Sentenza breve 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 11/05/2021, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00614/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2021, proposto da
Ai Mori Snc di RA LU & C., Ciao International S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Giancarlo Tonetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 2021/54561 del 1.2.21 con il quale il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha diffidato la Ciao International Srl a non eseguire i lavori oggetto della SCIA PG 2021/10148 del 8.1.21 presentata per la modifica del distributivo interno e la realizzazione di nuovi bagni in un immobile in Venezia Castello 4519 piano secondo;
2) del provvedimento prot. 2021/54425 del 1.2.21 con il quale il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha diffidato la Ciao International Srl a non eseguire i lavori oggetto della SCIA PG 2021/10140 del 8.1.21 presentata per la modifica del distributivo interno e la realizzazione di nuovi bagni in un immobile in Venezia Castello 4519 piani terzo, quarto e sottotetto;
3) di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Comune di Venezia ha diffidato la società ricorrente a non eseguire i lavori oggetto della SCIA presentata per la modifica del distributivo interno e la realizzazione di nuovi bagni in due unità residenziali preottocentesche site nella Città Antica di Venezia.
La ricorrente ha impugnato i suddetti provvedimenti, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituto in giudizio il Comune di Venezia, contrastando le avverse pretese e in particolare sostenendo che il provvedimento impugnato troverebbe giustificazione in una lettura coordinata e sistematica delle norme di piano, dalla quale si desumerebbe che negli immobili preottocenteschi non è consentito realizzare un numero di bagni sovradimensionato rispetto alle necessità essenziali.
Alla camera di consiglio in epigrafe indicata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Il provvedimento impugnato è illegittimo poiché viziato da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione.
La scarna motivazione addotta a sostegno dei provvedimenti impugnati (il progettato intervento edilizio risulta in contrasto con quanto prescritto dall’art. 5 delle NTA della VPRG al PRG della Città Antica, il quale, in relazione alle unità immobiliari preottocentesche, consente “ l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nei termini espressamente previsti e nel rispetto di ogni altra prescrizione delle presenti norme” ) non consente di comprendere appieno le ragioni ostative all’esecuzione dell’intervento.
Il mero riferimento all’art 5 delle NTA e alla ritenuta non essenzialità degli impianti igienico-sanitari progettati dalla ricorrente, non accompagnato da ulteriori precisazioni o specificazioni, non è sufficiente ad esplicitare e “decodificare” le ragioni sottese all’emanazione degli atti impugnati, non potendosi dubitare che i servizi igienici rientrino tra gli impianti essenziali.
Tale carenza motivazionale determina l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Le deduzioni difensive svolte in giudizio dall’avvocatura comunale circa il sovradimensionamento degli impianti (numero di bagni eccessivo rispetto alle dimensioni dell’immobile, esigenza di preservare gli elementi strutturali e tipologici delle unità preottocentesche, quali murature portanti e solai) non possono essere prese in considerazione al fine di integrare o meglio esplicitare la motivazione del provvedimento impugnato in quanto, secondo condivisibile giurisprudenza, l’integrazione in giudizio della motivazione, nei limiti in cui può dirsi consentita, deve comunque essere effettuata con successivo provvedimento emesso dal competente organo di amministrazione attiva, essendo del tutto irrituale, e quindi non utilizzabile, l’integrazione postuma effettuata con mere argomentazioni difensive (cfr. T.a.r. Emilia-Romagna Bologna, I, 9 aprile 2015, n. 346; T.a.r. Lombardia Milano, II, 24 ottobre 2014, n. 2557; T.a.r. Puglia – Lecce, Sez.. II – sentenza 26 giugno 2015 n. 2175).
Alla luce delle considerazioni che precedono e nei limiti sopra indicati, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A..
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità e problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate, ferma la restituzione del contributo unificato a carico della P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO