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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3679/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3679/2019, riunita alle cause iscritte ai nn. R.G. 3680 e 3681, aventi ad oggetto risarcimento danni da morte del congiunto, promosse da:
, nata a [...] il [...], C.F. , IN PROPRIO E CP_1 C.F._1
N.Q. DI DE DI nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1 09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. COFFA ROBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , IN PROPRIO E Controparte_2 C.F._2
N.Q. DI DE DI nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. LIBRO STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. , IN PROPRIO E Parte_1 C.F._3
N.Q. DI DE DI TT nato a [...] il [...] e deceduto il Per_1
09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. TROJA GIUSEPPE ALVISE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. RAGUSA SELENIA e dell'avv. MINARDI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. RA TI e dell'avv. STAMILLA C.F._5
LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
pagina 1 di 12 CP_1
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane e dei Persona_1 conseguenti danni cagionati all'odierna attrice, è da ascriversi ai signori e Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. Controparte_4
1.500.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
Controparte_2
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane e dei Persona_1 conseguenti danni cagionati all'odierno attore, è da ascriversi ai signori e Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. Controparte_4
1.930.200,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
CORTE GIUSEPPINA
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane e dei Persona_1 conseguenti danni cagionati all'odierna attrice, è da ascriversi ai signori e Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. Controparte_4
1.930.200,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
Controparte_3
- Preliminarmente, per i su esposti motivi, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig.
e ordinare la sua estromissione dal giudizio;
Controparte_3
- ritenere e dichiarare che nessuna colpa o negligenza è ascrivibile al comportamento dell'Ente Organizzatore e in particolare del sig. e che, pertanto, nessun profilo di Controparte_3 responsabilità è allo stesso imputabile, con il conseguente rigetto di qualsivoglia domanda risarcitoria nei suoi confronti;
- ritenere e dichiarare insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sig.
e il decesso del sig. e per l'effetto rigettare le domande Controparte_3 Persona_1 formulate dall'attrice nei confronti dello stesso;
- in subordine, nella denegata ed insussistente ipotesi in cui si dovesse acclarare una qualsivoglia responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare del tutto marginale la condotta del CP_3
nella causazione dell'occorso sinistro, con conseguente determinazione in termini
[...] percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio;
- ritenere e dichiarare, comunque, infondate, non provate nonché eccessive e non dovute, nell'ammontare quantificato da parte attrice, le somme richieste a titolo risarcitorio;
- ritenere e dichiarare responsabile della causazione dell'evento mortale, per il comportamento tenuto nel corso della manifestazione, il Sig. conducente e proprietario Controparte_5 dell'autovettura Fiat Punto targata DB822LE. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 12 CE NI
In via preliminare 1) Disporre la rimessione della causa in istruttoria per i motivi indicati in narrativa al punto sub G), con conseguente ammissione della prova per testi sui capitoli di prova formulati da questa difesa a prova diretta e contraria nelle Memorie Istruttorie nn.
2-3 ex art. 183 cpc depositate in atti, con escussione dei testi ivi indicati.
2) Nel caso di mancata rimessione della causa in istruttoria, ritenere e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa al punto sub A), l'inefficacia nel presente giudizio delle sentenze penali pronunciate dal Tribunale di Ragusa e della Corte d'Appello di Catania nei confronti del sig. tutte Controparte_4 annullate in Cassazione con sent. n. 22010/2018 passata in giudicato.
3) In ogni caso, per i motivi indicati in narrativa al punto sub B), ritenere e dichiarare che le sentenze penali di I° e II° grado pronunciate dal Tribunale di Ragusa e dalla Corte d'Appello di Catania nei confronti del sig. non producono alcuna efficacia quanto alla richiesta risarcitoria Controparte_4 formulata dalla sig.ra CP_1
Nel merito, in via principale 4) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa ai punti subb C) – D) – E), l'assenza di responsabilità in capo al sig. relativamente alla causazione dell'incidente stradale Controparte_4 che provocò la morte del giovane con conseguente integrale rigetto di tutte le Persona_1 domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del sig. Controparte_4
5) In ogni caso ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa al punto sub F), generiche e prive di supporto probatorio le richieste risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del sig.
[...]
con conseguente integrale rigetto delle stesse. CP_4
Nel merito, in via subordinata:
6) Nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori conclusioni formulate in via principale e di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie formulate dagli attori, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa ai punti subb C) – D) – E) – G), del tutto marginale la responsabilità addebitabile al sig. in ordine alla causazione dell'incidente stradale oggetto di Controparte_4 causa, con conseguente determinazione in termini percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di lite ex DM n. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
pagina 3 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 CP_3
e innanzi al Tribunale civile di Ragusa, esponendo che:
[...] Controparte_4
- il 29 giugno 2008, in occasione della gara ciclistica denominata “43° Giro delle Tre Province”, organizzato in Monterosso Almo Rametta Salvatore, fratello quindicenne dell'attrice, rimaneva vittima di un gravissimo incidente che ne determinava la morte in data 9 luglio 2008;
- la gara si svolgeva lungo un percorso chiuso ad anello formato da un tratto della S.S. n. 194 tra Monterosso Almo e Giarratana e dalla strada comunale denominata Corulla (ex S.P. n. 100), della lunghezza complessiva di km 6,800;
- alle ore 17.30 circa, all'imbocco di una curva cieca all'altezza del km 63,700 della S.S. n. 194, l'autovettura Fiat Punto targata DB822LE, condotta dal proprietario CP_5
che percorreva il tratto della statale in senso inverso a quello della corsa, sbucando
[...] improvvisamente dalla curva, investiva frontalmente che riportava lesioni Persona_1 gravissime che ne avrebbero determinato il decesso il 9/07/2008;
- veniva instaurato un procedimento penale per il reato di omicidio colposo ex artt. 113 e 589 c.p. nei confronti di , quale organizzatore della gara ciclistica, e Controparte_3 CP_4
, quale responsabile dell'associazione di volontari della protezione civile preposti ai
[...] varchi d'accesso, con l'accusa di avere cagionato la morte di per colpa Persona_1 consistita nella violazione delle norme del disciplinare in materia di competizioni ciclistiche del 27/11/2002 che regolano la predisposizione dei servizi di scorta e di segnalazione della gara con appositi cartelli di inizio e fine gara;
- in particolare, si contestava al di non avere predisposto l'impiego del veicolo CP_3 indicante il “fine gara” né adottato ulteriori accorgimenti quali la presenza di staffette o sentinelle da inserire nel corpo della carovana, stante l'elevato numero di iscritti alla gara (71) e la lunghezza e complessità del percorso;
- si contestava al consapevole dell'assenza del cartello di “fine gara”, di non avere CP_4 fornito ai volontari da lui stesso coordinati sufficienti e idonee istruzioni che consentissero di accertare il passaggio e la conclusione dell'intera carovana;
- i giudizi penali di primo e secondo grado si concludevano con la sentenza di condanna degli imputati, mentre innanzi alla Corte di Cassazione il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione;
- i fatti commessi dagli odierni convenuti avevano cagionato un grave danno non patrimoniale all'attrice, sorella del Per_1
Chiedeva pertanto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. 1.500.000,00, per la causazione del grave sinistro stradale occorso, in occasione della gara sportiva denominata “43° Giro delle Tre Province”, organizzato in Monterosso Almo in data 29/06/2008 a , il quale a causa delle gravissime lesioni subite decedeva in Persona_1 data 9/07/2008, con i conseguenti danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati all'attrice, sorella della vittima. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_2 CP_3
e , deducendo i medesimi fatti e chiedendo di condannarli alla
[...] Controparte_4 somma di € 1.930.200,00, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati all'attore, padre della vittima.
