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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5929/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Riccardo Andriani
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del p.t., CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Tonachella
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
"RICORRE all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed in riforma del solo capo B del dispositivo della sentenza 2/10/2023 n.
r.g. n. 5929/2023 1 13932/2023 (R.G. 10493/2022) del Tribunale di Roma, non notificata, laddove viene disposta la compensazione delle spese, voglia condannare in persona del CP_1
Sindaco pro tempore, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, al pagamento delle CP_1
spese del giudizio di primo grado da liquidarsi in complessivi € 2.685,90 di cui € 133.90 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, ovvero in quella diversa misura che riterrà equa
e di giustizia, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge. Con vittoria delle spese di questo giudizio d'appello. Si chiede la distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata)
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito (rectius, l'Ill.ma Corte d'Appello adita), contrariis rejectis:
1. Dichiarare il rigetto del ricorso e per l'effetto confermare la sentenza n. 13932/2023 in merito alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 13932/2023, che aveva accolto la sua opposizione alla Determinazione
Dirigenziale ingiuntiva n. 38862/2021/8/1/1 del 10/11/2021, con la quale le era stata irrogata la sanzione complessiva di € 1.228,50 per la violazione dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. 193/2007, e alla Determinazione Dirigenziale ingiuntiva n.
38662/2021/8/1/1 del 10/11/2021, che le aveva irrogato una sanzione di € 2.428,50 per la violazione dell'art. 6 comma 8 D.Lgs. 193/2007, nella parte in cui il tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese, nonostante la totale soccombenza di (rimasta contumace nel giudizio di primo CP_1
grado), dolendosi:
- della mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 92 comma secondo c.p.c., come noto, dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, per intero o parzialmente, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni;
r.g. n. 5929/2023 2 - dell'assoluta mancanza di motivazione della statuizione sulle spese, in violazione dell'art. 111 comma sesto Cost. e dell'art. 132 comma secondo n.
4 c.p.c.
In data 06.06.2024 si è tempestivamente costituita che ha CP_1
invocato il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Il ricorso in opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva proposto da risulta essere stato integralmente accolto dal Tribunale di Parte_1
Roma, sul presupposto del mancato riscontro della notifica del verbale di contestazione ai fini di quanto stabilito dall'art. 14 commi secondo e quinto legge n. 689/1981, secondo cui l'omessa notificazione di detto verbale nei termini prescritti determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
Il tribunale, nel rilevare la nullità dei due provvedimenti sanzionatori e la non debenza delle sanzioni pecuniarie irrogate, ha ritenuto assorbiti, e dunque non ha respinto, al contrario di quanto ha erroneamente dedotto parte appellata, gli altri motivi di opposizione formulati dalla Pt_1
(l'incompetenza per materia di ad emettere gli atti ingiuntivi per CP_1
asserite violazioni in materia di igiene alimentare, di competenza della Regione
Lazio, e il difetto di legittimazione passiva per le violazioni contestate).
Non vi è dunque soccombenza reciproca, ravvisabile, laddove manchino plurime domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, soltanto nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. S.U. n. 32061/2022, v. anche Cass. n. 516/2020, Cass. n.
3438/2016).
Né d'altronde può ritenersi che la questione sulla base della quale è stato accolto il ricorso in opposizione, il mancato riscontro della tempestiva notifica del verbale di contestazione degli illeciti, rivesta un carattere di assoluta novità
o registri un revirement della giurisprudenza, essendo previste direttamente dalla legge la natura decadenziale del termine per la contestazione dell'illecito e le relative conseguenze in punto di estinzione dell'obbligazione pecuniaria portata dal provvedimento sanzionatorio.
r.g. n. 5929/2023 3 Né può ritenersi ricorrano altre gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione, che devono peraltro essere esplicitamente indicate nella motivazione, e nel caso di specie non lo sono affatto, e non possono essere espresse con formule generiche, quali, ad esempio, la peculiarità della natura o dell'oggetto del processo (v. Cass. n. 1950/2022, Cass. n. 22310/2017, Cass. n.
