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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 40247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40247 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di: IC FR nato a [...] il [...] IC OC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA CA OY. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40247 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 25/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 novembre 2024 il Tribunale di Bari ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di LO RA e LO Rocco in ordine al delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Ai prevenuti era stato contestato di essersi impossessati, mediante un allacciamento ad una cassetta di derivazione dell'Enel sospesa per morosità, creando un by-pass del flusso di corrente senza alcun misuratore, di energia elettrica in danno dell'Enel per complessivi euro 74.236,80. Con le aggravanti di avere utilizzato violenza sulle cose (per esservi stata effrazione del contatore di erogazione) e di avere commesso il fatto su cosa (energia elettrica) destinata a pubblico servizio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge, in particolare lamentando l'erronea modalità con cui il giudice di merito ha ritenuto di non ravvisare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - così escludendo la procedibilità di ufficio del contestato reato - sul presupposto che la sottrazione dell'energia elettrica non avrebbe inciso sulla sua generale destinazione alla pubblica utilità, essendosi limitati gli imputati a non pagarne il prezzo, senza arrecare pregiudizio alcuno al servizio pubblico cui tale risorsa sarebbe destinata. Per il ricorrente, invece, l'intervenuto allacciamento abusivo realizzato mediante by-pass avrebbe inciso sulla destinazione della cosa al pubblico servizio, atteso che, in ossequio a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'energia elettrica sarebbe, per sua natura, destinata ad essere fruita dalla generalità dei consociati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto determinando l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bari. 2 2. Il Collegio ritiene, infatti, che, nella specie, ricorra l'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, così rendendo il reato procedibile di ufficio, considerato che l'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto procedibile a querela, fatta salva - tra l'altro - proprio l'ipotesi di ricorrenza di una delle circostanze previste dall'art. 625 n. 7 cod. pen. diverse dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. 3. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento cui si intende dare continuità, che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773-01). E' configurabile, quindi, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (così, Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422- 01). Risulta, in sostanza, arbitrario sostenere che la nozione di pubblico servizio, in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando, invece, la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali. In altri termini, la configurabilità della suddetta aggravante non dipende dal fatto che vi sia stato un allacciamento abusivo alla rete di distribuzione, nel caso di specie effettuato mediante l'utilizzo di un by-pass, atteso che la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene energia, così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, e perciò, nella sua destinazione finale, a un pubblico servizio dal quale viene distolta. 3. Ne consegue, pertanto, la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata che, in quanto inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., va rinviata, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. 3 Il Presidente Il Consigliere estensore
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bari, diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 25 settembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA CA OY. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40247 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 25/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 novembre 2024 il Tribunale di Bari ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di LO RA e LO Rocco in ordine al delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Ai prevenuti era stato contestato di essersi impossessati, mediante un allacciamento ad una cassetta di derivazione dell'Enel sospesa per morosità, creando un by-pass del flusso di corrente senza alcun misuratore, di energia elettrica in danno dell'Enel per complessivi euro 74.236,80. Con le aggravanti di avere utilizzato violenza sulle cose (per esservi stata effrazione del contatore di erogazione) e di avere commesso il fatto su cosa (energia elettrica) destinata a pubblico servizio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge, in particolare lamentando l'erronea modalità con cui il giudice di merito ha ritenuto di non ravvisare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - così escludendo la procedibilità di ufficio del contestato reato - sul presupposto che la sottrazione dell'energia elettrica non avrebbe inciso sulla sua generale destinazione alla pubblica utilità, essendosi limitati gli imputati a non pagarne il prezzo, senza arrecare pregiudizio alcuno al servizio pubblico cui tale risorsa sarebbe destinata. Per il ricorrente, invece, l'intervenuto allacciamento abusivo realizzato mediante by-pass avrebbe inciso sulla destinazione della cosa al pubblico servizio, atteso che, in ossequio a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'energia elettrica sarebbe, per sua natura, destinata ad essere fruita dalla generalità dei consociati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto determinando l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bari. 2 2. Il Collegio ritiene, infatti, che, nella specie, ricorra l'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, così rendendo il reato procedibile di ufficio, considerato che l'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto procedibile a querela, fatta salva - tra l'altro - proprio l'ipotesi di ricorrenza di una delle circostanze previste dall'art. 625 n. 7 cod. pen. diverse dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. 3. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento cui si intende dare continuità, che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773-01). E' configurabile, quindi, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (così, Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422- 01). Risulta, in sostanza, arbitrario sostenere che la nozione di pubblico servizio, in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando, invece, la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali. In altri termini, la configurabilità della suddetta aggravante non dipende dal fatto che vi sia stato un allacciamento abusivo alla rete di distribuzione, nel caso di specie effettuato mediante l'utilizzo di un by-pass, atteso che la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene energia, così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, e perciò, nella sua destinazione finale, a un pubblico servizio dal quale viene distolta. 3. Ne consegue, pertanto, la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata che, in quanto inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., va rinviata, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. 3 Il Presidente Il Consigliere estensore
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bari, diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 25 settembre 2025