Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/1980, n. 2159
CASS
Sentenza 3 aprile 1980

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Il negozio fiduciario non e un negozio fittizio, bensi un negozio reale la cui efficacia puo essere limitata dal pactum fiduciae, che si configura come un negozio accessorio e complementare al primo, diretto ad imporre al fiduciario l'adempimento di un'obbligazione.*

Gli Atti di alienazione posti in essere dal fallito dopo la omologazione del concordato non sono soggetti ad autorizzazione del giudice delegato, il quale e tenuto unicamente a vigilare, unitamente al curatore e al comitato dei creditori, sull'esecuzione del concordato al fine di emettere il decreto con il quale, accertata la completa esecuzione del concordato, ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (art 136 legge fallimentare), ovvero di emettere la sentenza di risoluzione o di annullamento del concordato (artt 137 e 138 legge fallimentare).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/1980, n. 2159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2159
    Data del deposito : 3 aprile 1980

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