14411/2016).
E' appena il caso di rilevare che nella locuzione di cui alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018 non rientra certamente la contumacia della parte totalmente soccombente, in quanto il principio di causalità sul quale si fondano le previsioni contenute nell'art. 92 c.p.c. si sostanzia sull'imputazione dei costi del processo alla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece ne ha dato causa, risultando del tutto irrilevante la circostanza che, una volta convenuta in giudizio, tale parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (v. Cass. n. 7064/2024, Cass. n. 5813/2023,
Cass. n. 13498/2018, Cass. n. 21083/2015).
Ora, a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione ai provvedimenti sanzionatori, dell'assenza dei presupposti per addivenire alla compensazione
(integrale o parziale) delle spese e per ritenere operativi criteri diversi da quello della soccombenza (che trovano applicazione solo nei casi in cui è difficile individuare una parte vittoriosa, eventualità senz'altro non ricorrente nel caso di specie), la regolamentazione delle spese non può che conformarsi al criterio codificato dall'art. 91 c.p.c., che, come sopra indicato, costituisce espressione del principio di causalità.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, soccombente CP_1
in entrambi i gradi del giudizio, deve essere condannata a rifondere a Parte_1
le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano come indicato in
[...]
dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della semplicità della fase decisionale e per il presente grado anche della fase di studio e di quella introduttiva, e che vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
r.g. n. 5929/2023 4 La Corte, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Riforma il capo della sentenza appellata che regola le spese di lite e condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
da questa anticipate, che si liquidano in € 133,90 per esborsi ed in €
1.750,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo Andriani, dichiaratosi antistatario;
2) Condanna a rifondere all'appellante le spese di lite da CP_1
questa anticipate nel presente giudizio, che si liquidano in € 147,00 per esborsi ed in € 1.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo Andriani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5929/2023 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Riccardo Andriani
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del p.t., CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Tonachella
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
"RICORRE all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed in riforma del solo capo B del dispositivo della sentenza 2/10/2023 n.
r.g. n. 5929/2023 1 13932/2023 (R.G. 10493/2022) del Tribunale di Roma, non notificata, laddove viene disposta la compensazione delle spese, voglia condannare in persona del CP_1
Sindaco pro tempore, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, al pagamento delle CP_1
spese del giudizio di primo grado da liquidarsi in complessivi € 2.685,90 di cui € 133.90 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, ovvero in quella diversa misura che riterrà equa
e di giustizia, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge. Con vittoria delle spese di questo giudizio d'appello. Si chiede la distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata)
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito (rectius, l'Ill.ma Corte d'Appello adita), contrariis rejectis:
1. Dichiarare il rigetto del ricorso e per l'effetto confermare la sentenza n. 13932/2023 in merito alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 13932/2023, che aveva accolto la sua opposizione alla Determinazione
Dirigenziale ingiuntiva n. 38862/2021/8/1/1 del 10/11/2021, con la quale le era stata irrogata la sanzione complessiva di € 1.228,50 per la violazione dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. 193/2007, e alla Determinazione Dirigenziale ingiuntiva n.
38662/2021/8/1/1 del 10/11/2021, che le aveva irrogato una sanzione di € 2.428,50 per la violazione dell'art. 6 comma 8 D.Lgs. 193/2007, nella parte in cui il tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese, nonostante la totale soccombenza di (rimasta contumace nel giudizio di primo CP_1
grado), dolendosi:
- della mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 92 comma secondo c.p.c., come noto, dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, per intero o parzialmente, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni;
r.g. n. 5929/2023 2 - dell'assoluta mancanza di motivazione della statuizione sulle spese, in violazione dell'art. 111 comma sesto Cost. e dell'art. 132 comma secondo n.
4 c.p.c.
In data 06.06.2024 si è tempestivamente costituita che ha CP_1
invocato il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Il ricorso in opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva proposto da risulta essere stato integralmente accolto dal Tribunale di Parte_1
Roma, sul presupposto del mancato riscontro della notifica del verbale di contestazione ai fini di quanto stabilito dall'art. 14 commi secondo e quinto legge n. 689/1981, secondo cui l'omessa notificazione di detto verbale nei termini prescritti determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
Il tribunale, nel rilevare la nullità dei due provvedimenti sanzionatori e la non debenza delle sanzioni pecuniarie irrogate, ha ritenuto assorbiti, e dunque non ha respinto, al contrario di quanto ha erroneamente dedotto parte appellata, gli altri motivi di opposizione formulati dalla Pt_1
(l'incompetenza per materia di ad emettere gli atti ingiuntivi per CP_1
asserite violazioni in materia di igiene alimentare, di competenza della Regione
Lazio, e il difetto di legittimazione passiva per le violazioni contestate).
Non vi è dunque soccombenza reciproca, ravvisabile, laddove manchino plurime domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, soltanto nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. S.U. n. 32061/2022, v. anche Cass. n. 516/2020, Cass. n.
3438/2016).
Né d'altronde può ritenersi che la questione sulla base della quale è stato accolto il ricorso in opposizione, il mancato riscontro della tempestiva notifica del verbale di contestazione degli illeciti, rivesta un carattere di assoluta novità
o registri un revirement della giurisprudenza, essendo previste direttamente dalla legge la natura decadenziale del termine per la contestazione dell'illecito e le relative conseguenze in punto di estinzione dell'obbligazione pecuniaria portata dal provvedimento sanzionatorio.
r.g. n. 5929/2023 3 Né può ritenersi ricorrano altre gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione, che devono peraltro essere esplicitamente indicate nella motivazione, e nel caso di specie non lo sono affatto, e non possono essere espresse con formule generiche, quali, ad esempio, la peculiarità della natura o dell'oggetto del processo (v. Cass. n. 1950/2022, Cass. n. 22310/2017, Cass. n.
14411/2016).
E' appena il caso di rilevare che nella locuzione di cui alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018 non rientra certamente la contumacia della parte totalmente soccombente, in quanto il principio di causalità sul quale si fondano le previsioni contenute nell'art. 92 c.p.c. si sostanzia sull'imputazione dei costi del processo alla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece ne ha dato causa, risultando del tutto irrilevante la circostanza che, una volta convenuta in giudizio, tale parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (v. Cass. n. 7064/2024, Cass. n. 5813/2023,
Cass. n. 13498/2018, Cass. n. 21083/2015).
Ora, a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione ai provvedimenti sanzionatori, dell'assenza dei presupposti per addivenire alla compensazione
(integrale o parziale) delle spese e per ritenere operativi criteri diversi da quello della soccombenza (che trovano applicazione solo nei casi in cui è difficile individuare una parte vittoriosa, eventualità senz'altro non ricorrente nel caso di specie), la regolamentazione delle spese non può che conformarsi al criterio codificato dall'art. 91 c.p.c., che, come sopra indicato, costituisce espressione del principio di causalità.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, soccombente CP_1
in entrambi i gradi del giudizio, deve essere condannata a rifondere a Parte_1
le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano come indicato in
[...]
dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della semplicità della fase decisionale e per il presente grado anche della fase di studio e di quella introduttiva, e che vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
r.g. n. 5929/2023 4 La Corte, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Riforma il capo della sentenza appellata che regola le spese di lite e condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
da questa anticipate, che si liquidano in € 133,90 per esborsi ed in €
1.750,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo Andriani, dichiaratosi antistatario;
2) Condanna a rifondere all'appellante le spese di lite da CP_1
questa anticipate nel presente giudizio, che si liquidano in € 147,00 per esborsi ed in € 1.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo Andriani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5929/2023 5