Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1063/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
MARCONCINI e dell'Avv. ANTONIO STANCANELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE Controparte_1 C.F._2
RA
PARTE APPELLATA
*
Oggi 12/03/2025, alle ore 12,38, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all' Controparte_2 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Mott in sostituzione degli Avv.ti Marconcini e Stancanelli. Per parte appellata, l'Avv. Bianchini.
I difensori delle parti si riportano agli atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE pagina 1 di 18
N. R.G. 1063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1063/2024 promoSS da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
NT
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE Controparte_1 C.F._2
RA
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1502/2024 emeSS dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/05/2024.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ritenere fondati i sopra esposti motivi del presente gravame e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza n.1502/2024 del Tribunale di Firenze (R.G. 4151/2022), emeSS dal Giudice Dr. Fiorenzo Zazzeri in data 10.05.2024, accertare e dichiarare IN TESI che le sottoscrizioni apposte in calce all'accordo convenzionale del 12.11.2021 prodotto agli atti del presente giudizio sono autografe dei Sigg.ri
[...]
e , il quale per quanto occorrer poSS lo conferma e, CP_1 Parte_1 comunque, come da scritture di comparazione che si producono;
IN IPOTESI accertare e
pagina 2 di 18 dichiarare l'avvenuta costituzione della servitù di costruire a distanza inferiore a metri lineari 5 dal confine in favore di quanto rappresentato dal Catasto fabbricati del Comune di Impruneta nel foglio di mappa 16, particella 48, sub 511 ed a carico del foglio di mappa 16, particella 48, sub 512-513 e particella 527.
In ogni caso ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'odierna convenuta alla restituzione delle spese ed onorari liquidati in primo grado, versati per compulsum al solo fine di evitare azioni esecutive e con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio di impugnazione.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione reietta e disattesa, rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1502/2024 pubblicata il 13/05/2024, ha così deciso:
- dichiara improponibile per carenza di interesse ad agire la domanda di Parte_1 avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione che le sottoscrizioni apposte in
[...] calce alla scrittura privata del 12.11.21 appartengono allo stesso e a;
Controparte_1
- rigetta la domanda di avente ad oggetto l'accertamento e la Parte_1 dichiarazione dell'avvenuta costituzione ex art. 1058 c.c. in favore del fondo di sua proprietà ed a carico di quello confinante di proprietà della convenuta della servitù di costruire a distanza inferiore a 5 m. dal relativo confine in forza dell'accordo convenzionale del 12.11.21
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da per la Controparte_1 dichiarazione della nullità ed inefficacia della sottoscrizione apposta dalla steSS in calce al predetto accordo convenzionale;
- condanna l'attore a rimborsare in favore della convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.475,00.
1.1 , proprietario del compendio immobiliare denominato Scopetine Parte_1 sito a Impruneta, aveva convenuto la sorella , titolare di fondo limitrofo, per Controparte_1 far accertare la autenticità delle firme su una scrittura privata datata 12.11.2021, a suo dire pagina 3 di 18 avente a oggetto la costituzione di una servitù di costruire a distanza inferiore dal confine rispetto a quella legale.
1.2 , proprietaria, appunto, di abitazione in Impruneta Via Imprunetana Controparte_1 per Pozzolatico n. 94, confinante con quella del fratello, si era costituita e aveva riconosciuto di avere firmato la scrittura, deducendo però di averlo fatto perché impaurita da una scenata violenta del fratello;
ha sostenuto, inoltre, la nullità della scrittura ex art. 1427 c.c., perché estorta con violenza;
scrittura che, comunque, mirava a eludere e violare norme imperative di natura urbanistica.
Nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità per violenza (sic).
1.3 Il Tribunale di Firenze ha reputato che la domanda sull'accertamento della autenticità delle firme fosse ormai priva di interesse, essendovi stato riconoscimento della convenuta, ma che la scrittura era nulla per violazione di norme imperative, rilevando:
In effetti con l'accordo della scrittura privata in oggetto , preso atto Controparte_1 dell'intenzione di di realizzare corpo aggiuntivo all'edificio esistente di Parte_1 sua proprietà a distanza inferiore a cinque metri dal confine, distanza minima prevista dal
REC [n.d.r.: Regolamento Edilizio Comunale] e derogabile previo accordo tra i proprietari confinanti, ha autorizzato a realizzare il corpo aggiuntivo a distanza Parte_1 inferiore a quella minima di cinque metri.
Senonché tale accordo non corrisponde a quello in deroga previsto dal REC del
Comune di Impruneta (doc. 3 att.).
Infatti nella” definizione” relativa alla “distanza dai confini di proprietà ” il REC precisa che l'obbligo di rispettare la distanza minima dal confine di cinque metri, superiore
a quella minima prevista dal Codice civile, può essere derogata solo con accordo convenzionale tra i due proprietari col quale il proprietario confinante” si impegna alla istituzione di una servitù che lo obblighi ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima tra edifici “.
Nessun riferimento è contenuto nell'accordo in questione alla servitù a carico del fondo di , in quanto si limita solo a prevedere la facoltà di di Controparte_1 Parte_1 costruire a distanza dal confine inferiore a metri cinque, senza prevedere alcuna limitazione
a carico del fondo della confinante suddetta.
pagina 4 di 18 Tale accertamento ha travolto anche la domanda subordinata, volta a dichiarare costituita ex art. 1058 c.c. la predetta servitù.
La domanda riconvenzionale di nullità della scrittura per violenza è stata dichiarata tardiva, perché proposta solo con la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.-
Ha infine condannato l'attore al rimborso delle spese liquidate in € 7.475,00 oltre accessori.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP_1 per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Primo motivo – Nullità della sentenza per mancato rispetto del principio del contraddittorio. Violazione dell'art.101, II co., c.p.c.”
In primo luogo, l'appellante denuncia la nullità della sentenza per avere fondato la pronuncia su una questione – quella della nullità per violazione di norme imperative – rilevata di ufficio, ma non sottoposto al previo dibattito delle parti.
2.2 “Secondo motivo - Erroneo accertamento della nullità ex art.1418 c.c. dell'accordo convenzionale sul quale erano state apposte le sottoscrizioni oggetto del giudizio di accertamento dell'autenticità ed autografia”
Sotto questo titolo, l'appellante, entrando nel merito, intende confutare la tesi della nullità.
Sostiene, in particolare, che in un caso come il presente, dove, cioè, il REC prevede sì un distacco maggiore dal confine (rispetto a quello codicistico), ma prevede anche la possibilità di deroga, «[…] non ha senso parlare di nullità dell'accordo in contrasto con il superiore interesse pubblico sottostante all'apposizione della distanza dai confini, una volta che lo stesso legislatore locale che ha inserito tale distanza ha limitato tale potere nel proprio regolamento, consentendo la costruzione a distanza inferiore dal confine purché fra i proprietari frontisti si sia stipulato un apposito accordo - registrato e trascritto in modo che poSS seguire le sorti delle rispettive proprietà, trattandosi di vera e propria servitù - con il quale regolare la costruzione a distanza inferiore, distribuendo così la distanza tra costruzioni in maniera non perfettamente uguale […]» (appello, pagg. 9-10). pagina 5 di 18 2.3 “Terzo motivo – Costituzione della servitù:”
Indi, l'appellante reitera la domanda di accertamento dell'avvenuta costituzione della servitù: eSS, in particolare, deve considerarsi implicita nell'autorizzazione a edificare a distanza inferiore.
2.4 “Quarto motivo – OmeSS pronuncia sulla domanda principale formulata dall'attore. Violazione dell'art.112 c.p.c. e nullità della sentenza”
Prosegue l'appellante dolendosi della mancata pronuncia da parte del Tribunale in merito alla domanda di accertamento della autenticità delle firme.
2.5 L'ultimo motivo, infine, concerne la regolazione delle spese, che, quand'anche fosse tenuta ferma la decisione di merito, si sarebbero dovute compensare per reciproca soccombenza, essendo stata dichiarata inammissibile la riconvenzionale della convenuta.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 17.7.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha disposto procedersi a discussione orale, previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali, versate tempestivamente da entrambe le parti.
La causa viene decisa oggi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale, come da retroestesa parte di verbale.
***
pagina 6 di 18 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Il primo motivo è infondato, ove non ritenuto, addirittura, inammissibile per carenza di interesse.
5.1 Se ne potrebbe predicare l'inammissibilità per difetto di interesse perché la nullità che denuncia, non essendo fra quelle che, taSStivamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., determinano il regresso del processo in prime cure, non recherebbe alcun beneficio concreto all'appellante.
5.1.a L'appellante, a ben vedere, non ha, in relazione al tema che a suo avviso si doveva sottoporre al contraddittorio ex art. 101 co. 2^ c.p.c., alcuna attività processuale da compiere, se non quella di mera illustrazione della questione posta a fondamento della decisione;
una attività che era ben possibile già in prime cure.
Pertanto, quand'anche la nullità fosse accertata, l'unica conseguenza sarebbe che la
Corte dovrebbe decidere nel merito la causa sui temi dibattuti, compreso quello della nullità per violazione di norme imperative.
Lo scrutinio delle rispettive tesi delle parti su quel punto e su tutti quelli di cui trattano gli altri motivi, dunque, dovrebbe essere svolto e la lite dovrebbe essere decisa esclusivamente in base al risultato di tale analisi.
5.1.b Neppure in relazione al governo delle spese la parte potrebbe giovarsi di un eventuale annullamento.
Il regime degli oneri, infatti, resterebbe pur sempre dipendente dall'esito della decisione di merito, così che, se le domande di fossero comunque disattese, Parte_1 risulterebbe totalmente soccombente verso , anche se fosse fondato il primo Controparte_1 motivo.
5.2 Se, comunque, si reputi ammissibile il motivo, per un interesse della parte a un formale accertamento della invalidità della sentenza del Tribunale, indipendentemente dall'esito della lite nel merito, il mezzo va rigettato.
5.2.a La questione della nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura, nella presente fattispecie, come questione di mero diritto.
pagina 7 di 18 ESS, infatti, non solo non presuppone l'acquisizione di prove diverse da quelle chieste
(si è già visto che lo stesso appellante non ha attività istruttoria da proporre in merito al tema;
né il collegio rinviene profili di fatto che meriterebbero, relativamente al punto qui dibattuto, approfondimento istruttorio), ma neppure una attività assertiva diversa dalla mera difesa.
Si consideri che , nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., aveva Controparte_1
Parte dedotto il tema della incompatibilità del progetto edilizio del fratello con il osservando:
Ancora, si rappresenta che Controparte, giovandosi della scrittura privata che la sorella era stata costretta a sottoscrivere, presentava un progetto al Comune di Impruneta, mediante il quale chiedeva (ed otteneva) il permesso di costruire a distanza inferiore a metri dieci dall'edificio di proprietà dell'odierna Comparente, che prospiciente alla edificanda costruzione, ha una parete finestrata. Con comunicazione pec del 07/04/2022 (doc. n. 6), gli scriventi Legali, nell'interesse della propria assistita, denunciavano la violazione e il
Comune , con comunicazione pec del 14/04/2022 (doc. n. 7), avviava il CP_3 procedimento volto alla eventuale revoca, in autotutela, del permesso a costruire già rilasciato. La successiva comunicazione pec del Comune del 16/06/2022 (doc. n. 12) informava la Signora del fatto che il fratello, in data 27/05/2022, aveva Controparte_1 depositato una variante all'autorizzazione paesaggistica mediante la quale chiedeva la rimozione del vano tecnico la cui costruzione era stata già autorizzata, con ciò eliminando
l'abuso denunziato. Ovviamente, in altra sede, si denunzierà lo strano iter seguito dal
Comune di Impruneta, sia per quanto attiene la culpa in vigilando, sia per ciò che attiene al fatto che, per giurisprudenza costante, lo stesso avrebbe dovuto revocare il Permesso a costruire nella sua interezza, non limitandosi a prendere atto della richiesta di revoca di una parte del progetto già autorizzata in forza di detto Permesso.
La questione di fatto della distanza inferiore a metri dieci dall'edificio di proprietà dell'odierna Comparente, che prospiciente alla edificanda costruzione, ha una parete finestrata era dunque già ritualmente presente al contraddittorio;
eSS concerneva proprio la ragione che ha indotto poi il Tribunale a reputare nulla la scrittura privata, perché, in sostanza, il modello di servitù ivi configurato era diverso da quello stabilito dal REC, laddove, in particolare, mancava l'assoggettamento del fondo di a una distanza dal Controparte_1 nuovo corpo di fabbrica realizzando dal fratello di almeno dieci metri (su questo, si tornerà: infra, §§ 6.3 e 7)
pagina 8 di 18 L'attore era dunque messo più che in grado di svolgere ogni propria considerazione sul tema poi reputato decisivo dal primo giudice, senza necessità di alcuna attività assertiva ulteriore, essendo sufficiente svolgere argomenti rientranti nella mera difesa.
5.2.b Pertanto, il Tribunale non aveva l'obbligo di sottoporre la questione al contraddittorio, perché ciò che eventualmente ne stava fuori era solo la valutazione del diritto da applicare ai fatti così come già tutti emersi in causa.
Infatti, solo le questioni di fatto o miste di fatto e diritto sono soggette alla disciplina dell'art. 101 co. 2^ c.c. (cfr, fra altre, Cass. sez. 3^ civ.
9.1.2024 n. 822 rv 670057-01).
6. Il secondo motivo è infondato.
6.1 Il ragionamento del Tribunale può essere così schematizzato:
(-) Il Comune, con il REC, impone un distacco (di 5 m) dal confine maggiore di quello del codice civile, ma consente una deroga, purché il vicino di fondo ( ) Controparte_1 costituisca una servitù a favore di chi vuol derogare ( ) che mantenga Parte_1 inalterata una distanza di almeno dieci metri tra edifici;
(-) la scrittura privata stipulata dagli non prevede una servitù di tale tipo, non CP_1 essendo garantito il mantenimento della distanza di dieci metri tra edifici;
(-) ergo, è violata la disposizione inderogabile, tale essendo il REC, che integra l'art. 873
c.c. (sul tema della inderogabilità e della conseguente nullità di convenzioni tra private di contenuto contrario, e sulla irrilevanza a questi fini di eventuali titoli abilitativi rilasciati dalla
P.A., il Tribunale spende una ampia motivazione, che non è specificatamente contestata e che, comunque, in quanto assolutamente corretta, è qui fatta propria e convalidata dal collegio).
6.2 Il riferimento all'interesse pubblico, al quale fa riferimento il mezzo di gravame, è, dunque, fuori bersaglio.
Infatti, il Tribunale non ha inteso, come si legge nell'appello, parlare di nullità dell'accordo in contrasto con il superiore interesse pubblico sottostante all'apposizione della distanza dai confini; ma, più semplicemente, ha notato che l'inderogabile disposto della norma del REC, integrante il codice civile, era violato dal contenuto della scrittura privata.
Ai fini della normativa privatistica sulle distanze fra costruzioni, le disposizioni integrative dei regolamenti locali rilevano in quanto tali, a prescindere, cioè, dall'indagine che pagina 9 di 18 si voglia portare avanti sulla ratio che, nel governare il territorio, la P.A. ha inteso inverare (su questo tema ha già ampiamente scritto il primo giudice;
qui si rinvia anche a Cass. sez. 2^ civ.
23.11.1999 n. 12984 rv 531416; conf.: Cass. sez. 2^ civ.
4.2.2004 n. 2117; Cass. sez. 2^ civ. ord.
18.10.2018 n. 26720 rv 650783-01).
6.3 Peraltro, omette l'appellante di considerare che, come non ha mancato di far notare il Tribunale, il REC stabilisce che (Definizioni, pag. 107):
Per distanza minima di un edificio dal confine si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato ed il confine di proprietà antistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti che non siano rilevanti ai fini della sagoma dell'edificio.
La distanza minima dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a 5,00 m, ovvero la metà della distanza prevista tra pareti finestrate.
L'obbligo di rispettare distanze minime dai confini superiori a quelle dettate dal Codice
Civile deriva dalla necessità di garantire il rispetto delle norme a carattere igienico- sanitario in materia di distanza tra gli edifici, ripartendone equamente l'onere tra i due proprietari confinanti. Tale distanza si intende quindi riferita ai soli confini di proprietà contigue e non tra diverse delimitazioni derivanti dagli atti del governo del territorio, ovvero da strade, in relazione delle quali si applicano le specifiche prescrizioni e normative.
