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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/10/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 1214/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. Maria Cristina LIZZA in sost. dell'avv. Parte_1
SPERANZONI RENATO;
per l'avv. IADAROLA MARIA Controparte_1
CRISTINA, con la dirigente scolastica Nuala Distilo;
L'avv. Lizza precisa le conclusioni come da ricorso;
dichiara di aver depositato copia delle sentenze penali e, in data odierna, il calcolo relativo al fine pena. Discute la causa riportandosi a quanto dedotto in atti e a verbale di udienza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
L'avv. Iadarola contesta la rilevanza delle difese relative alla riduzione della pena della reclusione, nonché del richiamo a Cass. 20246/2024, essendo stata parimenti ridotta anche la pena della interdizione dai pubblici uffici. Discute riportandosi alla memoria e insiste per l'accoglimento delle conclusioni prese.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1214/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. SPERANZONI RENATO, contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. IADAROLA MARIA CRISTINA
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
insegnante di ruolo di “laboratori di scienze e tecnologie chimiche e Parte_1 microbiologiche” negli istituti di istruzione secondaria di II grado, è stato dichiarato responsabile dei reati “di cui agli artt. 56, 61 n. 11 quinquies, 575, 577 co. n. 1 cod. pen.” e
“di cui agli artt. 61 n. 2, 337 c.p.)” e conseguentemente condannato alla pena della reclusione per sei anni nonché dichiarato perpetuamente interdetto dai pubblici uffici con sentenza del Tribunale di Venezia n. 777/2022 del 21.12.2022/21.3.2023.
Con sentenza n. 4940/2023 del 1.12.2023/27.12.2023 la Corte di Appello di Venezia ha rideterminato la pena inflitta in anni 4 e mesi 10 di reclusione e, quanto alla sanzione della interdizione dai pubblici uffici, ne ha contestualmente rideterminato la durata in anni 5.
Con provvedimento del 14.6.2023 n. 9905 di prot. RIS del Dirigente dell'
[...]
di AM (Pd), presso cui prestava allora Controparte_2 servizio, è stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare provvisoria per la pagina 2 di 10 durata dello stato di detenzione e comunque fino alla durata del procedimento cautelare, instaurato nei suoi confronti con nota del 28.6.2023 n. 4236, e poi sospeso in attesa degli esiti del procedimento penale pendente in grado di appello.
Il procedimento disciplinare si è concluso con l'adozione del provvedimento n. 7090 prot. del 26.9.2024, con cui gli è stata inflitta la sanzione della destituzione “per avere il dipendente posto in essere gravi comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente”.
Con successivo provvedimento n. 19053 prot. 30.11.2024 il medesimo
[...]
ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a Controparte_2 tempo indeterminato, a decorrere dal 16.6.2023, e cioè dalla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.
Contro i provvedimenti da ultimo richiamati è insorto il ricorrente, instaurando il presente giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertarsi e/o dichiararsi la nullità e/o annullarsi il provvedimento
26.9.2024 n. 7090 di prot. dell'
[...]
– Sede di Controparte_3
nonché il provvedimento 30.11.2024 n. 19053 di prot. dell' CP_3 [...]
di AM (Pd) per tutti i motivi esposti e dedotti nel Controparte_2 presente ricorso e, per l'effetto, accertarsi e/o dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere immediatamente riammesso in servizio e condannarsi il Controparte_1
, in persona del pro tempore, l'
[...] CP_4 [...]
Controparte_3
Sede di in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] CP_3 [...]
di AM (Pd), in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, a riammettere immediatamente in servizio il ricorrente, a corrispondere allo stesso le retribuzioni maturate dal 16.6.2023 sino all'effettiva riammissione in servizio, nonché a ricostruire la carriera del medesimo sia ai fini giuridici che ai fini economici per il medesimo periodo e per il futuro, con ogni consequenziale statuizione di legge.
Spese, diritti e onorari del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore del ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 pagina 3 di 10 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali”.
Il ne lamenta l'ingiustizia e l'illegittimità perché: Parte_1
- avrebbe sempre svolto il proprio lavoro alle dipendenze del convenuto, CP_1
prima dei fatti che hanno condotto al procedimento penale a suo carico, “con diligenza e correttezza … secondo le competenze richieste e la qualifica rivestita”, vantando una
“carriera professionale ineccepibile” (ricorso, pag. 9 e ss.);
- i fatti contestatigli in sede penale rileverebbero esclusivamente “in un ambito strettamente personale e privato”, trovando origine “in una situazione familiare complessa” e “in una separazione coniugale conflittuale”, e sarebbero perciò “inidonei a riversarsi sul diverso piano del rapporto di lavoro” (ricorso, pag. 11);
- non sussisterebbe alcun danno all'immagine della Amministrazione resistente, “attesa la portata esclusivamente locale della vicenda e la genericità delle notizie di stampa che di tale vicenda hanno fatto vaga menzione” (ricorso, pag. 12).
Il convenuto si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del CP_1 ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 co. 3 cpc.
La causa è stata discussa all'udienza del 7.10.2025.
***
L'iniziativa giurisdizionale del ricorrente è manifestamente infondata.
Il ricorso tace completamente sui fatti che hanno condotto alla pronuncia delle sentenze di condanna a carico del e dunque all'adozione della sanzione disciplinare. Parte_1
È stata perciò disposta l'acquisizione di copia delle sentenze pronunciate nel processo penale, che le parti hanno depositato nel fascicolo telematico in data 30.9.2025.
Risulta allora definitivamente accertato in quella sede processuale che in data 27.1.2022 ha commesso il reato di tentato omicidio ai danni della moglie Parte_1 [...]
, al culmine di una lite dovuta a motivi di gelosia, dapprima tentando di Per_1 strangolarla, poi colpendola con pugni e spingendola contro una parete, quindi, pur sopraggiunte nel frattempo le sorelle della in suo soccorso, colpendola con un Per_1 coltello ripetutamente al volto e alla nuca, e ciò alla presenza dei due figli minori della coppia, di 5 e 10 anni di età (“con percezione diretta da parte di costoro della dinamica violenta messa in atto”: cfr. sent. Corte di Appello cit., pag. 12), tentando quindi la fuga pagina 4 di 10 alla guida della propria automobile, inseguito dalle forze dell'ordine, durante la quale poneva in essere “soprassi azzardati e pericolosi invadendo la corsia opposta e in condizioni di scarsa visibilità”, impattando contro un palo segnaletico, per essere infine bloccato e ammanettato.
In conseguenza di ciò, al ricorrente è stata inflitta, con provvedimento n. prot. ris. 7089 del
26.9.2024 (suo doc. 8), la sanzione disciplinare della destituzione “per avere il dipendente posto in essere gravi comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente”.
Nella motivazione del provvedimento disciplinare si legge, tra l'altro, quanto segue:
“Il comportamento posto in essere dall'interessato e contestato da questo Ufficio, quale accertato definitivamente (…), assume un profondo e rilevante disvalore sul piano disciplinare, alla luce della funzione e del ruolo che un docente è chiamato a svolgere all'interno della Scuola, ovvero quella di figura-chiave nei processi di apprendimento, nonché di riferimento essenziale e spesso decisivo per lo sviluppo degli studenti e la formazione della loro personalità e capacità critica, così come previsto dalla normativa di settore e, più precisamente, dall'art. 395, comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994: “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”, nonché dall'art. 26, comma 1 del CCNL di Comparto del 29/11/2007 (vedasi, ora, art. 40 del nuovo CCNL
Comparto Istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18/01/2024): “La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione”.
In virtù della natura e della qualità del rapporto di lavoro, della posizione ricoperta e del grado di affidamento che la medesima esige, considerato il continuo e costante rapporto con gli studenti, un docente è tenuto ad assumere una condotta massimamente etica, corretta ed impeccabile e ad adottare contegni consoni al ruolo di educatore e, dunque, diligenti, onesti e dignitosi e ciò in considerazione del fatto che il contributo alla formazione umana della persona altrui, specie dei giovani, se ovviamente si manifesta pagina 5 di 10 ampiamente con la trasmissione ad essi di nozioni, inevitabilmente transita anche attraverso l'esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico, ma inevitabilmente anche extrascolastico. E, dunque, la commissione di un grave reato extralavorativo non può essere considerato coerente con la funzione docente, perché essa costituisce nei fatti la nitida negazione dei menzionati connotati di contributo alla
"formazione umana".
