Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 23/05/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 03944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2025, proposto da
MA SA BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Colibus, con domicilio digitale come da PEC reg. Giustizia
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA
Del Comune di Nola in relazione all'Atto di Invito e Diffida, inoltrato all’Amministrazione in data 24.05.2024 ed assunto al protocollo con n. 35336 del 27.05.2024, per la definizione del procedimento di condono edilizio ex L. 28 febbraio 1985 n. 47 avviato in data 29.03.1986 con istanza assunta al protocollo del Comune di Nola al n. 7032 dell’1.4.1986 per l’immobile – appartamento e garage-, sito in Nola alla via A. Boccio n. 3
- PER IL CONTESTUALE ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
- del diritto della ricorrente all’ottenimento di un provvedimento espresso sulla istanza inoltrata;
NONCHE’ PER LA CONDANNA
EX ART 117 CO.2 CPA E ART.117 CO.3
- dell’Amministrazione di provvedere, entro il termine massimo di 30 gg, all'adozione del relativo provvedimento, con contestuale richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di Nola di provvedere sulla domanda di condono edilizio prot.n.7032 dell’1/4/1986.
Si è costituito il Comune di Nola, deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque
l’infondatezza del ricorso.
A tal riguardo rilevava che con nota prot.n.20989/2025 è stata richiesta un’integrazione della detta domanda, evidentemente incompleta.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il Comune ha risposto alla istanza della ricorrente.
In proposito la stessa deduce che la ulteriore nota interlocutoria prot. n.29779/2025 del 06.05.2025, con la quale il Comune di Nola ha richiesto, nuovamente, l’integrazione della documentazione non solo non è satisfattiva, ma è del tutto infondata, avendo ad oggetto documenti già depositi a suo tempo ovvero richieste pretestuose.
In via subordinata per l’ipotesi in cui il ricorso sia ritenuto improcedibile per l’intervenuta adozione delle note interlocutorie da parte del Comune di Nola n. 13738 del 27.02.2025 e n. 29779/2025 del 06.05.2025, ha chiesto la condanna del Comune di Nola al pagamento delle spese del presente giudizio.
Osserva il Collegio che la richiesta azionata con il presente giudizio avente ad oggetto il silenzio inadempimento del Comune intimato, è stata soddisfatta attraverso le citate note con cui l’amministrazione ha richiesto integrazioni documentali , per cui il presente giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse .
Le dette note, ed in particolare l’ultima del 6 maggio 2025, rilevando e ribadendo una incompletezza documentale, hanno determinato un arresto procedimentale e sono quindi sostanzialmente conclusive del procedimento e di carattere lesivo , per cui consentono la autonoma impugnabilità. La circostanza che la ricorrente contesti la dedotta incompletezza documentale non può che comportare la necessità di impugnare le determinazioni dell’amministrazione, poiché il procedimento per silenzio inadempimento mira ad ottenere l’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, ma non del provvedimento satisfattivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo l’amministrazione emesso il provvedimento de quo solo dopo la notifica del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il comune intimato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in Euro 750,00 ( settecentocinquanta/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
MA Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO