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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1931/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2021 promossa da:
, in proprio e quale rappresentante delle parti comuni, Parte_1
e Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, elettivamente domiciliati in L'Aquila, viale Francesco Crispi n. 25
[...]
Vittorio, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Bocchi, che li rappresenta e difende nel presente procedimento, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via
Buccio da Ranallo n. 65 (complesso monumentale San Domenico);
e
, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Raffaella Durante e dell'Avv. Domenico de Nardis, presso cui è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, giusta procura apposta allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI pagina 1 di 14 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 12.05.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione in riassunzione, l' con la nota CP_4 di trattazione scritta del 07.05.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, mentre il con la nota di Controparte_3 trattazione scritta del 12.05.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 09.12.2021, , in Parte_1 proprio e nella qualità di rappresentante delle parti comuni, nonché Parte_2
e riassumevano dinanzi
[...] Controparte_1 Parte_3
l'intestato Tribunale la presente controversia a seguito della sentenza n.
417/2021 pubblicata in data 13 settembre 2021 con cui il CP_5 Parte_4 ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario,
[...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, previa sospensione del provvedimento de quo, accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento emesso in data 15/04/2021, comunicato in data
21/04/2021, previo parere dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione di
L'Aquila-USRA, con il quale con riferimento alla pratica AQBCE60768 del
14/05/2014, il ha comunicato che la pratica…. a seguito di Controparte_3 istruttoria da parte dell' , sulla base Controparte_2 dell'esame degli elaborati relativi al progetto parte prima, le cui sintesi si allegano in copia al presente atto , è stata ammessa a contributo massimo determinato ai sensi dell'art. 4 DPCM 04/02/2013 per un importo di euro
60.000,00 comprensivo di IVA e delle spese tecniche::: e pertanto dichiarare
l'annullamento di detto provvedimento per tutti i motivi di cui al ricorso innanzi al Tar del 17/06/2021 da intendersi qui per Parte_4 integramente trascritti e riportati e che si trascrivono nuovamente : “ pagina 2 di 14 ECCESSO DI POTERE.FI-GURA SINTOMATICA DI ECCESSO DI POTERE
PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DI LEGGE ED IN PARTI
COLARE DEL DE-CRETO N.1/2013-USRA. Il vizio dell'atto amministrativo qualificato come eccesso di potere per travisamento dei fatti si integra allorquando la Pubblica Amministrazione, nell'emanazione di un atto amministrativo, ritiene erroneamente la sussistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste o, al contrario, ritiene l'insussistenza di una situazione che in realtà effettivamente esiste. Il travisamento dei fatti non permette all'amministra-zione di rappresentare correttamente la realtà, con il rischio che la P.A. non applichi correttamente le previsioni di legge al caso concreto.
Il travisamento dei fatti, quando è intenzionale, è il sintomo dell'essersi l'agente lasciato guidare da interessi diversi da quelli che devono orientare l'attività amministrativa , con la conseguenza che , dietro di esso, si deve scorgere sempre un eccesso di potere consistente nell'uso di un tipo legalmente scorretto di valutazione. OR, tale vizio inficia gravemente l'atto amministrativo, comportandone l'illegittimità ed il consequenziale annullamento. Detto aspetto patologico si riscontra proprio nel caso soggetto allo scrutinio di Codesto On.
Tribunale . Infatti, la legge n. 134/2012 nel disporre la chiusura dello stato
d'emergenza in , proclamato a seguito del sisma del 2009, all' art.67 - Pt_4 quinquies, co.1, ha previsto la predisposizione dei c.d. Piani di ricostruzione.
Detti strumenti urbanistici ai quali il medesimo art.67 quinquies ha attribuito natura strategica sono finalizzati a quantificare le esigenze finanziare per la ricostruzione nonchè a disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico, ricoprendo anche valenza urbanistica asseverati dalla Provincia qualora abbiano contenuto urbanistico che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti vigenti. Il si è dotato di detto Controparte_3
Piano di Ricostruzione approvato con delibera consilia-re n. 23 in data 9 febbraio 2012. Ha pertanto proceduto alla c.d. perimetra-zione del capoluogo e delle frazioni che è stata approvata, ai sensi dell'art., 3 comma 1 del decreto n.
3/2010 emanato dal Commissario delegato per la Ricostruzione, in data
17/06/2010. Nel caso delle frazioni la perimetrazione coincide prevalentemente con la zona omogenea A di PRG come definita dal Dm 1444/68, in base a pagina 3 di 14 quanto risulta dalla Relazione Stralcio Frazioni del dicembre 2011 , del
Comune di L'Aquila. Ciò in quanto tale strumento urbanistico è stato predisposto seguendo pedissequamente il Piano regolatore generale. OR , con riferimento alla fattispecie concreta corre l'obbligo di rilevare come
l'edificio per cui il presente giudizio è di chiara manifattura antecedente di molti lustri al 1930 avendo ospitato la negli anni compresi tra Parte_5 il 1866 ed il 1916, tanto da dare il nome alla stessa via ove detto manufatto è ubicato e da essere ,per tale , conosciuto dagli stessi abitanti di . E' stato Pt_5 uno dei primi edifici ad essere realizzato all'interno del centro storico della frazione di . Ne è conseguito che il Piano Regolatore Generale del Pt_5
Comune di L'Aquila ha correttamente ricompreso detto immobile all'interno del centro storico della succitata frazione. E' accaduto però che il Piano di ricostruzione adottato nel 2012 dal Comune di L'Aquila, nelle sue mappe, per evidente mero errore grafico, non ha ricompreso detto manufatto all'interno del centro storico, al suo posto essendo stato riportato il retino con il tratteggio relativo alla zona edificabile ex art. 48 PRG cioè zona di completamento delle frazioni. Tale travisamento dei fatti ha comportato l'adozione del provvedimento oggi impugnato che, in applicazione di quanto previsto dal decreto USRA n.3/2013, ha reputato congrua , a seguito dell'esame della c.d. scheda parametrica parte prima, e del parere , la somma di euro CP_4
60.000,00 comprensiva di IVA e spese tecniche a titolo di contributo massimo concedibile. Appare assolutamente necessario evidenziare come , nell'ambito degli interventi di riparazione, latu sensu intesi , degli edifici danneggiati dal sisma del 2009, ove l'immobile sia situato all'interno del perimetro del centro storico così come riportato nel c.d. Piano di Ricostruzione, dovrà applicarsi il
Decreto n. 1/2013 dell' Controparte_6
con la conseguenza che il manufatto danneggiato ha diritto ad essere
[...] ricostruito con un contributo intero e ciò sia che si tratti di seconda abitazione sia che l'avente diritto abbia già usufruito di altri contributi. Ove ,invece,
l'edifico danneggiato ricada al di fuori dal perimetro del centro storico così come individuato nel Piano di Ricostruzione dovrà applicarsi quanto previsto nel decreto 3/2013 dell' Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila-USRA CP_2 alla stregua del quale il contributo viene erogato solamente in favore delle pagina 4 di 14 abitazioni principali mentre alle abitazioni secondarie viene concesso un contributo sino ad un massimo di euro 80.000,00 complessivi . Nel caso di specie il Piano di ricostruzione , con riferimento alla frazione di , ha Pt_5 perimetrato il centro storico seguendo il perimetro del centro storico del Piano regolatore generale vigente al 2009, così come indicato nella relazione stralcio
Frazioni del dicembre 2011 , del Comune di L'Aquila e però ha escluso graficamente proprio la Pretura di che, quindi, risulta essere, in base al Pt_5
PRG, all'interno del centro storico ed a confine dello stesso ma, in base al
Piano di Ricostruzione, al di fuori dalla perimetrazione del centro storico. Da tale errore discende una situazione paradossale in cui si trova detto edificio.