pagina 4 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e , deducendo i medesimi fatti e chiedendo di condannarli alla
[...] Controparte_4 somma di € 1.930.200,00, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati all'attrice, madre della vittima. Si costituiva in tutti e tre i giudizi con comparsa di costituzione e risposta, , Controparte_3 chiedendo, in via preliminare, la sua estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna colpa o negligenza è ascrivibile al comportamento dell'ente organizzatore e in particolare al con il Controparte_3 conseguente rigetto di qualsivoglia domanda risarcitoria;
ancora nel merito, ritenere e dichiarare insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal e il CP_3 decesso di e, per l'effetto, rigettare le domande formulate da parte attrice;
in Persona_1 subordine, ritenere e dichiarare del tutto marginale la condotta del nella Controparte_3 causazione del sinistro, con conseguente determinazione in termini percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio;
ritenere e dichiarare, comunque, infondate, nonché eccessive e non dovute nell'ammontare quantificato da parte attrice le somme richieste a titolo di risarcimento;
ritenere e dichiarare, infine, responsabile della causazione dell'evento mortale , conducente e Controparte_5 proprietario della vettura Fiat Punto tg DB822LE. Si costituiva in tutti e tre i giudizi con comparsa di costituzione e risposta, CP_4
, il quale chiedeva, in via preliminare, la riunione del procedimento con quelli recanti i
[...]
n. 3680/2019 R.G. e 3681/2019 R.G., attesa l'identità di petitum e causa petendi, nonché dei soggetti passivi. Nel merito ed in via principale, chiedeva di ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al relativamente alla causazione del sinistro che provocò il CP_4 decesso del giovane con conseguente rigetto di tutte le domande Persona_1 risarcitorie;
in ogni caso, ritenere e dichiarare generica e priva di supporto probatorio la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, con conseguente rigetto della stessa;
sempre nel merito, ma in via subordinata, ritenere e dichiarare del tutto marginale la condotta del nella causazione del sinistro, con conseguente determinazione in termini Controparte_4 percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio. Disposta la riunione dei tre giudizi e rigettate le istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 10/09/2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. Le domande degli attori sono fondate e devono pertanto essere accolte. Giova osservare che con sentenza del 24 aprile 2014, emessa dal Tribunale di Ragusa in sede penale nel procedimento n. 2518/08 RGNR, e sono Controparte_3 Controparte_4 stati dichiarati responsabili del reato ex artt. 113 e 589 c.p. loro ascritto e condannati alla pena di mesi sei di reclusione, con la sospensione condizionale;
sono stati altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite e Controparte_2 [...]
in proprio e quali eredi di , da liquidarsi in separata sede civile, Parte_1 Persona_1 con la concessione di una provvisionale di € 35.000,00. Con sentenza della Corte d'appello di Catania dell'1 dicembre 2016, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Ragusa appellata da e . Controparte_3 Controparte_4
pagina 5 di 12 Con sentenza n. 22010 del 18 maggio 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione e ha rigettato, agli effetti civili, i ricorsi. Secondo l'art. 578 c.p.p., “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto” (Cass. n. 11467/2020; nello stesso senso Cass. n. 27055/2024). Nel caso di specie la Suprema Corte, con la sentenza n. 22010/2018, ha rigettato i ricorsi degli imputati agli effetti civili, confermando in tal modo le statuizioni civili adottate nelle sentenze di merito in favore di e rispetto ai quali, pertanto, le Controparte_2 Parte_1 statuizioni delle sentenze penali hanno efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità degli imputati, nel presente giudizio civile risarcitorio, deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. Nei confronti dell'attrice le statuizioni delle sentenze penali non hanno CP_1 efficacia vincolante, potendo tuttavia essere utilizzati in questa sede gli elementi di prova acquisiti in sede penale;
invero, “le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cass. Sez. unite n. 1768/2011). Nel caso di specie per l'esposizione delle risultanze istruttorie (consulenza tecnica del P.M. e deposizioni testimoniali), si rinvia alla sentenza penale del Tribunale di Ragusa del 24/04/2014 che contiene un'esposizione puntuale e completa delle stesse alle pagine da 1 a 17. Emerge dagli atti che il 29/06/2008, in occasione della gara ciclistica denominata “43° Giro delle Tre Province”, a Monterosso Almo, verso le ore 17.30 , alla guida Controparte_5 dell'autovettura Fiat Punto targata DB822LE, imboccava la S.S. 194 al bivio Pantano con direzione Giarratana nel tratto in cui era in corso la gara e, dopo avere percorso alcune centinaia di metri senza che nessuno lo avvertisse della gara in corso, invertiva il senso di marcia e tornava indietro verso Monterosso Almo, trovandosi di fronte un gruppo di ciclisti tra i quali che veniva investito schiantandosi violentemente contro il cofano Persona_1 dell'autovettura e riportando lesioni che ne cagionavano la morte.
pagina 6 di 12 In relazione al ruolo rivestito dagli odierni convenuti nell'ambito della gara ciclistica, ritiene questo Giudice che sia completamente condivisibile la ricostruzione effettuata nella suddetta sentenza del Tribunale di Ragusa in base alla valutazione delle prove acquisite. In particolare, con riferimento alla posizione rivestita dal convenuto Controparte_3 osserva il Tribunale che “a prescindere dalle richieste di nulla osta alla gara avanzate al da figlio dell'imputato, in qualità di Controparte_6 Parte_2 presidente di una associazione sportiva dilettantistica, che fosse stato il padre ed odierno imputato ad organizzare di fatto la gara per cui è processo emerge in maniera lampante dall'attività pregressa svolta (riunioni con il ed il comandante della Polizia CP_4
Municipale, suoi colleghi di lavoro;
in tal senso, cfr. dichiarazioni teste ed Testimone_1 esame imputato e dalle sue stesse ammissioni. Non emerge, peraltro, in alcun CP_4 modo un contributo concreto del figlio EP o della Controparte_7
(formalmente direttore di corsa) nella gestione della gara. Dall'istruttoria dibattimentale è chiaramente emersa l'unica e totalizzante figura del (sebbene formalmente Controparte_3 mero addetto alla giuria) quale effettivo ed esclusivo organizzatore della gara ciclistica. Lo stesso imputato, nel corso del suo esame, ha ammesso il suo effettivo ruolo” (sentenza penale di I grado, pag. 17). Quanto al ruolo del la sua qualifica di presidente dell'associazione di volontari CP_4
“Rangers Europa”, operanti nel settore della protezione civile e preposti ai varchi d'accesso al percorso emerge dalle riunioni svolte con e il comandante della Polizia municipale CP_3 per l'organizzazione della gara (cfr. esame imputato e deposizione del teste CP_3
), dalle dichiarazioni dei volontari escussi come testimoni in dibattimento e dalle Tes_1 stesse ammissioni del in sede di esame;
dalle testimonianze in questione è emerso CP_4 che è stato il a individuare i volontari impiegati nei singoli incroci del circuito, CP_4 fornendo loro le indicazioni sull'attività da svolgere. In relazione alla ricostruzione del sinistro, risulta dalla consulenza espletata dall'ing. Per_2 su incarico del Pubblico ministero e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di esame testimoniale, che le principali anomalie della competizione sportiva in questione attengono alla non corretta formazione del personale volontario impiegato nell'occasione e a una totale mancanza di segnaletica durante tutto il percorso di gara. Riferisce l'ing. nella sua consulenza che “ad eccezione dell'arrivo/partenza ove era Per_2 sito uno striscione e del personale e del nastro, lungo tutto il percorso non vi erano particolari indicazioni dello svolgimento in atto di una competizione ciclistica quale ad esempio cartelloni
o striscioni vari” (pag. 19 consulenza tecnica del P.M.). Precisa il consulente che l'ipotesi di inversione di un mezzo correttamente fatto immettere nel circuito di gara non era stata neppure lontanamente presa in considerazione dagli organizzatori della gara stessa, cosicché non era stato predisposto nulla che avrebbe potuto impedire la manovra del Raffrenato, o di chiunque altro;
la mancanza di segnaletica non ha consentito di avvisare gli automobilisti immessi nel senso della gara che vi era una competizione in corso e che non era pertanto consentita l'inversione del senso di marcia. Riferisce ancora il consulente che “nessuna responsabilità può essere contestata ai due conducenti per ciò che è accaduto. Nessuna responsabilità al che, ignaro della gara CP_5
e ritenendo di poterlo fare, invertiva il proprio senso di marcia e si metteva a percorrere la statale in senso inverso ai corridori.
pagina 7 di 12 E analogamente il povero ciclista. Questi, sapendo la strada libera da veicoli e ritenendo di poterlo fare senza pericolo, affrontava la curva spostandosi sulla sinistra allo scopo di
“tagliarla” e superarla con una traiettoria più appropriata alla velocità tenuta che in quel momento, grazie al percorso in discesa, era di circa 55 km/h. Escluso allora che a causare l'incidente sia stato il comportamento di guida dei conducenti, è evidente che a provocarlo è stato il transito, nel circuito riservato alla gara e nel senso di marcia opposto a quello dei corridori, di un veicolo (quello del Raffrenato) transito che, nei propositi e secondo le precauzioni che avevano preso gli organizzatori della manifestazione (o che avrebbero dovuto prendere), non si sarebbe dovuto assolutamente verificare.
… il non dice di non aver visto persone nel bivio ma solo di non essere stato CP_5 avvertito della gara ciclistica in atto sulla statale né incontrato cartelli o altro da cui capire che si era immesso su una strada in cui era in corso una competizione sportiva. La presenza del nastro che sbarrava lo svincolo per Monterosso Almo non sarà certo sfuggita al e, quasi certamente, nemmeno quella del volontario della Protezione Civile che CP_5 presidiava il bivio, ma tutto questo, secondo il parere del sottoscritto, se bastava per capire che la strada era chiusa (o inagibile) verso Monterosso Almo, non lo era invece per far sapere ai conducenti in transito che essa era percorribile solo verso Giarratana perché c'era in atto una manifestazione ciclistica con corridori che gareggiavano procedendo in quello stesso senso di marcia. Ritiene il sottoscritto che l'eventualità che un veicolo, dirottato verso Giarratana, potesse per una qualunque ragione invertire il senso di marcia e percorrere in senso opposto il percorso interessato allo svolgimento della gara, non sia stato minimamente presa in considerazione dagli organizzatori che hanno ritenuto bastasse semplicemente far defluire nello stesso senso di marcia dei corridori i veicoli in arrivo per essere sicuri, anche senza informare i conducenti dei motivi di tale dirottamento, che i corridori non avrebbero incontrato lungo il loro percorso veicoli viaggianti nella stessa direzione contraria. Questa mancata informazione, nel caso in esame, a parere del sottoscritto, si è rivelata decisiva. Il Raffrenato non si è immesso nella statale da un accesso poco sensibile o privato ma, bensì, da uno regolarmente “presidiato”. Ciò dimostra, secondo il sottoscritto, che una carenza nell'organizzazione della gara c'è sicuramente stata. Ma neppure l'eventualità che qualcuno dei partecipanti potesse restare isolato, e anche di parecchio come è accaduto, dal gruppo principale, sembra sia stata prevista. Dalle dichiarazioni del teste si sa infatti che il gruppetto di cui faceva parte lui stesso e la Tes_2 vittima era stato staccato dal grosso dei corridori di 40-50 sec (circa 500 mt). La stessa ambulanza che seguiva la corsa ha superato il gruppo più volte. Insomma, i corridori rimasti isolati sono stati, in pratica, abbandonati a sé stessi. E invece, secondo il sottoscritto, avrebbero dovuto godere di una propria scorta ossia essere, quanto meno, preceduti da un'autovettura recante le insegne della corsa che, facendo loro da battistrada e bloccando per tempo eventuali intrusi, li avrebbe messi al riparo da ogni spiacevole eventualità” (cfr. consulenza tecnica dell'ing. consulente del Pubblico Ministero, del 18 dicembre Per_2
2008, pagg. 25-30, prodotta dagli attori). Alla luce della esposta ricostruzione del sinistro, appaiono del tutto condivisibili le valutazioni effettuate dal Tribunale di Ragusa e dalla Corte d'appello di Catania, poi confermate dalla pagina 8 di 12 Suprema Corte con la sentenza n. 20010/2018, rispetto alle condotte colpose ascrivibili agli odierni convenuti. In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22010/18, “Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che l'evento mortale si è verificato perché fu consentito l'accesso al circuito al veicolo del Raffrenato sebbene non tutti gli atleti fossero transitati, in quanto mancava l'auto che segnalava l'assenza di ciclisti ritardatari;
e, inoltre, perché la curva cieca, dove si è verificato l'impatto, non era presidiata, sebbene tale curva fosse espressione tipica della lunghezza e complessità del percorso. (…) Dall'apparato giustificativo della sentenza impugnata emerge come l'eziologia del sinistro si ricolleghi non a cause contingenti ma a difetti strutturali dell'organizzazione dell'evento, che non prevedeva l'autovettura di fine-gara né un presidio presso la curva cieca dove si verificò l'impatto. Di talché il giudice a quo specifica, in ordine al primo profilo, che l'incidente si verificò perché l'addetto alla sicurezza non si rese conto che ancora vi erano ciclisti ritardatari, non essendo stata adottata alcuna cautela per essere certi che tutti i ciclisti, anche ritardatari, fossero passati. La mancanza dell'autovettura di fine-gara rappresentava dunque un fattore di pericolo intrinsecamente connesso alle modalità organizzative con cui era stata strutturata la gara e non una disfunzione cagionata da eventi occasionali o da comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti di singoli operatori. Così come la mancanza di vedette in corrispondenza della curva cieca dove ebbe luogo l'impatto, in violazione dell'art. 8 bis del disciplinare, come sottolineato dal giudice a quo, derivava da specifiche prescrizioni organizzative e non da un'assenza momentanea e contingente del soggetto che, in ipotesi, fosse stato preposto a tale mansione. Tali addebiti non possono dunque non far capo all'organizzatore della gara, competente ad assumere le determinazioni di carattere generale in ordine alle modalità di espletamento della competizione ed all'assetto dei dispositivi di cautela da adottarsi, funzionalmente al soddisfacimento delle imprescindibili esigenze di sicurezza”. In ordine alla responsabilità del convenuto la stessa “inerisce, precipuamente ed CP_4 esclusivamente, alle attribuzioni dell'imputato in materia di vigilanza sui varchi che, pacificamente, gli spettavano nella sua qualità di responsabile dell'associazione di volontari della protezione civile preposti ai varchi di accesso al percorso. Atteneva infatti a tale qualifica — e non a quella di responsabile della scorta – il potere di impartire ai volontari le istruzioni di cui sopra, del tutto idonee ad impedire l'evento. E, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'agente, in qualità di responsabile di un'associazione di volontari specificamente preposti alla sorveglianza dei varchi e che, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, aveva predisposto il servizio dei varchi in altre manifestazioni ed eventi similari e quindi non si improvvisava affatto come responsabile, in quel genere di manifestazione sportiva, avrebbe dovuto essere in grado di rendersi conto dei rischi derivanti dalla mancata prescrizione di adeguate istruzioni al personale” (cfr. Cass. n. 22010/18). In ordine poi alla condotta del Raffrenato, lo stesso entrò nel circuito senza essere fermato dagli addetti all'incrocio, i quali ritenevano che non vi fossero più atleti, per poi effettuare un'inversione di marcia e impattare contro il in prossimità di una curva cieca. Come Per_1 evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata non è possibile “ravvisare, in tale sequenza, alcuna interruzione del nesso causale. Quest'ultima, come è noto, viene ravvisata, in giurisprudenza, soltanto laddove la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689
pagina 9 di 12 del 3-5-2016, Rv. 267374; n. 43168 del 2013, Rv. 258085; n. 17804 del 2015, Rv. 263581). Orbene, l'inversione di marcia da parte di un automobilista è tutt'altro che un evento anomalo, imprevedibile e tale da innescare un rischio eccentrico o comunque esorbitante (Cass., Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, , Rv. 266786) rispetto a quello attivato dalla condotta di Per_3 chi cagioni l'ingresso dell'automobilista stesso nel circuito. Anche perché occorre, al riguardo, tener presente che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento negligente di un soggetto che si riconnetta ad una condotta colposa altrui (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4- 2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). Si consideri, infatti, che il giudice a quo ha ribadito che la presenza dell'auto di fine-gara certamente avrebbe consentito alla sicurezza di non aprire il varco al veicolo condotto dal
. D'altronde la consapevolezza, da parte del dell'assenza del cartello di CP_5 CP_4 fine-gara rendeva particolarmente pregnante l'obbligo del ricorrente di impartire ai volontari preposti ai varchi di accesso al percorso direttive particolarmente rigorose, onde inibire l'accesso ai veicoli finché vi fosse la possibilità che il flusso dei ciclisti non si fosse completamente esaurito”. Nessun profilo di colpa può essere, poi, ravvisato nella condotta della vittima il quale ha effettuato la manovra di taglio della curva per superarla con una traiettoria più appropriata alla velocità tenuta che in quel momento era di circa 55 km/h, facendo affidamento sul fatto che nessun mezzo estraneo alla corsa potesse entrare nel circuito, per di più in senso contrario a quello percorso dai ciclisti. Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi la responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. di e che, nelle rispettive qualità di organizzatore Controparte_3 Controparte_4 dell'evento e di responsabile dell'associazione che aveva assunto il compito di gestire i varchi di accesso al percorso, avrebbero dovuto fornire indicazioni più precise ai volontari nella regolamentazione della viabilità, avrebbero dovuto inserire negli incroci cartelloni idonei a informare gli utenti della strada che era in corso una gara ciclistica, avrebbero dovuto garantire la presenza in strada di altri volontari per bloccare eventuali ingressi non autorizzati di veicoli lungo il percorso (stante anche la lunghezza dello stesso di circa 7 km) e avrebbero dovuto inserire nel percorso staffette per proteggere i ciclisti. Il sinistro mortale che ha coinvolto il è eziologicamente collegato alla violazione di tali regole di condotta in quanto, se Per_1 fossero state approntate le cautele sopra descritte, l'incidente non si sarebbe verificato. Non devono essere determinato il grado di responsabilità dei singoli convenuti nella determinazione del sinistro in cui ha perso la vita il non essendo state esercitate azioni Per_1 di regresso. Invero, secondo l'art. 2055 c.c. “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal
pagina 10 di 12 danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” (Cass. III n. 5475/2023). Sotto il profilo del quantum gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto. Relativamente al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare)” (Cass., sez. VI, 28.02.2020 n. 5452). Nel caso specifico detto risarcimento viene chiesto dai genitori e dalla sorella della vittima e tale grado di parentela è sufficiente a giustificarne il riconoscimento. Di recente la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Chiarisce la Suprema Corte che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione.” (Cass. n. 37009/2022). Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spetta a Controparte_2
e , a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte del Parte_1 figlio , la somma di € 355.901,00 per ciascuno, considerate l'età della vittima Persona_1
(15 anni) e degli attori (35 e 34 anni) al momento del decesso del figlio, con il quale convivevano, nonché la presenza di altri familiari conviventi. Spetta a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte del CP_1 fratello , la somma di € 147.726,00, considerate l'età della vittima (15 anni) e CP_3 dell'attrice (11 anni) al momento del decesso del fratello, con il quale conviveva, nonché la presenza di altri familiari conviventi. Giova poi osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica pagina 11 di 12 degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. Gli importi sopra indicati devono dunque essere devalutati fino al momento del fatto (29.6.2008) e sulle somme ottenute (€ 271.680,15 ed € 112.767,94), rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino ad oggi, pari, rispettivamente, a € 73.263,08 ed € 30.409,76. Dalle somme di cui sopra devono essere detratte quelle già corrisposte nell'aprile 2011 da
[...]
agli attori e , in proprio e quali esercenti la potestà CP_8 Controparte_2 Parte_1 sulla minore (cfr. quietanza, allegato 7 del convenuto;
si tratta della CP_1 CP_3 somma corrisposta in base alla polizza assicurativa che l'ente organizzatore ha stipulato prima della competizione sportiva. La somma complessiva di € 37.000,00 deve essere rivalutata da aprile 2011 a oggi, prima di essere sottratta dalle somme come sopra determinate, dovendo l'operazione avvenire tra grandezze omogenee;
si ottiene in tal modo l'importo di € 46.472,00 da dividere per tre, cioè € 15.490,66. In definitiva, i convenuti e devono essere condannati Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro, a corrispondere a e la somma di € Controparte_2 Parte_1
413.673,39 per ciascuno e a la somma di € 162.645,10, oltre agli interessi al CP_1 tasso legale fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002, essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3679/2019, riunita alle cause iscritte ai nn. R.G. 3680/2019 e 3681/2019: DA e , in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_3 Controparte_4
e la somma di € 413.673,39 per ciascuno e a Controparte_2 Parte_1 CP_1 la somma di € 162.645,10, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
[...]
DA i convenuti, in solido, a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 1.743,72 per spese prenotate a debito ed in € 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. DA i convenuti, in solido, a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 1.743,72 per spese prenotate a debito ed in € 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. DA i convenuti, in solido, a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1.743,72 per spese prenotate a debito ed in € 12.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. Ragusa, 06/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3679/2019, riunita alle cause iscritte ai nn. R.G. 3680 e 3681, aventi ad oggetto risarcimento danni da morte del congiunto, promosse da:
, nata a [...] il [...], C.F. , IN PROPRIO E CP_1 C.F._1
N.Q. DI DE DI nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1 09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. COFFA ROBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , IN PROPRIO E Controparte_2 C.F._2
N.Q. DI DE DI nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. LIBRO STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. , IN PROPRIO E Parte_1 C.F._3
N.Q. DI DE DI TT nato a [...] il [...] e deceduto il Per_1
09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. TROJA GIUSEPPE ALVISE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. RAGUSA SELENIA e dell'avv. MINARDI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. RA TI e dell'avv. STAMILLA C.F._5
LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
pagina 1 di 12 CP_1
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane e dei Persona_1 conseguenti danni cagionati all'odierna attrice, è da ascriversi ai signori e Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. Controparte_4
1.500.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
Controparte_2
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane e dei Persona_1 conseguenti danni cagionati all'odierno attore, è da ascriversi ai signori e Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. Controparte_4
1.930.200,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
CORTE GIUSEPPINA
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane e dei Persona_1 conseguenti danni cagionati all'odierna attrice, è da ascriversi ai signori e Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. Controparte_4
1.930.200,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
Controparte_3
- Preliminarmente, per i su esposti motivi, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig.
e ordinare la sua estromissione dal giudizio;
Controparte_3
- ritenere e dichiarare che nessuna colpa o negligenza è ascrivibile al comportamento dell'Ente Organizzatore e in particolare del sig. e che, pertanto, nessun profilo di Controparte_3 responsabilità è allo stesso imputabile, con il conseguente rigetto di qualsivoglia domanda risarcitoria nei suoi confronti;
- ritenere e dichiarare insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sig.
e il decesso del sig. e per l'effetto rigettare le domande Controparte_3 Persona_1 formulate dall'attrice nei confronti dello stesso;
- in subordine, nella denegata ed insussistente ipotesi in cui si dovesse acclarare una qualsivoglia responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare del tutto marginale la condotta del CP_3
nella causazione dell'occorso sinistro, con conseguente determinazione in termini
[...] percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio;
- ritenere e dichiarare, comunque, infondate, non provate nonché eccessive e non dovute, nell'ammontare quantificato da parte attrice, le somme richieste a titolo risarcitorio;
- ritenere e dichiarare responsabile della causazione dell'evento mortale, per il comportamento tenuto nel corso della manifestazione, il Sig. conducente e proprietario Controparte_5 dell'autovettura Fiat Punto targata DB822LE. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 12 CE NI
In via preliminare 1) Disporre la rimessione della causa in istruttoria per i motivi indicati in narrativa al punto sub G), con conseguente ammissione della prova per testi sui capitoli di prova formulati da questa difesa a prova diretta e contraria nelle Memorie Istruttorie nn.
2-3 ex art. 183 cpc depositate in atti, con escussione dei testi ivi indicati.
2) Nel caso di mancata rimessione della causa in istruttoria, ritenere e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa al punto sub A), l'inefficacia nel presente giudizio delle sentenze penali pronunciate dal Tribunale di Ragusa e della Corte d'Appello di Catania nei confronti del sig. tutte Controparte_4 annullate in Cassazione con sent. n. 22010/2018 passata in giudicato.
3) In ogni caso, per i motivi indicati in narrativa al punto sub B), ritenere e dichiarare che le sentenze penali di I° e II° grado pronunciate dal Tribunale di Ragusa e dalla Corte d'Appello di Catania nei confronti del sig. non producono alcuna efficacia quanto alla richiesta risarcitoria Controparte_4 formulata dalla sig.ra CP_1
Nel merito, in via principale 4) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa ai punti subb C) – D) – E), l'assenza di responsabilità in capo al sig. relativamente alla causazione dell'incidente stradale Controparte_4 che provocò la morte del giovane con conseguente integrale rigetto di tutte le Persona_1 domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del sig. Controparte_4
5) In ogni caso ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa al punto sub F), generiche e prive di supporto probatorio le richieste risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del sig.
[...]
con conseguente integrale rigetto delle stesse. CP_4
Nel merito, in via subordinata:
6) Nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori conclusioni formulate in via principale e di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie formulate dagli attori, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa ai punti subb C) – D) – E) – G), del tutto marginale la responsabilità addebitabile al sig. in ordine alla causazione dell'incidente stradale oggetto di Controparte_4 causa, con conseguente determinazione in termini percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di lite ex DM n. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
pagina 3 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 CP_3
e innanzi al Tribunale civile di Ragusa, esponendo che:
[...] Controparte_4
- il 29 giugno 2008, in occasione della gara ciclistica denominata “43° Giro delle Tre Province”, organizzato in Monterosso Almo Rametta Salvatore, fratello quindicenne dell'attrice, rimaneva vittima di un gravissimo incidente che ne determinava la morte in data 9 luglio 2008;
- la gara si svolgeva lungo un percorso chiuso ad anello formato da un tratto della S.S. n. 194 tra Monterosso Almo e Giarratana e dalla strada comunale denominata Corulla (ex S.P. n. 100), della lunghezza complessiva di km 6,800;
- alle ore 17.30 circa, all'imbocco di una curva cieca all'altezza del km 63,700 della S.S. n. 194, l'autovettura Fiat Punto targata DB822LE, condotta dal proprietario CP_5
che percorreva il tratto della statale in senso inverso a quello della corsa, sbucando
[...] improvvisamente dalla curva, investiva frontalmente che riportava lesioni Persona_1 gravissime che ne avrebbero determinato il decesso il 9/07/2008;
- veniva instaurato un procedimento penale per il reato di omicidio colposo ex artt. 113 e 589 c.p. nei confronti di , quale organizzatore della gara ciclistica, e Controparte_3 CP_4
, quale responsabile dell'associazione di volontari della protezione civile preposti ai
[...] varchi d'accesso, con l'accusa di avere cagionato la morte di per colpa Persona_1 consistita nella violazione delle norme del disciplinare in materia di competizioni ciclistiche del 27/11/2002 che regolano la predisposizione dei servizi di scorta e di segnalazione della gara con appositi cartelli di inizio e fine gara;
- in particolare, si contestava al di non avere predisposto l'impiego del veicolo CP_3 indicante il “fine gara” né adottato ulteriori accorgimenti quali la presenza di staffette o sentinelle da inserire nel corpo della carovana, stante l'elevato numero di iscritti alla gara (71) e la lunghezza e complessità del percorso;
- si contestava al consapevole dell'assenza del cartello di “fine gara”, di non avere CP_4 fornito ai volontari da lui stesso coordinati sufficienti e idonee istruzioni che consentissero di accertare il passaggio e la conclusione dell'intera carovana;
- i giudizi penali di primo e secondo grado si concludevano con la sentenza di condanna degli imputati, mentre innanzi alla Corte di Cassazione il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione;
- i fatti commessi dagli odierni convenuti avevano cagionato un grave danno non patrimoniale all'attrice, sorella del Per_1
Chiedeva pertanto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. 1.500.000,00, per la causazione del grave sinistro stradale occorso, in occasione della gara sportiva denominata “43° Giro delle Tre Province”, organizzato in Monterosso Almo in data 29/06/2008 a , il quale a causa delle gravissime lesioni subite decedeva in Persona_1 data 9/07/2008, con i conseguenti danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati all'attrice, sorella della vittima. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_2 CP_3
e , deducendo i medesimi fatti e chiedendo di condannarli alla
[...] Controparte_4 somma di € 1.930.200,00, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati all'attore, padre della vittima.
pagina 4 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e , deducendo i medesimi fatti e chiedendo di condannarli alla
[...] Controparte_4 somma di € 1.930.200,00, quale risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto cagionati all'attrice, madre della vittima. Si costituiva in tutti e tre i giudizi con comparsa di costituzione e risposta, , Controparte_3 chiedendo, in via preliminare, la sua estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna colpa o negligenza è ascrivibile al comportamento dell'ente organizzatore e in particolare al con il Controparte_3 conseguente rigetto di qualsivoglia domanda risarcitoria;
ancora nel merito, ritenere e dichiarare insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal e il CP_3 decesso di e, per l'effetto, rigettare le domande formulate da parte attrice;
in Persona_1 subordine, ritenere e dichiarare del tutto marginale la condotta del nella Controparte_3 causazione del sinistro, con conseguente determinazione in termini percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio;
ritenere e dichiarare, comunque, infondate, nonché eccessive e non dovute nell'ammontare quantificato da parte attrice le somme richieste a titolo di risarcimento;
ritenere e dichiarare, infine, responsabile della causazione dell'evento mortale , conducente e Controparte_5 proprietario della vettura Fiat Punto tg DB822LE. Si costituiva in tutti e tre i giudizi con comparsa di costituzione e risposta, CP_4
, il quale chiedeva, in via preliminare, la riunione del procedimento con quelli recanti i
[...]
n. 3680/2019 R.G. e 3681/2019 R.G., attesa l'identità di petitum e causa petendi, nonché dei soggetti passivi. Nel merito ed in via principale, chiedeva di ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al relativamente alla causazione del sinistro che provocò il CP_4 decesso del giovane con conseguente rigetto di tutte le domande Persona_1 risarcitorie;
in ogni caso, ritenere e dichiarare generica e priva di supporto probatorio la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, con conseguente rigetto della stessa;
sempre nel merito, ma in via subordinata, ritenere e dichiarare del tutto marginale la condotta del nella causazione del sinistro, con conseguente determinazione in termini Controparte_4 percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio. Disposta la riunione dei tre giudizi e rigettate le istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 10/09/2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. Le domande degli attori sono fondate e devono pertanto essere accolte. Giova osservare che con sentenza del 24 aprile 2014, emessa dal Tribunale di Ragusa in sede penale nel procedimento n. 2518/08 RGNR, e sono Controparte_3 Controparte_4 stati dichiarati responsabili del reato ex artt. 113 e 589 c.p. loro ascritto e condannati alla pena di mesi sei di reclusione, con la sospensione condizionale;
sono stati altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite e Controparte_2 [...]
in proprio e quali eredi di , da liquidarsi in separata sede civile, Parte_1 Persona_1 con la concessione di una provvisionale di € 35.000,00. Con sentenza della Corte d'appello di Catania dell'1 dicembre 2016, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Ragusa appellata da e . Controparte_3 Controparte_4
pagina 5 di 12 Con sentenza n. 22010 del 18 maggio 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione e ha rigettato, agli effetti civili, i ricorsi. Secondo l'art. 578 c.p.p., “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto” (Cass. n. 11467/2020; nello stesso senso Cass. n. 27055/2024). Nel caso di specie la Suprema Corte, con la sentenza n. 22010/2018, ha rigettato i ricorsi degli imputati agli effetti civili, confermando in tal modo le statuizioni civili adottate nelle sentenze di merito in favore di e rispetto ai quali, pertanto, le Controparte_2 Parte_1 statuizioni delle sentenze penali hanno efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità degli imputati, nel presente giudizio civile risarcitorio, deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. Nei confronti dell'attrice le statuizioni delle sentenze penali non hanno CP_1 efficacia vincolante, potendo tuttavia essere utilizzati in questa sede gli elementi di prova acquisiti in sede penale;
invero, “le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cass. Sez. unite n. 1768/2011). Nel caso di specie per l'esposizione delle risultanze istruttorie (consulenza tecnica del P.M. e deposizioni testimoniali), si rinvia alla sentenza penale del Tribunale di Ragusa del 24/04/2014 che contiene un'esposizione puntuale e completa delle stesse alle pagine da 1 a 17. Emerge dagli atti che il 29/06/2008, in occasione della gara ciclistica denominata “43° Giro delle Tre Province”, a Monterosso Almo, verso le ore 17.30 , alla guida Controparte_5 dell'autovettura Fiat Punto targata DB822LE, imboccava la S.S. 194 al bivio Pantano con direzione Giarratana nel tratto in cui era in corso la gara e, dopo avere percorso alcune centinaia di metri senza che nessuno lo avvertisse della gara in corso, invertiva il senso di marcia e tornava indietro verso Monterosso Almo, trovandosi di fronte un gruppo di ciclisti tra i quali che veniva investito schiantandosi violentemente contro il cofano Persona_1 dell'autovettura e riportando lesioni che ne cagionavano la morte.
pagina 6 di 12 In relazione al ruolo rivestito dagli odierni convenuti nell'ambito della gara ciclistica, ritiene questo Giudice che sia completamente condivisibile la ricostruzione effettuata nella suddetta sentenza del Tribunale di Ragusa in base alla valutazione delle prove acquisite. In particolare, con riferimento alla posizione rivestita dal convenuto Controparte_3 osserva il Tribunale che “a prescindere dalle richieste di nulla osta alla gara avanzate al da figlio dell'imputato, in qualità di Controparte_6 Parte_2 presidente di una associazione sportiva dilettantistica, che fosse stato il padre ed odierno imputato ad organizzare di fatto la gara per cui è processo emerge in maniera lampante dall'attività pregressa svolta (riunioni con il ed il comandante della Polizia CP_4
Municipale, suoi colleghi di lavoro;
in tal senso, cfr. dichiarazioni teste ed Testimone_1 esame imputato e dalle sue stesse ammissioni. Non emerge, peraltro, in alcun CP_4 modo un contributo concreto del figlio EP o della Controparte_7
(formalmente direttore di corsa) nella gestione della gara. Dall'istruttoria dibattimentale è chiaramente emersa l'unica e totalizzante figura del (sebbene formalmente Controparte_3 mero addetto alla giuria) quale effettivo ed esclusivo organizzatore della gara ciclistica. Lo stesso imputato, nel corso del suo esame, ha ammesso il suo effettivo ruolo” (sentenza penale di I grado, pag. 17). Quanto al ruolo del la sua qualifica di presidente dell'associazione di volontari CP_4
“Rangers Europa”, operanti nel settore della protezione civile e preposti ai varchi d'accesso al percorso emerge dalle riunioni svolte con e il comandante della Polizia municipale CP_3 per l'organizzazione della gara (cfr. esame imputato e deposizione del teste CP_3
), dalle dichiarazioni dei volontari escussi come testimoni in dibattimento e dalle Tes_1 stesse ammissioni del in sede di esame;
dalle testimonianze in questione è emerso CP_4 che è stato il a individuare i volontari impiegati nei singoli incroci del circuito, CP_4 fornendo loro le indicazioni sull'attività da svolgere. In relazione alla ricostruzione del sinistro, risulta dalla consulenza espletata dall'ing. Per_2 su incarico del Pubblico ministero e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di esame testimoniale, che le principali anomalie della competizione sportiva in questione attengono alla non corretta formazione del personale volontario impiegato nell'occasione e a una totale mancanza di segnaletica durante tutto il percorso di gara. Riferisce l'ing. nella sua consulenza che “ad eccezione dell'arrivo/partenza ove era Per_2 sito uno striscione e del personale e del nastro, lungo tutto il percorso non vi erano particolari indicazioni dello svolgimento in atto di una competizione ciclistica quale ad esempio cartelloni
o striscioni vari” (pag. 19 consulenza tecnica del P.M.). Precisa il consulente che l'ipotesi di inversione di un mezzo correttamente fatto immettere nel circuito di gara non era stata neppure lontanamente presa in considerazione dagli organizzatori della gara stessa, cosicché non era stato predisposto nulla che avrebbe potuto impedire la manovra del Raffrenato, o di chiunque altro;
la mancanza di segnaletica non ha consentito di avvisare gli automobilisti immessi nel senso della gara che vi era una competizione in corso e che non era pertanto consentita l'inversione del senso di marcia. Riferisce ancora il consulente che “nessuna responsabilità può essere contestata ai due conducenti per ciò che è accaduto. Nessuna responsabilità al che, ignaro della gara CP_5
e ritenendo di poterlo fare, invertiva il proprio senso di marcia e si metteva a percorrere la statale in senso inverso ai corridori.
pagina 7 di 12 E analogamente il povero ciclista. Questi, sapendo la strada libera da veicoli e ritenendo di poterlo fare senza pericolo, affrontava la curva spostandosi sulla sinistra allo scopo di
“tagliarla” e superarla con una traiettoria più appropriata alla velocità tenuta che in quel momento, grazie al percorso in discesa, era di circa 55 km/h. Escluso allora che a causare l'incidente sia stato il comportamento di guida dei conducenti, è evidente che a provocarlo è stato il transito, nel circuito riservato alla gara e nel senso di marcia opposto a quello dei corridori, di un veicolo (quello del Raffrenato) transito che, nei propositi e secondo le precauzioni che avevano preso gli organizzatori della manifestazione (o che avrebbero dovuto prendere), non si sarebbe dovuto assolutamente verificare.
… il non dice di non aver visto persone nel bivio ma solo di non essere stato CP_5 avvertito della gara ciclistica in atto sulla statale né incontrato cartelli o altro da cui capire che si era immesso su una strada in cui era in corso una competizione sportiva. La presenza del nastro che sbarrava lo svincolo per Monterosso Almo non sarà certo sfuggita al e, quasi certamente, nemmeno quella del volontario della Protezione Civile che CP_5 presidiava il bivio, ma tutto questo, secondo il parere del sottoscritto, se bastava per capire che la strada era chiusa (o inagibile) verso Monterosso Almo, non lo era invece per far sapere ai conducenti in transito che essa era percorribile solo verso Giarratana perché c'era in atto una manifestazione ciclistica con corridori che gareggiavano procedendo in quello stesso senso di marcia. Ritiene il sottoscritto che l'eventualità che un veicolo, dirottato verso Giarratana, potesse per una qualunque ragione invertire il senso di marcia e percorrere in senso opposto il percorso interessato allo svolgimento della gara, non sia stato minimamente presa in considerazione dagli organizzatori che hanno ritenuto bastasse semplicemente far defluire nello stesso senso di marcia dei corridori i veicoli in arrivo per essere sicuri, anche senza informare i conducenti dei motivi di tale dirottamento, che i corridori non avrebbero incontrato lungo il loro percorso veicoli viaggianti nella stessa direzione contraria. Questa mancata informazione, nel caso in esame, a parere del sottoscritto, si è rivelata decisiva. Il Raffrenato non si è immesso nella statale da un accesso poco sensibile o privato ma, bensì, da uno regolarmente “presidiato”. Ciò dimostra, secondo il sottoscritto, che una carenza nell'organizzazione della gara c'è sicuramente stata. Ma neppure l'eventualità che qualcuno dei partecipanti potesse restare isolato, e anche di parecchio come è accaduto, dal gruppo principale, sembra sia stata prevista. Dalle dichiarazioni del teste si sa infatti che il gruppetto di cui faceva parte lui stesso e la Tes_2 vittima era stato staccato dal grosso dei corridori di 40-50 sec (circa 500 mt). La stessa ambulanza che seguiva la corsa ha superato il gruppo più volte. Insomma, i corridori rimasti isolati sono stati, in pratica, abbandonati a sé stessi. E invece, secondo il sottoscritto, avrebbero dovuto godere di una propria scorta ossia essere, quanto meno, preceduti da un'autovettura recante le insegne della corsa che, facendo loro da battistrada e bloccando per tempo eventuali intrusi, li avrebbe messi al riparo da ogni spiacevole eventualità” (cfr. consulenza tecnica dell'ing. consulente del Pubblico Ministero, del 18 dicembre Per_2
2008, pagg. 25-30, prodotta dagli attori). Alla luce della esposta ricostruzione del sinistro, appaiono del tutto condivisibili le valutazioni effettuate dal Tribunale di Ragusa e dalla Corte d'appello di Catania, poi confermate dalla pagina 8 di 12 Suprema Corte con la sentenza n. 20010/2018, rispetto alle condotte colpose ascrivibili agli odierni convenuti. In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22010/18, “Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che l'evento mortale si è verificato perché fu consentito l'accesso al circuito al veicolo del Raffrenato sebbene non tutti gli atleti fossero transitati, in quanto mancava l'auto che segnalava l'assenza di ciclisti ritardatari;
e, inoltre, perché la curva cieca, dove si è verificato l'impatto, non era presidiata, sebbene tale curva fosse espressione tipica della lunghezza e complessità del percorso. (…) Dall'apparato giustificativo della sentenza impugnata emerge come l'eziologia del sinistro si ricolleghi non a cause contingenti ma a difetti strutturali dell'organizzazione dell'evento, che non prevedeva l'autovettura di fine-gara né un presidio presso la curva cieca dove si verificò l'impatto. Di talché il giudice a quo specifica, in ordine al primo profilo, che l'incidente si verificò perché l'addetto alla sicurezza non si rese conto che ancora vi erano ciclisti ritardatari, non essendo stata adottata alcuna cautela per essere certi che tutti i ciclisti, anche ritardatari, fossero passati. La mancanza dell'autovettura di fine-gara rappresentava dunque un fattore di pericolo intrinsecamente connesso alle modalità organizzative con cui era stata strutturata la gara e non una disfunzione cagionata da eventi occasionali o da comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti di singoli operatori. Così come la mancanza di vedette in corrispondenza della curva cieca dove ebbe luogo l'impatto, in violazione dell'art. 8 bis del disciplinare, come sottolineato dal giudice a quo, derivava da specifiche prescrizioni organizzative e non da un'assenza momentanea e contingente del soggetto che, in ipotesi, fosse stato preposto a tale mansione. Tali addebiti non possono dunque non far capo all'organizzatore della gara, competente ad assumere le determinazioni di carattere generale in ordine alle modalità di espletamento della competizione ed all'assetto dei dispositivi di cautela da adottarsi, funzionalmente al soddisfacimento delle imprescindibili esigenze di sicurezza”. In ordine alla responsabilità del convenuto la stessa “inerisce, precipuamente ed CP_4 esclusivamente, alle attribuzioni dell'imputato in materia di vigilanza sui varchi che, pacificamente, gli spettavano nella sua qualità di responsabile dell'associazione di volontari della protezione civile preposti ai varchi di accesso al percorso. Atteneva infatti a tale qualifica — e non a quella di responsabile della scorta – il potere di impartire ai volontari le istruzioni di cui sopra, del tutto idonee ad impedire l'evento. E, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'agente, in qualità di responsabile di un'associazione di volontari specificamente preposti alla sorveglianza dei varchi e che, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, aveva predisposto il servizio dei varchi in altre manifestazioni ed eventi similari e quindi non si improvvisava affatto come responsabile, in quel genere di manifestazione sportiva, avrebbe dovuto essere in grado di rendersi conto dei rischi derivanti dalla mancata prescrizione di adeguate istruzioni al personale” (cfr. Cass. n. 22010/18). In ordine poi alla condotta del Raffrenato, lo stesso entrò nel circuito senza essere fermato dagli addetti all'incrocio, i quali ritenevano che non vi fossero più atleti, per poi effettuare un'inversione di marcia e impattare contro il in prossimità di una curva cieca. Come Per_1 evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata non è possibile “ravvisare, in tale sequenza, alcuna interruzione del nesso causale. Quest'ultima, come è noto, viene ravvisata, in giurisprudenza, soltanto laddove la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689
