Articolo 1 della Legge 29 maggio 2009, n. 73
Articolo 2
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24 giugno 2009
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2003.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009