Infatti, il Piano di Ricostruzione individua il fabbisogno finanziario per la ricostruzione appunto anche delle frazioni e dei comuni del cratere e le relative procedure laddove il PRG detta i criteri urbanistici degli interventi sul territorio. Pertanto la Pretura di a seguito di quanto sin qui esposto Pt_5 risulta essere all'interno del centro storico in base al PRG e quindi risulta essere tale alla stregua della qualificazione urbanistica con la conseguenza che non è possibile procedere alla sua demolizione in quanto le norme di Piano
Regolatore non consentono la demolizione di un fabbricato all'interno della zona A cioè di centro storico ma, al contempo, in base al Piano di ricostruzione risulta essere fuori dal centro storico con la conseguenza che, in applicazione del decreto n. 3/2013 dell'Usra, il contributo massimo concedibile si appalesa assolutamente insufficiente per qualsivoglia intervento di ricostruzione. Da ciò consegue che la Pretura di sarebbe in tal modo condannata Pt_5 inesorabilmente a divenire nel tempo un vero e proprio rudere, pericoloso anche per l'incolumità pubblica poiché detto manufatto insiste, a confine lato sud e lato ovest, con la strada pubblica ed attesi i crolli interni che si sono verificati a causa del sisma. E' pertanto evidente l'eccesso di potere che inficia il provvedimento impugnato dal momento che , ove la PA fosse stata diligente ed avesse quindi corretta-mente esercitato il proprio potere, la stessa si sarebbe sicuramente accorta dell'errore procedendo ad emendarlo così come richiesto tra l'altro dallo stesso tecnico incaricato ,con comunicazione pec inviata al in data 06/04/2021, rimasta senza riscontro.” e Controparte_3 per l'effetto, accertato che l'immobile denominato , sito in Parte_5
pagina 5 di 14 L'Aquila loc. via della Pretura, identificato in Catasto al foglio 9 part. Pt_5
747 sub1-2-3, ricade nel centro storico di , sulla base della Pt_5 documentazione in atti , ordinare agli odierni convenuti, per quanto di rispettiva competenza, di inserire l'immobile de quo all'interno del Centro storico di cui al Piano di Ricostruzione ,per le ragioni sin qui esposte, e/o comunque considerarlo all'interno del detto centro storico , e per l'effetto condannare gli odierni convenuti per quanto di competenza all'erogazione del contributo facendo applicazione delle norme di cui al decreto USRA n.1/2013.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
In data 27.04.2022 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
(di seguito breviter , concludendo Controparte_2 CP_4 nei seguenti termini: “Dichiararsi inammissibili tutte le domande e pretese avanzate da controparte nel presente giudizio nei confronti dell'
[...]
e, comunque, respingersi le domande Controparte_7 stesse perché infondate. Vinte le spese”.
Alla prima udienza del 09.05.2022, rilevata la regolarità della notifica e attesa la mancata costituzione in giudizio, veniva dichiarata la contumacia del nonché assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, Controparte_3 comma VI c.p.c.
Il successivo 22.07.2022 si costituiva altresì il convenuto CP_3
insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dagli attori.
[...]
Con successiva ordinanza del 27.03.2023 veniva disposta una C.T.U. finalizzata a verificare se l'immobile di proprietà degli attori, sito in L'Aquila, località , via della Pretura, censito al Catasto al foglio 9, particella 747, Pt_5 sub 1, 2 e 3, presentava, al momento della richiesta di contributo del
02.04.2014, i requisiti per essere incluso nel centro storico del Comune di
L'Aquila, ai sensi dell'art. 67quater, comma V d.l. n. 83/2012. Il perito nominato, Ing. , prestava il giuramento di rito il 15.05.2023 Persona_1
e depositava l'elaborato tecnico definitivo in data 07.02.2024.
All'udienza del 27.02.2024, su richiesta di tutte le parti, veniva fissata al
13.05.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione pagina 6 di 14 scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Gli attori, sulla premessa di essere proprietari di immobile sito in
L'Aquila, località , via della Pretura, censito al Catasto al foglio 9, Pt_5 particella 747, sub 1, 2 e 3, contestano il provvedimento emesso dal Comune di
L'Aquila - Settore ricostruzione Privata Centro e frazioni servizio buoni contribuito, emesso in data 15.04.2021 e comunicato in data 21.04.2021, previo parere dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila – U.S.R.A., con il quale, con riferimento alla pratica AQBCE60768 del 14.05.2014, si comunicava che “la pratica…. a seguito di istruttoria da parte dell'
[...]
, sulla base dell'esame degli elaborati relativi al Controparte_2 progetto parte prima, le cui sintesi si allegano in copia al presente atto , è stata ammessa a contributo massimo determinato ai sensi dell'art. 4 DPCM
04/02/2013 per un importo di euro 60.000,00 comprensivo di IVA e delle spese tecniche nonchè di tutti gli atti preordinati, presupposti , consequenziali e comunque connessi”.
