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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 1733 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to APREA LUIGI Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 24.01.2024 l'istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 00153975 75 000 notificato in data 11.01.2024 per la riscossione di contributi accertati e dovuti a titoli di Gestione Commercianti per l'anno 2016 pari alla somma di €23.890,44.
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta prescrizione del credito, avendo l' revidenziale avanzato la propria pretesa, riferita ai contributi dell'anno 2016, solo CP_2
a mezzo della notifica dell'avviso di addebito in data 11 gennaio 2024, e dunque a distanza di ben otto anni dalla data di scadenza del pagamento;
in subordine, ha chiesto di far accertare e dichiarare, l'inesistenza, estinzione e/o la nullità del preteso diritto di credito previdenziale portato dall'avviso di addebito n. 371 2023
00153975 75 000 in quanto non rispetta i presupposti di connessione e i requisiti di un atto esecutivo quali certezza liquidità ed esigibilità; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A.
e C.P.A. con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio, dando atto della impugnazione da parte della ricorrente dinanzi alla
Commissione Tributaria di Napoli dell'accertamento n. TF501I101219-2022 dell'Agenzia delle Entrate, e della pendenza dinanzi alla Commissione Tributaria di II grado (data seduta prevista 24.10.2023) del gravame avverso la sentenza n. 5031/22 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli a conclusione del giudizio in primo grado. Pertanto, l' convenuto ha chiesto al giudice di valutare l'opportunità di CP_2 disporre un rinvio al fine di conoscere l'esito del giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria di II grado;
ha concluso chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, in ipotesi di esito sfavorevole per la ricorrente del contenzioso tributario. La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 19.02.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
La domanda è fondata e va accolta.
CP_ L' ha introdotto nell'oggetto della causa la pendenza della impugnazione dinnanzi alla Commissione tributaria di Napoli dell'accertamento n. TF501I101219-2022 dell'Agenzia delle Entrate, come risulta da Punto
Fisco, di cui lo stesso Istituto non ne conosce l'esito; pertanto, all'uopo ha chiesto di valutare l'opportunità di un rinvio, ai fini di conoscerne l'esito del contenzioso tributario.
La parte ricorrente, in relazione a tale circostanza così introdotta in causa dall' onvenuto, ha eccepito, CP_2 nelle note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 9.10.2024, la nullità dell'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 46/1999 che prevede, nel caso di impugnazione del avviso di accertamento prodromico a pretese contributive, che il successivo avviso di addebito non può essere emesso fino a che perdura la causa tributaria (con oggetto l'avviso di accertamento) e con provvedimento della
Commissione Tributaria.
Tale eccezione risulta fondata. E' pacifico tra le parti che l'accertamento n. TF501I101219-2022 dell'Agenzia CP_ delle Entrate, notificato in data 01.12.2022 e successivamente posto dall' alla base dell'avviso di addebito CP_ opposto, è stato impugnato dinnanzi al giudice tributario, dalla documentazione versata in atti dall' si evince che alla data del 11.01.2024 , di formazione e notifica dell''avviso di addebito n. 371 2023 00153975
75 000, pendeva ancora dinnanzi alla giurisdizione tributaria la causa avente ad oggetto l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, titolo impositivo fondante l'avviso di addebito stesso ( come risulta dalla circostanza che in data 7.05.2024 è stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di II Grado dinnanzi alla
Commissione Tributaria).
Pertanto, al di là degli esiti definitivi del giudizio di impugnazione dinnanzi al Giudice Tributario, deve ritenersi che l'avviso di addebito impugnato è afflitto da vizio genetico insanabile essendo stato fondato, all'atto della sua formazione, su un titolo impositivo alla data sub iudice e che pertanto non poteva produrre effetto.
Preme d'altro canto rilevare che, sebbene con riferimento alla ipotesi di proposizione della azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo dinnanzi al giudice ordinario, il comma 3 dell'art. 24 del D. lgs 46/99 consente l'iscrizione a ruolo solo all'esito della definizione del giudizio, con necessità dunque di attendere, una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria con efficacia esecutiva almeno in primo grado che confermi l'obbligo contributivo. Nella fattispecie in esame la richiesta da parte dell'istituto di attendere gli esiti del giudizio dinnanzi alla commissione tributaria unitamente alle risultanze della complessiva documentazione CP_ depositata dall' inducono a ritenere che l'iscrizione a ruolo dell'avviso di addebito opposto è avvenuta sulla base di un titolo impositivo che alla data della notifica non poteva produrre il suo effetto di accertamento.
Per le ragioni fin qui esposte l'avviso di addebito impugnato è illegittimo, restando assorbita la questione pure sollevata di prescrizione delle pretese contributive.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura semplice della questione affrontata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Annamaria Lazzara, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
--accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara la illegittimità della iscrizione a ruolo dei crediti CP_ vantati dall' nei confronti della parte ricorrente e portati dall'avviso di addebito opposto;
CP_
--condanna l' al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese, che liquida in € 2.041,00, per onorari, oltre rimborsi in misura di legge, se dovuti, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avv.to A. Colonna anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 19.02.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Annamaria Lazzara)
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 1733 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to APREA LUIGI Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 24.01.2024 l'istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir annullare l'avviso di addebito n. 371 2023 00153975 75 000 notificato in data 11.01.2024 per la riscossione di contributi accertati e dovuti a titoli di Gestione Commercianti per l'anno 2016 pari alla somma di €23.890,44.
