Ordinanza cautelare 5 agosto 2021
Decreto presidenziale 28 marzo 2022
Ordinanza cautelare 13 aprile 2022
Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01876/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06820/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6820 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italiana Televisioni S.r.l. in Liquidazione Giudiziale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Siciliano, Pierpaolo Cavazzino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Cavazzino in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, Questura Roma, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Aeranti-Corallo, Televomero S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Rossignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Multimedia San Paolo S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., Sestarete & Rete 8 S.r.l., Teleradio Regione S.r.l. Unipersonale, Umbria Televisioni S.r.l., Pubblisole Spa, Noi Tv S.r.l., Tele Universo S.r.l., Canale 85 S.r.l., Toscana Tv S.r.l., Op.Im S.r.l., Teletutto Bresciasette S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Rossignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera n.116/21/CONS del 21.4.2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul sito internet dell’Autorità Garante in data 23.4.2021, avente ad oggetto l’”AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO” nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti, ivi compresa la delibera 17/21/CONS del 28 gennaio 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul sito internet dell’Autorità Garante in data 1.2.2021, avente ad oggetto la “CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L’AGGIORNAMENTO DEL NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 4/11/2021:
a) del BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL’AREA TECNICA N. 14 – CAMPANIA del 23 luglio 2021, indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato per estratto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.175 del 23 luglio 2021;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti, ivi comprese, per quanto possa occorrere, le linee guida riguardanti la Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (art. 1, comma 1034, della legge n. 205/2017) pubblicate sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico in data 2.4.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 26/3/2022:
a) del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n.U.0014051 del 25 febbraio 2022, di non ammissione delle domande di partecipazione del 21 settembre 2021 della Italiana Televisioni s.r.l., per i marchi Canale 34 (LCN 187) e OL (LCN 604), al bando del Ministero dello Sviluppo Economico per la “Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 14 - Campania” del 23 luglio 2021;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.U.0007989 del 4 febbraio 2022 relativo alla valutazione di non idoneità della domanda dell’Italiana Televisioni s.r.l. del 21 settembre 2021 prot. n.4022971139530 di partecipazione per il marchio Canale 34 – LCN 187 al suddetto Bando, preavviso comunicato ai sensi dell’art.10 bis della legge n.241/1990, del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.U.0007921 del 4 febbraio 2022 relativo alla valutazione di non idoneità della domanda dell’Italiana Televisioni s.r.l. del 21 settembre 2021 prot. n.6053763999672 di partecipazione per il marchio OL – LCN 604 al suddetto Bando, preavviso comunicato ai sensi dell’art.10 bis della legge n.241/1990, nonché il predetto bando del Ministero dello Sviluppo Economico per la “Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 14 - Campania” del 23 luglio 2021;
c) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti;
d) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti;
e) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021, riguardante l’esito della seduta pubblica del 23 marzo 2022 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 18/5/2022:
a) del Bando per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell’area tecnica n.14 – Campania, del Ministero dello Sviluppo Economico, del 28 marzo 2022;
b) della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.23755 dell’8.4.2022, in riscontro alla diffida dell’Italiana Televisioni s.r.l. del 7.4.2022, nella quale si fa presente di non poter attivare l’accesso della società al portale ministeriale per la partecipazione al suddetto Bando LCN del 28.3.2022 (www.bandifsma.mise.gov.it) in quanto i marchi dell’Italiana Televisioni s.r.l. (Canale 34 – LCN 187 e OL – LCN 604) non sono stati ammessi alla procedura di cui al bando del Ministero dello Sviluppo Economico per la “Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 14 - Campania” del 23 luglio 2021, come da nota MISE prot.n.14051 del 25.2.2022;
c) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 aprile 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata;
d) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021, riguardante l’esito della seduta pubblica dell’8 aprile 2022 e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 aprile 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata;
e) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 16/6/2022:
a) della graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al bando MISE FSMA del 23 luglio 2021 assegnatari della capacità trasmissiva e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 maggio 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata;
b) della graduatoria relativa al bando LCN MISE del 28.3.2022 contenente i punteggi conseguiti dai partecipanti ammessi alla procedura per l’assegnazione della numerazione automatica dei canali LCN a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, le numerazioni provvisoriamente assegnate e quelle ancora disponibili per l’area tecnica n. 14 – Campania e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata;
c) della graduatoria definitiva relativa al bando LCN MISE del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), per l’Area Tecnica n. 14 – Campania e della relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata;
d) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 27/12/2022:
a) dell’aggiornamento del 25 novembre 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) della graduatoria definitiva relativa al bando LCN dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), per l’Area Tecnica n. 14 – Campania e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto aggiornamento è stato approvato;
b) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 6/4/2023:
a) dell’elenco aggiornato del 3 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania rispetto alla graduatoria definitiva, già in precedenza aggiornata, relativa al bando LCN dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato; b) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 15/5/2023:
a) dell’elenco aggiornato del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania rispetto alla graduatoria definitiva, già in precedenza aggiornata, relativa al bando LCN dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato;
b) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Televisioni S.r.l. il 20/11/2023:
a) dell’elenco aggiornato del 30 ottobre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania rispetto alla graduatoria definitiva, già in precedenza aggiornata, relativa al bando LCN dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 28.3.2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato;
b) nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALIANA TELEVISIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE il 11\6\2024 :
a) dell’elenco aggiornato al 29 aprile 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato;
b) nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALIANA TELEVISIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE il 8\7\2025 :
a) dell’elenco aggiornato al 9 giugno 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania e del relativo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui non si conosce né numero né data con la quale detto elenco aggiornato è stato approvato;
b) nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, del Ministero dello Sviluppo Economico, di Aeranti-Corallo, di Televomero S.r.l. e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’Italiana Televisioni s.r.l., società fornitrice di servizi di media audiovisivi, titolare del marchio “ Canale 34 OL ”, con il ricorso introduttivo ha impugnato la delibera n. 116/21/CONS del 21 aprile 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, avente ad oggetto “ AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO ”.
Si sono costituiti in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Ministero dello Sviluppo Economico per resistere al ricorso.
Sono intervenuti ad opponendum le società MULTIMEDIA SAN AO SRL, NAPOLI CANALE 21 SRL, SESTARETE & RETE 8 SRL, TELERADIO REGIONE SRL, RI TELEVISIONI SRL, PUBBLISOLE SPA, NOI TV SRL, TELE UNIVERSO SRL, CANALE 85 SRL, CA TV SRL, OP.IM SRL e LE TE SRL.
Si sono altresì costituiti in giudizio le società OM SRL, l’associazione AE e la Questura Roma chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 5 agosto 2021, n. 4317 è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato il “ BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL’AREA TECNICA N. 14 – CAMPANIA ” indetto il 23 luglio 2021 dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con ordinanza del 13 aprile 2022, n. 2486 è stata respinta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 25 febbraio 2022, di non ammissione delle domande di partecipazione dalla medesima presentate per i marchi Canale 34 (LCN 187) e OL (LCN 604).
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato:
- il Bando del 23 luglio 2021 per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell’area tecnica n.14 – Campania, del Ministero dello Sviluppo Economico;
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 23755 dell’8 aprile 2022;
- la graduatoria del 23 luglio 2021 dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al suddetto bando del 23 luglio 2021;
Con un quarto ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato:
- la graduatoria dei fornitori dei servizi di media audio-visivi per l’area tecnica 14 (Regione Campania) di cui al bando del 23 luglio 2021 e la relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 maggio 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata;
- la graduatoria definitiva relativa al bando del 28 marzo 2022 contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva e le relative numerazioni automatiche dei canali (LCN), per l’Area Tecnica n. 14 – Campania e la relativa determina dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2022 con la quale detta graduatoria è stata approvata.
Con un quinto ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato l’aggiornamento del 25 novembre 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy della graduatoria definitiva relativa al bando LCN del 28 marzo 2022.
Con un sesto ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato l’elenco aggiornato del 3 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania.
Con un settimo ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato l’elenco aggiornato del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania.
Con un ottavo ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato l’elenco aggiornato del 30 ottobre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania.
A seguito dell’interruzione del processo dovuta all’apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della ricorrente, il processo è proseguito ai sensi dell’art. 80, comma 2, c.p.a..
Con un nono ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato l’elenco aggiornato al 29 aprile 2024 delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania.
Con il decimo ricorso per motivi aggiunti la parte ha impugnato l’elenco aggiornato al 9 giugno 2026 delle numerazioni LCN assegnate per l’Area Tecnica n.14 – Campania.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre in primo luogo esaminare l’eccezione di rito formulata dal Ministero resistente di inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti a causa della portata preclusiva dell’art. 1, comma 1037, L. 205/2017, a mente del quale “ I giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale ”.
L’eccezione è fondata.
Con i ricorsi per motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato gli atti dei procedimenti per la formazione delle graduatorie dei FSMA in ambito locale, adottati dal Ministero in attuazione dell’art. 1, comma 1034, della L. 205/2017.
Essi, dunque, ricadono nell’ambito di applicazione della riportata disposizione.
In proposito il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9144) ha chiarito che:
“ La norma è chiarissima nell’escludere la possibilità di pronunciare sentenze costitutive nell’ambito dei “ giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 ”.
Tra tali giudizi, diversamente da quanto obiettato dall’appellata, sono inclusi anche quelli concernenti l’assegnazione delle FSMA, ex art. 1, comma 1034, della citata L. n. 205/2017, atteso che la disposizione fa riferimento a tutte le procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, e non solo a quelle per il rilascio delle frequenze.
Di fronte alla chiara e univoca lettera della norma, non c’erano spazi per un’interpretazione costituzionalmente orientata, la quale presuppone la configurabilità di più opzioni ermeneutiche, tutte coerenti col dato letterale, che consentano all’interprete di scegliere quella maggiormente aderente ai parametri costituzionali, condizione questa assente, nella fattispecie, giusta quanto più sopra rilevato (Corte Cost., 26/11/2020, n. 253; 2019, n. 174; /2017, n. 82; /2016, n. 36 2013, n. 232).
