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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 26/05/2025 nel procedimento n. 6259 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. IRTOLO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via Nino Bixio
n.34;
Ricorrente
CONTRO
P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria
n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 1744/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. in data 28.11.2023, presentava all' domanda finalizzata Parte_1 CP_1
al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% e domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge
104/92.
La Commissione medica di Reggio Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessato,
respingeva le domande.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di Reggio Calabria-
Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento della totale invalidità ai sensi dell'art.12.L.118 del 1971 nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e riconosceva il ricorrente “ invalido al
90% e non portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.5.2.1992, n.104 né invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art 30 comma 7 L 388/2000)”.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dal ricorrente, ricorso innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO, depositava nuova documentazione sanitaria attestanti aggravamento delle condizioni sanitarie del ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno dell'epigrafato gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO.
Il CTU dopo aver sottoposto parte ricorrente a visita medico legale, e nell'esaminare la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale affermava che : “ il periziando risulta affetto da un complesso morboso caratterizzato da Epatite cronica attiva evoluta HCV correlata in terapia orale con Epclusa. Gammopatia monoclonale evoluta in mieloma smooldering non necessitante al momento di alcuna terapia. Tiroidite di . Per_1
Varici AAII con discromie cutanee. S. ansioso-depressiva in ludopatico Cardiopatia ipertensiva con piccola placca calcifica nel bulbo carotideo sx”. ..”si concretizza il diritto alla pensione di inabilità civile (art. 12 L. 118/1971) a decorrere dal 31.10.24 data della visita cardiologica con il riscontro della ipertrofia del VS e la lieve dilatazione dell'atrio sx.; NON si ravvisano le condizioni per riconoscere il periziando di handicap in situazione di gravità ai sensi Per_2
dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 in quanto la minorazione riscontrata non è tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
La domanda pertanto va parzialmente accolta con riconoscimento della sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario (100%) per l'accesso al beneficio della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1071) con decorrenza dal 31.10.2024.
L'accoglimento solo parziale della domanda, con riconoscimento di uno solo dei benefici richiesti da data successiva alla proposizione del ricorso per ATPO, integrando ipotesi di soccombenza reciproca, costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa.
Le spese di consulenza nel giudizio ex art 445 bis c.p.c.e del presente giudizio sono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il G.O. P. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario (100%) per l'accesso al beneficio della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) con decorrenza dal 31.10.2024;
• Rigetta per la restante parte il ricorso;
• Compensa interamente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate come da separato CP_1 decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 26/05/2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano