Ordinanza cautelare 30 ottobre 2009
Sentenza 24 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/12/2019, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/12/2019
N. 02257/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1690 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EL US, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Metro di US EL & C. s. a. s., con sede in Camerota, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Fimiani, con domicilio eletto, in RN, alla via Luigi Guercio, 441, presso l’Avv. Pasquale Del Duca;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliato ex lege in RN, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di RN e Avellino e Comune di Camerota, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
(atto introduttivo del giudizio)
A) del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di RN ed Avellino, a firma del Soprintendente p. t., del 29 luglio 2009, notificato in data 21 agosto 2009, con il quale è stato disposto il parziale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 50 del 14 ottobre 2008 (del fabbricato denominato “2” nei grafici di progetto, composto da tre palazzine a due livelli, collegate da un piano porticato continuo e delle opere di sistemazione esterna: viali, pavimentazione, piscina, etc.), a firma del dirigente dell’U. T. C. del Comune di Camerota, afferente all’ottenimento del permesso di costruire per la “riconversione mediante ristrutturazione integrale di un villaggio esistente in struttura ricettiva di tipo alberghiero”;
B) ove occorra, di tutti gli atti presupposti e connessi, nonché degli atti istruttori non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;
(atto di motivi aggiunti)
- A) del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di RN ed Avellino, a firma del Soprintendente p. t., del 23 dicembre 2009, notificato in data 4 gennaio 2010, con il quale è stato disposto il parziale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 50 del 14 ottobre 2008 (del fabbricato denominato “2” nei grafici di progetto, composto da tre palazzine a due livelli, collegate da un piano porticato continuo e delle opere di sistemazione esterna: viali, pavimentazione, piscina, etc.), a firma del dirigente dell’U. T. C. del Comune di Camerota, afferente all’ottenimento del permesso di costruire per la “riconversione mediante ristrutturazione integrale di un villaggio esistente in struttura ricettiva di tipo alberghiero”;
- B) ove occorra, di tutti gli atti presupposti e connessi, nonché degli atti istruttori non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2019, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente, nella qualità in atti, premesso che:
la struttura del villaggio – ristorante, di proprietà della società, di cui era legale rappresentante, era ubicata in località Sereni, a Marina di Camerota, su terreno distinto in Catasto al foglio 24, particella 885 (ex 53/a);
l’azienda turistica era ubicata, in particolare, poco prima dell’ingresso del centro abitato di Marina di Camerota, in un’area immediatamente a monte della strada statale 562, in zona urbanizzata soprattutto da insediamenti di tipo turistico – ricettivo, caratterizzata principalmente dall’esistenza di villaggi turistici, residence e campeggi;
l’area aziendale, di complessivi 7210 mq., confinante a sud con la strada statale 562, a nord – est ed ovest con proprietà di terzi, discendeva verso la sottostante strada con quote altimetriche che passavano da 44.00 m. a 36.00 mt. s. l. m., e vi s’accedeva direttamente dalla strada statale, con un tracciato di penetrazione che saliva verso il monte, snodandosi tra le piante d’ulivo esistenti;
il complesso era adibito ad attività ristorativa nonché a villaggio, comprendendo un corpo principale centrale, con ristorante e camere, ed altri manufatti sparsi (bungalows), isolati, dislocati nella superficie ulivetata, adibiti ad alloggio per gli ospiti;
il corpo principale era costituito da tre piani in elevazione (piano terra, primo e secondo) oltre che da un piano interrato, nel quale erano collocati depositi, mentre al piano terra trovavano spazio i servizi comuni quali sala ristorante, cucina, bar, sala da ballo e depositi e 7 camere, al primo piano un appartamento e al secondo piano un appartamento, con strutture interamente realizzate in muratura;
