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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3268/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossana Villani Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3268/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ATTILIO CORDOVA, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. MARCO ANDREA DI BIASE, giusta procura in C.F._3
atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6.9.2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1
fratello e la cognata per l'udienza del 19.12.2022 Controparte_1 CP_2
formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:
< Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
- Quanto alla successione della IG.ra : ER
1) accertare e dichiarare che i convenuti, ai sensi dell'art. 464 n. 4 cod. civ., sono indegni a succedere nell'eredità della IG.ra per averla indotta a revocare i precedenti testamenti ER
olografi ed averla indotta a sottoscrivere altro testamento in loro favore;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che l'attrice è unica erede della IG.ra ER
, escludendo, quindi, i convenuti dalla successione della predetta;
ovvero, nel caso di non
[...]
accoglimento della domanda di cui al punto 1,
3) accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e Controparte_1
contenute nel testamento pubblico per notaio del 08.11.2019 CP_2 Persona_2
pubblicato il 12.04.2021 rep. n. 177.834 racc. n. 47414 sono nulle / annullabili per i motivi indicati in atto e, comunque, in estremo subordine in quanto ledono la quota di legittima spettante per legge all'attrice;
4) Accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio Persona_2
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i convenuti ER CP_1
e è nullo ai sensi dell'art. 1345 -1418 comma 1 e comma 2 cod. civ. per avere
[...] CP_2 come fine illecito, comune alle parti, l'elusione / violazione delle norme inderogabili in materia di quota ereditaria spettante al legittimario ovvero sia dichiarato nullo per assenza di alea;
4.1) in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio
[...]
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i Persona_2 ER
convenuti e dissimula atto di donazione, con conseguente lesione Controparte_1 CP_2 della quota di legittima dell'attrice, della quale quota si chiede l'assegnazione in piena proprietà.
5) Procedere alla divisione dei beni immobili e mobili secondo le quote e/o i diritti spettanti alle parti in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 3, 4 e/o 4.1 emettendo ogni conseguenziale provvedimento.
- Quanto alla successione del IG. : Persona_3
6) procedere alla divisione dei beni immobili e mobili comuni con il convenuto Controparte_1
secondo le quote di 1/3 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti.
pagina 2 di 12 - Quanto ai beni in comunione ordinaria con il convenuto : Controparte_1
7) procedere alla divisione dei beni immobili in comunione ordinaria con il convenuto CP_1
secondo le quote di 1/2 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti.
[...]
8) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge. >>.
I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio depositando in data 28.11.2022 comparsa di risposta nella quale hanno formulato, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:
< Voglia l'Onorevole Tribunale di PE adito, ogni diversa istanza disattesa, così provvedere:
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista ex lege quale obbligatoria in tali materie, emanando i conseguenti provvedimenti;
- in via principale e nel merito, quanto alla successione del IG. provvedere alla Persona_3 divisione dei beni immobili e mobili facenti parte dell'asse ereditario come individuato nel corso del giudizio, attribuendo alla IG.ra la sola quota ad essa spettante, pari ad 1/3 del valore Parte_1 dell'intero asse, ed attribuendo le rimanenti quote al IG. quanto ad 1/3, ed alla Controparte_1
IG.ra quanto al restante 1/3 ad essa spettante;
ER
- sempre in via principale e nel merito, rispetto alla successione della IG.ra , ER
rigettare le domande tutte formulate dalla IG.ra in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, dichiarando che nulla è dovuto alla medesima in ragione delle disposizione contenute nell'atto di assistenza e mantenimento e nel conseguente testamento pubblico, entrambi sottoscritti nel 2019 dalla IG.ra ; ER
- in via subordinata e nel merito, accertare, dichiarare e rigettare le domande attoree e procedere alla divisione dei beni immobili e mobili secondo le quote e/o i diritti spettanti alle parti e ritenute di giustizia;
- in via ulteriormente gradata, e conseguenzialmente ai provvedimenti emanati rispetto alle richiamate successioni, procedere alla divisione dei beni immobili in comunione ordinaria tra la IG.ra Parte_1
ed il IG. , secondo le quote ritenute di giustizia, con i conseguenti
[...] Controparte_1
provvedimenti del caso.
- in via riconvenzionale e nel merito, condannare l'attrice al risarcimento del danno conseguente all'occupazione dell'immobile sito in PE (foglio 6, part. 1540), facente parte dell'asse ereditario del padre e della madre, di cui mantiene a tutt'oggi il possesso esclusivo e di cui, pertanto, se ne chiede la disponibilità, quantificando tale indennità rapportandola al valore locatizio dell'immobile per l'intero periodo durante il quale ha beneficiato dell'immobile, ovvero secondo altro criterio
pagina 3 di 12 valutativo ritenuto maggiormente adatto, da determinarsi alla data odierna nella somma di euro
36.000,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- sempre in via riconvenzionale e nel merito, condannare l'attrice al risarcimento dei danni patiti e patiendi per il deprezzamento subito dall'immobile sito in PE ed identificato al NCEU di detto
Comune al Fg. 6, part. 1540, per l'incuria imputabile alla medesima, che lo possiede a tutt'oggi in ragione di quanto evidenziato in atti, da quantificarsi in euro 80.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, condannandola in ogni caso ovvero in via alternativa al ripristino dello status quo ante, nonché al rimborso pro- quota di tutti gli oneri sostenuti in via anticipata dai convenuti e quelli da sostenersi per entrambi gli immobili e per tutti i beni, immobili e mobili, rientranti nell'asse ereditario, da dedursi pro-quota ed in via anticipata rispetto alla redistribuzione delle somme spettanti a ciascuna delle parti e da ridistribuire, al netto di esse, alle medesime;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. >>.