La costruzione di un edificio a distanza inferiore di 5,00 m dal confine può essere ammeSS in caso di esplicito accordo convenzionale tra i proprietari confinanti, trascritto e registrato presso la competente Conservatoria, col quale il proprietario confinante si impegna alla istituzione di una servitù che lo obblighi ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima tra edifici.
6.3.a Il secondo periodo (La distanza minima dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a 5,00 m, ovvero la metà della distanza prevista tra pareti finestrate.) rivela con la Parte massima chiarezza che il si è preoccupato di garantire il rispetto di un distacco minimo di dieci metri fra parenti finestrate (infatti, stando entrambe le costruzioni ad almeno cinque metri dal confine, la distanza fra di loro sarà di almeno dieci metri), che costituisce prescrizione inderogabilmente sancita dall'art. 9 D.M. 1444/1968, disposizione che, del resto, prevarrebbe sul regolamento locale, determinandone l'inapplicabilità, in parte qua, da parte del giudice civile (cfr, fra tante, Cass. sez. 2^ civ. 15.1.2021 n. 624 rv 660122-01; Cass. sez. 2^ civ. ord. 10.5.2023 n. 12562 rv 667781-01). pagina 10 di 18 È per questo che il Comune, nel prevedere la possibilità di derogare alla distanza di cinque metri dal confine, ha imposto la stipulazione di una servitù a carico del fondo limitrofo avente a oggetto:
6.3.a.i non semplicemente l'asservimento sotto il profilo della minor distanza dal confine (i.e.: servitù consistente nel subire una costruzione sul fondo dominante posta a meno di cinque metri dal confine);
6.3.a.ii ma, in più, anche l'asservimento a non costruire a meno di dieci metri di distanza dall'edificio frontistante, con l'impegno, addirittura, ad arretrare la propria costruzione, se neceSSrio (i.e.: servitù consistente nel subire, se neceSSrio, l'arretramento della propria costruzione sino a dieci metri dall'edificio sul fondo dominante;
e, più in generale, di subire quel limite, che sarà superiore a cinque metri dal confine, come limite per le proprie edificazioni).
6.3.b Quest'ultima previsione (§ 6.3.a.ii), all'esatto contrario di quanto si sostiene con l'appello, è proprio intesa a tutelare un sovraordinato interesse pubblico, che è quello dettato normativamente dall'art. 9 D.M. 1444/1968, che, come noto, sta a presidio di esigenze di salubrità e igiene pubblica (Cass. sez. 2^ civ. ord.
3.10.2018 n. 24076 rv 650635-01).
Si consideri che, se il REC non prevedesse, quale contenuto indispensabile della servitù occorrente per la deroga, quanto indicato in precedenza (al § 6.3.a.ii), esso sarebbe, in quella parte, illegittimo e inapplicabile, sopperendo la norma inderogabile dell'art. 9 citato: in quel caso, infatti, la deroga prevista dal REC permetterebbe la possibilità di costruzioni a distanza inferiore di dieci metri tra pareti finestrate, il che, per l'appunto, è illecito.
Sicché, il punto del REC qui rilevante, lungi dall'esulare dalla tutela del superiore interesse pubblico, mirava a realizzarne una tutela, per così dire, rafforzata, perché la norma del regolamento locale ha la precisa funzione di garantire, a monte, il rispetto della distanza tra edifici di cui al citato art. 9; o, se si vuole, aveva la funzione di mantenere l'eventuale deroga al divieto di costruire a meno di cinque metri dal confine entro i confini del sovraordinato e inderogabile limite dei dieci metri tra edifici.
7. Il terzo motivo viene al nocciolo del merito della causa, ossia al contenuto della scrittura privata.
pagina 11 di 18 L'appellante, peraltro fuorviato dalla linea difensiva impreSS dal secondo motivo, sostiene che ivi è contenuta la costituzione di una servitù, conforme a quanto prescritto dal
REC; ma si deve dissentire.
