Art. 52. Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero
Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento piu' favorevole e salvo quanto e' disposto nell'art. 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1 settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purche' il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'ente abbia in Italia la sua sede.
Per la misura dell'indennizzo valgono le norme di cui all'art. 25.
Nel caso di concessione di contributo, essa e' condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda dell'interessato, puo' tuttavia essere autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attivita' diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.
Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni dell'art. 27.
Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento piu' favorevole e salvo quanto e' disposto nell'art. 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1 settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purche' il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'ente abbia in Italia la sua sede.
Per la misura dell'indennizzo valgono le norme di cui all'art. 25.
Nel caso di concessione di contributo, essa e' condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda dell'interessato, puo' tuttavia essere autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attivita' diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.
Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni dell'art. 27.