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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6169/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 giugno 2023 da e elettivamente domiciliate in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Lamarmora, 44, presso lo studio dell'Avv. Mauro Tagliabue, che le rappresenta e difende, per procure in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro RT tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 2, presso lo studio dell'Avv. Valentina Filosti, che lo rappresenta e difende, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto e contro
(incorporante Controparte_2 di in persona del suo curatore pro tempore; Controparte_3 convenuto e contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, OP elettivamente domiciliato in Milano, via Rovello, 12, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
, all'Avv. Massimo Dramis e all'Avv. Patrizia D'Ercole, per Parte_3 procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto e contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 tempore,
1 convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI: a) ove occorra, trattandosi di circostanza pacifica, accertare e dichiarare la natura subordinata dei rapporti di lavoro “ulteriori” instaurati tra le ricorrenti Parte_1
e dapprima con ed in Parte_2 RT seguito con;
RT
b) accertare e dichiarare la simulazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale al
50% delle ricorrenti con prima e RT [...] oi e la sussistenza inter partes di rapporti di lavoro a Controparte_5 tempo pieno sin dall'assunzione delle ricorrenti e per tutto il periodo di causa, ovvero dal 29.1.2018 al 30.6.2021 quanto a e dal 16.7.2019 al Parte_1
19.3.2021 quanto a Parte_2
c) accertare e dichiarare il diritto di entrambe le ricorrenti ad essere inquadrate, in forza delle mansioni svolte, nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione: in via principale, nel 4° livello;
in subordine, nel 4° livello Junior;
in ulteriore subordine, nel 5° livello;
in estremo subordine, nel 6° livello, ciò sin dal primo giorno di lavoro alle dipendenze di RT prima e di poi, e dunque sin dal
[...] Controparte_5
29.1.2018 quanto a e sin dal 16.7.2019 quanto a Parte_1 Parte_2 ovvero dalle diverse date che risulteranno in corso di causa;
d) anche in caso di mancato accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere b) e c), accertare e dichiarare il diritto di entrambe le ricorrenti di percepire, con riferimento sia al rapporto di lavoro in essere con RT che a quello in essere con
[...] RT
:
[...]
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il monte ore contrattuale pattuito dalle parti per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
- i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
d) le festività ex art. 60 CCNL
- le ore di lavoro straordinario diurno, notturno e di sabato come dedotte nel presente atto con le relative maggiorazioni;
- l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle ore di lavoro straordinario diurno, notturno e di sabato
2 continuativamente rese dalle ricorrenti per tutto il periodo di causa, come dedotte nel presente atto;
- il trattamento economico di malattia nella misura piena, ai sensi dell'art. 63 del CCNL applicato;
Contr
- l' ex art. 52 CCNL;
- il TFR in misura piena come previsto dall'art. 37 CCNL;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta natura retributiva dei pagamenti effettuati alle ricorrenti alle voci inserite nelle buste paga “acc. ristorno salariale” e “Rimb. Forf. ex acc. Sin.”, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di percepire il pagamento diretto della quota contributiva a carico del lavoratore, e) ove occorra, accertare e dichiarare l'esistenza di un unico centro di imputazione tra e Controparte_8 [...]
con riferimento al rapporto di lavoro per cui è causa;
RT
f) condannare le datrici di lavoro Controparte_8
e , in solido
[...] RT ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 con e Controparte_9 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a Controparte_2 pagare alle ricorrenti le differenze retributive dalle stesse maturate, per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti e quantificati nel corpo del presente atto, e dunque i seguenti importi:
- in via principale € 112.890,36, ovvero in subordine € 71.572,26 alla sig.ra
[...]
; Pt_1
- in via principale € 55.139,81 ovvero in subordine € 35.001,20, alla sig.ra
[...]
; Parte_2 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
g) con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma
4 c.c. dal deposito del presente atto al saldo effettivo;
h) con vittoria di spese di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché rimborso del contributo unificato.
PER IL CONVENUTO RT
1) nel merito e in principalità:
− accertare e dichiarare che il passaggio delle ricorrenti da a avvenne CP_1 CP_6 tramite regolare procedura di cambio d'appalto ai sensi dell'art. 42 CCNL Logistica;
3 - accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 122/2016 non sussistono i requisiti affinché il rapporto di lavoro delle ricorrenti con rima, e poi CP_1 CP_6 possa essere ricondotto ad un unico centro di imputazione;
- per l'effetto di quanto accertato, dichiarare che non vi è alcuna responsabilità solidale della resistente per gli eventuali crediti maturati dalla ricorrente con CP_1 altra Società datrice di lavoro;
- accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 del CCNL Logistica, le ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro sia con che CP_1 con hanno svolto mansioni esclusivamente riconducibili al livello 6J del CP_6
CCNL Logistica in cui è stata da queste inquadrata;
- accertare e dichiarare che le ricorrenti non avevano né autonomia né capacità adeguate a svolgere attività riconducibili al 4° livello – chiesto in principalità – e/o 4 Junior/5°/6° – chiesto in subordine ai sensi delle declatorie del CCNL Logistica trasporto e spedizione merci;
- accertare e dichiarare la correttezza delle ore lavorative e delle relative retribuzioni portate nelle buste paga depositate dalle ricorrenti;
- accertare e dichiarare la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sia per lavoro straordinario, diurno e/o notturno, che per il lavoro prestato al sabato;
- accertare il numero effettivo dei “sabati lavorati” mese per mese, anno per anno e determinare l'esatto corrispettivo a titolo retributivo;
- accertare e dichiarare che le voci “acc. ristorno salariale” e “rimb. forf. ex acc. sind. 22/05/19” indicate nei cedolini non costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione e per tanto non vanno conteggiate nei compensi per 13, 14, ferie, permessi ed ex festività e t.f.r; Per l'effetto di quanto accertato, rigettare integralmente la domanda delle ricorrenti poiché priva di ogni fondamento nel merito, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge 2) in via subordinata e in ogni caso, nella denega, non creduta, ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare che il passaggio delle ricorrenti da a avvenne CP_1 CP_6 tramite regolare procedura di cambio d'appalto ai sensi dell'art. 42 CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 122/2016 non sussistono i requisiti affinché il rapporto di lavoro delle ricorrenti con prima, e CP_1 CP_6 poi, possa essere ricondotto ad un unico centro di imputazione;
- per l'effetto di quanto accertato, dichiarare che non vi è alcuna responsabilità solidale della resistente per gli eventuali crediti maturati dalle ricorrenti con CP_1 altra Società datrice di lavoro;
- accertare e dichiarare quale sia l'effettivo livello di inquadramento a cui hanno diritto le ricorrenti, in base al loro reale grado di esperienza, capacità e autonomia che emergerà nel corso di causa valutati tempo per tempo dal momento
4 dell'assunzione e/o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, e fino alla data di cessazione del contratto di lavoro con CP_1
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 6 CCNL Logistica le ricorrenti non avevano alcun diritto ad inquadramento al livello 6° prima del mese di febbraio 2020 ( e gennaio 2021 ( , allorquando finì il periodo di Pt_1 Pt_2 addestramento previsto dal CCNL di categoria;
- dopo aver accertato e dichiarato le effettive giornate lavorate (ivi compresi i sabati mese per mese e anno per anno) e le ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate dalle ricorrenti, accertare e dichiarare a quali maggiorazioni per tali ore abbia diritto le ricorrenti ai sensi del CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sia per lavoro straordinario, diurno e/o notturno, che per il lavoro prestato al sabato
- accertare il numero effettivo dei “sabati lavorati” mese per mese, anno per anno e determinare l'esatto corrispettivo da corrispondere a titolo retributivo;
- laddove poi, nella remota ipotesi in cui Giudice adito dovesse avvalorare la tesi di controparte in merito alle voci “acc. ristorno salariale” e “rimb. forf. ex acc. sind. 22/05/19” indicate nei cedolini, e decidesse che queste costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione, accertare e dichiarare qual è l'effettivo ammontare delle differenze retributive dovute dalla alle ricorrenti, tenuto CP_1 conto delle somme già corrisposte con tale voce;
3) spese di lite compensate tra le parti.
PER IL CONVENUTO Controparte_2
1) nel merito e in principalità:
- Accertare e dichiarare che il passaggio delle ricorrenti da a è CP_1 CP_6 avvenuto a seguito di regolare cambio di appalto ex articolo 42 CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 122/2016 non sussistono i requisiti affinché il rapporto di lavoro delle ricorrenti con rima, e poi CP_1 CP_6 possa essere ricondotto ad un unico centro di imputazione;
- accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 del CCNL Logistica, le ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro con e con hanno svolto mansioni CP_1 CP_6 esclusivamente riconducibili ai livelli in cui sono stati inquadrate;
- accertare e dichiarare che le ricorrenti fin dal primo giorno di assunzione non avevano né autonomia né capacità adeguate a svolgere attività riconducibili al 4° livello – chiesto in principalità – e/o 4 Junior/5°/6° – chiesto in subordine - ai sensi delle declaratorie del CCNL Logistica trasporto e spedizione merci;
- accertare e dichiarare la correttezza delle ore lavorative e delle relative retribuzioni portate nelle buste paga depositate dai ricorrenti;
- accertare e dichiarare la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sia per lavoro straordinario, diurno e/o notturno, che per il lavoro prestato al sabato;
- accertare il numero effettivo dei “sabati lavorati” mese per mese, anno per anno e determinare l'esatto corrispettivo a titolo retributivo;
5 - accertare e dichiarare che le voci “acc. ristorno salariale” e “rimb. Forf. Ex accordo sindacale 22/05/2019” indicate nei cedolini non costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione e per tanto non vanno conteggiate nei compensi per 13', 14, ferie, permessi ed ex festività e t.f.r; Per l'effetto di quanto accertato: rigettare integralmente la domanda dei ricorrenti poiché priva di ogni fondamento nel merito, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2) in via subordinata e in ogni caso: nella denega, non creduta, ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare che il passaggio delle ricorrenti da a è CP_1 CP_6 avvenuto a seguito di regolare cambio di appalto ex articolo 42 CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 122/2016 non sussistono i requisiti affinché il rapporto di lavoro delle ricorrenti con rima, e poi CP_1 CP_6 possa essere ricondotto ad un unico centro di imputazione
- accertare e dichiarare quale sia l'effettivo livello di inquadramento a cui hanno diritto le ricorrenti in base al loro reale grado di esperienza, capacità e autonomia che emergerà nel corso di causa valutati tempo per tempo dal momento dell'assunzione, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, e fino alla data di cessazione del contratto di lavoro;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che le ricorrenti non avevano alcun diritto al livello 6° prima che finisse il periodo di addestramento previsto dal CCNL di categoria vigente al momento dell'assunzione;
- dopo aver accertato e dichiarato le effettive giornate lavorate (ivi compresi i sabati mese per mese e anno per anno) e le ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate dalle ricorrenti, accertare e dichiarare a quali maggiorazioni per tali ore abbia diritto la ricorrente ai sensi del CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sia per lavoro straordinario, diurno e/o notturno, che per il lavoro prestato al sabato;
- accertare il numero effettivo dei “sabati lavorati” mese per mese, anno per anno e determinare l'esatto corrispettivo da corrispondere a titolo retributivo;
- laddove poi, nella remota ipotesi in cui Giudice adito dovesse avvalorare la tesi di controparte in merito alle voci “acc. ristorno salariale” e “rimb. forf. ex acc. sind. 22/05/19” indicata nei cedolini, e decidesse che queste costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione, accertare e dichiarare qual è l'effettivo ammontare delle differenze retributive dovute alle ricorrenti, tenuto conto delle somme già corrisposte con tali voci;
3) spese di lite compensate tra le parti.
PER IL CONVENUTO OP
1) in via principale: rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate dalle Ricorrenti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi innanzi esposti;
6 2) condannare le Ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
3) in subordine: ove venga accertato il diritto delle Ricorrenti a ricevere qualsiasi importo, a qualsivoglia titolo, da con unico socio unico, ai Controparte_9 sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.: (i) limitare la condanna di pagamento a quanto dalle stesse effettivamente provato in corso di causa (ii) IN VIA DI PRINCIPALITÀ, condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto del predetto importo, ovvero, (iii) IN VIA SUBORDINATA, condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Controparte_9 con unico socio quanto la stessa fosse tenuta a versare alle Ricorrenti, tenendola così indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità, spesa, onere e/o danno, per tutti i motivi innanzi esposti;
4) in ogni caso, con condanna di , RT Controparte_5
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza non definitiva pronunziata il 10 gennaio 2025, il Tribunale emetteva fra le parti sopra riportare il seguente dispositivo:
“1) accerta e dichiara la simulazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale al 50% delle ricorrenti con prima e RT [...]
e la sussistenza inter partes di rapporti di lavoro a RT0 tempo pieno sin dall'assunzione delle ricorrenti e per tutto il periodo di causa, ovvero dal 29.1.2018 al 30.6.2021 quanto a e dal 16.7.2019 al Parte_1
19.3.2021 quanto a;
Parte_2
2) accerta e dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti ad essere inquadrate, in forza delle mansioni svolte, nel 5° livello, sin dal primo giorno di lavoro alle dipendenze di prima e di RT Controparte_5 poi, e dunque sin dal 29.1.2018 quanto a e sin dal
[...] Parte_1
16.7.2019 quanto a;
Parte_2
3) accerta e dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti di percepire, con riferimento sia al rapporto di lavoro in essere con RT che a quello in essere con
[...] RT
:
[...]