7.1 Occorre dapprima richiamare il contenuto della scrittura privata e quella del REC.
7.1.a La scrittura privata, in particolare,
(-) dato atto che:
(=) intendeva «[…] procedere con la realizzazione di un corpo Parte_1 aggiuntivo all'edificio esistente di sua proprietà ed a tale scopo ha depositato presso il
Comune di Impruneta, richiesta di autorizzazione paesaggistica in data 08/10/2020 protocollo n. 25629 […]»; e che
(=) «[…] tale ampliamento, in continuità col fabbricato esistente, dovrà essere realizzato, così come è quello esistente, ad una distanza dal confine con la proprietà della sig.ra inferiore ai 5,00 metri (cinque) prevista dalla normativa Controparte_1 locale vigente (Regolamento Edilizio del Comune di Impruneta) […]»; e che, inoltre,
(=) «[…] che, a norma di tale Regolamento Edilizio, il Comune di Impruneta richiede in forma scritta un accordo convenzionale derogatorio della sudeetta normativa tra i proprietari dei fondi confinanti per la costruzione di un edificio a distanza inferiore di 5,00 metri (cinque) dal confine, con il quale il proprietario confinante autorizza il proprietario dell'immobile ubicato nel fondo confinante a realizzare il manufatto a distanza diversa e inferiore, e quindi in deroga alla citata normativa […]»;
(-) indi, autorizzava «[…] a realizzare ampliamento Controparte_1 Parte_1 del proprio edificio a distanza diversa e inferiore a 5,00 metri (cinque), per come prevista dal citato Regolamento Edilizio con le modalità e alla distanza indicate nel progetto di cui alla richiesta di autorizzazione paesaggistica […]».
7.1.b Il REC (pag. 107, già trascritto e qui ripetuto per comodità di lettura), a sua volta, stabiliva (sottolineature di chi scrive):
La costruzione di un edificio a distanza inferiore di 5,00 m dal confine può essere ammeSS in caso di esplicito accordo convenzionale tra i proprietari confinanti, trascritto e registrato presso la competente Conservatoria, col quale il proprietario confinante si
pagina 12 di 18 impegna alla istituzione di una servitù che lo obblighi ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima tra edifici.
7.2 È di immediata evidenza, almeno ad avviso del collegio, che l'autorizzazione a realizzare ampliamento del proprio edificio a distanza diversa e inferiore a 5,00 metri
(cinque) data da a non era sufficiente, ai fini del rispetto Controparte_1 Parte_1 del REC, perché occorreva indefettibilmente, ai di là del nomen iuris usato dalle parti, che vi fosse anche l'impegno di ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da Controparte_1 assicurare il rispetto della distanza minima tra edifici.
In altre parole, la convenzione del 12.11.2021 è contraria alla inderogabile regola fiSSta dal REC (integrativo del codice civile), perché quest'ultima prescrive, al fine della deroga al divieto di costruire a meno di cinque metri dal confine, che il proprietario confinante assoggetti il suo fondo a una servitù, il cui contenuto non è semplicemente quello di subire la costruzione della controparte a meno di cinque metri dal confine, ma anche quello di limitare la propria possibilità edificatoria a una distanza, superiore ai cinque metri dal confine, tale da mantenere ad almeno dieci metri i due edifici, contenuto, quest'ultimo, mancante nella scrittura privata de qua.
Del resto, se la convenzione non fosse, sul punto, nulla per violazione del REC (che integra l'art. 873 c.c.), lo sarebbe comunque per violazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968.
7.3 Tale difetto, giova aggiungere, non era, nel caso in esame, meramente formale, ma sostanziale, anche in relazione alla situazione esistente in concreto.
Va infatti richiamato quanto la convenuta di primo grado scrisse nella sua comparsa di costituzione (pagg. 3-4):
Ancor di più, dall'esame del progetto che il Sig. aveva presentato al Parte_1
Comune di Impruneta per ottenere l'autorizzazione paesaggistica (doc. n. 3), graficamente non veniva rappresentata l'esistenza dell'immobile di sua proprietà – sostituendo la prova grafica del rispetto della distanza con la dicitura “nessun edificio antistante” – il quale, peraltro, ha una parete finestrata prospiciente l'immobile di proprietà di suo fratello.
L'attore, all'udienza del 2.2.2023 (nella quale furono assegnati i termini dell'art. 183 co.
6^ c.p.c.), non osservò nulla in proposito.
pagina 13 di 18 Ed effettivamente, ha depositato l'autorizzazione paesaggistica (suo Parte_1 doc. 2); ma non il progetto grafico, depositato invece, per estratto, dalla controparte (tavola 8: suo doc. 3), nel quale manca la rappresentazione dell'edifico di . Controparte_1
All'epoca in cui la scrittura privata fu sottoscritta (12.11.2021), la distanza fra edifici che si sarebbe venuta a creare con la costruzione del corpo di fabbrica progettato da
[...]
, sarebbe stata proprio inferiore ai dieci metri, come si ricava dalla comunicazione Parte_1 del 16.6.2022 del Segretario Generale del Comune di Impruneta a (doc. 12 Controparte_1 convenuta 1^ grado), ove, in risposta a una richiesta della privata, la P.A. rispondeva:
In merito all'asserito mancato rispetto della distanza dal confine, questo Ente ha tenuto conto di quanto pattuito nella scrittura privata tra le parti del 12/11/2021 che risulta registrata … in data 10/0472022 …
Quanto all'ipotizzato mancato rispetto della distanza di 10 m. dal fabbricato della
Dott.SS , si fa presente che è stata depositata in data 27/05/2022 prot. Controparte_1
14536 variante all'Autorizzazione Paesaggistica n. 38/2021 che prevede, tra l'altro,
l'eliminazione del vano tecnico in questione.
È incontrovertibile che, se ha dovuto modificare il suo progetto, Parte_1 eliminando un vano per rispettare la distanza di dieci metri rispetto all'edificio della sorella, ciò significa che l'originario progetto dell'appellante, in relazione al quale fu stipulata la scrittura privata tra i fratelli, determinava una distanza tra edifici inferiore a dieci metri.
Pertanto, la convenzione stipulata fra i due fratelli non solo non rispettava il dettato del Parte
ma vi differiva proprio per un elemento assolutamente essenziale, ossia l'impegno di ad arretrare la sua costruzione sino a recuperare i dieci metri fra edifici, Controparte_1 nonostante che, in quel momento, per effetto della scrittura, si sarebbe verificata proprio quella situazione vietata;
situazione che, alla fine, ha inteso risolvere non Parte_1 già mediante una integrazione della scrittura privata (rectius, con la stipulazione di una nuova scrittura privata, conforme), ma con una modifica del suo progetto, che rinunciava a una parte della costruzione.
La controprova di quanto sin qui affermato è la constatazione che la scrittura privata de qua avrebbe determinato che fra i due edifici dei fratelli vi sarebbe stata una distanza inferiore a dieci metri.
pagina 14 di 18 Poco importa che in seguito , per ripristinare la distanza di dieci Parte_1 metri tra edifici, abbia rinunciato a un vano del suo progetto, perché ciò non influisce sulla già consumata nullità della pregreSS scrittura privata già stipulata;
la quale, comunque, continuava a restare priva del vincolo reale sulla proprietà di che la obblighi Controparte_1 ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima tra edifici.
8. Il quarto motivo di appello, che denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omeSS pronuncia sulla domanda principale di accertamento della autenticità della scrittura privata, è manifestamente infondato.
8.1 Il Tribunale ha:
(-) in motivazione, osservato che «[…] la domanda svolta in tesi dall'attore, avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione che le sottoscrizioni apposte dallo stesso e dalla convenuta in calce all'accordo convenzionale oggetto di causa sono autografe, realizzata allo scopo di poter trascrivere la sentenza di accoglimento ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'accordo in questione, deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. […]»;
(-) nel dispositivo, in perfetta corrispondenza con la motivazione, stabilito: «[…] - dichiara improponibile per carenza di interesse ad agire la domanda di Parte_1 avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 12.11.21 appartengono allo stesso e a;
[…]». Controparte_1
Si stenta a comprendere sotto quale profilo la pronuncia sarebbe stata omeSS.
