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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/09/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AR IN
RC in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 57/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SANDRO BRAVO ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Sondrio, Piazzale Bertacchi n. 22
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato presso in Sondrio, Via XXV Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“In via preliminare
Sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito con riguardo alle sanzioni comminate e alla richiesta di interessi.
Nel merito
Annullare o dichiarare nullo e comunque inefficace l'atto di addebito N. 405 2023
00002572 26 000 formato il 9 dicembre 2023 dall' Sede di Sondrio con riguardo CP_1 alle sanzioni civili e agli interessi di mora, in tutto o in parte, e accertare e dichiarare che le sanzioni civili e gli interessi di mora ivi esposti non sono dovuti o sono dovuti in minor misura da determinarsi in giudizio.
In via istruttoria
Si depositano i seguenti documenti:
1) Provvedimento 17 ottobre 2019 N. 148989 Parte_2
2) Ricorso a 2 novembre 2019 Parte_2
3) Provvedimento 15 maggio 2020 Cassa Nazionale Previdenza
4) Avviso di addebito N. 405 2023 00002572 26 000 CP_1
5) Tracciamento consegna Avviso di addebito CP_1
6) Modello F 24 versamento contributi a CP_1
7) Istanza a di annullamento in autotutela 5 febbraio 2024 CP_1
8) Certificazioni versamenti 2016 Parte_2
9) Circolare 9 marzo 2018, n. 45 CP_1
10) Modello UNICO 2017
Ai sensi dell'articolo 96 cpc
Condannare l' alla integrale rifusione delle spese di giudizio e delle successive CP_1 occorrende”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto risultante dall'avviso di addebito opposto o alla maggiore o minor somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio.
In via istruttoria, se del caso, disporre l'audizione, quale teste o ex art. 421 c.p.c., della
Funzionaria dell' di Sondrio Sig.ra sui fatti di cui ai capitoli da CP_1 Parte_3
1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della presente memoria, premessa la locuzione “vero che”.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024 conveniva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere il parziale annullamento dell'avviso di addebito n. CP_1
40520230000257226000, notificatogli in data 16/01/2024 (doc. 4 ricorrente), nella parte relativa all'applicazione di interessi e sanzioni.
Pag. 2 di 5 In particolare, parte ricorrente non contestava la legittimità della pretesa portata dall'avviso di addebito in questione, relativa a contributi dovuti alla Gestione Separata
Liberi Professionisti per € 10.038,80 (anzi, dava atto di averli già versati all' ), CP_1 bensì deduceva esclusivamente l'illegittimità della pretesa a titolo di interessi a decorrere dal dicembre 2016 (per € 1.219,1) e delle sanzioni determinate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera b) L. 388/2000 (per € 6.023,28), in quanto:
- in qualità di soggetto iscritto all'Ordine dei Commercialisti, dal 01/01/2007 era iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti e aveva sempre proceduto con il regolare versamento dei contributi;
- in data 17/10/2019 la Giunta Esecutiva della aveva accertato il suo Pt_2 esercizio della professione in condizioni di incompatibilità, con conseguente mancato riconoscimento ai fini previdenziali dei versamenti effettuati;
- il successivo ricorso amministrativo proposto avverso tale decisione era stato definitivamente respinto in data 15/05/2020;
- la pretesa di relativa ai contributi da versare presso la Gestione Separata CP_1
Liberi Professionisti era scaturita solo a seguito di tali provvedimenti della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti;
- pertanto, non poteva essergli addebitato alcun comportamento colpevole, fonte dell'applicazione di interessi e sanzioni, in quanto egli aveva regolarmente versato i contributi presso la Cassa di appartenenza e solo all'esito dell'accertamento da parte di quest'ultima della sua situazione di incompatibilità era sorto l'obbligo di versamento nei confronti della Gestione Separata;
- in subordine, posto che alla luce di quanto sopra non poteva ravvisarsi alcun occultamento doloso del debito contributivo, la fattispecie doveva quantomeno essere riqualificata ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a) L. 388/2000.
In data 12/03/2024 si costituiva , contestando in fatto e in diritto il ricorso, CP_1 chiedendone il rigetto, e in particolare, da un lato, ribadendo la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata, dall'altro rilevando che, nonostante la vicenda relativa all'accertamento della situazione di incompatibilità dell'iscrizione del ricorrente presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti si fosse conclusa nel maggio 2020, il medesimo non aveva versato i
Pag. 3 di 5 contributi dovuti sino alla data dell'avviso di addebito, nemmeno a seguito della ricezione della comunicazione relativa all'iscrizione d'ufficio presso la Gestione
Separata (doc. 3 ) e della diffida notificatagli il 30/11/2022 (doc. 4 ), bensì CP_1 CP_1 aveva proceduto con l'adempimento solo a seguito della notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa;
parte convenuta, quindi, reiterava la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'applicazione di interessi e sanzioni, quest'ultime a titolo di “evasione contributiva”.
All'udienza del 15/07/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente occorre osservare che non risulta in contestazione tra le parti l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata Liberi
Professionisti né la legittimità della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito oggetto di causa, la quale risulta invero essere stata soddisfatta, da parte del ricorrente, mediante versamento dei contributi omessi (doc. 6 ). CP_1
Tanto premesso, non può accogliersi la domanda svolta in via principale di annullamento dell'avviso di addebito nella parte relativa all'applicazione di interessi e sanzioni, considerato che le obbligazioni in questione, in quanto accessorie, sorgono quale conseguenza del mancato tempestivo adempimento del debito principale, senza che rilevino, a tal fine, eventuali profili relativi all'elemento soggettivo e/o all'imputabilità dell'inadempimento (quali quelli relativi all'insorgenza dell'obbligazione contributiva nei confronti della Gestione Separata a seguito dell'accertamento da parte della Cassa di appartenenza dello svolgimento da parte del ricorrente della professione in condizioni di incompatibilità).
Invero, “In materia previdenziale, vi è un vincolo di dipendenza funzionale tra omissione contributiva e somme aggiuntive (che hanno natura di sanzioni civili), caratterizzato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione. Infatti le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
quindi l'automaticità funzionale della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il
Pag. 4 di 5 maturare delle predette somme aggiuntive” (Corte App. Milano sez. lav., n.912 del
26/10/2022).
Risulta viceversa fondata la domanda relativa alla riqualificazione della fattispecie in termini di “omissione contributiva” ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a) L.
388/2000, in luogo di quella di cui alla lett. b) del medesimo articolo.
Invero, la circostanza (pacifica) che bbia sempre adempiuto Parte_1 ai propri obblighi in sede di dichiarazione dei redditi e che abbia regolarmente versato la relativa contribuzione alla Cassa di appartenenza porta ad escludere le ipotesi di omesse o infedeli denuncia o dichiarazione, poste in essere con dolo, tipiche della fattispecie di
“evasione contributiva”, con conseguente applicazione della meno grave fattispecie di
“omissione contributiva”.
Ne consegue che l'avviso di addebito opposto deve essere annullato nella parte in cui applica le somme aggiuntive ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000 in luogo di quelle previste dalla lett. a) della medesima norma.
L'accoglimento del ricorso in misura parziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa AR IN RC, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n.
40520230000257226000 del 09/12/2023 limitatamente alle somme a titolo di sanzioni e interessi calcolati ai sensi della lett. b) dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000 in luogo della lett. a) dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice
AR IN RC
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AR IN
RC in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 57/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SANDRO BRAVO ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Sondrio, Piazzale Bertacchi n. 22
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato presso in Sondrio, Via XXV Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“In via preliminare
Sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito con riguardo alle sanzioni comminate e alla richiesta di interessi.
Nel merito
Annullare o dichiarare nullo e comunque inefficace l'atto di addebito N. 405 2023
00002572 26 000 formato il 9 dicembre 2023 dall' Sede di Sondrio con riguardo CP_1 alle sanzioni civili e agli interessi di mora, in tutto o in parte, e accertare e dichiarare che le sanzioni civili e gli interessi di mora ivi esposti non sono dovuti o sono dovuti in minor misura da determinarsi in giudizio.
In via istruttoria
Si depositano i seguenti documenti:
1) Provvedimento 17 ottobre 2019 N. 148989 Parte_2
2) Ricorso a 2 novembre 2019 Parte_2
3) Provvedimento 15 maggio 2020 Cassa Nazionale Previdenza
4) Avviso di addebito N. 405 2023 00002572 26 000 CP_1
5) Tracciamento consegna Avviso di addebito CP_1
6) Modello F 24 versamento contributi a CP_1
7) Istanza a di annullamento in autotutela 5 febbraio 2024 CP_1
8) Certificazioni versamenti 2016 Parte_2
9) Circolare 9 marzo 2018, n. 45 CP_1
10) Modello UNICO 2017
Ai sensi dell'articolo 96 cpc
Condannare l' alla integrale rifusione delle spese di giudizio e delle successive CP_1 occorrende”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto risultante dall'avviso di addebito opposto o alla maggiore o minor somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio.
In via istruttoria, se del caso, disporre l'audizione, quale teste o ex art. 421 c.p.c., della
Funzionaria dell' di Sondrio Sig.ra sui fatti di cui ai capitoli da CP_1 Parte_3
1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della presente memoria, premessa la locuzione “vero che”.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024 conveniva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere il parziale annullamento dell'avviso di addebito n. CP_1
40520230000257226000, notificatogli in data 16/01/2024 (doc. 4 ricorrente), nella parte relativa all'applicazione di interessi e sanzioni.
Pag. 2 di 5 In particolare, parte ricorrente non contestava la legittimità della pretesa portata dall'avviso di addebito in questione, relativa a contributi dovuti alla Gestione Separata
Liberi Professionisti per € 10.038,80 (anzi, dava atto di averli già versati all' ), CP_1 bensì deduceva esclusivamente l'illegittimità della pretesa a titolo di interessi a decorrere dal dicembre 2016 (per € 1.219,1) e delle sanzioni determinate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera b) L. 388/2000 (per € 6.023,28), in quanto:
- in qualità di soggetto iscritto all'Ordine dei Commercialisti, dal 01/01/2007 era iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti e aveva sempre proceduto con il regolare versamento dei contributi;
- in data 17/10/2019 la Giunta Esecutiva della aveva accertato il suo Pt_2 esercizio della professione in condizioni di incompatibilità, con conseguente mancato riconoscimento ai fini previdenziali dei versamenti effettuati;
- il successivo ricorso amministrativo proposto avverso tale decisione era stato definitivamente respinto in data 15/05/2020;
- la pretesa di relativa ai contributi da versare presso la Gestione Separata CP_1
Liberi Professionisti era scaturita solo a seguito di tali provvedimenti della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti;
- pertanto, non poteva essergli addebitato alcun comportamento colpevole, fonte dell'applicazione di interessi e sanzioni, in quanto egli aveva regolarmente versato i contributi presso la Cassa di appartenenza e solo all'esito dell'accertamento da parte di quest'ultima della sua situazione di incompatibilità era sorto l'obbligo di versamento nei confronti della Gestione Separata;
- in subordine, posto che alla luce di quanto sopra non poteva ravvisarsi alcun occultamento doloso del debito contributivo, la fattispecie doveva quantomeno essere riqualificata ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a) L. 388/2000.
In data 12/03/2024 si costituiva , contestando in fatto e in diritto il ricorso, CP_1 chiedendone il rigetto, e in particolare, da un lato, ribadendo la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata, dall'altro rilevando che, nonostante la vicenda relativa all'accertamento della situazione di incompatibilità dell'iscrizione del ricorrente presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti si fosse conclusa nel maggio 2020, il medesimo non aveva versato i
Pag. 3 di 5 contributi dovuti sino alla data dell'avviso di addebito, nemmeno a seguito della ricezione della comunicazione relativa all'iscrizione d'ufficio presso la Gestione
Separata (doc. 3 ) e della diffida notificatagli il 30/11/2022 (doc. 4 ), bensì CP_1 CP_1 aveva proceduto con l'adempimento solo a seguito della notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa;
parte convenuta, quindi, reiterava la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'applicazione di interessi e sanzioni, quest'ultime a titolo di “evasione contributiva”.
All'udienza del 15/07/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente occorre osservare che non risulta in contestazione tra le parti l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata Liberi
Professionisti né la legittimità della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito oggetto di causa, la quale risulta invero essere stata soddisfatta, da parte del ricorrente, mediante versamento dei contributi omessi (doc. 6 ). CP_1
Tanto premesso, non può accogliersi la domanda svolta in via principale di annullamento dell'avviso di addebito nella parte relativa all'applicazione di interessi e sanzioni, considerato che le obbligazioni in questione, in quanto accessorie, sorgono quale conseguenza del mancato tempestivo adempimento del debito principale, senza che rilevino, a tal fine, eventuali profili relativi all'elemento soggettivo e/o all'imputabilità dell'inadempimento (quali quelli relativi all'insorgenza dell'obbligazione contributiva nei confronti della Gestione Separata a seguito dell'accertamento da parte della Cassa di appartenenza dello svolgimento da parte del ricorrente della professione in condizioni di incompatibilità).
Invero, “In materia previdenziale, vi è un vincolo di dipendenza funzionale tra omissione contributiva e somme aggiuntive (che hanno natura di sanzioni civili), caratterizzato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione. Infatti le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
quindi l'automaticità funzionale della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il
Pag. 4 di 5 maturare delle predette somme aggiuntive” (Corte App. Milano sez. lav., n.912 del
26/10/2022).
Risulta viceversa fondata la domanda relativa alla riqualificazione della fattispecie in termini di “omissione contributiva” ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a) L.
388/2000, in luogo di quella di cui alla lett. b) del medesimo articolo.
Invero, la circostanza (pacifica) che bbia sempre adempiuto Parte_1 ai propri obblighi in sede di dichiarazione dei redditi e che abbia regolarmente versato la relativa contribuzione alla Cassa di appartenenza porta ad escludere le ipotesi di omesse o infedeli denuncia o dichiarazione, poste in essere con dolo, tipiche della fattispecie di
“evasione contributiva”, con conseguente applicazione della meno grave fattispecie di
“omissione contributiva”.
Ne consegue che l'avviso di addebito opposto deve essere annullato nella parte in cui applica le somme aggiuntive ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000 in luogo di quelle previste dalla lett. a) della medesima norma.
L'accoglimento del ricorso in misura parziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa AR IN RC, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n.
40520230000257226000 del 09/12/2023 limitatamente alle somme a titolo di sanzioni e interessi calcolati ai sensi della lett. b) dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000 in luogo della lett. a) dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice
AR IN RC
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