Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 262/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOLDI ENRICO
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOLDI ENRICO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente chiedono all'ill.mo tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castel Goffredo (MN).
2.Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata Castel Goffredo (MN), via
Monte Gran Sasso n. 9/A int. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso Parte_1 fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3.Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente
4.Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna;
5.Confermare che il padre potrà vederli e tenerli con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni degli stessi e della madre;
in ogni caso lo stesso potrà vederli e tenerli con sé per due giorni alla settimana da concordarsi fra i genitori, dal termine della scuola e sino alle ore 21,00 quando curerà di riaccompagnali presso l'abitazione materna, nonché un fine settimana alternato, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, comunque, entro le ore 21,00;
6.Confermare che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
7.Confermare che ciascun genitore, nei periodi in cui i figli si troveranno presso lo stesso, favorirà contatti telefonici fra i figli e l'altro genitore.
8.Confermare che il sig. verserà alla sig.ra tramite CP_1 Parte_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 e così €250,00 mensili per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
9. Confermare che i genitori ripartiranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie ovvero:
- spese mediche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
2 attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
- per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 (venti) giorni;
per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fonte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 (venti) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. 10. confermare che sino al raggiungimento di una autosufficienza economica, sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad €
150,00 mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
11. Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
12.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Kamalpur (India)il
09/01/2006, trascritto in CASTEL GOFFREDO, in data 21.01.2020 al n.5, parte
II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2020;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché
3 all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 16.01.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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