pagina 9 di 12 del 3-5-2016, Rv. 267374; n. 43168 del 2013, Rv. 258085; n. 17804 del 2015, Rv. 263581). Orbene, l'inversione di marcia da parte di un automobilista è tutt'altro che un evento anomalo, imprevedibile e tale da innescare un rischio eccentrico o comunque esorbitante (Cass., Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, , Rv. 266786) rispetto a quello attivato dalla condotta di Per_3 chi cagioni l'ingresso dell'automobilista stesso nel circuito. Anche perché occorre, al riguardo, tener presente che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento negligente di un soggetto che si riconnetta ad una condotta colposa altrui (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4- 2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). Si consideri, infatti, che il giudice a quo ha ribadito che la presenza dell'auto di fine-gara certamente avrebbe consentito alla sicurezza di non aprire il varco al veicolo condotto dal
. D'altronde la consapevolezza, da parte del dell'assenza del cartello di CP_5 CP_4 fine-gara rendeva particolarmente pregnante l'obbligo del ricorrente di impartire ai volontari preposti ai varchi di accesso al percorso direttive particolarmente rigorose, onde inibire l'accesso ai veicoli finché vi fosse la possibilità che il flusso dei ciclisti non si fosse completamente esaurito”. Nessun profilo di colpa può essere, poi, ravvisato nella condotta della vittima il quale ha effettuato la manovra di taglio della curva per superarla con una traiettoria più appropriata alla velocità tenuta che in quel momento era di circa 55 km/h, facendo affidamento sul fatto che nessun mezzo estraneo alla corsa potesse entrare nel circuito, per di più in senso contrario a quello percorso dai ciclisti. Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi la responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. di e che, nelle rispettive qualità di organizzatore Controparte_3 Controparte_4 dell'evento e di responsabile dell'associazione che aveva assunto il compito di gestire i varchi di accesso al percorso, avrebbero dovuto fornire indicazioni più precise ai volontari nella regolamentazione della viabilità, avrebbero dovuto inserire negli incroci cartelloni idonei a informare gli utenti della strada che era in corso una gara ciclistica, avrebbero dovuto garantire la presenza in strada di altri volontari per bloccare eventuali ingressi non autorizzati di veicoli lungo il percorso (stante anche la lunghezza dello stesso di circa 7 km) e avrebbero dovuto inserire nel percorso staffette per proteggere i ciclisti. Il sinistro mortale che ha coinvolto il è eziologicamente collegato alla violazione di tali regole di condotta in quanto, se Per_1 fossero state approntate le cautele sopra descritte, l'incidente non si sarebbe verificato. Non devono essere determinato il grado di responsabilità dei singoli convenuti nella determinazione del sinistro in cui ha perso la vita il non essendo state esercitate azioni Per_1 di regresso. Invero, secondo l'art. 2055 c.c. “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal
pagina 10 di 12 danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” (Cass. III n. 5475/2023). Sotto il profilo del quantum gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto. Relativamente al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare)” (Cass., sez. VI, 28.02.2020 n. 5452). Nel caso specifico detto risarcimento viene chiesto dai genitori e dalla sorella della vittima e tale grado di parentela è sufficiente a giustificarne il riconoscimento. Di recente la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Chiarisce la Suprema Corte che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione.” (Cass. n. 37009/2022). Facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano del 2024 spetta a Controparte_2
e , a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte del Parte_1 figlio , la somma di € 355.901,00 per ciascuno, considerate l'età della vittima Persona_1
(15 anni) e degli attori (35 e 34 anni) al momento del decesso del figlio, con il quale convivevano, nonché la presenza di altri familiari conviventi. Spetta a a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte del CP_1 fratello , la somma di € 147.726,00, considerate l'età della vittima (15 anni) e CP_3 dell'attrice (11 anni) al momento del decesso del fratello, con il quale conviveva, nonché la presenza di altri familiari conviventi. Giova poi osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un, 17.02.1995, n. 1712), atteso che il risarcimento da inadempimento di obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica pagina 11 di 12 degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. Gli importi sopra indicati devono dunque essere devalutati fino al momento del fatto (29.6.2008) e sulle somme ottenute (€ 271.680,15 ed € 112.767,94), rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., devono essere calcolati gli interessi compensativi fino ad oggi, pari, rispettivamente, a € 73.263,08 ed € 30.409,76. Dalle somme di cui sopra devono essere detratte quelle già corrisposte nell'aprile 2011 da
[...]
agli attori e , in proprio e quali esercenti la potestà CP_8 Controparte_2 Parte_1 sulla minore (cfr. quietanza, allegato 7 del convenuto;
si tratta della CP_1 CP_3 somma corrisposta in base alla polizza assicurativa che l'ente organizzatore ha stipulato prima della competizione sportiva. La somma complessiva di € 37.000,00 deve essere rivalutata da aprile 2011 a oggi, prima di essere sottratta dalle somme come sopra determinate, dovendo l'operazione avvenire tra grandezze omogenee;
si ottiene in tal modo l'importo di € 46.472,00 da dividere per tre, cioè € 15.490,66. In definitiva, i convenuti e devono essere condannati Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro, a corrispondere a e la somma di € Controparte_2 Parte_1
413.673,39 per ciascuno e a la somma di € 162.645,10, oltre agli interessi al CP_1 tasso legale fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002, essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3679/2019, riunita alle cause iscritte ai nn. R.G. 3680/2019 e 3681/2019: DA e , in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_3 Controparte_4
e la somma di € 413.673,39 per ciascuno e a Controparte_2 Parte_1 CP_1 la somma di € 162.645,10, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
[...]
DA i convenuti, in solido, a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 1.743,72 per spese prenotate a debito ed in € 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. DA i convenuti, in solido, a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 1.743,72 per spese prenotate a debito ed in € 18.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. DA i convenuti, in solido, a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1.743,72 per spese prenotate a debito ed in € 12.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. Ragusa, 06/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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