A sostegno dell'impugnazione gli attori deducono che con il Piano di
Ricostruzione adottato dal nel 2012, per un mero errore Controparte_3 grafico, il manufatto di loro proprietà – che costituiva in passato la Pretura di
- non è stato più ricompreso all'interno del centro storico, al suo posto Pt_5 essendo stato riportato un “retino” con il tratteggio relativo alla zona edificabile ex art. 48 P.R.G., cioè zona di completamento delle frazioni, nonostante la perimetrazione coincida con la zona omogenea A di P.R.G. così come definita dal D.M. n. 1444/68, in base a quanto risulta dalla Relazione Stralcio Frazione del dicembre 2021 in atti (cfr. doc. n. 3 fascicolo attori).
La circostanza sarebbe determinante, in quanto nell'ambito degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2009, ove l'immobile sia posto all'interno del perimetro del centro storico così come riportato nel c.d.
Piano di Ricostruzione, dovrà farsi applicazione del Decreto n. CP_4
1/2013, con la conseguenza che l'edificio danneggiato avrà diritto ad essere ricostruito con un contributo intero sia che si tratti di seconda abitazione sia che l'avente diritto abbia usufruito di altri contributi. pagina 7 di 14 Ove invece l'edificio danneggiato ricada fuori dal perimetro del centro storico, così come individuato nel Piano di Ricostruzione, dovrà applicarsi il
Decreto n. 3/2013, alla stregua del quale il contributo viene erogato CP_4 solamente in favore delle abitazioni principali mentre con riferimento alle abitazioni secondarie viene riconosciuto un contributo sino ad un massimo di euro 80.000,00 complessivi.
Per l'effetto, gli attori chiedono di accertare che l'immobile denominato
, sito in L'Aquila loc. via della Pretura, identificato in Parte_5 Pt_5
Catasto al foglio 9 part. 747 sub 1-2-3, ricada nel centro storico di , con Pt_5 conseguente ordine ai convenuti, per quanto di rispettiva competenza, di inserire l'immobile in parola all'interno del Centro storico di cui al Piano di
Ricostruzione, e/o comunque considerarlo all'interno del detto centro storico e, per l'effetto, condannare il e l' per quanto di Controparte_3 CP_4 competenza, all'erogazione del contributo facendo applicazione delle norme di cui al decreto n. 1/2013. CP_4
L' nella comparsa di costituzione, ribadisce il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva, in quanto le contestazioni degli attori sono rivolte unicamente alla perimetrazione del Piano di Ricostruzione, di competenza esclusiva del ed insiste per il rigetto di ogni domanda Controparte_3 avanzata nei propri confronti.
Il nella sua comparsa, eccepisce l'insussistenza dei Controparte_3 presupposti oggettivi per il riconoscimento del contributo richiesto dagli attori, rispetto a quello già riconosciuto, in quanto i confini del Centro Storico
(zona A) della frazione di , non sarebbero stati mai modificati, in quanto Pt_5 risalenti all'adozione del P.R.G., e cioè all'anno 1974, senza subire successive modifiche.
2. Preliminarmente, anche al fine di perimetrare la domanda attorea, giova rammentare che, in materia di contributi pubblici, la valutazione del giudice ordinario non si limita al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo contestato – cognizione peraltro devoluta in via principale ad altro plesso giurisdizionale – ma si spinge all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per l'effetto, da un lato, non assume rilievo decisivo la legittimità o meno del provvedimento contestato, sotto i profili dei vizi tipici del pagina 8 di 14 provvedimento amministrativo, ovvero nel caso, eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione di legge, cosi come pedissequamente riprodotti finanche nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, dovendosi piuttosto scrutinare l'effettiva sussistenza del beneficio di legge reclamato, sulla scorta delle motivazioni addotte dalle parti in giudizio;
dall'altro, considerato che il giudizio proviene da un difetto di giurisdizione da parte del il sindacato del Tribunale dovrà limitarsi a quanto demandato, CP_5 costituito dalla sussistenza del diritto all'ottenimento del contributo di ricostruzione nei termini richiesti dagli attori, senza poter in alcun modo incidere sulla validità del P.R.G. ovvero sul Piano di Ricostruzione approvato con delibera consiliare n. 23 in data 9 febbraio 2012.
3.1 Svolte tali opportune premesse, si osserva che gli attori contestano il provvedimento de l5.04.2021 nella parte in cui non riconosce il contributo integrale per la riparazione dell'immobile degli attori, ma solamente una quota pari all'80%, come previsto dal Decreto n. 3/2013, quantificata nella CP_4 specie in € 60.000,00.
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che il contributo per la riparazione delle c.d. parti comuni trova il suo fondamento normativo nell'art. 3, comma I, lett. e-bis) D.L. n. 39/2009, secondo cui “nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali”.
Le modalità con cui chiedere il contributo di ricostruzione in parola, inoltre, sono descritte dall'O.P.C.M. n. 3790/2009 e dall'O.P.C.M. n. 3779/2009, così come modificati dalla disciplina sopravvenuta.
In particolare, entrambe le ordinanze hanno previsto, all'art. 1, per la
“riparazione delle parti comuni dei condomini” (O.P.C.M. n. 3779) e per la
“riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini” (O.P.C.M. n. 3790) anche un contributo, riconosciuto “in favore del condominio” al suo amministratore, “che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di pagina 9 di 14 condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute”.7
Contestualmente alla cessazione dello stato di emergenza il legislatore è nuovamente intervenuto per disciplinare la prosecuzione “ordinaria” della ricostruzione post-sisma, dettando regole organizzative e prevedendo gli obiettivi da perseguire, in particolare introducendo norme tese a garantire
“trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati” e, per quanto più di interesse per il caso di specie, disponendo, all'art. 67quater, comma V del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, al fine di agevolare la ricostruzione del
“centro storico del capoluogo del comune ” in considerazione del CP_7 suo “particolare valore”, il riconoscimento “alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 278 febbraio 1985, n. 47”.
Infine, l'art. 11, comma VIIbis del D.L. n. 78/2015 ha disposto che “Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'art. 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune e degli CP_7 altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pagina 10 di 14 presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile”, così estendendo il beneficio alla riparazione delle parti comuni degli immobili siti nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila colpiti dal sisma.
