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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/08/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott. Laura Cortellaro Giudice
dott. Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2024 promossa da:
, (C.F. ), con l'Avv. BONICOLI ILARIA ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Firenze Via Ricasoli 32;
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la sola separazione personale dei coniugi
e;
rinunciando a tutte le altre domande formulate Parte_1 CP_1
nei confronti del coniuge, ordinare al Comune di Gaggiano (MI) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data dell'udienza per la comparizione dei coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha chiesto la separazione dalla moglie con la quale aveva contratto matrimonio con rito civile in Gaggiano (MI) in data 19 giugno 2017, affermando che per continue incomprensioni era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nonostante la regolarità della notifica la convenuta non si costituiva in giudizio, pertanto il
Giudice ne dichiarava la contumacia e, con ordinanza del 25/06/2025, dopo aver dato atto che parte ricorrente rinunciava alle domande relative al minore, tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti nonché il fatto che a seguito della cessazione della convivenza la convenuta si è resa irreperibile perdendo ogni contatto con la moglie e ha mostrato ulteriore disinteresse decidendo di non costituirsi nel presente procedimento, ritiene che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che, allo stato, non vi sono i presupposti per la continuazione di una convivenza. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Stante la pronuncia sul solo status si ritiene non disporre nulla sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 CP_1
sposatisi in Gaggiano (MI) il 19/06/2017, con rito civile, atto iscritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 10 Parte I Anno 2017 -Atti di Matrimonio.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Pavia, camera di consiglio del 21/07/2025
Il Presidente
dott.ssa Marina Bellegrandi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott. Laura Cortellaro Giudice
dott. Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2024 promossa da:
, (C.F. ), con l'Avv. BONICOLI ILARIA ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Firenze Via Ricasoli 32;
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la sola separazione personale dei coniugi
e;
rinunciando a tutte le altre domande formulate Parte_1 CP_1
nei confronti del coniuge, ordinare al Comune di Gaggiano (MI) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data dell'udienza per la comparizione dei coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha chiesto la separazione dalla moglie con la quale aveva contratto matrimonio con rito civile in Gaggiano (MI) in data 19 giugno 2017, affermando che per continue incomprensioni era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nonostante la regolarità della notifica la convenuta non si costituiva in giudizio, pertanto il
Giudice ne dichiarava la contumacia e, con ordinanza del 25/06/2025, dopo aver dato atto che parte ricorrente rinunciava alle domande relative al minore, tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti nonché il fatto che a seguito della cessazione della convivenza la convenuta si è resa irreperibile perdendo ogni contatto con la moglie e ha mostrato ulteriore disinteresse decidendo di non costituirsi nel presente procedimento, ritiene che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che, allo stato, non vi sono i presupposti per la continuazione di una convivenza. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Stante la pronuncia sul solo status si ritiene non disporre nulla sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 CP_1
sposatisi in Gaggiano (MI) il 19/06/2017, con rito civile, atto iscritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 10 Parte I Anno 2017 -Atti di Matrimonio.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
Pavia, camera di consiglio del 21/07/2025
Il Presidente
dott.ssa Marina Bellegrandi
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