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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca TO Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1058/2025 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Rosario Giannaccari e Anna Spano, Parte_1 come da mandato in atti e rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Galati, come da Parte_2 mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 25.09.2010;
− di aver generato due figlie, nate rispettivamente in data 27.07.2011, e in data 12.06.2014;
− di essere stati destinatari del decreto di omologa n. 5328/2023 RG 8838/2022, reso dal Tribunale di Lecce e pubblicato in data 18.04.2023;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
A) La casa coniugale, sita a Vitigliano (LE) in via Giuseppe Verdi n.13, identificata nel C.U. di Santa Cesarea
Terme al foglio 24, particella 858, sub 1, cat. A/3, classe 3, Vani 5, Superficie catastale mq.112, Rendita € 185,92, resta assegnata al signor Parte_2
B) Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre in RI (LE), via
Galvani snc, ove la signora TO è domiciliata;
C) Il sig. corrisponderà alla signora un assegno mensile di € 400,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo economico per il mantenimento delle figlie (€ 200,00 per ogni figlia).
L'anzidetto assegno sarà versato entro e non oltre il quindici di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
D) Entrambi i ricorrenti parteciperanno nella misura del 50% a tutte le ulteriori spese straordinarie per le minori da individuare secondo il protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Lecce e che le parti dichiarano di aver letto ed approvato.
E) L'assegno unico per le minori sarà percepito al 100% dalla madre.
F) Ai sensi dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. i ricorrenti predispongono e propongono il seguente
PIANO GENITORIALE PER LA GESTIONE DEI FIGLI
Con riferimento alle attività scolastiche ed extrascolastiche i ricorrenti dichiarano che:
a) La figlia minore , di anni 13: Persona_1
- Frequenta la terza media presso l'Istituto Giovanni Pascoli in RI (LE), col seguente orario di lezioni: da lunedì al sabato 08,30 /13,30;
E' accompagnata a scuola, e alla fine dell'orario scolastico viene riaccompagnata a casa, dalla madre o da persona di fiducia della ricorrente. - Con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione da adottarsi nell'ambito scolastico (come ad esempio la prestazione del consenso alla iscrizione ai PON ed attività similari e viaggi di istruzione), entrambi i genitori provvederanno ad accordare e sottoscrivere di volta in volta, previa preventiva comunicazione da parte della sig.ra
TO al sig. le relative autorizzazioni. Pt_2
La minore frequenta il doposcuola con il seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
E' accompagnata al doposcuola, e alla fine dell'orario viene riaccompagnata a casa, dalla madre o da persona di fiducia della madre.
- Alla minore sono concesse uscite serali il sabato e la domenica dalle ore 19,00 alle ore 22,00 in inverno e dalle ore
20,00 alle ore 23,00 in estate e si tiene in contatto con la madre tramite telefono cellulare di cui è dotata.
Se la minore avrà necessità di frequentare amici o di partecipare ad eventi fuori dal Comune ove abita, e sempre che i genitori lo ritengano opportuno, la minore sarà accompagnata dalla madre, in caso di impedimento della madre sarà accompagnata dal padre, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo;
- E' munita di assistenza sanitaria e pediatrica ed i genitori concordano che eventuali spese specialistiche saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% cadauno;
- La minore, affetta da scoliosi, da alcuni anni è in cura presso il dott. con studio in Firenze, presso il quale CP_1 verrà alternativamente accompagnata da un solo genitore, insieme alla sorella minore , che necessariamente deve Per_2 essere sottoposta a visita medica a titolo precauzionale, trattandosi di scoliosi a carattere familiare.
Qualora il genitore cui non compete accompagnare le figlie, decida di essere presente alle visite mediche, potrà farlo, accollandosi tuttavia le spese necessarie per il proprio viaggio e pernotto.
b) la figlia , di anni 10: Persona_3
- Frequenta la quinta elementare presso l'Istituto Codacci - Pisanelli di Tutino di RI (LE) col seguente orario di lezione:
- dal lunedì al venerdì ore 08,15 / 13,15
- il sabato ore 8,15 – 12,15.
E' accompagnata a scuola dalla madre e alla fine dell'orario scolastico viene riaccompagnata a casa, dalla madre o da persona di fiducia della madre.
Con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione da adottarsi nell'ambito scolastico (ad esempio la prestazione del consenso alla iscrizione ai PON ed attività similari e partecipazione alle gite scolastiche), entrambi i genitori provvederanno ad accordare e sottoscrivere di volta in volta, previa preventiva comunicazione da parte della sig.ra TO al sig. le relative autorizzazioni. Pt_2
Frequenta la scuola di danza il lunedì e il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,30.
E' accompagnata a danza dalla madre e alla fine delle lezioni viene riaccompagnata a casa dalla madre o da persona di fiducia della madre.
- Frequenta il catechismo presso la Chiesa Madre di RI il sabato dalle ore 16,00 alle 17,00 e viene accompagnata dalla madre;
- E' munita di assistenza sanitaria e pediatrica ed i genitori concordano che eventuali spese specialistiche saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% cadauno.
- Alla minore ancora non sono concesse uscite serali e quando i genitori la riterranno matura per uscire da sola concorderanno modalità ed orari di uscita e di rientro della minore.
Nell'ambito del presente piano genitoriale e nel rispetto delle condizioni innanzi stabilite, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sè le figlie minori nei giorni di lunedì dalle ore 19,30 alle ore 22,00 e di mercoledì dalle ore 18,00 alle ore
22,00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 19,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica, con il pernotto sempre a condizione che le minori intendano pernottare con il padre.
Qualora le minori non intendano pernottare con il padre, trascorreranno il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 19:30, se non frequenteranno la scuola;
nel periodo scolastico trascorreranno la domenica dalle ore 10:30 alle ore
19:30.
Le festività saranno trascorse in modo alternato a partire da Pasqua 2025, che le minori trascorreranno con la madre, mentre UE con il padre dalle ore 10:30 alle ore 19:30.
Nell'arco dell'anno le minori trascorreranno due periodi consecutivi con il padre di sette giorni con il pernotto e sempre che le minori intendano rimanere a dormire con il padre.
Qualora le minori non intendano pernottare con il padre, trascorreranno le giornate con lui dalle ore 10:30 alle ore
19:30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed estrascolastiche delle stesse minori.
Tali periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno, o, in difetto di accordo, sarà la prima settimana di ottobre e la seconda settimana di novembre.
Anche le restanti festività del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre e 8 Dicembre, nonché le feste patronali saranno trascorse dalle figlie in modo alternato con l'uno e l'altro dei genitori, in maniera tale che le minori trascorreranno la metà delle predette festività con ogni genitore (col padre dalle ore 10,00 alle ore 22,00) e comunque in base alle disponibilità ed accordi che saranno concordati tra gli stessi.
La signora TO si impegna a favorire il diritto di visita che sarà esercitato in maniera compatibile con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie e nel rispetto della volontà di queste ultime.
I ricorrenti concordano che le spese mediche, di viaggio e pernotto sostenute dal solo genitore che accompagnerà le minori fuori regione per le visite specialistiche saranno integralmente ripartite al 50% con l'altro genitore.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi conservando, al contempo, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto, comunque della volontà delle minori.
Si impegnano, inoltre, a comunicarsi l'un l'altra tempestivamente gli eventuali impedimenti in modo che l'altro genitore provveda ad accompagnare le figlie perché esercitino le loro attività scolastiche ed extrascolastiche. Si impegnano, infine, a comunicarsi le eventuali modifiche dei recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in località diversa dalla provincia di residenza quando avranno con sé le minori.
I signori e TO acconsentono al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio da richiedersi alle Pt_2
Autorità competenti e si autorizzano reciprocamente ad iscrivere sui rispettivi passaporti le figlie minori.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 25.09.2010 in Muro
Leccese (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 26 parte II serie A anno
2010, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 18.6.25
La Presidente est.
dott.ssa Francesca TO