OR, nel caso di specie, da quanto dedotto e documentato dalla stessa parte attrice, la domanda di contributo è stata presentata dal rappresentante delle parti comuni in data 02.04.2014, ovvero in un momento in cui non era Pt_1 stata ancora previsto per legge il contributo di riparazione integrale per gli immobili siti nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila, sicché anche a voler accedere alla interpretazione prospettata dagli attori, gli stessi non avrebbero comunque diritto a percepire quanto richiesto (cfr. doc. n. 2 fascicolo attori).
3.2 Ad ogni buon conto, pur volendo applicare la disciplina sopravvenuta, emerge documentalmente che l'immobile di proprietà degli attori non risulta situato all'interno del centro storico della frazione di né dall'istruttoria Pt_5 espletata è stato possibile accertare con sufficiente grado di probabilità che l'esclusione dal centro storico sia stata dettata da un mero errore materiale del come prospettato dagli attori. CP_3
In particolare, il convenuto, ai fini della determinazione CP_3 dell'ambito degli immobili suscettibili di ricevere il contributo di ricostruzione, ha proceduto alla c.d. perimetrazione del capoluogo e delle frazioni, che è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 comma I del Decreto n. 3/2010 emanato dal
Commissario delegato per la Ricostruzione, in data 17.06.2010. Nel caso delle frazioni la perimetrazione coincide prevalentemente con la zona omogenea A di
P.R.G. come definita dal D.M. n. 1444/68, in base a quanto risulta dalla
Relazione Stralcio Frazioni del dicembre 2011 del (cfr. Controparte_3 doc. n. 3 e 4 fascicolo attori).
La circostanza che l'immobile di proprietà degli attori non sia ricompreso nel Piano di Ricostruzione definito dal oltre ad essere documentata CP_3 dagli stessi attori (cfr. doc. n. 3 fascicolo attori), risulta certificata anche dal
C.T.U. incaricato, Ing. , laddove nell'elaborato tecnico Persona_1 definitivo precisa che “La tavola 1 invece definisce la perimetrazione (ex art.
2DCR n.3/2010) del C.C. n. 35 del 30/04/2010 relativo alla Frazione di Pt_5
pagina 11 di 14 che pone il fabbricato fuori dalla perimetrazione” (cfr. pag. 8 perizia definitiva
Ing. del 07.02.2024, in atti). Persona_1
OR, gli attori avrebbero dovuto impugnare la deliberazione consiliare n. 35/2010 che ha approvato il Piano di Ricostruzione della Frazione di , Pt_5 ovvero il provvedimento che ha escluso l'immobile di cui alla particella 747 dal perimetro del centro storico della frazione di , precludendo ai medesimi di Pt_5 ottenere il contributo di ricostruzione nella misura sperata.
Ad ogni buon conto, non vi è nemmeno la certezza, rivendicata dagli attori, che l'immobile oggetto di causa fosse, da un punto di vista urbanistico, sempre stato compreso all'interno del centro storico della frazione di , venendo Pt_5 escluso dal Piano di Ricostruzione per mero errore materiale.
Al riguardo, appare dirimente l'incertezza registrata dallo stesso perito, nella parte relativa alla identificazione degli immobili e destinazione urbanistica, quando afferma che “Dopo aver effettuato le opportune indagini catastali e cartografiche, utilizzando quanto ricevuto dal Comune di L'Aquila con prot. 0100207 il 11/10/2023 tramite l'invio della Tavola n. 16.1 contenuta nel Piano Regolatore Generale del Comune di L'Aquila, non è stato possibile stabilire con precisione quale fosse la destinazione urbanistica della particella
n° 747: dall'analisi della tavola e della legenda risulta una incongruenza nella graficizzazione in quanto l'edificio insiste sia nel tratteggio dell'Art. 48 “Zona residenziale di completamento delle Frazioni” sia nel riquadro dell'Art. 46
“Zona Residenziale di Ristrutturazione delle Frazioni” (cfr. pag.
2-3 perizia definitiva Ing. del 07.02.2024, in atti). L'incongruenza, Persona_1
d'altronde, emerge visivamente dall'esame della Tavola n. 16.1 contenuta nel
Piano Regolatore Generale del Comune di L'Aquila (cfr. allegato CP_8 alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Per l'effetto, non può essere condivisa la conclusione del perito secondo cui l'immobile di proprietà degli attori presentava i requisiti per poter essere incluso in quelle zone che ad oggi sono assimilate al Centro Storico del
Comune di L'Aquila, anche perché lo stesso precisa di essere arrivato a tale conclusione mediante l'esame della tavole riportate dallo Storico Per_2 nel libro “Recupero e riqualificazione dei centri storici del
[...]
, a nulla rilevando la circostanza che le stesse Parte_6
pagina 12 di 14 siano state poste a base della redazione del Piano di Ricostruzione (cfr. pag. 10 perizia definitiva Ing. del 07.02.2024, in atti). Persona_1
Nemmeno il presunto valore storico e artistico dell'edificio prospettato dal perito, in quanto ex , consente di ritenerlo incluso tra gli edifici Parte_5 suscettibili di ottenere il beneficio dell'integrale riparazione a carico dello
Stato, atteso che, sebbene lo stesso riconosca che “in altri casi si è ravvisata
l'opportunità, espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 2 del DCR 3/2010, di estendere il perimetro a porzioni di territorio non ricomprese nella zona omogenea A, ma di riconosciuta valenza ambientale e storica”, non vi è prova che l'edificio oggetto di causa sia stato espressamente riconosciuto come tale dal (cfr. pag. 6 perizia definitiva Ing. Controparte_3 Persona_1 del 07.02.2024, in atti).
In definitiva, non sussistono i presupposti per l'ottenimento, da parte degli attori, del contributo integrale di ricostruzione, rispetto a quello riconosciuto con la determina del 15.04.2021.
Per l'effetto, dunque, la domanda avanzata da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti dell' e
[...] Controparte_1 Parte_3 CP_4 del è infondata e dovrà essere integralmente rigettata. Controparte_3
4.1 Con riferimento alle spese del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni – rappresentate dalla incertezza del dato urbanistico, che ha richiesto l'espletamento di una C.T.U. al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea – elaborate da Corte Cost. n. 77/2018 per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti.
4.2. Per le medesime ragioni, il Tribunale ritiene congruo porre definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 18.05.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1931/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti dell' Controparte_1 Parte_3 [...]
e del Controparte_2 Controparte_3
pagina 13 di 14 2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
3) pone definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in solido tra loro, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del
18.05.2024.
L'Aquila, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2021 promossa da:
, in proprio e quale rappresentante delle parti comuni, Parte_1
e Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, elettivamente domiciliati in L'Aquila, viale Francesco Crispi n. 25
[...]
Vittorio, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Bocchi, che li rappresenta e difende nel presente procedimento, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via
Buccio da Ranallo n. 65 (complesso monumentale San Domenico);
e
, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Raffaella Durante e dell'Avv. Domenico de Nardis, presso cui è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, giusta procura apposta allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI pagina 1 di 14 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 12.05.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione in riassunzione, l' con la nota CP_4 di trattazione scritta del 07.05.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, mentre il con la nota di Controparte_3 trattazione scritta del 12.05.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 09.12.2021, , in Parte_1 proprio e nella qualità di rappresentante delle parti comuni, nonché Parte_2
e riassumevano dinanzi
[...] Controparte_1 Parte_3
l'intestato Tribunale la presente controversia a seguito della sentenza n.
417/2021 pubblicata in data 13 settembre 2021 con cui il CP_5 Parte_4 ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario,
[...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, previa sospensione del provvedimento de quo, accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento emesso in data 15/04/2021, comunicato in data
21/04/2021, previo parere dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione di
L'Aquila-USRA, con il quale con riferimento alla pratica AQBCE60768 del
14/05/2014, il ha comunicato che la pratica…. a seguito di Controparte_3 istruttoria da parte dell' , sulla base Controparte_2 dell'esame degli elaborati relativi al progetto parte prima, le cui sintesi si allegano in copia al presente atto , è stata ammessa a contributo massimo determinato ai sensi dell'art. 4 DPCM 04/02/2013 per un importo di euro
60.000,00 comprensivo di IVA e delle spese tecniche::: e pertanto dichiarare
l'annullamento di detto provvedimento per tutti i motivi di cui al ricorso innanzi al Tar del 17/06/2021 da intendersi qui per Parte_4 integramente trascritti e riportati e che si trascrivono nuovamente : “ pagina 2 di 14 ECCESSO DI POTERE.FI-GURA SINTOMATICA DI ECCESSO DI POTERE
PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DI LEGGE ED IN PARTI
COLARE DEL DE-CRETO N.1/2013-USRA. Il vizio dell'atto amministrativo qualificato come eccesso di potere per travisamento dei fatti si integra allorquando la Pubblica Amministrazione, nell'emanazione di un atto amministrativo, ritiene erroneamente la sussistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste o, al contrario, ritiene l'insussistenza di una situazione che in realtà effettivamente esiste. Il travisamento dei fatti non permette all'amministra-zione di rappresentare correttamente la realtà, con il rischio che la P.A. non applichi correttamente le previsioni di legge al caso concreto.
Il travisamento dei fatti, quando è intenzionale, è il sintomo dell'essersi l'agente lasciato guidare da interessi diversi da quelli che devono orientare l'attività amministrativa , con la conseguenza che , dietro di esso, si deve scorgere sempre un eccesso di potere consistente nell'uso di un tipo legalmente scorretto di valutazione. OR, tale vizio inficia gravemente l'atto amministrativo, comportandone l'illegittimità ed il consequenziale annullamento. Detto aspetto patologico si riscontra proprio nel caso soggetto allo scrutinio di Codesto On.
Tribunale . Infatti, la legge n. 134/2012 nel disporre la chiusura dello stato
d'emergenza in , proclamato a seguito del sisma del 2009, all' art.67 - Pt_4 quinquies, co.1, ha previsto la predisposizione dei c.d. Piani di ricostruzione.
Detti strumenti urbanistici ai quali il medesimo art.67 quinquies ha attribuito natura strategica sono finalizzati a quantificare le esigenze finanziare per la ricostruzione nonchè a disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico, ricoprendo anche valenza urbanistica asseverati dalla Provincia qualora abbiano contenuto urbanistico che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti vigenti. Il si è dotato di detto Controparte_3
Piano di Ricostruzione approvato con delibera consilia-re n. 23 in data 9 febbraio 2012. Ha pertanto proceduto alla c.d. perimetra-zione del capoluogo e delle frazioni che è stata approvata, ai sensi dell'art., 3 comma 1 del decreto n.
3/2010 emanato dal Commissario delegato per la Ricostruzione, in data
17/06/2010. Nel caso delle frazioni la perimetrazione coincide prevalentemente con la zona omogenea A di PRG come definita dal Dm 1444/68, in base a pagina 3 di 14 quanto risulta dalla Relazione Stralcio Frazioni del dicembre 2011 , del
Comune di L'Aquila. Ciò in quanto tale strumento urbanistico è stato predisposto seguendo pedissequamente il Piano regolatore generale. OR , con riferimento alla fattispecie concreta corre l'obbligo di rilevare come
l'edificio per cui il presente giudizio è di chiara manifattura antecedente di molti lustri al 1930 avendo ospitato la negli anni compresi tra Parte_5 il 1866 ed il 1916, tanto da dare il nome alla stessa via ove detto manufatto è ubicato e da essere ,per tale , conosciuto dagli stessi abitanti di . E' stato Pt_5 uno dei primi edifici ad essere realizzato all'interno del centro storico della frazione di . Ne è conseguito che il Piano Regolatore Generale del Pt_5
Comune di L'Aquila ha correttamente ricompreso detto immobile all'interno del centro storico della succitata frazione. E' accaduto però che il Piano di ricostruzione adottato nel 2012 dal Comune di L'Aquila, nelle sue mappe, per evidente mero errore grafico, non ha ricompreso detto manufatto all'interno del centro storico, al suo posto essendo stato riportato il retino con il tratteggio relativo alla zona edificabile ex art. 48 PRG cioè zona di completamento delle frazioni. Tale travisamento dei fatti ha comportato l'adozione del provvedimento oggi impugnato che, in applicazione di quanto previsto dal decreto USRA n.3/2013, ha reputato congrua , a seguito dell'esame della c.d. scheda parametrica parte prima, e del parere , la somma di euro CP_4
60.000,00 comprensiva di IVA e spese tecniche a titolo di contributo massimo concedibile. Appare assolutamente necessario evidenziare come , nell'ambito degli interventi di riparazione, latu sensu intesi , degli edifici danneggiati dal sisma del 2009, ove l'immobile sia situato all'interno del perimetro del centro storico così come riportato nel c.d. Piano di Ricostruzione, dovrà applicarsi il
Decreto n. 1/2013 dell' Controparte_6
con la conseguenza che il manufatto danneggiato ha diritto ad essere
[...] ricostruito con un contributo intero e ciò sia che si tratti di seconda abitazione sia che l'avente diritto abbia già usufruito di altri contributi. Ove ,invece,
l'edifico danneggiato ricada al di fuori dal perimetro del centro storico così come individuato nel Piano di Ricostruzione dovrà applicarsi quanto previsto nel decreto 3/2013 dell' Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila-USRA CP_2 alla stregua del quale il contributo viene erogato solamente in favore delle pagina 4 di 14 abitazioni principali mentre alle abitazioni secondarie viene concesso un contributo sino ad un massimo di euro 80.000,00 complessivi . Nel caso di specie il Piano di ricostruzione , con riferimento alla frazione di , ha Pt_5 perimetrato il centro storico seguendo il perimetro del centro storico del Piano regolatore generale vigente al 2009, così come indicato nella relazione stralcio
Frazioni del dicembre 2011 , del Comune di L'Aquila e però ha escluso graficamente proprio la Pretura di che, quindi, risulta essere, in base al Pt_5
PRG, all'interno del centro storico ed a confine dello stesso ma, in base al
Piano di Ricostruzione, al di fuori dalla perimetrazione del centro storico. Da tale errore discende una situazione paradossale in cui si trova detto edificio.
Infatti, il Piano di Ricostruzione individua il fabbisogno finanziario per la ricostruzione appunto anche delle frazioni e dei comuni del cratere e le relative procedure laddove il PRG detta i criteri urbanistici degli interventi sul territorio. Pertanto la Pretura di a seguito di quanto sin qui esposto Pt_5 risulta essere all'interno del centro storico in base al PRG e quindi risulta essere tale alla stregua della qualificazione urbanistica con la conseguenza che non è possibile procedere alla sua demolizione in quanto le norme di Piano
Regolatore non consentono la demolizione di un fabbricato all'interno della zona A cioè di centro storico ma, al contempo, in base al Piano di ricostruzione risulta essere fuori dal centro storico con la conseguenza che, in applicazione del decreto n. 3/2013 dell'Usra, il contributo massimo concedibile si appalesa assolutamente insufficiente per qualsivoglia intervento di ricostruzione. Da ciò consegue che la Pretura di sarebbe in tal modo condannata Pt_5 inesorabilmente a divenire nel tempo un vero e proprio rudere, pericoloso anche per l'incolumità pubblica poiché detto manufatto insiste, a confine lato sud e lato ovest, con la strada pubblica ed attesi i crolli interni che si sono verificati a causa del sisma. E' pertanto evidente l'eccesso di potere che inficia il provvedimento impugnato dal momento che , ove la PA fosse stata diligente ed avesse quindi corretta-mente esercitato il proprio potere, la stessa si sarebbe sicuramente accorta dell'errore procedendo ad emendarlo così come richiesto tra l'altro dallo stesso tecnico incaricato ,con comunicazione pec inviata al in data 06/04/2021, rimasta senza riscontro.” e Controparte_3 per l'effetto, accertato che l'immobile denominato , sito in Parte_5
pagina 5 di 14 L'Aquila loc. via della Pretura, identificato in Catasto al foglio 9 part. Pt_5
747 sub1-2-3, ricade nel centro storico di , sulla base della Pt_5 documentazione in atti , ordinare agli odierni convenuti, per quanto di rispettiva competenza, di inserire l'immobile de quo all'interno del Centro storico di cui al Piano di Ricostruzione ,per le ragioni sin qui esposte, e/o comunque considerarlo all'interno del detto centro storico , e per l'effetto condannare gli odierni convenuti per quanto di competenza all'erogazione del contributo facendo applicazione delle norme di cui al decreto USRA n.1/2013.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
In data 27.04.2022 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
(di seguito breviter , concludendo Controparte_2 CP_4 nei seguenti termini: “Dichiararsi inammissibili tutte le domande e pretese avanzate da controparte nel presente giudizio nei confronti dell'
[...]
e, comunque, respingersi le domande Controparte_7 stesse perché infondate. Vinte le spese”.
Alla prima udienza del 09.05.2022, rilevata la regolarità della notifica e attesa la mancata costituzione in giudizio, veniva dichiarata la contumacia del nonché assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, Controparte_3 comma VI c.p.c.
Il successivo 22.07.2022 si costituiva altresì il convenuto CP_3
insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dagli attori.
[...]
Con successiva ordinanza del 27.03.2023 veniva disposta una C.T.U. finalizzata a verificare se l'immobile di proprietà degli attori, sito in L'Aquila, località , via della Pretura, censito al Catasto al foglio 9, particella 747, Pt_5 sub 1, 2 e 3, presentava, al momento della richiesta di contributo del
02.04.2014, i requisiti per essere incluso nel centro storico del Comune di
L'Aquila, ai sensi dell'art. 67quater, comma V d.l. n. 83/2012. Il perito nominato, Ing. , prestava il giuramento di rito il 15.05.2023 Persona_1
e depositava l'elaborato tecnico definitivo in data 07.02.2024.
All'udienza del 27.02.2024, su richiesta di tutte le parti, veniva fissata al
13.05.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione pagina 6 di 14 scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Gli attori, sulla premessa di essere proprietari di immobile sito in
L'Aquila, località , via della Pretura, censito al Catasto al foglio 9, Pt_5 particella 747, sub 1, 2 e 3, contestano il provvedimento emesso dal Comune di
L'Aquila - Settore ricostruzione Privata Centro e frazioni servizio buoni contribuito, emesso in data 15.04.2021 e comunicato in data 21.04.2021, previo parere dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila – U.S.R.A., con il quale, con riferimento alla pratica AQBCE60768 del 14.05.2014, si comunicava che “la pratica…. a seguito di istruttoria da parte dell'
[...]
, sulla base dell'esame degli elaborati relativi al Controparte_2 progetto parte prima, le cui sintesi si allegano in copia al presente atto , è stata ammessa a contributo massimo determinato ai sensi dell'art. 4 DPCM
04/02/2013 per un importo di euro 60.000,00 comprensivo di IVA e delle spese tecniche nonchè di tutti gli atti preordinati, presupposti , consequenziali e comunque connessi”.
A sostegno dell'impugnazione gli attori deducono che con il Piano di
Ricostruzione adottato dal nel 2012, per un mero errore Controparte_3 grafico, il manufatto di loro proprietà – che costituiva in passato la Pretura di
- non è stato più ricompreso all'interno del centro storico, al suo posto Pt_5 essendo stato riportato un “retino” con il tratteggio relativo alla zona edificabile ex art. 48 P.R.G., cioè zona di completamento delle frazioni, nonostante la perimetrazione coincida con la zona omogenea A di P.R.G. così come definita dal D.M. n. 1444/68, in base a quanto risulta dalla Relazione Stralcio Frazione del dicembre 2021 in atti (cfr. doc. n. 3 fascicolo attori).
La circostanza sarebbe determinante, in quanto nell'ambito degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2009, ove l'immobile sia posto all'interno del perimetro del centro storico così come riportato nel c.d.
Piano di Ricostruzione, dovrà farsi applicazione del Decreto n. CP_4
1/2013, con la conseguenza che l'edificio danneggiato avrà diritto ad essere ricostruito con un contributo intero sia che si tratti di seconda abitazione sia che l'avente diritto abbia usufruito di altri contributi. pagina 7 di 14 Ove invece l'edificio danneggiato ricada fuori dal perimetro del centro storico, così come individuato nel Piano di Ricostruzione, dovrà applicarsi il
Decreto n. 3/2013, alla stregua del quale il contributo viene erogato CP_4 solamente in favore delle abitazioni principali mentre con riferimento alle abitazioni secondarie viene riconosciuto un contributo sino ad un massimo di euro 80.000,00 complessivi.
Per l'effetto, gli attori chiedono di accertare che l'immobile denominato
, sito in L'Aquila loc. via della Pretura, identificato in Parte_5 Pt_5
Catasto al foglio 9 part. 747 sub 1-2-3, ricada nel centro storico di , con Pt_5 conseguente ordine ai convenuti, per quanto di rispettiva competenza, di inserire l'immobile in parola all'interno del Centro storico di cui al Piano di
Ricostruzione, e/o comunque considerarlo all'interno del detto centro storico e, per l'effetto, condannare il e l' per quanto di Controparte_3 CP_4 competenza, all'erogazione del contributo facendo applicazione delle norme di cui al decreto n. 1/2013. CP_4
L' nella comparsa di costituzione, ribadisce il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva, in quanto le contestazioni degli attori sono rivolte unicamente alla perimetrazione del Piano di Ricostruzione, di competenza esclusiva del ed insiste per il rigetto di ogni domanda Controparte_3 avanzata nei propri confronti.
Il nella sua comparsa, eccepisce l'insussistenza dei Controparte_3 presupposti oggettivi per il riconoscimento del contributo richiesto dagli attori, rispetto a quello già riconosciuto, in quanto i confini del Centro Storico
(zona A) della frazione di , non sarebbero stati mai modificati, in quanto Pt_5 risalenti all'adozione del P.R.G., e cioè all'anno 1974, senza subire successive modifiche.
2. Preliminarmente, anche al fine di perimetrare la domanda attorea, giova rammentare che, in materia di contributi pubblici, la valutazione del giudice ordinario non si limita al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo contestato – cognizione peraltro devoluta in via principale ad altro plesso giurisdizionale – ma si spinge all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per l'effetto, da un lato, non assume rilievo decisivo la legittimità o meno del provvedimento contestato, sotto i profili dei vizi tipici del pagina 8 di 14 provvedimento amministrativo, ovvero nel caso, eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione di legge, cosi come pedissequamente riprodotti finanche nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, dovendosi piuttosto scrutinare l'effettiva sussistenza del beneficio di legge reclamato, sulla scorta delle motivazioni addotte dalle parti in giudizio;
dall'altro, considerato che il giudizio proviene da un difetto di giurisdizione da parte del il sindacato del Tribunale dovrà limitarsi a quanto demandato, CP_5 costituito dalla sussistenza del diritto all'ottenimento del contributo di ricostruzione nei termini richiesti dagli attori, senza poter in alcun modo incidere sulla validità del P.R.G. ovvero sul Piano di Ricostruzione approvato con delibera consiliare n. 23 in data 9 febbraio 2012.
3.1 Svolte tali opportune premesse, si osserva che gli attori contestano il provvedimento de l5.04.2021 nella parte in cui non riconosce il contributo integrale per la riparazione dell'immobile degli attori, ma solamente una quota pari all'80%, come previsto dal Decreto n. 3/2013, quantificata nella CP_4 specie in € 60.000,00.
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che il contributo per la riparazione delle c.d. parti comuni trova il suo fondamento normativo nell'art. 3, comma I, lett. e-bis) D.L. n. 39/2009, secondo cui “nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali”.
Le modalità con cui chiedere il contributo di ricostruzione in parola, inoltre, sono descritte dall'O.P.C.M. n. 3790/2009 e dall'O.P.C.M. n. 3779/2009, così come modificati dalla disciplina sopravvenuta.
In particolare, entrambe le ordinanze hanno previsto, all'art. 1, per la
“riparazione delle parti comuni dei condomini” (O.P.C.M. n. 3779) e per la
“riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini” (O.P.C.M. n. 3790) anche un contributo, riconosciuto “in favore del condominio” al suo amministratore, “che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di pagina 9 di 14 condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute”.7
Contestualmente alla cessazione dello stato di emergenza il legislatore è nuovamente intervenuto per disciplinare la prosecuzione “ordinaria” della ricostruzione post-sisma, dettando regole organizzative e prevedendo gli obiettivi da perseguire, in particolare introducendo norme tese a garantire
“trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati” e, per quanto più di interesse per il caso di specie, disponendo, all'art. 67quater, comma V del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, al fine di agevolare la ricostruzione del
“centro storico del capoluogo del comune ” in considerazione del CP_7 suo “particolare valore”, il riconoscimento “alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 278 febbraio 1985, n. 47”.
Infine, l'art. 11, comma VIIbis del D.L. n. 78/2015 ha disposto che “Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'art. 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune e degli CP_7 altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pagina 10 di 14 presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile”, così estendendo il beneficio alla riparazione delle parti comuni degli immobili siti nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila colpiti dal sisma.