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il tempo pieno;
- i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per
7 ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
d) le festività ex art. 60 CCNL;
- le ore di lavoro straordinario diurno e di sabato come indicate nella parte motiva;
- l'incidenza sul calcolo dell'indennità di ferie delle ore di lavoro straordinario diurno e di sabato rese dalle ricorrenti per tutto il periodo di causa;
Contr
- l' ex art. 52 CCNL;
- il TFR in misura piena come previsto dall'art. 37 CCNL;
4) condanna le datrici di lavoro Controparte_8
e (partitamente per i periodi RT indicati al § 10), ed in solido ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 con e in persona CP_4 CP_4 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare alle ricorrenti le differenze retributive dalle stesse maturate nei confronti di entrambe le datrici, per le somme che verranno accertate nel prosieguo del giudizio;
5) condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a rifondere a quanto la OP stessa fosse tenuta a versare alle Ricorrenti, tenendola così indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità, spesa, onere o danno;
6) spese al definitivo.” Il giudizio proseguiva pertanto per il ricalcolo delle spettanze delle due ricorrenti (con note concordate o con CTU).
Nelle more, sopravveniva la liquidazione giudiziale di
[...]
ragione per la quale il procedimento veniva interrotto con Controparte_2 ordinanza del 18 febbraio 2025. A seguito di ricorso in riassunzione delle parti ricorrenti, veniva fissata l'udienza da remoto del 24 aprile 2025. In data 14 marzo 2025 veniva comunicato, con apposita nota depositata in via telematica, che l'Avv. Valentina Filosti aveva rimesso il mandato professionale per
RT
2. Dispone l'art. 85 c.p.c. che “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. Detta disposizione del codice di rito, secondo una consolidata opinione di legittimità, mira ad evitare una vacatio dello ius postulandi, e deve essere interpretata nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, e ciò sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2010, n. 17649; Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2004, n. 7771
8 e poi Cass., 10 febbraio 1987, n. 1383; d'altronde l' art.
3.1.4. del Codice di deontologia degli avvocati della Comunità europea, sottoscritto a Strasburgo il 28/29 ottobre 1988 dispone che, in caso di rinuncia all'incarico, l'avvocato debba assicurarsi che il cliente possa trovare l'assistenza di un collega in tempo utile ad evitare pregiudizi). Pertanto, l'Avv. rinunziante di mantiene lo ius RT postulandi, non essendo stato sostituito in giudizio.
3. Le parti concordano, come fatto palese nel corso dell'udienza odierna, sulle somme dovute alle due ricorrenti, secondo l'applicazione dei principi di diritto sanciti dalla sentenza non definitiva. Il credito di è dunque il seguente: Parte_1
€ 32.645,98 conteggio (gennaio 2018 – dicembre 2019) CP_1
€ 18.938,76 conteggio (gennaio 2020 – giugno 2021) CP_6 Contr
€ 210,00 per
€ 14.277,95 per straordinario diurno
€ 6.087,60 per straordinario di sabato
€ 1.697,12 per incidenze Totale complessivo dovuto: € 73.857,41. Il credito di è il seguente: Parte_2
€ 6.264,85 conteggio (luglio 2019 – dicembre 2019) CP_1
€ 17.936,48 conteggio (gennaio 2020 – marzo 2021) CP_6 Contr
€ 105,00 per
€ 7.307,08 per straordinario diurno
€ 3.112,20 per straordinario di sabato
€ 868,27 per incidenze Totale complessivo dovuto: € 35.593,92. Tali somme vengono riportate nel dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in favore dell'Avv. Mauro Tagliabue, antistatario, in € 9.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna le datrici di lavoro Controparte_8
e , ed in
[...] RT solido ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, + CP_4 CP_4
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore, a pagare alle ricorrenti le differenze retributive dalle
9 stesse maturate nei confronti di entrambe le datrici, per le seguenti somme complessive, salvo i riparti fra le due datrici indicate sopra, nel § 3:
lordi € 73.857,41, Parte_1
lordi € 35.593,92, Parte_2 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo;
2) condanna tutte le convenute in solido al pagamento in favore dell'Avv. Tagliabue, antistatario, delle spese liquidate in € 9.500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 24 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 giugno 2023 da e elettivamente domiciliate in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Lamarmora, 44, presso lo studio dell'Avv. Mauro Tagliabue, che le rappresenta e difende, per procure in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro RT tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 2, presso lo studio dell'Avv. Valentina Filosti, che lo rappresenta e difende, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto e contro
(incorporante Controparte_2 di in persona del suo curatore pro tempore; Controparte_3 convenuto e contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, OP elettivamente domiciliato in Milano, via Rovello, 12, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv.
, all'Avv. Massimo Dramis e all'Avv. Patrizia D'Ercole, per Parte_3 procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto e contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5 tempore,
1 convenuto contumace OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI: a) ove occorra, trattandosi di circostanza pacifica, accertare e dichiarare la natura subordinata dei rapporti di lavoro “ulteriori” instaurati tra le ricorrenti Parte_1
e dapprima con ed in Parte_2 RT seguito con;
RT
b) accertare e dichiarare la simulazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale al
50% delle ricorrenti con prima e RT [...] oi e la sussistenza inter partes di rapporti di lavoro a Controparte_5 tempo pieno sin dall'assunzione delle ricorrenti e per tutto il periodo di causa, ovvero dal 29.1.2018 al 30.6.2021 quanto a e dal 16.7.2019 al Parte_1
19.3.2021 quanto a Parte_2
c) accertare e dichiarare il diritto di entrambe le ricorrenti ad essere inquadrate, in forza delle mansioni svolte, nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione: in via principale, nel 4° livello;
in subordine, nel 4° livello Junior;
in ulteriore subordine, nel 5° livello;
in estremo subordine, nel 6° livello, ciò sin dal primo giorno di lavoro alle dipendenze di RT prima e di poi, e dunque sin dal
[...] Controparte_5
29.1.2018 quanto a e sin dal 16.7.2019 quanto a Parte_1 Parte_2 ovvero dalle diverse date che risulteranno in corso di causa;
d) anche in caso di mancato accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere b) e c), accertare e dichiarare il diritto di entrambe le ricorrenti di percepire, con riferimento sia al rapporto di lavoro in essere con RT che a quello in essere con
[...] RT
:
[...]
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il monte ore contrattuale pattuito dalle parti per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
- i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
d) le festività ex art. 60 CCNL
- le ore di lavoro straordinario diurno, notturno e di sabato come dedotte nel presente atto con le relative maggiorazioni;
- l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle ore di lavoro straordinario diurno, notturno e di sabato
2 continuativamente rese dalle ricorrenti per tutto il periodo di causa, come dedotte nel presente atto;
- il trattamento economico di malattia nella misura piena, ai sensi dell'art. 63 del CCNL applicato;
Contr
- l' ex art. 52 CCNL;
- il TFR in misura piena come previsto dall'art. 37 CCNL;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta natura retributiva dei pagamenti effettuati alle ricorrenti alle voci inserite nelle buste paga “acc. ristorno salariale” e “Rimb. Forf. ex acc. Sin.”, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di percepire il pagamento diretto della quota contributiva a carico del lavoratore, e) ove occorra, accertare e dichiarare l'esistenza di un unico centro di imputazione tra e Controparte_8 [...]
con riferimento al rapporto di lavoro per cui è causa;
RT
f) condannare le datrici di lavoro Controparte_8
e , in solido
[...] RT ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 con e Controparte_9 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a Controparte_2 pagare alle ricorrenti le differenze retributive dalle stesse maturate, per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti e quantificati nel corpo del presente atto, e dunque i seguenti importi:
- in via principale € 112.890,36, ovvero in subordine € 71.572,26 alla sig.ra
[...]
; Pt_1
- in via principale € 55.139,81 ovvero in subordine € 35.001,20, alla sig.ra
[...]
; Parte_2 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
g) con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma
4 c.c. dal deposito del presente atto al saldo effettivo;
h) con vittoria di spese di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché rimborso del contributo unificato.
PER IL CONVENUTO RT
1) nel merito e in principalità:
− accertare e dichiarare che il passaggio delle ricorrenti da a avvenne CP_1 CP_6 tramite regolare procedura di cambio d'appalto ai sensi dell'art. 42 CCNL Logistica;
3 - accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 122/2016 non sussistono i requisiti affinché il rapporto di lavoro delle ricorrenti con rima, e poi CP_1 CP_6 possa essere ricondotto ad un unico centro di imputazione;
- per l'effetto di quanto accertato, dichiarare che non vi è alcuna responsabilità solidale della resistente per gli eventuali crediti maturati dalla ricorrente con CP_1 altra Società datrice di lavoro;
- accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 del CCNL Logistica, le ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro sia con che CP_1 con hanno svolto mansioni esclusivamente riconducibili al livello 6J del CP_6
CCNL Logistica in cui è stata da queste inquadrata;
- accertare e dichiarare che le ricorrenti non avevano né autonomia né capacità adeguate a svolgere attività riconducibili al 4° livello – chiesto in principalità – e/o 4 Junior/5°/6° – chiesto in subordine ai sensi delle declatorie del CCNL Logistica trasporto e spedizione merci;
- accertare e dichiarare la correttezza delle ore lavorative e delle relative retribuzioni portate nelle buste paga depositate dalle ricorrenti;
- accertare e dichiarare la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sia per lavoro straordinario, diurno e/o notturno, che per il lavoro prestato al sabato;
- accertare il numero effettivo dei “sabati lavorati” mese per mese, anno per anno e determinare l'esatto corrispettivo a titolo retributivo;
- accertare e dichiarare che le voci “acc. ristorno salariale” e “rimb. forf. ex acc. sind. 22/05/19” indicate nei cedolini non costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione e per tanto non vanno conteggiate nei compensi per 13, 14, ferie, permessi ed ex festività e t.f.r; Per l'effetto di quanto accertato, rigettare integralmente la domanda delle ricorrenti poiché priva di ogni fondamento nel merito, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge 2) in via subordinata e in ogni caso, nella denega, non creduta, ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare che il passaggio delle ricorrenti da a avvenne CP_1 CP_6 tramite regolare procedura di cambio d'appalto ai sensi dell'art. 42 CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 122/2016 non sussistono i requisiti affinché il rapporto di lavoro delle ricorrenti con prima, e CP_1 CP_6 poi, possa essere ricondotto ad un unico centro di imputazione;
- per l'effetto di quanto accertato, dichiarare che non vi è alcuna responsabilità solidale della resistente per gli eventuali crediti maturati dalle ricorrenti con CP_1 altra Società datrice di lavoro;
- accertare e dichiarare quale sia l'effettivo livello di inquadramento a cui hanno diritto le ricorrenti, in base al loro reale grado di esperienza, capacità e autonomia che emergerà nel corso di causa valutati tempo per tempo dal momento
4 dell'assunzione e/o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, e fino alla data di cessazione del contratto di lavoro con CP_1
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 6 CCNL Logistica le ricorrenti non avevano alcun diritto ad inquadramento al livello 6° prima del mese di febbraio 2020 ( e gennaio 2021 ( , allorquando finì il periodo di Pt_1 Pt_2 addestramento previsto dal CCNL di categoria;
- dopo aver accertato e dichiarato le effettive giornate lavorate (ivi compresi i sabati mese per mese e anno per anno) e le ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate dalle ricorrenti, accertare e dichiarare a quali maggiorazioni per tali ore abbia diritto le ricorrenti ai sensi del CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sia per lavoro straordinario, diurno e/o notturno, che per il lavoro prestato al sabato
- accertare il numero effettivo dei “sabati lavorati” mese per mese, anno per anno e determinare l'esatto corrispettivo da corrispondere a titolo retributivo;
- laddove poi, nella remota ipotesi in cui Giudice adito dovesse avvalorare la tesi di controparte in merito alle voci “acc. ristorno salariale” e “rimb. forf. ex acc. sind. 22/05/19” indicate nei cedolini, e decidesse che queste costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione, accertare e dichiarare qual è l'effettivo ammontare delle differenze retributive dovute dalla alle ricorrenti, tenuto CP_1 conto delle somme già corrisposte con tale voce;
3) spese di lite compensate tra le parti.
PER IL CONVENUTO Controparte_2
1) nel merito e in principalità:
- Accertare e dichiarare che il passaggio delle ricorrenti da a è CP_1 CP_6 avvenuto a seguito di regolare cambio di appalto ex articolo 42 CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 122/2016 non sussistono i requisiti affinché il rapporto di lavoro delle ricorrenti con rima, e poi CP_1 CP_6 possa essere ricondotto ad un unico centro di imputazione;
- accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 del CCNL Logistica, le ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro con e con hanno svolto mansioni CP_1 CP_6 esclusivamente riconducibili ai livelli in cui sono stati inquadrate;
- accertare e dichiarare che le ricorrenti fin dal primo giorno di assunzione non avevano né autonomia né capacità adeguate a svolgere attività riconducibili al 4° livello – chiesto in principalità – e/o 4 Junior/5°/6° – chiesto in subordine - ai sensi delle declaratorie del CCNL Logistica trasporto e spedizione merci;
- accertare e dichiarare la correttezza delle ore lavorative e delle relative retribuzioni portate nelle buste paga depositate dai ricorrenti;
- accertare e dichiarare la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sia per lavoro straordinario, diurno e/o notturno, che per il lavoro prestato al sabato;
- accertare il numero effettivo dei “sabati lavorati” mese per mese, anno per anno e determinare l'esatto corrispettivo a titolo retributivo;
5 - accertare e dichiarare che le voci “acc. ristorno salariale” e “rimb. Forf. Ex accordo sindacale 22/05/2019” indicate nei cedolini non costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione e per tanto non vanno conteggiate nei compensi per 13', 14, ferie, permessi ed ex festività e t.f.r; Per l'effetto di quanto accertato: rigettare integralmente la domanda dei ricorrenti poiché priva di ogni fondamento nel merito, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2) in via subordinata e in ogni caso: nella denega, non creduta, ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare che il passaggio delle ricorrenti da a è CP_1 CP_6 avvenuto a seguito di regolare cambio di appalto ex articolo 42 CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 122/2016 non sussistono i requisiti affinché il rapporto di lavoro delle ricorrenti con rima, e poi CP_1 CP_6 possa essere ricondotto ad un unico centro di imputazione
- accertare e dichiarare quale sia l'effettivo livello di inquadramento a cui hanno diritto le ricorrenti in base al loro reale grado di esperienza, capacità e autonomia che emergerà nel corso di causa valutati tempo per tempo dal momento dell'assunzione, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, e fino alla data di cessazione del contratto di lavoro;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che le ricorrenti non avevano alcun diritto al livello 6° prima che finisse il periodo di addestramento previsto dal CCNL di categoria vigente al momento dell'assunzione;
- dopo aver accertato e dichiarato le effettive giornate lavorate (ivi compresi i sabati mese per mese e anno per anno) e le ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate dalle ricorrenti, accertare e dichiarare a quali maggiorazioni per tali ore abbia diritto la ricorrente ai sensi del CCNL Logistica;
- accertare e dichiarare la corretta applicazione delle maggiorazioni applicate sia per lavoro straordinario, diurno e/o notturno, che per il lavoro prestato al sabato;
- accertare il numero effettivo dei “sabati lavorati” mese per mese, anno per anno e determinare l'esatto corrispettivo da corrispondere a titolo retributivo;
- laddove poi, nella remota ipotesi in cui Giudice adito dovesse avvalorare la tesi di controparte in merito alle voci “acc. ristorno salariale” e “rimb. forf. ex acc. sind. 22/05/19” indicata nei cedolini, e decidesse che queste costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione, accertare e dichiarare qual è l'effettivo ammontare delle differenze retributive dovute alle ricorrenti, tenuto conto delle somme già corrisposte con tali voci;
3) spese di lite compensate tra le parti.
PER IL CONVENUTO OP
1) in via principale: rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate dalle Ricorrenti, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi innanzi esposti;
6 2) condannare le Ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
3) in subordine: ove venga accertato il diritto delle Ricorrenti a ricevere qualsiasi importo, a qualsivoglia titolo, da con unico socio unico, ai Controparte_9 sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.: (i) limitare la condanna di pagamento a quanto dalle stesse effettivamente provato in corso di causa (ii) IN VIA DI PRINCIPALITÀ, condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto del predetto importo, ovvero, (iii) IN VIA SUBORDINATA, condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Controparte_9 con unico socio quanto la stessa fosse tenuta a versare alle Ricorrenti, tenendola così indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità, spesa, onere e/o danno, per tutti i motivi innanzi esposti;
4) in ogni caso, con condanna di , RT Controparte_5
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza non definitiva pronunziata il 10 gennaio 2025, il Tribunale emetteva fra le parti sopra riportare il seguente dispositivo:
“1) accerta e dichiara la simulazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale al 50% delle ricorrenti con prima e RT [...]
e la sussistenza inter partes di rapporti di lavoro a RT0 tempo pieno sin dall'assunzione delle ricorrenti e per tutto il periodo di causa, ovvero dal 29.1.2018 al 30.6.2021 quanto a e dal 16.7.2019 al Parte_1
19.3.2021 quanto a;
Parte_2
2) accerta e dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti ad essere inquadrate, in forza delle mansioni svolte, nel 5° livello, sin dal primo giorno di lavoro alle dipendenze di prima e di RT Controparte_5 poi, e dunque sin dal 29.1.2018 quanto a e sin dal
[...] Parte_1
16.7.2019 quanto a;
Parte_2
3) accerta e dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti di percepire, con riferimento sia al rapporto di lavoro in essere con RT che a quello in essere con
[...] RT
:
[...]
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il tempo pieno;
- i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per
7 ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
d) le festività ex art. 60 CCNL;
- le ore di lavoro straordinario diurno e di sabato come indicate nella parte motiva;
- l'incidenza sul calcolo dell'indennità di ferie delle ore di lavoro straordinario diurno e di sabato rese dalle ricorrenti per tutto il periodo di causa;
Contr
- l' ex art. 52 CCNL;
- il TFR in misura piena come previsto dall'art. 37 CCNL;
4) condanna le datrici di lavoro Controparte_8
e (partitamente per i periodi RT indicati al § 10), ed in solido ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 con e in persona CP_4 CP_4 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare alle ricorrenti le differenze retributive dalle stesse maturate nei confronti di entrambe le datrici, per le somme che verranno accertate nel prosieguo del giudizio;
5) condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a rifondere a quanto la OP stessa fosse tenuta a versare alle Ricorrenti, tenendola così indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità, spesa, onere o danno;
6) spese al definitivo.” Il giudizio proseguiva pertanto per il ricalcolo delle spettanze delle due ricorrenti (con note concordate o con CTU).
Nelle more, sopravveniva la liquidazione giudiziale di
[...]
ragione per la quale il procedimento veniva interrotto con Controparte_2 ordinanza del 18 febbraio 2025. A seguito di ricorso in riassunzione delle parti ricorrenti, veniva fissata l'udienza da remoto del 24 aprile 2025. In data 14 marzo 2025 veniva comunicato, con apposita nota depositata in via telematica, che l'Avv. Valentina Filosti aveva rimesso il mandato professionale per
RT
2. Dispone l'art. 85 c.p.c. che “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. Detta disposizione del codice di rito, secondo una consolidata opinione di legittimità, mira ad evitare una vacatio dello ius postulandi, e deve essere interpretata nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, e ciò sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2010, n. 17649; Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2004, n. 7771
8 e poi Cass., 10 febbraio 1987, n. 1383; d'altronde l' art.
3.1.4. del Codice di deontologia degli avvocati della Comunità europea, sottoscritto a Strasburgo il 28/29 ottobre 1988 dispone che, in caso di rinuncia all'incarico, l'avvocato debba assicurarsi che il cliente possa trovare l'assistenza di un collega in tempo utile ad evitare pregiudizi). Pertanto, l'Avv. rinunziante di mantiene lo ius RT postulandi, non essendo stato sostituito in giudizio.
3. Le parti concordano, come fatto palese nel corso dell'udienza odierna, sulle somme dovute alle due ricorrenti, secondo l'applicazione dei principi di diritto sanciti dalla sentenza non definitiva. Il credito di è dunque il seguente: Parte_1
€ 32.645,98 conteggio (gennaio 2018 – dicembre 2019) CP_1
€ 18.938,76 conteggio (gennaio 2020 – giugno 2021) CP_6 Contr
€ 210,00 per
€ 14.277,95 per straordinario diurno
€ 6.087,60 per straordinario di sabato
€ 1.697,12 per incidenze Totale complessivo dovuto: € 73.857,41. Il credito di è il seguente: Parte_2
€ 6.264,85 conteggio (luglio 2019 – dicembre 2019) CP_1
€ 17.936,48 conteggio (gennaio 2020 – marzo 2021) CP_6 Contr
€ 105,00 per
€ 7.307,08 per straordinario diurno
€ 3.112,20 per straordinario di sabato
€ 868,27 per incidenze Totale complessivo dovuto: € 35.593,92. Tali somme vengono riportate nel dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in favore dell'Avv. Mauro Tagliabue, antistatario, in € 9.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna le datrici di lavoro Controparte_8
e , ed in
[...] RT solido ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, + CP_4 CP_4
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore, a pagare alle ricorrenti le differenze retributive dalle
9 stesse maturate nei confronti di entrambe le datrici, per le seguenti somme complessive, salvo i riparti fra le due datrici indicate sopra, nel § 3:
lordi € 73.857,41, Parte_1
lordi € 35.593,92, Parte_2 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo;
2) condanna tutte le convenute in solido al pagamento in favore dell'Avv. Tagliabue, antistatario, delle spese liquidate in € 9.500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 24 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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