Con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. parte attrice ha così precisato le domande:
<< Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
- Quanto alla successione della IG.ra : ER
1) accertare e dichiarare che i convenuti, ai sensi dell'art. 464 n. 4 cod. civ., sono indegni a succedere nell'eredità della IG.ra per averla indotta a revocare i precedenti testamenti ER
olografi ed averla indotta a sottoscrivere altro testamento in loro favore;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che l'attrice è unica erede della IG.ra ER
, escludendo, quindi, i convenuti dalla successione della predetta;
ovvero, nel caso di non
[...]
accoglimento della domanda di cui al punto 1, 3) accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e contenute nel testamento Controparte_1 CP_2
pubblico per notaio del 08.11.2019 pubblicato il 12.04.2021 rep. n. 177.834 racc. Persona_2
n. 47414 sono nulle / annullabili per i motivi indicati in atto e, comunque, in estremo subordine in quanto ledono la quota di legittima spettante per legge all'attrice;
4) Accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio Persona_2
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i convenuti ER CP_1
e è nullo ai sensi dell'art. 1345 -1418 comma 1 e comma 2 cod. civ. per avere
[...] CP_2 come fine illecito, comune alle parti, l'elusione / violazione delle norme inderogabili in materia di quota ereditaria spettante al legittimario ovvero sia dichiarato nullo per assenza di alea;
pagina 4 di 12 4.1) in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio
[...]
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i Persona_2 ER
convenuti e dissimula atto di donazione, con conseguente lesione Controparte_1 CP_2 della quota di legittima dell'attrice, della quale quota si chiede l'assegnazione in piena proprietà.
5) Procedere alla divisione dei beni immobili e mobili secondo le quote e/o i diritti spettanti alle parti in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 3, 4 e/o 4.1 emettendo ogni conseguenziale provvedimento ed imputando alla quota del convenuto quanto già Controparte_1
ricevuto per donazione diretta e/o indiretta dalla propria madre.
- Quanto alla successione del IG. : Persona_3
6) procedere alla divisione dei beni immobili e mobili comuni con il convenuto Controparte_1
secondo le quote di 1/3 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti ed imputando alla quota del coerede quanto da egli già prelevato. Controparte_1
- Quanto ai beni in comunione ordinaria con il convenuto : Controparte_1
7) procedere alla divisione dei beni immobili in comunione ordinaria con il convenuto CP_1
secondo le quote di 1/2 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti.
[...]
8) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei frutti civili ritraibili dall'immobile oggetto di divisione, fatti pari al 50% del canone di locazione di mercato ritraibile dall'immobile - quantificato prudenzialmente nell'intero nella somma di euro 1500,00 mensili ovvero nella somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia come verrà quantificata in corso di causa - a decorrere dalla data di morte della IG.ra , ovvero dalla presente data, e fino alla data di effettivo rilascio ER dell'immobile. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9) rigettare le domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e diritto
10) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge. >>.
All'esito dell'istruttoria i convenuti hanno ribadito le conclusioni rese nella comparsa di risposta, mentre l'attore ha così ulteriormente precisato le conclusioni:
<< Quanto alla successione della IG.ra : ER
1. Accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e Controparte_1
contenute nel testamento pubblico per notaio del 08.11.2019 CP_2 Persona_2
pubblicato il 12.04.2021 rep. n. 177.834 racc. n. 47414 sono interamente nulle / annullabili per i motivi indicati nell'atto di citazione ai NN 3 e 4 (da pag 15 a pag.22) e, comunque, in estremo subordine in quanto ledono la quota di legittima spettante per legge all'attrice;
pagina 5 di 12
2. Accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio Persona_2
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i convenuti ER CP_1
e è nullo ai sensi dell'art. 1345 -1418 comma 1 e comma 2 cod. civ. per avere
[...] CP_2 come fine illecito, comune alle parti, l'elusione / violazione delle norme inderogabili in materia di quota ereditaria spettante al legittimario ovvero sia dichiarato nullo per assenza di alea;
3. in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio
[...]
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i Persona_2 ER
convenuti e dissimula atto di donazione, con conseguente lesione Controparte_1 CP_2 della quota di legittima dell'attrice, della quale quota si chiede l'assegnazione in piena proprietà.
4. Procedere alla divisione dei beni immobili e mobili secondo le quote e/o i diritti spettanti alle parti in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai presenti punti 1, 2 e/o 3 emettendo ogni conseguenziale provvedimento ed imputando alla quota del convenuto quanto già Controparte_1
ricevuto per donazione diretta e/o indiretta dalla propria madre. Quanto alla successione del IG.
: Persona_3
5. procedere alla divisione dei beni immobili e mobili comuni con il convenuto Controparte_1
secondo le quote di 1/3 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti ed imputando alla quota del coerede la somma di euro 50.000,00 da egli già prelevata dall'asse ereditario, Controparte_1 condannando il predetto, all'esito della redazione del progetto divisionale, al pagamento della quota parte della somma di danaro spettante all'attrice sull'eredità del padre, somma da egli prelevata dal conto corrente intestato al padre e detenuta nell'interessi degli eredi su altro conto corrente intestato al predetto ed alla IG.ra . ER
Quanto ai beni in comunione ordinaria con il convenuto : Controparte_1
6. procedere alla divisione dei beni immobili in comunione ordinaria con il convenuto CP_1
secondo le quote di 1/2 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti.
[...]
7. condannare il convenuto , in conseguenza dell'uso esclusivo fatto del fabbricato Controparte_1
comune, al pagamento dei frutti civili ritraibili dal fabbricato oggetto di divisione, fatti pari al 50% del canone di locazione di mercato ritraibile dall'immobile - quantificato prudenzialmente, nell'intero, nella somma di euro 1500,00 mensili ovvero nella somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia come verrà quantificata in corso di causa - a decorrere dalla data di morte della IG.ra , ER ovvero dalla data della domanda e fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
8. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo. Rigettare le domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e diritto.
pagina 6 di 12 In via istruttoria si insiste nelle richieste di esibizione dei documenti, come formulate con la seconda memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 10.11.2023.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge >>.
……….
Va anzitutto rilevato che:
1) è superata l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la procedura di mediazione è stata espletata, con esito negativo (circostanza pacifica, oltre che documentata da parte attrice mediante deposito in data 7.9.2023 del verbale di mediazione);
2) la parte attrice ha abbandonato, non avendole ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, le domande volte a far dichiarare l'indegnità dei convenuti, ai sensi dell'art. 464 n. 4 cod. civ.,
a succedere nell'eredità della IG.ra per averla indotta a revocare i ER
precedenti testamenti olografi ed a sottoscrivere altro testamento in loro favore e di nullità/annullabilità delle disposizioni contenute nel testamento pubblico per notaio
[...]
del 08.11.2019 pubblicato il 12.04.2021 rep. n. 177.834 racc. n. 47414 ai sensi Persona_2 dell'art. 624 comma 2 c.c..
Passando, perciò, ad esaminare le domande di parte attrice di cui ai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni, come precisate all'esito dell'istruttoria, si osserva quanto segue.
A sostegno delle medesime ha dedotto e sostenuto che: Parte_1
1) il testamento pubblico del 8.11.2019 in discussione, con cui ha revocato ER
ogni suo precedente testamento, nominato eredi universali il proprio figlio, , e Controparte_1
la OR, ed espressamente escluso la figlia dalla sua successione, CP_2 Pt_1
andrebbe valutato unitamente al contratto di assistenza e mantenimento stipulato dalla con i convenuti l'11.11.2019, cioè appena tre giorni dopo, innanzi al medesimo Per_1
notaio, con cui la aveva ceduto ai convenuti tutte le quote dei beni immobili di cui Per_1
era intestataria ( diritti pari a 2/3 della piena proprietà del fabbricato cielo/terra sito in PE strada vicinale San Michele, con l'area su cui sorge e circostante estesa mq 822, censito in
Catasto Fabbricati al foglio 6 particella 1540 ed in Catasto Terreni al foglio 6 particella 1540 quale ente urbano;
diritti pari a 1/3 della piena proprietà del villino sito in Comune di Pretoro località Mirastelle viale Giuseppe Della Penna snc, unitamente all'area su cui sorge e circostanze estesa mq 1500, censito in Catasto Fabbricati al foglio 22 particella 21 ed in Catasto
Terreni al foglio 22 particella 21 quale ente urbano);
pagina 7 di 12 2) sarebbe evidente il collegamento negoziale di tali due atti, che sarebbero finalizzati a diseredare, in assenza dei presupposti di cui agli artt.463 e 463 bis c.c., la figlia ed Pt_1 escluderla dalla propria successione attribuendo l'intero suo patrimonio al figlio ed CP_1
alla OR;
3) il collegamento tra i due negozi giuridici, da un lato, avrebbe anticipato - in vita della testatrice
- gli effetti della disposizione testamentaria e, dall'altro, l'avrebbe privata dello jus poenitendi, ovvero della possibilità di determinarsi diversamente in ordine alla propria successione, essendosi oramai privata di tutti i propri beni in esecuzione della predetta disposizione testamentaria;
4) le predette circostanze costituirebbero elementi sintomatici dell'esistenza di un patto successorio, indiretto dispositivo, che, ai sensi dell'art. 458 cod. civ. nonchè delle norme inderogabili in materia, comporterebbe la nullità sia delle disposizioni testamentarie e sia dell'atto esecutivo di tali disposizioni;
5) il contratto di assistenza e mantenimento presenterebbe ulteriori elementi autonomi di nullità, in particolare sarebbe nullo ai sensi degli articoli 1345 e 1418 comma 2 cod. civ. in quanto posto in essere in forza del motivo illecito, comune tra le parti, di svuotare l'asse ereditario al fine di negare alla figlia la quota di legittima, nonché per assenza dell'alea, stante la Pt_1
sproporzione tra il valore dei beni trasferiti e le controprestazioni cui i convenuti si erano contrattualmente impegnati nei confronti di donna ultraottantacinquenne, e dello scopo di assistenza morale materiale sia in relazione alla presunta assistenza prestata nei confronti del coniuge premorto al momento della sottoscrizione del contratto, sia nei Persona_3
confronti della stessa IG.ra la quale avrebbe goduto di una solida posizione Per_1
finanziaria e patrimoniale e non avrebbe necessitato di assistenza;
6) in subordine detto contratto dissimulerebbe una donazione in favore dei convenuti e l'attrice intendeva impugnare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 553 e ss cod. civ., sia il simulato contratto di mantenimento sia le disposizioni testamentarie in quanto lesivi della quota di legittima;
ed invero con l'atto in esame la avrebbe inteso remunerare una prestazione passata Per_1 svolta non solo in suo favore ma nei confronti del coniuge premorto e anche la forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni induceva a ritenere che la avesse voluto Per_1
porre in essere un contratto di donazione.
In proposito va anzitutto considerato che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la scelta della de cuius di escludere dalla propria successione la figlia e ER Pt_1
pagina 8 di 12 attribuire l'intero suo patrimonio al figlio ed alla OR è assolutamente legittima anche in CP_1 assenza dei presupposti dell'indegnità a succedere, essendo libero il de cuius di esprimere con il testamento la volontà di destinare i suoi beni post mortem a qualsiasi soggetto giuridico, salva la facoltà del legittimario escluso di esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, che, ove accolta, non determina la nullità o l'annullamento del testamento, ma solo la sua parziale inefficacia ( cfr. tra le tante Cass. Civile 9424/2003).
Né risulta in alcun modo che detta scelta sia stata concordata dalla con il figlio e la Per_1
OR, apparendo piuttosto chiaro, come desumibile dalle ragioni espresse dalla de cuius nel testamento pubblico del 8.11.2019, che la medesima era riconoscente della vicinanza morale e materiale mostratale negli anni dal figlio e dalla OR e, al contrario, delusa dalla lontananza morale e materiale e dalle condotte egoistiche della figlia e che tali opposti comportamenti tenuti per lungo tempo dai due figli l'avevano indotta a manifestare le predette legittime volontà testamentarie e perfino a chiedere nel testamento alla figlia di rispettarle e di non impugnare l'atto di ultima volontà.
Che, poi, con il contratto di “ assistenza e mantenimento “ stipulato tre giorni dopo la Per_1
abbia inteso beneficiare anticipatamente figlio e OR di tutti i suoi diritti su beni immobili esistenti in quel momento, al fine di consolidare l'esclusione della figlia dalla partecipazione alla sua eredità, non vi è dubbio, ma ciò non consente di per sé di qualificare i due negozi (testamento e contratto) in termini di patto successorio, vietato dall'art.458 c.c., non essendo dimostrato un vero e proprio accordo tra la il figlio e la OR sulla successione della prima;
in sostanza si Per_1
può solo ritenere, in assenza di prova di un accordo del genere, che la libera volontà della sia stata quella di favorire il figlio e la OR ai danni della figlia, anche ponendo in Per_1
essere il contratto del 11.11.2019, dopo il testamento pubblico, ma ciò non è sufficiente per ritenere sussistente una convenzione con cui la abbia disposto della propria successione. Per_1
Quanto a detto contratto, però, si osserva quanto segue.
Va in primo luogo premesso che il legittimario che esercita l'azione di riduzione di una donazione dissimulata e agisce per l'accertamento della simulazione del contratto dissimulante la donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., atteso che la sua azione è strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, ha ad oggetto un diritto personale (quale è quello alla riserva della quota ereditaria) e determina una posizione contrapposta a quella del de cuius (cfr. Cass. Civile 11659/2023, 29821/2023, 41132/2021, 12317/2019).
Ciò premesso, si deve in effetti ritenere che il citato contratto di “ assistenza e mantenimento “ abbia un contenuto effettivo chiaramente difforme dal nomen iuris.
pagina 9 di 12 Ed invero:
1) anzitutto, come evidenziato dalla difesa di parte attrice, secondo il testo dell'accordo (art.7) “ il trasferimento in oggetto “ - cioè dei diritti immobiliari dalla agli odierni convenuti – Per_1
è stato “effettuato in corrispettivo dell'assistenza morale, spirituale, materiale e professionale, che i cessionari hanno effettuato in via esclusiva e costantemente nel corso degli anni nei confronti della cedente e del proprio coniuge nonché dell'impegno che i cessionari dichiarano di assumere nei confronti della cedente di assistenza morale, spirituale, materiale e professionale, adeguata alle necessità, continuativamente vita sua natural durante “; perciò è evidente che per la parte relativa all'assistenza morale, spirituale, materiale e professionale fino a quel momento già resa dai convenuti “in via esclusiva e costantemente nel corso degli anni nei confronti della cedente e del proprio coniuge “, deceduto il 9.7.2016, il contratto non può assolutamente essere qualificato come di assistenza e mantenimento, mentre si tratta evidentemente di una donazione rimuneratoria ex art.770 c.c., atteso che:
a) il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga, come nel caso di specie per l'assistenza già resa, senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica;
b) la forma adottata per l'atto è stata, non a caso, quella necessaria per la validità delle donazioni ai sensi degli artt.782 c.c. e 48 L.89/1913 (atto pubblico e presenza di due testimoni);
2) anche in relazione alla restante parte del contratto deve condividersi la tesi difensiva di parte attrice, secondo la quale si è in presenza di una donazione dissimulata, per le seguenti ragioni:
a) nel contratto l'attività futura di assistenza in favore della è indicata in Per_1
modo totalmente generico e, a ben vedere, in esso non è specificato, né determinabile, nemmeno il corrispettivo per tale attività, dato che non è distinto da quello per l'assistenza pregressa;
b) poiché il figlio e la OR vivevano con la nella stessa casa da oltre tre Per_1
anni, essendovisi trasferiti in epoca immediatamente successiva al decesso, nel luglio 2016, del coniuge (circostanza pacifica) e, come specificato nel testamento, avevano sempre concretamente mostrato nei suoi confronti vicinanza morale e materiale, era ragionevolmente prevedibile che non avrebbero abbandonato la e che anzi avrebbero continuato a tenere la pregressa condotta di Per_1
vicinanza morale e materiale;
inoltre, quanto alla necessità di assistenza materiale, la alla data di stipula dell'atto in esame poteva contare su una pensione Per_1
pagina 10 di 12 mensile di oltre 2.500 euro, su una disponibilità sul conto corrente di oltre 82.000 euro (come desumibile dagli estratti del conto corrente alla medesima intestato - unitamente al figlio - , versati in atti dai convenuti) e sul diritto di CP_1
abitazione della casa adibita a residenza familiare (ex art.540 c.c.), di ben 10 vani, peraltro di sua proprietà per la quota di 2/3, mentre i convenuti non hanno minimamente dimostrato capacità economiche superiori;
perciò non sussisteva alcuna necessità per la di stipulare un contratto di assistenza e Per_1
mantenimento;
c) come già evidenziato, il contratto in questione è stato stipulato nella forma prescritta per la validità delle donazioni (atto pubblico e presenza di due testimoni), pur non essendoci alcuna necessità della presenza di due testimoni per un contratto di assistenza e mantenimento (ed anzi apparendo perfino inopportuna in relazione a un accordo raggiunto in ambito familiare, come tale riservato).
Il complesso degli elementi probatori sopraindicati induce a ritenere che la reale volontà della sia stata quella di donare, essenzialmente per riconoscenza, i propri diritti immobiliari ai Per_1
convenuti, indicati in testamento quali unici eredi, e che questi abbiano inteso accettare la donazione, mentre la scelta del diverso negozio apparente sia dipesa proprio dall'intenzione della di favorire figlio e OR e sfavorire la figlia . Per_1 Pt_1
Va, dunque, accolta la domanda attorea subordinata di simulazione.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza del giudice istruttore, per la verifica e quantificazione della lesione della quota di 1/3 riservata all'attrice ai sensi dell'art.537 comma 2
c.c. sull'eredità materna, in ipotesi determinata sia dalla donazione dissimulata, con cui la de cuius ha ceduto ai convenuti tutti i propri diritti immobiliari, sia dal testamento del 8.11.2019, con cui sono stati nominati eredi universali i soli convenuti, nonché per la conseguente predisposizione, con ausilio di CTU, di progetto di divisione per lo scioglimento delle comunioni ereditarie derivate dalle successioni di e e della comunione ordinaria tra Persona_3 ER
e oltre che per la definizione delle restanti domande risarcitorie Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta le domande attoree di dichiarazione di nullità/annullabilità delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e contenute nel Controparte_1 CP_2
testamento pubblico per notaio del 08.11.2019 pubblicato il 12.04.2021 rep. Persona_2
pagina 11 di 12 n. 177.834 racc. n. 47414 e di nullità del contratto di assistenza e mantenimento per notaio
[...]
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862; Persona_2
2) dichiara che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio del Persona_2
11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra ed i convenuti ER CP_1
e dissimula un atto di donazione di in favore dei
[...] CP_2 ER
medesimi convenuti;
3) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice istruttore.
PE 23 maggio 2025
Il Presidente estensore
Rossana Villani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossana Villani Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3268/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ATTILIO CORDOVA, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. MARCO ANDREA DI BIASE, giusta procura in C.F._3
atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6.9.2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1
fratello e la cognata per l'udienza del 19.12.2022 Controparte_1 CP_2
formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:
< Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
- Quanto alla successione della IG.ra : ER
1) accertare e dichiarare che i convenuti, ai sensi dell'art. 464 n. 4 cod. civ., sono indegni a succedere nell'eredità della IG.ra per averla indotta a revocare i precedenti testamenti ER
olografi ed averla indotta a sottoscrivere altro testamento in loro favore;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che l'attrice è unica erede della IG.ra ER
, escludendo, quindi, i convenuti dalla successione della predetta;
ovvero, nel caso di non
[...]
accoglimento della domanda di cui al punto 1,
3) accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e Controparte_1
contenute nel testamento pubblico per notaio del 08.11.2019 CP_2 Persona_2
pubblicato il 12.04.2021 rep. n. 177.834 racc. n. 47414 sono nulle / annullabili per i motivi indicati in atto e, comunque, in estremo subordine in quanto ledono la quota di legittima spettante per legge all'attrice;
4) Accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio Persona_2
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i convenuti ER CP_1
e è nullo ai sensi dell'art. 1345 -1418 comma 1 e comma 2 cod. civ. per avere
[...] CP_2 come fine illecito, comune alle parti, l'elusione / violazione delle norme inderogabili in materia di quota ereditaria spettante al legittimario ovvero sia dichiarato nullo per assenza di alea;
4.1) in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio
[...]
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i Persona_2 ER
convenuti e dissimula atto di donazione, con conseguente lesione Controparte_1 CP_2 della quota di legittima dell'attrice, della quale quota si chiede l'assegnazione in piena proprietà.
5) Procedere alla divisione dei beni immobili e mobili secondo le quote e/o i diritti spettanti alle parti in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 3, 4 e/o 4.1 emettendo ogni conseguenziale provvedimento.
- Quanto alla successione del IG. : Persona_3
6) procedere alla divisione dei beni immobili e mobili comuni con il convenuto Controparte_1
secondo le quote di 1/3 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti.
pagina 2 di 12 - Quanto ai beni in comunione ordinaria con il convenuto : Controparte_1
7) procedere alla divisione dei beni immobili in comunione ordinaria con il convenuto CP_1
secondo le quote di 1/2 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti.
[...]
8) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge. >>.
I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio depositando in data 28.11.2022 comparsa di risposta nella quale hanno formulato, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:
< Voglia l'Onorevole Tribunale di PE adito, ogni diversa istanza disattesa, così provvedere:
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista ex lege quale obbligatoria in tali materie, emanando i conseguenti provvedimenti;
- in via principale e nel merito, quanto alla successione del IG. provvedere alla Persona_3 divisione dei beni immobili e mobili facenti parte dell'asse ereditario come individuato nel corso del giudizio, attribuendo alla IG.ra la sola quota ad essa spettante, pari ad 1/3 del valore Parte_1 dell'intero asse, ed attribuendo le rimanenti quote al IG. quanto ad 1/3, ed alla Controparte_1
IG.ra quanto al restante 1/3 ad essa spettante;
ER
- sempre in via principale e nel merito, rispetto alla successione della IG.ra , ER
rigettare le domande tutte formulate dalla IG.ra in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, dichiarando che nulla è dovuto alla medesima in ragione delle disposizione contenute nell'atto di assistenza e mantenimento e nel conseguente testamento pubblico, entrambi sottoscritti nel 2019 dalla IG.ra ; ER
- in via subordinata e nel merito, accertare, dichiarare e rigettare le domande attoree e procedere alla divisione dei beni immobili e mobili secondo le quote e/o i diritti spettanti alle parti e ritenute di giustizia;
- in via ulteriormente gradata, e conseguenzialmente ai provvedimenti emanati rispetto alle richiamate successioni, procedere alla divisione dei beni immobili in comunione ordinaria tra la IG.ra Parte_1
ed il IG. , secondo le quote ritenute di giustizia, con i conseguenti
[...] Controparte_1
provvedimenti del caso.
- in via riconvenzionale e nel merito, condannare l'attrice al risarcimento del danno conseguente all'occupazione dell'immobile sito in PE (foglio 6, part. 1540), facente parte dell'asse ereditario del padre e della madre, di cui mantiene a tutt'oggi il possesso esclusivo e di cui, pertanto, se ne chiede la disponibilità, quantificando tale indennità rapportandola al valore locatizio dell'immobile per l'intero periodo durante il quale ha beneficiato dell'immobile, ovvero secondo altro criterio
pagina 3 di 12 valutativo ritenuto maggiormente adatto, da determinarsi alla data odierna nella somma di euro
36.000,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- sempre in via riconvenzionale e nel merito, condannare l'attrice al risarcimento dei danni patiti e patiendi per il deprezzamento subito dall'immobile sito in PE ed identificato al NCEU di detto
Comune al Fg. 6, part. 1540, per l'incuria imputabile alla medesima, che lo possiede a tutt'oggi in ragione di quanto evidenziato in atti, da quantificarsi in euro 80.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, condannandola in ogni caso ovvero in via alternativa al ripristino dello status quo ante, nonché al rimborso pro- quota di tutti gli oneri sostenuti in via anticipata dai convenuti e quelli da sostenersi per entrambi gli immobili e per tutti i beni, immobili e mobili, rientranti nell'asse ereditario, da dedursi pro-quota ed in via anticipata rispetto alla redistribuzione delle somme spettanti a ciascuna delle parti e da ridistribuire, al netto di esse, alle medesime;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. >>.
Con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. parte attrice ha così precisato le domande:
<< Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
- Quanto alla successione della IG.ra : ER
1) accertare e dichiarare che i convenuti, ai sensi dell'art. 464 n. 4 cod. civ., sono indegni a succedere nell'eredità della IG.ra per averla indotta a revocare i precedenti testamenti ER
olografi ed averla indotta a sottoscrivere altro testamento in loro favore;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che l'attrice è unica erede della IG.ra ER
, escludendo, quindi, i convenuti dalla successione della predetta;
ovvero, nel caso di non
[...]
accoglimento della domanda di cui al punto 1, 3) accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e contenute nel testamento Controparte_1 CP_2
pubblico per notaio del 08.11.2019 pubblicato il 12.04.2021 rep. n. 177.834 racc. Persona_2
n. 47414 sono nulle / annullabili per i motivi indicati in atto e, comunque, in estremo subordine in quanto ledono la quota di legittima spettante per legge all'attrice;
4) Accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio Persona_2
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i convenuti ER CP_1
e è nullo ai sensi dell'art. 1345 -1418 comma 1 e comma 2 cod. civ. per avere
[...] CP_2 come fine illecito, comune alle parti, l'elusione / violazione delle norme inderogabili in materia di quota ereditaria spettante al legittimario ovvero sia dichiarato nullo per assenza di alea;
pagina 4 di 12 4.1) in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio
[...]