La condotta posta in essere dal Sig. risulta assolutamente antitetica rispetto a Parte_1
tali canoni di comportamento, risultando, in particolare, contrastante con il dovere di integrità morale del pubblico dipendente e del docente, in ispecie: il reato commesso ha fatto emergere la violazione dei valori fondamentali dell'integrità fisica e della vita altrui da parte del Sig. oltre che la sua incapacità di frenare i propri impulsi e Parte_1
controllarsi, elementi tutti atti a giustificare il venire meno del vincolo fiduciario.
Inoltre, la condotta in esame, oltre che delittuosa e violenta (è stata riconosciuta
l'aggravante ex art. 61, n. 11 quinquies c.p.: “l'avere, nei delitti non colposi contro la vita
e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto(…)”), risulta confliggente e addirittura incompatibile con i valori di cui la Scuola italiana si fa da sempre portatrice: valori come la non violenza, il dialogo, l'educazione al confronto e al rispetto degli altri, oltre che alla parità di genere e lotta e contrasto contro tutti i femminicidi. Si ricordano tra gli altri documenti,
a mero titolo esemplificativo, le “Linee Guida Nazionali, ex art. 1, comma 16 della Legge
n. 107/2015, Educare al rispetto: per la parità̀ tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione
Italiana e in ossequio agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica (Legge del 27 giugno
2013, n. 77) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che in particolare all'art. 14 definisce il ruolo della Scuola nella prevenzione della violenza contro le donne. La condotta assunta dal Sig. confligge, infine, con quanto Parte_1 previsto dall'insegnamento dell'Educazione Civica a Scuola, ex Legge n. 92 del
20/08/2019 e da ultimo D.M. n. 183 del 07/09/2024, insegnamento trasversale e comune a tutte le discipline e obbligatorio per tutti i docenti”.
Il provvedimento conclude giustificando l'irrogazione della sanzione della destituzione pagina 6 di 10 ritenendo che “la condotta posta in essere dal docente, così come contestata è accertata, per il carattere e la tipologia del delitto perpetrato, si traduca (…) in un atto gravemente contrastante con i doveri inerenti alla funzione, che ha minato e compromesso il rapporto fiduciario che deve intercorrere con l'Amministrazione scolastica, in termini tali che ogni altra sanzione diversa dal licenziamento risulterebbe inadeguata sia alla tutela dei rilevanti interessi pubblici cui è preposta l'istituzione scolastica sia alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e dei minori in particolare”.
Non è in contestazione tra le parti il fatto che il CCNL di settore operi, in materia disciplinare, un rinvio alla legge ordinaria, ed in particolare al d.lgs. 297/1994.
Quest'ultimo descrive, tipizzandole negli artt. da 493 a 498, le singole condotte disciplinarmente rilevanti e a ciascuna di queste correla, secondo una scala di gradualità per gravità, le sanzioni applicabili.
L'ordinamento, dunque, tende a reprimere, con la comminatoria di sanzioni di gravità crescente (dalla sospensione alla destituzione) comportamenti caratterizzati tutti, dal punto di vista sostanziale, dal porsi in contrasto con le responsabilità, i doveri, la correttezza inerenti la funzione del docente, siccome a sua volta definita dall'art. 395 del medesimo d.lgs. (“la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”).
La sanzione della destituzione è prevista (art. 498) “a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
(…)”.
Nello specifico, poi, è corretto ricordare che l'art. 14 co. 1 della l. 77/2013 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio
2011) dispone che “Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”. pagina 7 di 10 Non può fondatamente negarsi, pertanto, che l'alta e delicata funzione del docente debba farsi carico, per sua natura, di veicolare ai discenti, anche e necessariamente attraverso l'esempio personale, quei valori che per legge sostanziano ed indirizzano l'adempimento dei doveri imposti.
Nel caso di specie, quanto dedotto dal ricorrente circa l'osservanza, da parte sua, nel passato, dei doveri professionali, è del tutto irrilevante ai fini della valutazione degli effetti che il delitto commesso in data 27.1.2022 possa produrre sul successivo mantenimento del rapporto lavorativo.
È infondato, inoltre, sostenere che la condotta delittuosa posta in essere, in quanto verificatasi nell'ambito dei rapporti personali e familiari del docente, dovrebbe risultare irrilevante sul piano del rapporto di lavoro.
Al contrario, è del tutto condivisibile quanto evidenziato dall'Amministrazione nella motivazione del provvedimento disciplinare qui contestato, e cioè che “alla luce della funzione e del ruolo che un docente è chiamato a svolgere all'interno della Scuola, ovvero quella di figura-chiave nei processi di apprendimento, nonché di riferimento essenziale e spesso decisivo per lo sviluppo degli studenti e la formazione della loro personalità e capacità critica”, egli è tenuto ad assumere una “condotta massimamente etica, corretta ed impeccabile e ad adottare contegni consoni al ruolo di educatore e, dunque, diligenti, onesti e dignitosi e ciò in considerazione del fatto che il contributo alla formazione umana della persona altrui, specie dei giovani, se ovviamente si manifesta ampiamente con la trasmissione ad essi di nozioni, inevitabilmente transita anche attraverso l'esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico, ma inevitabilmente anche extrascolastico”.
La natura del delitto commesso, e soprattutto delle modalità con le quali è stato commesso
(la tenuta ripetuta di condotte inequivocamente idonee a cagionare la morte della moglie, nonostante il sopraggiungere di persone estranee al nucleo familiare in senso stretto, e continuativamente alla presenza di due figli minori, di 5 e 10 anni), manifesta, in termini inequivoci, non già una mera “non conformità”, ma indubbiamente un gravissimo contrasto con i valori e i doveri in cui deve sostanziarsi la funzione docente, ed in ultima analisi con lo scopo di contribuire alla formazione umana e critica della personalità degli studenti. pagina 8 di 10 Non è fondato neppure invocare la “portata esclusivamente locale della vicenda e la genericità delle notizie di stampa”, poiché il Ministero convenuto ha provato che - come peraltro è intuibile e verosimile, stante la natura del reato, il contesto storico-sociale in cui
è avvenuto, le modalità con cui è stato commesso e con cui è stata tentata la fuga, particolarmente idonee a suscitare l'interesse della cronaca – della notizia è stata data una eco tutt'altro che generica e locale, essendo la stessa facilmente reperibile on line (anche al link inserito nella memoria difensiva, non contestato), con dovizia di particolari relativi al delitto.
Da ciò consegue che appare del tutto innegabile, altresì, il “grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni” che il delitto (“attività dolosa”) commesso abbia comportato (art. 498 d.lgs. 297/1994).
Il precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente (Cass. 10.9.2018 n. 21958), avendo riguardato il caso di un capo stazione dipendente di Rete Ferroviaria Italiana Spa resosi responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia, non è minimamente conferente al caso di specie, in ragione della natura radicalmente diversa ed affatto paragonabile del rapporto di lavoro e quindi della funzione svolta, rispetto a quella del docente, per la quale specificamente valgono tutte le superiori considerazioni.
Parimenti inconferente è il richiamo alla giurisprudenza penale in materia di sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici: non solo perché il precedente invocato
(Cass. I sez. pen. n. 20246/2024) non consente di affermare - come pretende il ricorrente - che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici sia “nulla” in caso di condanna alla reclusione in misura inferiore ai 5 anni, ma solo che in tal caso essa non possa essere perpetua (nel caso di specie la pena accessoria è stata conseguentemente rideterminata con la sentenza di appello), ma soprattutto perché nel caso di specie la sanzione disciplinare della destituzione non è una conseguenza necessitata della avvenuta irrogazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ma l'esito di un procedimento disciplinare nel corso del quale le condotte dell'odierno ricorrente sono state autonomamente valutate, ai fini disciplinari, e ritenute – si è detto: condivisibilmente – incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014 pagina 9 di 10 per cause di valore indeterminato, con incremento del 20% per manifesta infondatezza ex art. 4 co. 8 DM 55/2014 e riduzione del 20% ex art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna a rifondere al convenuto le spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida in € 8.886,72, oltre al rimborso di spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali in quanto dovuti.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 10 di 10
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 1214/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. Maria Cristina LIZZA in sost. dell'avv. Parte_1
SPERANZONI RENATO;
per l'avv. IADAROLA MARIA Controparte_1
CRISTINA, con la dirigente scolastica Nuala Distilo;
L'avv. Lizza precisa le conclusioni come da ricorso;
dichiara di aver depositato copia delle sentenze penali e, in data odierna, il calcolo relativo al fine pena. Discute la causa riportandosi a quanto dedotto in atti e a verbale di udienza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
L'avv. Iadarola contesta la rilevanza delle difese relative alla riduzione della pena della reclusione, nonché del richiamo a Cass. 20246/2024, essendo stata parimenti ridotta anche la pena della interdizione dai pubblici uffici. Discute riportandosi alla memoria e insiste per l'accoglimento delle conclusioni prese.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1214/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. SPERANZONI RENATO, contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. IADAROLA MARIA CRISTINA
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
insegnante di ruolo di “laboratori di scienze e tecnologie chimiche e Parte_1 microbiologiche” negli istituti di istruzione secondaria di II grado, è stato dichiarato responsabile dei reati “di cui agli artt. 56, 61 n. 11 quinquies, 575, 577 co. n. 1 cod. pen.” e
“di cui agli artt. 61 n. 2, 337 c.p.)” e conseguentemente condannato alla pena della reclusione per sei anni nonché dichiarato perpetuamente interdetto dai pubblici uffici con sentenza del Tribunale di Venezia n. 777/2022 del 21.12.2022/21.3.2023.
Con sentenza n. 4940/2023 del 1.12.2023/27.12.2023 la Corte di Appello di Venezia ha rideterminato la pena inflitta in anni 4 e mesi 10 di reclusione e, quanto alla sanzione della interdizione dai pubblici uffici, ne ha contestualmente rideterminato la durata in anni 5.
Con provvedimento del 14.6.2023 n. 9905 di prot. RIS del Dirigente dell'
[...]
di AM (Pd), presso cui prestava allora Controparte_2 servizio, è stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare provvisoria per la pagina 2 di 10 durata dello stato di detenzione e comunque fino alla durata del procedimento cautelare, instaurato nei suoi confronti con nota del 28.6.2023 n. 4236, e poi sospeso in attesa degli esiti del procedimento penale pendente in grado di appello.
Il procedimento disciplinare si è concluso con l'adozione del provvedimento n. 7090 prot. del 26.9.2024, con cui gli è stata inflitta la sanzione della destituzione “per avere il dipendente posto in essere gravi comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente”.
Con successivo provvedimento n. 19053 prot. 30.11.2024 il medesimo
[...]
ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a Controparte_2 tempo indeterminato, a decorrere dal 16.6.2023, e cioè dalla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.
Contro i provvedimenti da ultimo richiamati è insorto il ricorrente, instaurando il presente giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertarsi e/o dichiararsi la nullità e/o annullarsi il provvedimento
26.9.2024 n. 7090 di prot. dell'
[...]
– Sede di Controparte_3
nonché il provvedimento 30.11.2024 n. 19053 di prot. dell' CP_3 [...]
di AM (Pd) per tutti i motivi esposti e dedotti nel Controparte_2 presente ricorso e, per l'effetto, accertarsi e/o dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere immediatamente riammesso in servizio e condannarsi il Controparte_1
, in persona del pro tempore, l'
[...] CP_4 [...]
Controparte_3
Sede di in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] CP_3 [...]
di AM (Pd), in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, a riammettere immediatamente in servizio il ricorrente, a corrispondere allo stesso le retribuzioni maturate dal 16.6.2023 sino all'effettiva riammissione in servizio, nonché a ricostruire la carriera del medesimo sia ai fini giuridici che ai fini economici per il medesimo periodo e per il futuro, con ogni consequenziale statuizione di legge.
Spese, diritti e onorari del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore del ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 pagina 3 di 10 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali”.
Il ne lamenta l'ingiustizia e l'illegittimità perché: Parte_1
- avrebbe sempre svolto il proprio lavoro alle dipendenze del convenuto, CP_1
prima dei fatti che hanno condotto al procedimento penale a suo carico, “con diligenza e correttezza … secondo le competenze richieste e la qualifica rivestita”, vantando una
“carriera professionale ineccepibile” (ricorso, pag. 9 e ss.);
- i fatti contestatigli in sede penale rileverebbero esclusivamente “in un ambito strettamente personale e privato”, trovando origine “in una situazione familiare complessa” e “in una separazione coniugale conflittuale”, e sarebbero perciò “inidonei a riversarsi sul diverso piano del rapporto di lavoro” (ricorso, pag. 11);
- non sussisterebbe alcun danno all'immagine della Amministrazione resistente, “attesa la portata esclusivamente locale della vicenda e la genericità delle notizie di stampa che di tale vicenda hanno fatto vaga menzione” (ricorso, pag. 12).
Il convenuto si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del CP_1 ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 co. 3 cpc.
La causa è stata discussa all'udienza del 7.10.2025.
***
L'iniziativa giurisdizionale del ricorrente è manifestamente infondata.
Il ricorso tace completamente sui fatti che hanno condotto alla pronuncia delle sentenze di condanna a carico del e dunque all'adozione della sanzione disciplinare. Parte_1
È stata perciò disposta l'acquisizione di copia delle sentenze pronunciate nel processo penale, che le parti hanno depositato nel fascicolo telematico in data 30.9.2025.
Risulta allora definitivamente accertato in quella sede processuale che in data 27.1.2022 ha commesso il reato di tentato omicidio ai danni della moglie Parte_1 [...]
, al culmine di una lite dovuta a motivi di gelosia, dapprima tentando di Per_1 strangolarla, poi colpendola con pugni e spingendola contro una parete, quindi, pur sopraggiunte nel frattempo le sorelle della in suo soccorso, colpendola con un Per_1 coltello ripetutamente al volto e alla nuca, e ciò alla presenza dei due figli minori della coppia, di 5 e 10 anni di età (“con percezione diretta da parte di costoro della dinamica violenta messa in atto”: cfr. sent. Corte di Appello cit., pag. 12), tentando quindi la fuga pagina 4 di 10 alla guida della propria automobile, inseguito dalle forze dell'ordine, durante la quale poneva in essere “soprassi azzardati e pericolosi invadendo la corsia opposta e in condizioni di scarsa visibilità”, impattando contro un palo segnaletico, per essere infine bloccato e ammanettato.
In conseguenza di ciò, al ricorrente è stata inflitta, con provvedimento n. prot. ris. 7089 del
26.9.2024 (suo doc. 8), la sanzione disciplinare della destituzione “per avere il dipendente posto in essere gravi comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente”.
Nella motivazione del provvedimento disciplinare si legge, tra l'altro, quanto segue:
“Il comportamento posto in essere dall'interessato e contestato da questo Ufficio, quale accertato definitivamente (…), assume un profondo e rilevante disvalore sul piano disciplinare, alla luce della funzione e del ruolo che un docente è chiamato a svolgere all'interno della Scuola, ovvero quella di figura-chiave nei processi di apprendimento, nonché di riferimento essenziale e spesso decisivo per lo sviluppo degli studenti e la formazione della loro personalità e capacità critica, così come previsto dalla normativa di settore e, più precisamente, dall'art. 395, comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994: “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”, nonché dall'art. 26, comma 1 del CCNL di Comparto del 29/11/2007 (vedasi, ora, art. 40 del nuovo CCNL
Comparto Istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18/01/2024): “La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione”.
In virtù della natura e della qualità del rapporto di lavoro, della posizione ricoperta e del grado di affidamento che la medesima esige, considerato il continuo e costante rapporto con gli studenti, un docente è tenuto ad assumere una condotta massimamente etica, corretta ed impeccabile e ad adottare contegni consoni al ruolo di educatore e, dunque, diligenti, onesti e dignitosi e ciò in considerazione del fatto che il contributo alla formazione umana della persona altrui, specie dei giovani, se ovviamente si manifesta pagina 5 di 10 ampiamente con la trasmissione ad essi di nozioni, inevitabilmente transita anche attraverso l'esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico, ma inevitabilmente anche extrascolastico. E, dunque, la commissione di un grave reato extralavorativo non può essere considerato coerente con la funzione docente, perché essa costituisce nei fatti la nitida negazione dei menzionati connotati di contributo alla
"formazione umana".
La condotta posta in essere dal Sig. risulta assolutamente antitetica rispetto a Parte_1
tali canoni di comportamento, risultando, in particolare, contrastante con il dovere di integrità morale del pubblico dipendente e del docente, in ispecie: il reato commesso ha fatto emergere la violazione dei valori fondamentali dell'integrità fisica e della vita altrui da parte del Sig. oltre che la sua incapacità di frenare i propri impulsi e Parte_1
controllarsi, elementi tutti atti a giustificare il venire meno del vincolo fiduciario.
Inoltre, la condotta in esame, oltre che delittuosa e violenta (è stata riconosciuta
l'aggravante ex art. 61, n. 11 quinquies c.p.: “l'avere, nei delitti non colposi contro la vita
e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto(…)”), risulta confliggente e addirittura incompatibile con i valori di cui la Scuola italiana si fa da sempre portatrice: valori come la non violenza, il dialogo, l'educazione al confronto e al rispetto degli altri, oltre che alla parità di genere e lotta e contrasto contro tutti i femminicidi. Si ricordano tra gli altri documenti,
a mero titolo esemplificativo, le “Linee Guida Nazionali, ex art. 1, comma 16 della Legge
n. 107/2015, Educare al rispetto: per la parità̀ tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione
Italiana e in ossequio agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica (Legge del 27 giugno
2013, n. 77) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che in particolare all'art. 14 definisce il ruolo della Scuola nella prevenzione della violenza contro le donne. La condotta assunta dal Sig. confligge, infine, con quanto Parte_1 previsto dall'insegnamento dell'Educazione Civica a Scuola, ex Legge n. 92 del
20/08/2019 e da ultimo D.M. n. 183 del 07/09/2024, insegnamento trasversale e comune a tutte le discipline e obbligatorio per tutti i docenti”.
Il provvedimento conclude giustificando l'irrogazione della sanzione della destituzione pagina 6 di 10 ritenendo che “la condotta posta in essere dal docente, così come contestata è accertata, per il carattere e la tipologia del delitto perpetrato, si traduca (…) in un atto gravemente contrastante con i doveri inerenti alla funzione, che ha minato e compromesso il rapporto fiduciario che deve intercorrere con l'Amministrazione scolastica, in termini tali che ogni altra sanzione diversa dal licenziamento risulterebbe inadeguata sia alla tutela dei rilevanti interessi pubblici cui è preposta l'istituzione scolastica sia alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e dei minori in particolare”.
Non è in contestazione tra le parti il fatto che il CCNL di settore operi, in materia disciplinare, un rinvio alla legge ordinaria, ed in particolare al d.lgs. 297/1994.
Quest'ultimo descrive, tipizzandole negli artt. da 493 a 498, le singole condotte disciplinarmente rilevanti e a ciascuna di queste correla, secondo una scala di gradualità per gravità, le sanzioni applicabili.
L'ordinamento, dunque, tende a reprimere, con la comminatoria di sanzioni di gravità crescente (dalla sospensione alla destituzione) comportamenti caratterizzati tutti, dal punto di vista sostanziale, dal porsi in contrasto con le responsabilità, i doveri, la correttezza inerenti la funzione del docente, siccome a sua volta definita dall'art. 395 del medesimo d.lgs. (“la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”).
La sanzione della destituzione è prevista (art. 498) “a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
(…)”.
Nello specifico, poi, è corretto ricordare che l'art. 14 co. 1 della l. 77/2013 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio
2011) dispone che “Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”. pagina 7 di 10 Non può fondatamente negarsi, pertanto, che l'alta e delicata funzione del docente debba farsi carico, per sua natura, di veicolare ai discenti, anche e necessariamente attraverso l'esempio personale, quei valori che per legge sostanziano ed indirizzano l'adempimento dei doveri imposti.
Nel caso di specie, quanto dedotto dal ricorrente circa l'osservanza, da parte sua, nel passato, dei doveri professionali, è del tutto irrilevante ai fini della valutazione degli effetti che il delitto commesso in data 27.1.2022 possa produrre sul successivo mantenimento del rapporto lavorativo.
È infondato, inoltre, sostenere che la condotta delittuosa posta in essere, in quanto verificatasi nell'ambito dei rapporti personali e familiari del docente, dovrebbe risultare irrilevante sul piano del rapporto di lavoro.
Al contrario, è del tutto condivisibile quanto evidenziato dall'Amministrazione nella motivazione del provvedimento disciplinare qui contestato, e cioè che “alla luce della funzione e del ruolo che un docente è chiamato a svolgere all'interno della Scuola, ovvero quella di figura-chiave nei processi di apprendimento, nonché di riferimento essenziale e spesso decisivo per lo sviluppo degli studenti e la formazione della loro personalità e capacità critica”, egli è tenuto ad assumere una “condotta massimamente etica, corretta ed impeccabile e ad adottare contegni consoni al ruolo di educatore e, dunque, diligenti, onesti e dignitosi e ciò in considerazione del fatto che il contributo alla formazione umana della persona altrui, specie dei giovani, se ovviamente si manifesta ampiamente con la trasmissione ad essi di nozioni, inevitabilmente transita anche attraverso l'esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico, ma inevitabilmente anche extrascolastico”.
La natura del delitto commesso, e soprattutto delle modalità con le quali è stato commesso
(la tenuta ripetuta di condotte inequivocamente idonee a cagionare la morte della moglie, nonostante il sopraggiungere di persone estranee al nucleo familiare in senso stretto, e continuativamente alla presenza di due figli minori, di 5 e 10 anni), manifesta, in termini inequivoci, non già una mera “non conformità”, ma indubbiamente un gravissimo contrasto con i valori e i doveri in cui deve sostanziarsi la funzione docente, ed in ultima analisi con lo scopo di contribuire alla formazione umana e critica della personalità degli studenti. pagina 8 di 10 Non è fondato neppure invocare la “portata esclusivamente locale della vicenda e la genericità delle notizie di stampa”, poiché il Ministero convenuto ha provato che - come peraltro è intuibile e verosimile, stante la natura del reato, il contesto storico-sociale in cui
è avvenuto, le modalità con cui è stato commesso e con cui è stata tentata la fuga, particolarmente idonee a suscitare l'interesse della cronaca – della notizia è stata data una eco tutt'altro che generica e locale, essendo la stessa facilmente reperibile on line (anche al link inserito nella memoria difensiva, non contestato), con dovizia di particolari relativi al delitto.
Da ciò consegue che appare del tutto innegabile, altresì, il “grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni” che il delitto (“attività dolosa”) commesso abbia comportato (art. 498 d.lgs. 297/1994).
Il precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente (Cass. 10.9.2018 n. 21958), avendo riguardato il caso di un capo stazione dipendente di Rete Ferroviaria Italiana Spa resosi responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia, non è minimamente conferente al caso di specie, in ragione della natura radicalmente diversa ed affatto paragonabile del rapporto di lavoro e quindi della funzione svolta, rispetto a quella del docente, per la quale specificamente valgono tutte le superiori considerazioni.
Parimenti inconferente è il richiamo alla giurisprudenza penale in materia di sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici: non solo perché il precedente invocato
(Cass. I sez. pen. n. 20246/2024) non consente di affermare - come pretende il ricorrente - che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici sia “nulla” in caso di condanna alla reclusione in misura inferiore ai 5 anni, ma solo che in tal caso essa non possa essere perpetua (nel caso di specie la pena accessoria è stata conseguentemente rideterminata con la sentenza di appello), ma soprattutto perché nel caso di specie la sanzione disciplinare della destituzione non è una conseguenza necessitata della avvenuta irrogazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ma l'esito di un procedimento disciplinare nel corso del quale le condotte dell'odierno ricorrente sono state autonomamente valutate, ai fini disciplinari, e ritenute – si è detto: condivisibilmente – incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014 pagina 9 di 10 per cause di valore indeterminato, con incremento del 20% per manifesta infondatezza ex art. 4 co. 8 DM 55/2014 e riduzione del 20% ex art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna a rifondere al convenuto le spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida in € 8.886,72, oltre al rimborso di spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali in quanto dovuti.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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