OR, nel caso di specie, da quanto dedotto e documentato dalla stessa parte attrice, la domanda di contributo è stata presentata dal rappresentante delle parti comuni in data 02.04.2014, ovvero in un momento in cui non era Pt_1 stata ancora previsto per legge il contributo di riparazione integrale per gli immobili siti nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila, sicché anche a voler accedere alla interpretazione prospettata dagli attori, gli stessi non avrebbero comunque diritto a percepire quanto richiesto (cfr. doc. n. 2 fascicolo attori).
3.2 Ad ogni buon conto, pur volendo applicare la disciplina sopravvenuta, emerge documentalmente che l'immobile di proprietà degli attori non risulta situato all'interno del centro storico della frazione di né dall'istruttoria Pt_5 espletata è stato possibile accertare con sufficiente grado di probabilità che l'esclusione dal centro storico sia stata dettata da un mero errore materiale del come prospettato dagli attori. CP_3
In particolare, il convenuto, ai fini della determinazione CP_3 dell'ambito degli immobili suscettibili di ricevere il contributo di ricostruzione, ha proceduto alla c.d. perimetrazione del capoluogo e delle frazioni, che è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 comma I del Decreto n. 3/2010 emanato dal
Commissario delegato per la Ricostruzione, in data 17.06.2010. Nel caso delle frazioni la perimetrazione coincide prevalentemente con la zona omogenea A di
P.R.G. come definita dal D.M. n. 1444/68, in base a quanto risulta dalla
Relazione Stralcio Frazioni del dicembre 2011 del (cfr. Controparte_3 doc. n. 3 e 4 fascicolo attori).
La circostanza che l'immobile di proprietà degli attori non sia ricompreso nel Piano di Ricostruzione definito dal oltre ad essere documentata CP_3 dagli stessi attori (cfr. doc. n. 3 fascicolo attori), risulta certificata anche dal
C.T.U. incaricato, Ing. , laddove nell'elaborato tecnico Persona_1 definitivo precisa che “La tavola 1 invece definisce la perimetrazione (ex art.
2DCR n.3/2010) del C.C. n. 35 del 30/04/2010 relativo alla Frazione di Pt_5
pagina 11 di 14 che pone il fabbricato fuori dalla perimetrazione” (cfr. pag. 8 perizia definitiva
Ing. del 07.02.2024, in atti). Persona_1
OR, gli attori avrebbero dovuto impugnare la deliberazione consiliare n. 35/2010 che ha approvato il Piano di Ricostruzione della Frazione di , Pt_5 ovvero il provvedimento che ha escluso l'immobile di cui alla particella 747 dal perimetro del centro storico della frazione di , precludendo ai medesimi di Pt_5 ottenere il contributo di ricostruzione nella misura sperata.
Ad ogni buon conto, non vi è nemmeno la certezza, rivendicata dagli attori, che l'immobile oggetto di causa fosse, da un punto di vista urbanistico, sempre stato compreso all'interno del centro storico della frazione di , venendo Pt_5 escluso dal Piano di Ricostruzione per mero errore materiale.
Al riguardo, appare dirimente l'incertezza registrata dallo stesso perito, nella parte relativa alla identificazione degli immobili e destinazione urbanistica, quando afferma che “Dopo aver effettuato le opportune indagini catastali e cartografiche, utilizzando quanto ricevuto dal Comune di L'Aquila con prot. 0100207 il 11/10/2023 tramite l'invio della Tavola n. 16.1 contenuta nel Piano Regolatore Generale del Comune di L'Aquila, non è stato possibile stabilire con precisione quale fosse la destinazione urbanistica della particella
n° 747: dall'analisi della tavola e della legenda risulta una incongruenza nella graficizzazione in quanto l'edificio insiste sia nel tratteggio dell'Art. 48 “Zona residenziale di completamento delle Frazioni” sia nel riquadro dell'Art. 46
“Zona Residenziale di Ristrutturazione delle Frazioni” (cfr. pag.
2-3 perizia definitiva Ing. del 07.02.2024, in atti). L'incongruenza, Persona_1
d'altronde, emerge visivamente dall'esame della Tavola n. 16.1 contenuta nel
Piano Regolatore Generale del Comune di L'Aquila (cfr. allegato CP_8 alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Per l'effetto, non può essere condivisa la conclusione del perito secondo cui l'immobile di proprietà degli attori presentava i requisiti per poter essere incluso in quelle zone che ad oggi sono assimilate al Centro Storico del
Comune di L'Aquila, anche perché lo stesso precisa di essere arrivato a tale conclusione mediante l'esame della tavole riportate dallo Storico Per_2 nel libro “Recupero e riqualificazione dei centri storici del
[...]
, a nulla rilevando la circostanza che le stesse Parte_6
pagina 12 di 14 siano state poste a base della redazione del Piano di Ricostruzione (cfr. pag. 10 perizia definitiva Ing. del 07.02.2024, in atti). Persona_1
Nemmeno il presunto valore storico e artistico dell'edificio prospettato dal perito, in quanto ex , consente di ritenerlo incluso tra gli edifici Parte_5 suscettibili di ottenere il beneficio dell'integrale riparazione a carico dello
Stato, atteso che, sebbene lo stesso riconosca che “in altri casi si è ravvisata
l'opportunità, espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 2 del DCR 3/2010, di estendere il perimetro a porzioni di territorio non ricomprese nella zona omogenea A, ma di riconosciuta valenza ambientale e storica”, non vi è prova che l'edificio oggetto di causa sia stato espressamente riconosciuto come tale dal (cfr. pag. 6 perizia definitiva Ing. Controparte_3 Persona_1 del 07.02.2024, in atti).
In definitiva, non sussistono i presupposti per l'ottenimento, da parte degli attori, del contributo integrale di ricostruzione, rispetto a quello riconosciuto con la determina del 15.04.2021.
Per l'effetto, dunque, la domanda avanzata da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti dell' e
[...] Controparte_1 Parte_3 CP_4 del è infondata e dovrà essere integralmente rigettata. Controparte_3
4.1 Con riferimento alle spese del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni – rappresentate dalla incertezza del dato urbanistico, che ha richiesto l'espletamento di una C.T.U. al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea – elaborate da Corte Cost. n. 77/2018 per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti.
4.2. Per le medesime ragioni, il Tribunale ritiene congruo porre definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 18.05.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1931/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti dell' Controparte_1 Parte_3 [...]
e del Controparte_2 Controparte_3
pagina 13 di 14 2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
3) pone definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in solido tra loro, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del
18.05.2024.
L'Aquila, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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