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i Persona_2 ER
convenuti e dissimula atto di donazione, con conseguente lesione Controparte_1 CP_2 della quota di legittima dell'attrice, della quale quota si chiede l'assegnazione in piena proprietà.
5) Procedere alla divisione dei beni immobili e mobili secondo le quote e/o i diritti spettanti alle parti in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 3, 4 e/o 4.1 emettendo ogni conseguenziale provvedimento ed imputando alla quota del convenuto quanto già Controparte_1
ricevuto per donazione diretta e/o indiretta dalla propria madre.
- Quanto alla successione del IG. : Persona_3
6) procedere alla divisione dei beni immobili e mobili comuni con il convenuto Controparte_1
secondo le quote di 1/3 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti ed imputando alla quota del coerede quanto da egli già prelevato. Controparte_1
- Quanto ai beni in comunione ordinaria con il convenuto : Controparte_1
7) procedere alla divisione dei beni immobili in comunione ordinaria con il convenuto CP_1
secondo le quote di 1/2 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti.
[...]
8) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei frutti civili ritraibili dall'immobile oggetto di divisione, fatti pari al 50% del canone di locazione di mercato ritraibile dall'immobile - quantificato prudenzialmente nell'intero nella somma di euro 1500,00 mensili ovvero nella somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia come verrà quantificata in corso di causa - a decorrere dalla data di morte della IG.ra , ovvero dalla presente data, e fino alla data di effettivo rilascio ER dell'immobile. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9) rigettare le domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e diritto
10) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge. >>.
All'esito dell'istruttoria i convenuti hanno ribadito le conclusioni rese nella comparsa di risposta, mentre l'attore ha così ulteriormente precisato le conclusioni:
<< Quanto alla successione della IG.ra : ER
1. Accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e Controparte_1
contenute nel testamento pubblico per notaio del 08.11.2019 CP_2 Persona_2
pubblicato il 12.04.2021 rep. n. 177.834 racc. n. 47414 sono interamente nulle / annullabili per i motivi indicati nell'atto di citazione ai NN 3 e 4 (da pag 15 a pag.22) e, comunque, in estremo subordine in quanto ledono la quota di legittima spettante per legge all'attrice;
pagina 5 di 12
2. Accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio Persona_2
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i convenuti ER CP_1
e è nullo ai sensi dell'art. 1345 -1418 comma 1 e comma 2 cod. civ. per avere
[...] CP_2 come fine illecito, comune alle parti, l'elusione / violazione delle norme inderogabili in materia di quota ereditaria spettante al legittimario ovvero sia dichiarato nullo per assenza di alea;
3. in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio
[...]
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra la IG.ra ed i Persona_2 ER
convenuti e dissimula atto di donazione, con conseguente lesione Controparte_1 CP_2 della quota di legittima dell'attrice, della quale quota si chiede l'assegnazione in piena proprietà.
4. Procedere alla divisione dei beni immobili e mobili secondo le quote e/o i diritti spettanti alle parti in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai presenti punti 1, 2 e/o 3 emettendo ogni conseguenziale provvedimento ed imputando alla quota del convenuto quanto già Controparte_1
ricevuto per donazione diretta e/o indiretta dalla propria madre. Quanto alla successione del IG.
: Persona_3
5. procedere alla divisione dei beni immobili e mobili comuni con il convenuto Controparte_1
secondo le quote di 1/3 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti ed imputando alla quota del coerede la somma di euro 50.000,00 da egli già prelevata dall'asse ereditario, Controparte_1 condannando il predetto, all'esito della redazione del progetto divisionale, al pagamento della quota parte della somma di danaro spettante all'attrice sull'eredità del padre, somma da egli prelevata dal conto corrente intestato al padre e detenuta nell'interessi degli eredi su altro conto corrente intestato al predetto ed alla IG.ra . ER
Quanto ai beni in comunione ordinaria con il convenuto : Controparte_1
6. procedere alla divisione dei beni immobili in comunione ordinaria con il convenuto CP_1
secondo le quote di 1/2 ciascuno, emettendo i conseguenziali provvedimenti.
[...]
7. condannare il convenuto , in conseguenza dell'uso esclusivo fatto del fabbricato Controparte_1
comune, al pagamento dei frutti civili ritraibili dal fabbricato oggetto di divisione, fatti pari al 50% del canone di locazione di mercato ritraibile dall'immobile - quantificato prudenzialmente, nell'intero, nella somma di euro 1500,00 mensili ovvero nella somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia come verrà quantificata in corso di causa - a decorrere dalla data di morte della IG.ra , ER ovvero dalla data della domanda e fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
8. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo. Rigettare le domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e diritto.
pagina 6 di 12 In via istruttoria si insiste nelle richieste di esibizione dei documenti, come formulate con la seconda memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 10.11.2023.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge >>.
……….
Va anzitutto rilevato che:
1) è superata l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la procedura di mediazione è stata espletata, con esito negativo (circostanza pacifica, oltre che documentata da parte attrice mediante deposito in data 7.9.2023 del verbale di mediazione);
2) la parte attrice ha abbandonato, non avendole ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, le domande volte a far dichiarare l'indegnità dei convenuti, ai sensi dell'art. 464 n. 4 cod. civ.,
a succedere nell'eredità della IG.ra per averla indotta a revocare i ER
precedenti testamenti olografi ed a sottoscrivere altro testamento in loro favore e di nullità/annullabilità delle disposizioni contenute nel testamento pubblico per notaio
[...]
del 08.11.2019 pubblicato il 12.04.2021 rep. n. 177.834 racc. n. 47414 ai sensi Persona_2 dell'art. 624 comma 2 c.c..
Passando, perciò, ad esaminare le domande di parte attrice di cui ai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni, come precisate all'esito dell'istruttoria, si osserva quanto segue.
A sostegno delle medesime ha dedotto e sostenuto che: Parte_1
1) il testamento pubblico del 8.11.2019 in discussione, con cui ha revocato ER
ogni suo precedente testamento, nominato eredi universali il proprio figlio, , e Controparte_1
la OR, ed espressamente escluso la figlia dalla sua successione, CP_2 Pt_1
andrebbe valutato unitamente al contratto di assistenza e mantenimento stipulato dalla con i convenuti l'11.11.2019, cioè appena tre giorni dopo, innanzi al medesimo Per_1
notaio, con cui la aveva ceduto ai convenuti tutte le quote dei beni immobili di cui Per_1
era intestataria ( diritti pari a 2/3 della piena proprietà del fabbricato cielo/terra sito in PE strada vicinale San Michele, con l'area su cui sorge e circostante estesa mq 822, censito in
Catasto Fabbricati al foglio 6 particella 1540 ed in Catasto Terreni al foglio 6 particella 1540 quale ente urbano;
diritti pari a 1/3 della piena proprietà del villino sito in Comune di Pretoro località Mirastelle viale Giuseppe Della Penna snc, unitamente all'area su cui sorge e circostanze estesa mq 1500, censito in Catasto Fabbricati al foglio 22 particella 21 ed in Catasto
Terreni al foglio 22 particella 21 quale ente urbano);
pagina 7 di 12 2) sarebbe evidente il collegamento negoziale di tali due atti, che sarebbero finalizzati a diseredare, in assenza dei presupposti di cui agli artt.463 e 463 bis c.c., la figlia ed Pt_1 escluderla dalla propria successione attribuendo l'intero suo patrimonio al figlio ed CP_1
alla OR;
3) il collegamento tra i due negozi giuridici, da un lato, avrebbe anticipato - in vita della testatrice
- gli effetti della disposizione testamentaria e, dall'altro, l'avrebbe privata dello jus poenitendi, ovvero della possibilità di determinarsi diversamente in ordine alla propria successione, essendosi oramai privata di tutti i propri beni in esecuzione della predetta disposizione testamentaria;
4) le predette circostanze costituirebbero elementi sintomatici dell'esistenza di un patto successorio, indiretto dispositivo, che, ai sensi dell'art. 458 cod. civ. nonchè delle norme inderogabili in materia, comporterebbe la nullità sia delle disposizioni testamentarie e sia dell'atto esecutivo di tali disposizioni;
5) il contratto di assistenza e mantenimento presenterebbe ulteriori elementi autonomi di nullità, in particolare sarebbe nullo ai sensi degli articoli 1345 e 1418 comma 2 cod. civ. in quanto posto in essere in forza del motivo illecito, comune tra le parti, di svuotare l'asse ereditario al fine di negare alla figlia la quota di legittima, nonché per assenza dell'alea, stante la Pt_1
sproporzione tra il valore dei beni trasferiti e le controprestazioni cui i convenuti si erano contrattualmente impegnati nei confronti di donna ultraottantacinquenne, e dello scopo di assistenza morale materiale sia in relazione alla presunta assistenza prestata nei confronti del coniuge premorto al momento della sottoscrizione del contratto, sia nei Persona_3
confronti della stessa IG.ra la quale avrebbe goduto di una solida posizione Per_1
finanziaria e patrimoniale e non avrebbe necessitato di assistenza;
6) in subordine detto contratto dissimulerebbe una donazione in favore dei convenuti e l'attrice intendeva impugnare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 553 e ss cod. civ., sia il simulato contratto di mantenimento sia le disposizioni testamentarie in quanto lesivi della quota di legittima;
ed invero con l'atto in esame la avrebbe inteso remunerare una prestazione passata Per_1 svolta non solo in suo favore ma nei confronti del coniuge premorto e anche la forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni induceva a ritenere che la avesse voluto Per_1
porre in essere un contratto di donazione.
In proposito va anzitutto considerato che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la scelta della de cuius di escludere dalla propria successione la figlia e ER Pt_1
pagina 8 di 12 attribuire l'intero suo patrimonio al figlio ed alla OR è assolutamente legittima anche in CP_1 assenza dei presupposti dell'indegnità a succedere, essendo libero il de cuius di esprimere con il testamento la volontà di destinare i suoi beni post mortem a qualsiasi soggetto giuridico, salva la facoltà del legittimario escluso di esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, che, ove accolta, non determina la nullità o l'annullamento del testamento, ma solo la sua parziale inefficacia ( cfr. tra le tante Cass. Civile 9424/2003).
Né risulta in alcun modo che detta scelta sia stata concordata dalla con il figlio e la Per_1
OR, apparendo piuttosto chiaro, come desumibile dalle ragioni espresse dalla de cuius nel testamento pubblico del 8.11.2019, che la medesima era riconoscente della vicinanza morale e materiale mostratale negli anni dal figlio e dalla OR e, al contrario, delusa dalla lontananza morale e materiale e dalle condotte egoistiche della figlia e che tali opposti comportamenti tenuti per lungo tempo dai due figli l'avevano indotta a manifestare le predette legittime volontà testamentarie e perfino a chiedere nel testamento alla figlia di rispettarle e di non impugnare l'atto di ultima volontà.
Che, poi, con il contratto di “ assistenza e mantenimento “ stipulato tre giorni dopo la Per_1
abbia inteso beneficiare anticipatamente figlio e OR di tutti i suoi diritti su beni immobili esistenti in quel momento, al fine di consolidare l'esclusione della figlia dalla partecipazione alla sua eredità, non vi è dubbio, ma ciò non consente di per sé di qualificare i due negozi (testamento e contratto) in termini di patto successorio, vietato dall'art.458 c.c., non essendo dimostrato un vero e proprio accordo tra la il figlio e la OR sulla successione della prima;
in sostanza si Per_1
può solo ritenere, in assenza di prova di un accordo del genere, che la libera volontà della sia stata quella di favorire il figlio e la OR ai danni della figlia, anche ponendo in Per_1
essere il contratto del 11.11.2019, dopo il testamento pubblico, ma ciò non è sufficiente per ritenere sussistente una convenzione con cui la abbia disposto della propria successione. Per_1
Quanto a detto contratto, però, si osserva quanto segue.
Va in primo luogo premesso che il legittimario che esercita l'azione di riduzione di una donazione dissimulata e agisce per l'accertamento della simulazione del contratto dissimulante la donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., atteso che la sua azione è strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, ha ad oggetto un diritto personale (quale è quello alla riserva della quota ereditaria) e determina una posizione contrapposta a quella del de cuius (cfr. Cass. Civile 11659/2023, 29821/2023, 41132/2021, 12317/2019).
Ciò premesso, si deve in effetti ritenere che il citato contratto di “ assistenza e mantenimento “ abbia un contenuto effettivo chiaramente difforme dal nomen iuris.
pagina 9 di 12 Ed invero:
1) anzitutto, come evidenziato dalla difesa di parte attrice, secondo il testo dell'accordo (art.7) “ il trasferimento in oggetto “ - cioè dei diritti immobiliari dalla agli odierni convenuti – Per_1
è stato “effettuato in corrispettivo dell'assistenza morale, spirituale, materiale e professionale, che i cessionari hanno effettuato in via esclusiva e costantemente nel corso degli anni nei confronti della cedente e del proprio coniuge nonché dell'impegno che i cessionari dichiarano di assumere nei confronti della cedente di assistenza morale, spirituale, materiale e professionale, adeguata alle necessità, continuativamente vita sua natural durante “; perciò è evidente che per la parte relativa all'assistenza morale, spirituale, materiale e professionale fino a quel momento già resa dai convenuti “in via esclusiva e costantemente nel corso degli anni nei confronti della cedente e del proprio coniuge “, deceduto il 9.7.2016, il contratto non può assolutamente essere qualificato come di assistenza e mantenimento, mentre si tratta evidentemente di una donazione rimuneratoria ex art.770 c.c., atteso che:
a) il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga, come nel caso di specie per l'assistenza già resa, senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica;
b) la forma adottata per l'atto è stata, non a caso, quella necessaria per la validità delle donazioni ai sensi degli artt.782 c.c. e 48 L.89/1913 (atto pubblico e presenza di due testimoni);
2) anche in relazione alla restante parte del contratto deve condividersi la tesi difensiva di parte attrice, secondo la quale si è in presenza di una donazione dissimulata, per le seguenti ragioni:
a) nel contratto l'attività futura di assistenza in favore della è indicata in Per_1
modo totalmente generico e, a ben vedere, in esso non è specificato, né determinabile, nemmeno il corrispettivo per tale attività, dato che non è distinto da quello per l'assistenza pregressa;
b) poiché il figlio e la OR vivevano con la nella stessa casa da oltre tre Per_1
anni, essendovisi trasferiti in epoca immediatamente successiva al decesso, nel luglio 2016, del coniuge (circostanza pacifica) e, come specificato nel testamento, avevano sempre concretamente mostrato nei suoi confronti vicinanza morale e materiale, era ragionevolmente prevedibile che non avrebbero abbandonato la e che anzi avrebbero continuato a tenere la pregressa condotta di Per_1
vicinanza morale e materiale;
inoltre, quanto alla necessità di assistenza materiale, la alla data di stipula dell'atto in esame poteva contare su una pensione Per_1
pagina 10 di 12 mensile di oltre 2.500 euro, su una disponibilità sul conto corrente di oltre 82.000 euro (come desumibile dagli estratti del conto corrente alla medesima intestato - unitamente al figlio - , versati in atti dai convenuti) e sul diritto di CP_1
abitazione della casa adibita a residenza familiare (ex art.540 c.c.), di ben 10 vani, peraltro di sua proprietà per la quota di 2/3, mentre i convenuti non hanno minimamente dimostrato capacità economiche superiori;
perciò non sussisteva alcuna necessità per la di stipulare un contratto di assistenza e Per_1
mantenimento;
c) come già evidenziato, il contratto in questione è stato stipulato nella forma prescritta per la validità delle donazioni (atto pubblico e presenza di due testimoni), pur non essendoci alcuna necessità della presenza di due testimoni per un contratto di assistenza e mantenimento (ed anzi apparendo perfino inopportuna in relazione a un accordo raggiunto in ambito familiare, come tale riservato).
Il complesso degli elementi probatori sopraindicati induce a ritenere che la reale volontà della sia stata quella di donare, essenzialmente per riconoscenza, i propri diritti immobiliari ai Per_1
convenuti, indicati in testamento quali unici eredi, e che questi abbiano inteso accettare la donazione, mentre la scelta del diverso negozio apparente sia dipesa proprio dall'intenzione della di favorire figlio e OR e sfavorire la figlia . Per_1 Pt_1
Va, dunque, accolta la domanda attorea subordinata di simulazione.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza del giudice istruttore, per la verifica e quantificazione della lesione della quota di 1/3 riservata all'attrice ai sensi dell'art.537 comma 2
c.c. sull'eredità materna, in ipotesi determinata sia dalla donazione dissimulata, con cui la de cuius ha ceduto ai convenuti tutti i propri diritti immobiliari, sia dal testamento del 8.11.2019, con cui sono stati nominati eredi universali i soli convenuti, nonché per la conseguente predisposizione, con ausilio di CTU, di progetto di divisione per lo scioglimento delle comunioni ereditarie derivate dalle successioni di e e della comunione ordinaria tra Persona_3 ER
e oltre che per la definizione delle restanti domande risarcitorie Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta le domande attoree di dichiarazione di nullità/annullabilità delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e contenute nel Controparte_1 CP_2
testamento pubblico per notaio del 08.11.2019 pubblicato il 12.04.2021 rep. Persona_2
pagina 11 di 12 n. 177.834 racc. n. 47414 e di nullità del contratto di assistenza e mantenimento per notaio
[...]
del 11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862; Persona_2
2) dichiara che il contratto di assistenza e mantenimento per notaio del Persona_2
11.11.2019 rep. n. 177050 racc. n. 46862 tra ed i convenuti ER CP_1
e dissimula un atto di donazione di in favore dei
[...] CP_2 ER
medesimi convenuti;
3) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice istruttore.
PE 23 maggio 2025
Il Presidente estensore
Rossana Villani
pagina 12 di 12