il nucleo originario del corpo centrale era costituito da un fabbricato rurale assai risalente, oggetto, negli anni, di diversi ampliamenti;
i manufatti sparsi erano bungalow e tukul, e precisamente tre di tipo A con doppia camera da letto e angolo cottura con servizi, cinque tipo B con due camere da letto, ambiente giorno e servizi, tre tipo C (monolocali con servizi) e tre tukul tipo D (monolocali senza servizi), tutti costituiti da strutture in legno;
l’intera proprietà ricadeva in zona omogenea D2 del vigente Piano Regolatore del Comune di Camerota — zona R. I. R. I. del vigente P. T. P.;
la ricorrente, nella qualità in epigrafe, aveva inoltrato al Comune di Camerota istanza per l’ottenimento di permesso di costruire, avente ad oggetto la riqualificazione della struttura ricettiva;
acquisito il parere favorevole della C. E. C. I. ( verbale n. 01 del 14 ottobre 2008), il Comune di Camerota, nella persona del Responsabile dell’U. T. C., aveva rilasciato il nulla – osta paesaggistico, n. 50 del 14.10.2008;
tanto premesso, lamentava che il Soprintendente ai B. A. P. P. S. A. D. di RN e Avellino, con l’impugnato decreto, aveva disposto l’annullamento dell’assenso paesistico n. 50/2008, con decreto d’annullamento notificato in data 21.08.2009, il quale peraltro era, a suo avviso, illegittimo, per i seguenti motivi in diritto:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 8 E 21 octies L.241/1990 – ART. 159 COMMA 1° D. L.VO N. 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE):
il provvedimento di annullamento era “sicuramente illegittimo per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento”; e la violazione era ancor più grave, “ove si consideri che, nel corso del contraddittorio procedimentale il ricorrente avrebbe potuto dimostrare agevolmente la compatibilità dell’intervento ed il rispetto dei valori protetti”; era quindi “evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (artt. 7 e 8 l 241/1990 e art. 159 D. L.vo 42/2004) e del giusto procedimento;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 8 E 10 BIS L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO);
3) INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 46 E 159 D. LGS. 42/2004) – CARENZA DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – STRARIPAMENTO – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE IN MATERIA DI COGESTIONE DEL VINCOLO PAESISTICO;
4) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 156 D. LGS. 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRORE DI FATTO – DIFETTO ASSOLUTO D’ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – ARBITRARIETÀ – INIQUITÀ – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – PERPLESSITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE);
5) ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRORE DI FATTO – DIFETTO ASSOLUTO D’ISTRUTTORIA E DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 159 D. LGS. 42/2004);
6) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 159 D. LGS. 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (MOTIVAZIONE SOVRABBONDANTE E MERAMENTE APPARENTE E GENERICA – ARBITRARIETÀ – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E D’ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ).
Si costituiva in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con memoria di stile, quindi depositando documentazione pertinente al ricorso, tra cui una relazione di controdeduzioni, a firma del responsabile del procedimento.
Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 29.10.2009, la Sezione accoglieva la domanda cautelare, presentata dalla ricorrente, con la seguente motivazione: “Ritenuta non manifestamente infondata la censura di cui all’art. 7 l. n. 241/90, relativa alla violazione dell’indefettibile modulo partecipativo, recuperabile nei sensi rappresentati dalla sentenza n. 3320/09 di questo Tribunale” (nella quale il Tribunale, pur riconoscendo fondata la censura relativa alla mancata notificazione dell’avvio del procedimento, ex art. 7 1. 241/90, provvedeva alla rimessione in termini della Soprintendenza, in relazione all’esercizio del proprio potere di annullamento).
Seguiva il deposito, nell’interesse della ricorrente, nella qualità in epigrafe, di un atto di motivi aggiunti, diretto avverso l’atto sopra specificato, nel quale la stessa faceva presente che, dopo la pronunzia dell’ordinanza cautelare, resa nei termini sopra riferiti, la Soprintendenza, previa comunicazione ex. art. 7 l. 241/90, aveva “rinotificato” il decreto d’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, che era quindi oggetto dell’impugnazione aggiuntiva de qua; che, nelle more, essa ricorrente aveva proposto, avverso la suddetta ordinanza cautelare, appello al Consiglio di Stato, contestando l’illegittimità della limitazione, apposta dal Collegio alla fondatezza della censura di mancata notifica dell’avvio del procedimento, in quanto “la pretermissione del contraddittorio in sede di procedimento di secondo grado che conduce all'esercizio del potere tutorio spettante all'Autorità statale sulle autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate non può non inficiare la legittimità del provvedimento emesso, a prescindere dall'Autorità sulla quale specificamente incombe il compito di notiziare tempestivamente l'interessato”; e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 470/2010, resa, nel giudizio n. 10320/2009, all’udienza del 26.01.2010, aveva accolto l’appello, con la seguente motivazione: “Ritenuto che la misura cautelare accordata in prime cure determina una soccombenza parziale della ricorrente sul piano della completezza della tutela interinale, corrispondente all'esatta ampiezza del suo interesse a ricorrere, nella misura in cui si consente la restituzione in termini dell'amministrazione statale ai fini della rinnovazione del procedimento; Rilevato che tale effetto consequenziale al rilievo della mancata notificazione dell’avviso ex art. 7, non appare allo stato condivisibile, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Sezione”.
Tanto premesso, avverso il nuovo provvedimento, licenziato dalla Soprintendenza di RN, articolava le seguenti censure aggiuntive:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 8 E 21 octies L. 241/1990 – ARTT. 146 E 159 COMMA 1 D. L.VO 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO):
il provvedimento era “sicuramente illegittimo per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento”, e difatti la Sezione, con l’ordinanza n. 967/2009, aveva dichiarato l’effettiva violazione dell’art. 7 cit., relativa alla pretermissione dell’indefettibile modulo partecipativo; non era revocabile in dubbio, tuttavia, che il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 146 D. L.vo 42/2004, fosse da considerarsi come perentorio (il comma VII della citata norma recitava: “La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione”); pertanto, “alla luce della giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, il termine per il controllo del nulla – osta paesaggistico è perentorio”, con la conseguenza che il nuovo decreto d’annullamento era “assolutamente illegittimo, sia in punto di fatto che in quello di diritto”;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 146 E 159 D. L.VO 42/2004 E 28 COMMA 3 L. 1034/71) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO):
del resto la ricorrente, avverso l’ordinanza cautelare n. 967/2009, con la quale la Sezione aveva accolto la sospensiva, nei limiti e nei sensi rappresentati dalla sentenza n. 3320/2009 del Tribunale (disponendo, in pratica, la rimessione in termini della Soprintendenza, per il relativo potere di controllo/annullamento), era stata impugnata in appello, conclusosi con la succitata ordinanza d’accoglimento, la cui motivazione non lasciava adito a dubbi, posto che “la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha censurato l’effetto consequenziale della rimessione in termini dell’Amministrazione statale nel caso della mancata notifica dell’avviso, di cui all’art. 7, 1. 241/1990”; e “atteso che l’atto che qui oggi si impugna, come riconosciuto nella premessa dello stesso, trova fondamento nell’ordinanza n. 967/2009 del TAR RN, riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 470/2010”, era “del tutto evidente che l’effetto modificativo della statuizione cautelare aveva fatto venire meno la facoltà, inizialmente concessa alla P. A., di rimessione in termini, ai fini del controllo dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza di considerare tutti gli atti successivi, derivanti dall’ordinanza riformata, come “tamquam non essent”, ivi compreso il provvedimento d’annullamento”, oggetto di gravame in sede di mm. aa.
Seguiva il deposito di memoria riepilogativa, per la ricorrente, e, in data 10.10.2019, di documentazione, nell’interesse del Ministero resistente, deposito del quale parte ricorrente – con successivo scritto difensivo – eccepiva la tardività, ex art. 73, comma 1, c. p. a.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2019, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va accolta l’eccezione – sollevata dalla ricorrente – di tardività dell’ultimo deposito documentale, effettuato dalla difesa Erariale, per conto del Ministero resistente, in violazione del disposto dell’art. 73, comma 1, c. p. a., secondo cui: “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza , memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”.
Nella specie, essendo fissata l’udienza di discussione al 18 novembre 2019, il termine di 40 giorni liberi per il deposito di documenti – come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente – risulta spirato, in data 8.10.2019, a fronte del deposito degli stessi documenti, effettuato il 10.10.2019 dall’Avvocatura dello Stato.
Ne discende l’inutilizzabilità di quanto prodotto dalla difesa erariale, in tale data, giusta la massima seguente: “I termini fissati dall’art. 73, comma 1, c. p. a. (“Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”) per il deposito di memorie difensive (e documenti) hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent” (T. A. R. Campania – RN, Sez. I, 24/10/2018, n. 1490).
Ciò posto, e passando al merito del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, rileva il Collegio come l’atto introduttivo del giudizio sia divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, stante l’emanazione, da parte della Soprintendenza di RN, del nuovo provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico, gravato dalla ricorrente in sede di gravame per aggiunzione, il quale s’è integralmente sostituito, sul piano della lesività, a quello, impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, determinando il venir meno d’ogni interesse a vedere deciso, nel merito, il medesimo.
Quanto, poi, al nuovo provvedimento d’annullamento, gravato in sede di ricorso per motivi aggiunti, lo stesso non si sottrae, evidentemente, alle doglianze ivi sollevate, posto che il riesercizio del potere d’annullamento, da parte della Soprintendenza di RN, trovava la sua fonte legittimante e il suo unico presupposto nell’ordinanza cautelare della Sezione, n. 967 del 30.10.2009, la quale tuttavia, come esposto in narrativa, era oggetto d’annullamento da parte del C. di S., con ordinanza n. 470/2010 del 26.01.2010, della Sesta Sezione, che accogliendo l’appello azionato dalla ricorrente annullava il predetto arresto cautelare, nella parte in cui lo stesso, pur avendo riconosciuto la fondatezza della censura di omessa comunicazione d’avvio del procedimento, elevata dalla ricorrente nel ricorso originario, aveva comunque fatta salva la possibilità, per la Soprintendenza, di riesercitare il potere d’annullamento (previo, evidentemente, l’assolvimento degli oneri partecipativi, in precedenza elusi).
Poiché, peraltro, con l’ordinanza resa, in sede d’appello, dal C. di S., che annullava in parte qua l’ordinanza cautelare della Sezione, è venuto evidentemente meno l’unico presupposto, su cui il contestato riesercizio del potere s’era fondato, da parte dell’organo periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, non può che derivarne l’accoglimento del ricorso, sotto tale dirimente profilo, e l’annullamento – per la regola dell’invalidità derivata – del nuovo decreto soprintendentizio, che aveva posto nel nulla l’assenso paesaggistico, rilasciato dal Comune di Camerota (con conseguente automatico riespandersi dell’efficacia dello stesso nulla – osta).
Le spese seguono la soccombenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e sono liquidate come in dispositivo, laddove emergono valide ragioni per compensarle, quanto al Comune di Camerota, estraneo al censurato annullamento, e del resto neppure costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, così provvede:
dichiara inutilizzabili, ex art. 73, comma 1, c. p. a., i documenti depositati dall’Avvocatura Erariale, per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 10.10.2019;
dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, l’atto introduttivo del giudizio;
accoglie l’atto di motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento, ivi impugnato;
condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, e lo condanna altresì alla restituzione, in favore della stessa ricorrente, del contributo unificato versato;
compensa le spese di lite, quanto al Comune di Camerota;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in RN, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Severini | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO