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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/09/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6466/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
6466/2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Verdi n. 36,
Rappr. e dif. dall'Avv. Antonietta Paola Lamanna (C.F.
C.F._2
Ricorrente
E
1 , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Stefania Capozzi, C.F.: C.F._3
resistente
, in persona del legale rappr. p.t., CP_2 convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2021 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. Il si costituiva Controparte_1 invocando il rigetto della domanda, mentre l' non si costituiva CP_2 in giudizio, ditalché ne va dichiarata la contumacia. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
dott. , dott. -, la causa, trattata dapprima ai sensi CP_7 Per_2
2 dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che la ricorrente in data 15.09.2020 inoltrava al
Comune di domanda di assegno di maternità ai sensi Controparte_1 dell'art. 74 D. Lgs. 151/01, allegando, tra i vari documenti, il permesso di soggiorno in corso di validità. La domanda veniva respinta con l'invio della seguente annotazione in calce della domanda di maternità protocollata: “N.B. NON TRASMETTERE
ALL'INPS DOMANDA PRIVA DEI REQUISITI PREVISTI PER LEGGE.”
Il comune resistente, nella propria memoria di costituzione, ha chiarito che all'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 vigente al momento di presentazione della domanda, esplicitamente limitava la concessione del contributo ai cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nel caso di specie cittadina senegalese, al momento Parte_1
della presentazione dell'istanza aveva un permesso di soggiorno per motivi familiari, escluso dalla previsione normativa di cui innanzi, sicché il Comune di non accoglieva l'Istanza e non Controparte_1
comunicava alcunché all' CP_2
Orbene, come noto, in materia sono intervenute le sentenze della
Corte di Giustizia dell'Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 - relative al diritto all'Assegno per il nucleo familiare (ANF), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in favore dei lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo. Ed, in più, la Corte
Costituzionale, con sentenza 4 marzo 2022, n. 54 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che escludono dalla
3 concessione dell'assegno di natalità (cosiddetto “bonus bebè”) e dell'assegno di maternità agli stranieri non titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In virtù di quanto sopra, ed anche alla luce della documentazione prodotta, la domanda (come precisata nelle note di trattazione scritta) va accolta.
Pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno di maternità e, per l'effetto, l' va condannato ad erogare detta CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
E' solo il caso di aggiungere che va rigettata per totale difetto di prova in ordine ai relativi elementi costitutivi anche la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata dalla ricorrente. Non è dato ravvisare, infatti, nella specie il carattere temerario della lite che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso (si veda ex plurimis Cass. n.9060/2003). Non si individua, infatti, nella condotta del comune la coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
né, del resto, risultano articolate specifiche richieste istruttorie sul punto dalla parte ricorrente.
Le spese di lite sono compensate per intero tra le parti in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
4 - dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di maternità e, per l'effetto, condanna l' ad erogare detta prestazione, oltre CP_2
accessori come per legge;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 18.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
6466/2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Verdi n. 36,
Rappr. e dif. dall'Avv. Antonietta Paola Lamanna (C.F.
C.F._2
Ricorrente
E
1 , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Stefania Capozzi, C.F.: C.F._3
resistente
, in persona del legale rappr. p.t., CP_2 convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2021 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. Il si costituiva Controparte_1 invocando il rigetto della domanda, mentre l' non si costituiva CP_2 in giudizio, ditalché ne va dichiarata la contumacia. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
dott. , dott. -, la causa, trattata dapprima ai sensi CP_7 Per_2
2 dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che la ricorrente in data 15.09.2020 inoltrava al
Comune di domanda di assegno di maternità ai sensi Controparte_1 dell'art. 74 D. Lgs. 151/01, allegando, tra i vari documenti, il permesso di soggiorno in corso di validità. La domanda veniva respinta con l'invio della seguente annotazione in calce della domanda di maternità protocollata: “N.B. NON TRASMETTERE
ALL'INPS DOMANDA PRIVA DEI REQUISITI PREVISTI PER LEGGE.”
Il comune resistente, nella propria memoria di costituzione, ha chiarito che all'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 vigente al momento di presentazione della domanda, esplicitamente limitava la concessione del contributo ai cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nel caso di specie cittadina senegalese, al momento Parte_1
della presentazione dell'istanza aveva un permesso di soggiorno per motivi familiari, escluso dalla previsione normativa di cui innanzi, sicché il Comune di non accoglieva l'Istanza e non Controparte_1
comunicava alcunché all' CP_2
Orbene, come noto, in materia sono intervenute le sentenze della
Corte di Giustizia dell'Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 - relative al diritto all'Assegno per il nucleo familiare (ANF), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in favore dei lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo. Ed, in più, la Corte
Costituzionale, con sentenza 4 marzo 2022, n. 54 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che escludono dalla
3 concessione dell'assegno di natalità (cosiddetto “bonus bebè”) e dell'assegno di maternità agli stranieri non titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In virtù di quanto sopra, ed anche alla luce della documentazione prodotta, la domanda (come precisata nelle note di trattazione scritta) va accolta.
Pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno di maternità e, per l'effetto, l' va condannato ad erogare detta CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
E' solo il caso di aggiungere che va rigettata per totale difetto di prova in ordine ai relativi elementi costitutivi anche la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata dalla ricorrente. Non è dato ravvisare, infatti, nella specie il carattere temerario della lite che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso (si veda ex plurimis Cass. n.9060/2003). Non si individua, infatti, nella condotta del comune la coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
né, del resto, risultano articolate specifiche richieste istruttorie sul punto dalla parte ricorrente.
Le spese di lite sono compensate per intero tra le parti in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
4 - dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di maternità e, per l'effetto, condanna l' ad erogare detta prestazione, oltre CP_2
accessori come per legge;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 18.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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