nonno
Sotto tale ultimo profilo va evidenziata la genericità del capitolo n. 32 (“se vero che , ogni sera, Pt_3
non andava a letto se prima non riceveva la buonanotte dal nonno ed era felice quando le dicevano che aveva il suo stesso carattere”) dal quale non è neppure possibile desumere ad esempio se tra nonno e nipote vi fosse un contatto meramente telefonico ogni sera o se si vedessero personalmente ogni giorno.
Premesso che la convivenza non costituisce requisito indefettibile per il riconoscimento della sussistenza di un significativo rapporto parentale, tuttavia, le concrete modalità di svolgimento di tale rapporto (ove lo stesso non si identifichi in rapporti meramente telefonici) deve essere oggetto di deduzione e prova della parte che ne assume la lesione, per effetto del fatto illecito di un terzo.
pagina 13 di 15 In tale contesto probatorio pur potendosi presuntivamente ritenere la sussistenza dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita di uno stretto congiunto quale il nonno, non può ritenersi provato l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova in ordine alle modalità in cui il rapporto si è sviluppato tra le parti prima del decesso del congiunto)
(Cass. n. 5769/2024)
Tenuto conto dell'età di alla data del decesso del nonno (9 anni), della mancanza di Parte_3
prova della convivenza e della documentata presenza di altri famigliari, facendo applicazione dei richiamati principi, il danno è quantificabile, in base a valori già attualizzati (tabelle del Tribunale di
Roma del 2025) nei seguenti termini:
- euro 150.139,6 (euro 11.549,20 x 13), considerato il valore del punto base pari ad euro
11.549,20, n. 6 punti per il grado di parentela, n. 2 punti in base all'età della vittima, n. 5 punti in base all'età della nipote, per un totale di 13 punti riconosciuti. In considerazione della riduzione prevista dalla Tabella del Tribunale di Roma in ipotesi in cui le parti non siano conviventi e tenuto conto delle osservazioni che precedono in ordine alla carenza di prova in ordine alla componente dinamico-relazionale del danno subito dall'attrice, deve essere liquidata in favore di la somma complessiva di euro 75.069,8 (euro 150.139,6/2). Parte_3
Sulle somme sopra liquidate, infine, essere riconosciuti agli attori gli interessi per il ritardato pagamento del debito, atteso che, con riferimento ai debiti di valore, si ritiene che “il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore, rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario, che va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (cd. interessi compensativi) non costituenti frutto civile dell'obbligazione principale ma mera componente dell'unico danno da fatto illecito” (cfr. Cass. 14 giugno 2016, n. 12140).
Per il calcolo degli interessi, escludendosi la possibilità di porre a base del computo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e devalutata sino all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo l'indice Foi elaborato dall'Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al tasso legale degli interessi per il periodo di indisponibilità della somma.
pagina 14 di 15 Poiché infine il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
5. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché delle spese di CTU, segue la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e , nonché da e nei confronti Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
della ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
condanna la al pagamento in favore di della somma di euro 323.377,6, Controparte_2 Parte_1
in favore di della somma di euro 271.406,2, in favore di della somma di euro Parte_2 Parte_4
271.406,2, in favore di di euro 75.069,8, oltre interessi al tasso legale sulle somme Parte_3 devalutate sino al 14.01.2015 e successivamente annualmente rivalutate in base all'indice FOI elaborato dall'Istat; condanna la al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore di Controparte_2 Pt_1
e , avv. Filomena D'Addario, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro
[...] Parte_4
18,000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna la al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore di Controparte_2 Pt_1
e , avv. Domenica Urselli, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 15.000,00,
[...] Parte_4
oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_2
Roma, 17.06.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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