8.2 L'appellante, nelle note conclusionali (pag. 13), adduce anche la tesi di una ulteriore nullità ex art. 101 co. 2^ c.p.c.: «[…] Peraltro, si osserva che, mentre nelle motivazioni della sentenza, il giudice sostiene la nullità dell'accordo convenzionale tra le parti per i motivi già esposti (ed da questa difesa ovviamente non condivisi), nel dispositivo viene dichiarata
l'improponibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire di
[...]
. Ḕ appena il caso di osservare che anche su tale eccezione (carenza di interesse ad Parte_1 agire) non si è svolto alcun contraddittorio tra le parti, con le conseguenze indicate sub 1) in relazione a quanto disposto dall'art.101, II co., c.p.c.. […]».
pagina 15 di 18 L'osservazione – peraltro tardiva, perché si risolve nella denuncia di un autonomo vizio
(ex art. 101 c.p.c.), proposta dopo il termine decadenziale per l'impugnazione – non potrebbe essere comunque recepita, perché, come si è già avuto modo di rammentare in relazione al primo motivo (supra, § 5.2.b), le questioni di mero diritto (quale è quella in esame) non soggiacciono alla disposizione dell'art. 101 cpv c.p.c.-
8.3 È appena il caso di aggiungere, per completezza, che, come peraltro il Tribunale ha scritto, l'interesse (alla pronuncia della autenticità) non può considerarsi persistente neppure sotto il profilo della possibilità di trascrivere (o sotto alcun altro profilo), dal momento che il contratto è nullo.
9. Infondato, infine, anche il quinto motivo sulle spese.
Sostiene l'appellante, in via gradata ai motivi di merito stretto, che il primo giudice avrebbe dovuto comunque compensare le spese per reciproca soccombenza, dal momento che era stata dichiarata inammissibile la domanda della sorella, svolta nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.-
Per contro, la reciproca soccombenza non determina automaticamente la compensazione, totale o parziale delle spese, poiché l'art. 92 co. 2^ c.p.c. la prevede quale facoltà, non obbligo, del giudice.
Il criterio al quale ancorare il potere discrezionale di compensazione (sia sull'an, sia, se del caso, sul quantum) è quello, sovraordinato, di causalità della lite.
Constata il collegio che la domanda riconvenzionale di (di dichiarare – Controparte_1 peraltro per violenza, ex art. 1427 c.c. - nulla e inefficace la sottoscrizione apposta dalla
Signora alla scrittura privata in data 13.11.2021) non ha avuto, forse anche Controparte_1 per come configurata dalla parte convenuta (che deduceva, ai sensi dell'art. 1427 c.c., il vizio di annullabilità della violenza, pur chiedendo la declaratoria di nullità), alcun ruolo sulla lite:
(-) non ha determinato un aggravio difensivo apprezzabile (l'attore, nella sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., s'è limitato, in una pagina, a eccepire la tardività);
(-) men che meno ha aggravato l'andamento della causa, non essendovi stata alcuna attività istruttoria sul punto;
pagina 16 di 18 (-) più in generale, è addirittura manifesto che la causa, ai presenti fini, trova la sua scaturigine in nient'altro se non nella volontà di di far convalidare una Parte_1 convenzione con la sorella, che si è rivelata essere nulla;
la posizione assunta da
[...]
, ancorché non sempre molto congruente sul piano della formulazione in diritto CP_1 delle sue ragioni, è però quella che, alla fine, corrisponde alla decisione della causa.
Se, dunque, si valuti idealmente in qual misura i costi di causa siano stati determinati dall'attività processuale dell'attore/appellante e in qual misura poSSno essere attribuiti alla tardiva domanda riconvenzionale di , non si può che concludere, ad avviso Controparte_1 almeno del collegio, che quest'ultima non ha influito in alcun modo che poSS dirsi apprezzabile;
e che l'intero carico del processo, sotto questo riguardo, incomba su
[...]
. Parte_1
10. , secondo soccombenza, deve rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese del grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00, fase 3 (comprensiva di inibitoria) ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1502/2024 emeSS dal Tribunale di Firenze e pubblicata il CP_1
13/05/2024, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre pagina 17 di 18 cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 12 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18