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta prescrizione del credito, avendo l' revidenziale avanzato la propria pretesa, riferita ai contributi dell'anno 2016, solo CP_2
a mezzo della notifica dell'avviso di addebito in data 11 gennaio 2024, e dunque a distanza di ben otto anni dalla data di scadenza del pagamento;
in subordine, ha chiesto di far accertare e dichiarare, l'inesistenza, estinzione e/o la nullità del preteso diritto di credito previdenziale portato dall'avviso di addebito n. 371 2023
00153975 75 000 in quanto non rispetta i presupposti di connessione e i requisiti di un atto esecutivo quali certezza liquidità ed esigibilità; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A.
e C.P.A. con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio, dando atto della impugnazione da parte della ricorrente dinanzi alla
Commissione Tributaria di Napoli dell'accertamento n. TF501I101219-2022 dell'Agenzia delle Entrate, e della pendenza dinanzi alla Commissione Tributaria di II grado (data seduta prevista 24.10.2023) del gravame avverso la sentenza n. 5031/22 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli a conclusione del giudizio in primo grado. Pertanto, l' convenuto ha chiesto al giudice di valutare l'opportunità di CP_2 disporre un rinvio al fine di conoscere l'esito del giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria di II grado;
ha concluso chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, in ipotesi di esito sfavorevole per la ricorrente del contenzioso tributario. La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 19.02.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
La domanda è fondata e va accolta.
CP_ L' ha introdotto nell'oggetto della causa la pendenza della impugnazione dinnanzi alla Commissione tributaria di Napoli dell'accertamento n. TF501I101219-2022 dell'Agenzia delle Entrate, come risulta da Punto
Fisco, di cui lo stesso Istituto non ne conosce l'esito; pertanto, all'uopo ha chiesto di valutare l'opportunità di un rinvio, ai fini di conoscerne l'esito del contenzioso tributario.
La parte ricorrente, in relazione a tale circostanza così introdotta in causa dall' onvenuto, ha eccepito, CP_2 nelle note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 9.10.2024, la nullità dell'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 46/1999 che prevede, nel caso di impugnazione del avviso di accertamento prodromico a pretese contributive, che il successivo avviso di addebito non può essere emesso fino a che perdura la causa tributaria (con oggetto l'avviso di accertamento) e con provvedimento della
Commissione Tributaria.
Tale eccezione risulta fondata. E' pacifico tra le parti che l'accertamento n. TF501I101219-2022 dell'Agenzia CP_ delle Entrate, notificato in data 01.12.2022 e successivamente posto dall' alla base dell'avviso di addebito CP_ opposto, è stato impugnato dinnanzi al giudice tributario, dalla documentazione versata in atti dall' si evince che alla data del 11.01.2024 , di formazione e notifica dell''avviso di addebito n. 371 2023 00153975
75 000, pendeva ancora dinnanzi alla giurisdizione tributaria la causa avente ad oggetto l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, titolo impositivo fondante l'avviso di addebito stesso ( come risulta dalla circostanza che in data 7.05.2024 è stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di II Grado dinnanzi alla
Commissione Tributaria).
Pertanto, al di là degli esiti definitivi del giudizio di impugnazione dinnanzi al Giudice Tributario, deve ritenersi che l'avviso di addebito impugnato è afflitto da vizio genetico insanabile essendo stato fondato, all'atto della sua formazione, su un titolo impositivo alla data sub iudice e che pertanto non poteva produrre effetto.
Preme d'altro canto rilevare che, sebbene con riferimento alla ipotesi di proposizione della azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo dinnanzi al giudice ordinario, il comma 3 dell'art. 24 del D. lgs 46/99 consente l'iscrizione a ruolo solo all'esito della definizione del giudizio, con necessità dunque di attendere, una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria con efficacia esecutiva almeno in primo grado che confermi l'obbligo contributivo. Nella fattispecie in esame la richiesta da parte dell'istituto di attendere gli esiti del giudizio dinnanzi alla commissione tributaria unitamente alle risultanze della complessiva documentazione CP_ depositata dall' inducono a ritenere che l'iscrizione a ruolo dell'avviso di addebito opposto è avvenuta sulla base di un titolo impositivo che alla data della notifica non poteva produrre il suo effetto di accertamento.
Per le ragioni fin qui esposte l'avviso di addebito impugnato è illegittimo, restando assorbita la questione pure sollevata di prescrizione delle pretese contributive.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura semplice della questione affrontata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Annamaria Lazzara, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
--accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara la illegittimità della iscrizione a ruolo dei crediti CP_ vantati dall' nei confronti della parte ricorrente e portati dall'avviso di addebito opposto;
CP_
--condanna l' al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese, che liquida in € 2.041,00, per onorari, oltre rimborsi in misura di legge, se dovuti, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avv.to A. Colonna anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 19.02.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Annamaria Lazzara)