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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3771/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003163427000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta e chiede la condanna alle spese essendo l'autotutela intervenuta dopo il deposito del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria , Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per omesso versamento della somma di euro 514,34 relativa alla tassa automobilistica dovuta nell'anno 2019 alla
Regione Campania, eccependo la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica del sottostante avviso di accertamento e per conseguente prescrizione del tributo predetto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo il difetto di legittimazione passiva, mentre la Regione
Campania si costituiva solo in data 24-12-2025,chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessata materia del contendere, essendo sopravvenuto in data 23-12-2025 lo sgravio del ruolo in autotutela ad opera dell'l'U.O.S. Gestione Amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, come da documentazione allegata all'atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica , nel prendere atto di quanto argomentato e documentato dalle parti, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo n.546/1992, ma condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente come da dispositivo , più il rimborso del contributo unificato, in virtù del principio di diritto della soccombenza virtuale, atteso che la Regione non poteva iscrivere a ruolo la somma predetta avendo omesso la notifica del relativo avviso di accertamento e, di conseguenza, non doveva consegnare il ruolo all'ignara ADER per la riscossione.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 546/1992 e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 150,00 più il rimborso del contributo unificato.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3771/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003163427000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta e chiede la condanna alle spese essendo l'autotutela intervenuta dopo il deposito del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria , Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per omesso versamento della somma di euro 514,34 relativa alla tassa automobilistica dovuta nell'anno 2019 alla
Regione Campania, eccependo la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica del sottostante avviso di accertamento e per conseguente prescrizione del tributo predetto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo il difetto di legittimazione passiva, mentre la Regione
Campania si costituiva solo in data 24-12-2025,chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessata materia del contendere, essendo sopravvenuto in data 23-12-2025 lo sgravio del ruolo in autotutela ad opera dell'l'U.O.S. Gestione Amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, come da documentazione allegata all'atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica , nel prendere atto di quanto argomentato e documentato dalle parti, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo n.546/1992, ma condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente come da dispositivo , più il rimborso del contributo unificato, in virtù del principio di diritto della soccombenza virtuale, atteso che la Regione non poteva iscrivere a ruolo la somma predetta avendo omesso la notifica del relativo avviso di accertamento e, di conseguenza, non doveva consegnare il ruolo all'ignara ADER per la riscossione.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 546/1992 e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 150,00 più il rimborso del contributo unificato.