Né il menzionato art. 1, comma 1037, può dirsi in contrasto con la direttiva 16/9/2002, n. 2002/77/CE.
Quest’ultima, all’art. 2, comma 5, garantisce alle parti interessate la possibilità di impugnare, davanti a un organo giurisdizionale, qualunque decisone che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica.
Tuttavia, nulla dice in ordine al tipo di tutela che dev’essere assicurata agli interessati, ovvero se questa dev’essere necessariamente costitutiva o può limitarsi a garantire il mero risarcimento del danno.
La Corte Costituzionale, d’altra parte, ha, affermato che l’art. 24 Cost. come pure il successivo art. 113, enunciano il principio dell’effettività del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, ed entrambi tali parametri sono volti a presidiare l’adeguatezza degli strumenti processuali posti a disposizione dall’ordinamento per la tutela in giudizio delle situazioni giuridiche.
Ha, però, ritenuto che l’art. 113 cost., correttamente inteso, non assicuri, in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l’atto amministrativo, comprensiva quindi di quella caducatoria, spettando, invece, al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia (Corte Cost. 3/4/1987, n. 100; 11/2/2011, n. 49; 30/4/2015, n. 71 e 25/6/2019, n. 160).
Nella fattispecie, il legislatore, alla luce di un non irragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, ha ritenuto, com’era in sua facoltà, che la tutela dovesse essere soltanto risarcitoria ”.
Sulla compatibilità euro-unitaria di tale soluzione si è, inoltre, recentemente pronunciata anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dichiarando che « l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce dell’articolo 19 TUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che, da un lato, limita gli effetti dei ricorsi proposti da operatori economici avverso atti relativi all’assegnazione di diritti d’uso di radiofrequenze, nell’ambito del “refarming” della banda di frequenza dei 700 MHz, alla concessione di un risarcimento pecuniario e, dall’altro, limita la portata della tutela cautelare che può essere disposta in attesa dell’esame di un siffatto ricorso al pagamento di una provvisionale, purché le modalità di tale risarcimento pecuniario consentano di compensare integralmente i danni subiti da detti operatori economici in ragione dell’applicazione di tali atti » (C.G.U.E., Sez. III, 11 settembre 2025, cause riunite C-764/23, C-765/23 e C-766/23).
Da quanto precede deriva che a questo Tribunale è precluso pronunciarsi sulle domande di annullamento proposte da parte ricorrente con i ricorsi per motivi aggiunti, essendosi in presenza di una di quelle « ragioni ostative ad una pronuncia sul merito » che - ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. - impongono di dichiarare inammissibile la proposta impugnazione.
Non colgono nel segno le obbiezioni svolte, in relazione alla eccezione in esame, dalla parte ricorrente, che, nel riconoscere l’applicabilità della suddetta disposizione alla controversia in esame, ha sostenuto che “ la norma in questione in realtà non preclude l’azione di annullamento, ma incide soltanto sull’effetto conformativo dell’auspicata pronuncia favorevole alla ricorrente ” (memoria del 6 dicembre 2024), consentendo al “ Giudice Amministrativo … di modulare gli effetti conformativi delle proprie sentenze, ad esempio riconoscendo alle stesse un’efficacia ex nunc” (memoria del 16 gennaio 2026).
In senso contrario deve rilevarsi che la disposizione in esame non si limita a incidere sulla portata dell’effetto conformativo della pronuncia di annullamento bensì preclude radicalmente la possibilità di pronunciare sentenze costitutive degli “atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 ” dell’art. 1 della L. 205/2017.
Va, peraltro, evidenziato che la ricorrente, nel presente giudizio, non ha agito per il risarcimento del danno, né ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. (norma che peraltro non troverebbe applicazione al caso in esame: cft. T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, 07/11/2025, n. 19803).
Alla luce delle precedenti considerazioni non resta che dichiarare l’inammissibilità dei dieci ricorsi per motivi aggiunti.
Tanto premesso, si osserva quanto segue in ordine alla impugnazione dell’atto presupposto, la delibera AGCOM n. 116/21/CONS (la quale esula dall’ambito di applicazione del menzionato comma 1037), gravata con il ricorso introduttivo nella parte in cui stabilisce i criteri e le modalità di calcolo per l’assegnazione della numerazione alle emittenti locali, strumentalmente alla partecipazione della ricorrente “ alla pari con le altre imprese concorrenti, ai prossimi bandi e alle graduatorie che verranno indetti dall’Amministrazione ”.
Dal consolidamento ex lege delle graduatorie (dalle quali la ricorrente è stata esclusa in corso di causa), derivante dall’anzidetto meccanismo introdotto dall’art.1, comma 1037, L. 205/2017, discende la sopravvenuta carenza di interesse all’esame del ricorso introduttivo.
È, infatti, agevole rilevare che la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’annullamento della suddetta delibera, essendole ex lege preclusa la possibilità di collocarsi utilmente nelle graduatorie avversate con i motivi aggiunti.
Per tali ragioni il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
NN Scali, Primo Referendario
GI HI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HI | AN LE |
IL SEGRETARIO